Menù di navigazione

Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 22913

Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Belvedere S.p.A. per la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 109, comma 1, del Regolamento Emittenti, attuativo dell'art. 116, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare, l'art. 116, comma 1-bis, secondo cui gli emittenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante «… informano, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. …la Consob stabilisce le modalità di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti obblighi informativi…»;

VISTO il Regolamento Emittenti («RE») e, in particolare, l'art. 109, comma 1, attuativo del citato articolo 116, comma 1-bis, del TUF, secondo cui «Gli obblighi di comunicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 116, comma 1-bis, del Testo unico da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi si considerano assolti quando, al verificarsi dei fatti, definiti nella medesima disposizione, il pubblico sia stato informato quanto prima possibile mediante apposito comunicato diffuso ad almeno tre agenzie di stampa, di cui due con diffusione nazionale, o avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet»;

CONSIDERATO che dall'istruttoria di vigilanza condotta dalla Divisione Mercati («DME»), è emerso che Belvedere S.p.A. («la Società» o «Belvedere»), società emittente titoli diffusi, non ha considerato come "fatti rilevanti" i seguenti eventi, tali da necessitare la diffusione di un comunicato stampa al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 116, comma 1-bis, del TUF e dell'art. 109, del RE:

- in data 8 aprile 2022:

- l'approvazione da parte del CdA del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, tra l'altro connotato, come affermato dalla Società, da un "risultato positivo" (utile pari a circa € 5,5 mln di cui circa € 2,7 mln distribuiti ai soci come dividendo (€ 0,88 per az.) tale da spingere il CdA, unitamente ad altre motivazioni e a seguito di una rivalutazione, a non ritenere in seguito più necessario l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione;

- la delibera del CdA avente ad oggetto la proposta di aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con delega agli Amministratori con esclusione del diritto di opzione (ex artt. 2443 e 2441 C.C.) con emissione di azioni ordinarie e/o altri eventuali strumenti finanziari con le connesse motivazioni/finalità, timing di esecuzione, ammontare ed indicazione delle potenziali controparti dell'operazione;

- in data 14 giugno 2022:

- la delibera del CdA avente ad oggetto l'annullamento della proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (ex artt. 2443 e 2441 C.C.) con le relative motivazioni sottese a tale decisione;

RILEVATO che i predetti fatti avrebbero invece dovuto ritenersi rilevanti ai sensi della sopra citata normativa per le seguenti ragioni:

- l'approvazione del bilancio di esercizio da parte del CdA è un'informazione che comporta la comunicazione al pubblico, ai sensi della disciplina sopra richiamata, in quanto fornisce agli azionisti ed ai potenziali azionisti informazioni in merito all'andamento economico-finanziario della società e consente di rilevare tempestivamente potenziali criticità sul patrimonio. A ciò si soggiunga che, nel caso in esame, l'informazione appare connotata da maggiore rilevanza alla luce del risultato positivo conseguito e delle considerazioni espresse dalla stessa Società nel riscontro alla DME, ovvero che i richiamati risultati positivi del bilancio chiuso al 31.12.2021 hanno spinto lo stesso CdA (unitamente ad altre motivazioni), a seguito di una sua rivalutazione, all'annullamento dell'operazione di aumento di capitale, richiamata anche in seguito;

- le operazioni di aumento di capitale con delega al CdA, ai sensi dell'art. 2443 C.C., con esclusione del diritto di opzione, sono operazioni straordinarie che incidono sulla compagine societaria;

assumono rilevanza anche i dettagli di tale operazione, quali l'ammontare, il timing di esecuzione, il prezzo di sottoscrizione e le controparti dell'operazione;

- parimenti, sono rilevanti le decisioni del CdA che annullino precedenti operazioni straordinarie già deliberate, precisando in tal caso le motivazioni sottese a tale scelta. Rilevano, al riguardo, non solo i dettagli delle operazioni che devono essere comunicate al pubblico al fine di consentire loro una valutazione completa e corretta dei fatti rappresentati ma anche ogni modifica di informazioni già rese note al pubblico;

VISTA la lettera del 20 aprile 2023, notificata a mezzo pec in pari data, con cui la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, ha contestato a Belvedere S.p.A. la violazione dell'art. 116, comma 1-bis, del TUF, come attuato dall'art. 109, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione ai sopra citati fatti rilevanti;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Società con nota del 17 maggio 2023;

ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 6 ottobre 2023 («Relazione USA»), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della relativa sanzione;

VISTA la nota del 6 ottobre 2023, con la quale è stata tramessa alla parte copia della predetta Relazione USA;

VALUTATE le controdeduzioni scritte, presentate dalla Società in data 6 novembre 2023 in replica alla Relazione per la Commissione;

RITENUTE pertanto accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni dell'art. 116, comma 1-bis, del TUF, come attuato dall'art. 109, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 contestate a Belvedere dalla DME;

VISTO l'art. 193, comma 1, del TUF (nel testo vigente ratione temporis), il quale prevede che "Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis";

VISTO l'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, [...] la Consob considera [...] ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis)la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti elementi:

a) quanto alla gravità, le violazioni in esame si sono sostanziate nella omessa comunicazione al pubblico circa: l'approvazione, in data 8 aprile 2022, da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 che era connotato, come indicato dalla stessa Società, da un risultato positivo tale da incidere sulla scelta del CdA di non porre più in essere l'aumento di capitale; la delibera del CdA dell'8 aprile 2022 avente ad oggetto la proposta di aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con delega agli Amministratori con esclusione del diritto di opzione (ex artt. 2443 e 2441 C.C.) con emissione di azioni ordinarie e/o altri eventuali strumenti finanziari con le connesse motivazioni/finalità, ammontare, timing di esecuzione ed indicazione delle potenziali controparti dell'operazione;

la tardiva comunicazione della decisione del CdA del 14 giugno 2022 di annullamento della predetta proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (ex artt. 2443 e 2441 C.C.), con le relative motivazioni sottese a tale decisione;

quanto alla durata di dette violazioni, le decisioni del CdA dell'8 aprile 2022 di approvare il progetto di bilancio e di deliberare la proposta dell'aumento di capitale sociale non sono state diffuse al pubblico nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di settore, mentre la decisione del CdA dell'14 giugno 2022 di annullare la proposta di aumento del capitale sociale è stata resa nota tardivamente in data 7 settembre 2022;

b) le violazioni risultano ascrivibili alla Società a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria del responsabile della violazione, dal bilancio al 31.12.2022 della Società risulta che i ricavi totali sono pari ad euro 52.548.200 con un utile netto di euro 7.321.698;

d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società attraverso le violazioni;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;

f) il comportamento assunto dalla Società nel corso dell'intera istruttoria non può qualificarsi come del tutto collaborativo, stante il ritardo con il quale ha comunicato le informazioni richieste ai sensi dell'art. 115 del TUF dalla DME;

g) non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob nei confronti della Società;

g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) non risultano dagli atti l'adozione di misure volte ad evitare, in futuro, il ripetersi della violazione;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;

RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata da quella concernente l'omessa comunicazione della delibera del CdA avente ad oggetto la proposta di aumento del capitale sociale, stante la rilevanza di detta operazione straordinaria, specie alla luce della circostanza delle evidenze positive di bilancio;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di Belvedere S.p.A., con sede legale in Peccioli (PI), Via G. Marconi 5, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50.000,00 (pari alla sanzione di Euro 40.000,00 per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle altre violazioni), somma di cui è contestualmente ingiunto il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

29 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona