Delibera n. 23079 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 23079
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sigg. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato per violazione dell'art. 94-bis del d. lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); e, in particolare:
- l'art. 1, comma 1, lettera t), il quale definisce l'offerta al pubblico di prodotti finanziari come “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;
- l'art. 1, comma 1, lettera u), il quale definisce prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
- l'art. 94-bis, comma 1, ai sensi del quale “Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti”;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi (nel prosieguo, anche “Divisione Tutela del Consumatore”), da cui è emerso lo svolgimento da parte di […omissis…], con sede […omissis…] (di seguito anche […omissis…]), e successivamente senza alcuna soluzione di continuità di […omissis…], con sede […omissis…] (di seguito anche […omissis…]), tramite una rete di procacciatori/agenti ed utilizzando quale veicolo promozionale i siti […omissis…] e poi […omissis…] (poi disattivati), in assenza di un prospetto informativo approvato dalla Consob, di un'attività di offerta in sottoscrizione al pubblico residente in Italia di contratti di investimento dal ritorno economico prefissato, parametrato al capitale versato dall'investitore e ottenuto mediante presunti algoritmi che avrebbero effettuato in automatico operazioni di arbitraggio su criptovalute scambiate su diverse piattaforme, qualificabili come prodotti finanziari;
CONSIDERATO che, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la Divisione Tutela del Consumatore ha ritenuto configurata, in relazione al periodo intercorrente tra agosto 2020 e giugno 2022, una ipotesi di illecito riguardante la promozione da parte delle suddette società e dei loro directors – tra cui i Sigg. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato quanto a […omissis…] ed il medesimo Sig. Emanuele Giullini quanto a […omissis…] – di una offerta nei confronti del pubblico degli investitori italiani avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti senza aver effettuato la preventiva comunicazione alla Consob, né trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
VISTA la nota del 27 giugno 2023, notificata tra il 4 luglio 2023 e il 14 agosto 2023, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi, in relazione alla suddetta offerta promossa nei confronti del pubblico degli investitori italiani avente ad oggetto prodotti finanziari, ha contestato, tra gli altri, al Sig. Mauro Rizzato, nato a Campo San Martino (PD) il 22 gennaio 1967 […omissis…], in qualità di director della […omissis…], per il periodo 30 agosto 2020 - 17 febbraio 2022 e al Sig. Emanuele Giullini, nato il 5 luglio 1979 a Cava De' Tirreni (SA) […omissis…], in qualità di director della […omissis…] e della […omissis…], rispettivamente per il periodo 30 agosto 2020 - 17 febbraio 2022 e per il periodo 27 aprile 2022 - 20 giugno 2022, la violazione dell'art. 94-bis del TUF, ai sensi degli artt. 191, commi 4 e 6, 190-bis, comma 1, lett. a) e 195 del TUF;
RILEVATO che con la sopra citata nota di contestazione i Sigg. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota del 10 luglio 2023, con cui il Sig. Mauro Rizzato ha formulato, per il tramite dei difensori, istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;
RILEVATO che a detta richiesta è stato fornito positivo riscontro con nota del 26 luglio 2023;
VISTA la nota del 2 agosto 2023, pervenuta il 3 agosto 2023, con la quale il Sig. Mauro Rizzato ha presentato deduzioni difensive;
RILEVATO che alcuna attività difensiva è stata espletata dal Sig. Emanuele Giullini;
VISTA la Relazione per la Commissione del 20 febbraio 2024 («Relazione USA»), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti dei Sigg. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità degli stessi e alla determinazione delle relative sanzioni;
VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione USA è stata trasmessa al Sig. Mauro Rizzato;
ESAMINATA la memoria difensiva scritta presentata dal Sig. Mauro Rizzato in replica alla Relazione USA;
RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata ai Sigg. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato;
RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata;
VISTO l'art. 191, comma 4, del TUF, nella versione ratione temporis vigente, ai sensi del quale “Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro”;
VISTO l'art. 191, comma 6, del TUF, il quale prescrive che “Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 è tenuta una società o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresì nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della società responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima”;
VISTO l'art. 190-bis, comma 1, lettera a), del TUF, nella versione ratione temporis vigente, ai sensi del quale “[…] si applica la sanzione amministrativa pecuniaria […] nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta […] ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato”;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, nel testo vigente ratione temporis, il quale prevede che “Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) quanto alla gravità:
- la violazione ha ad oggetto l'offerta al pubblico abusiva di investimenti di natura finanziaria da parte di […omissis…] e […omissis…] veicolata attraverso lo strumento di internet, avvalendosi di un sito web ed altresì di una rete di agenti. L'utilizzo di un mezzo di comunicazione pervasivo come il web, idoneo a raggiungere un numero potenzialmente molto elevato di soggetti e quindi ad esporre gli interessi patrimoniali degli investitori ad un nocumento rilevante, connota di particolare gravità la condotta degli incolpati;
- la violazione si è protratta per il periodo intercorrente tra agosto 2020 (data di stipula del primo contratto di […omissis…] acquisito) e giugno 2022 (data dell'ultimo contratto di […omissis…] in ordine di tempo acquisito). Segnatamente, è stata realizzata in riferimento a […omissis…] quantomeno dal 30 agosto 2020 al 17 febbraio 2022 e con riguardo a […omissis…] nell'arco temporale che va dal 27 aprile 2022 al 20 giugno 2022;
b) con riguardo al grado di responsabilità degli autori della violazione, si ritiene che la stessa è imputabile ai Sigg. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato a titolo di dolo;
c) dagli atti non risultano elementi per la valutazione della capacità finanziaria dei Sigg. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato;
d/e) in merito al vantaggio ottenuto ed ai pregiudizi arrecati a terzi, va, in ogni caso, considerato che le norme che determinano l'imputazione di responsabilità in capo, tra l'altro, ai Sigg. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato presuppongono di per sé l'esistenza di un grave pregiudizio per la tutela degli investitori. Il che, oltre a costituire elemento fondante dell'assoggettabilità a sanzione dei predetti, rappresenta un fattore che ricorre nel caso di specie, posto che, in esito all'istruttoria, risultano complessivamente acquisiti agli atti n. 83 contratti conclusi con n. 73 investitori, per un controvalore degli investimenti superiore a due milioni di euro. In particolare, è da rilevare che, sulla base della citata documentazione trasmessa da un legale e relativa a n. 72 investitori - afferente a n. 26 “Financial Advice and Trust Management Agreement” stipulati con la […omissis…] tra il 30 agosto 2020 e il 17 febbraio 2022 e n. 56 “Digital Service Agreement” sottoscritti con la […omissis…] tra il 27 aprile 2022 e il 20 giugno 2022 - il controvalore complessivo degli investimenti effettuati dai medesimi risulta pari a circa Euro/mln. 2,5.
Ciò stante, quanto all'entità del vantaggio ottenuto dalle società incolpate, la stessa può essere valutata quanto meno avuto riguardo alla misura degli investimenti operati nella vicenda negoziale in parola, tenuto conto altresì che agli atti non vi è evidenza che siano state effettuate restituzioni di somme agli investitori;
f) il Sig. Mauro Rizzato risulta avere tenuto un atteggiamento solo parzialmente collaborativo nel procedimento sanzionatorio, in quanto si è limitato a prospettare asseriti elementi a discarico, senza fornirne riscontro alcuno;
g) nei confronti dei Sigg. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;
g-bis) tale indice è irrilevante nel procedimento de quo;
h) dagli atti non emergono potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) nel caso di specie, mentre non risultano adottate da parte di […omissis…] e di […omissis…] misure idonee al fine di evitare il ripetersi della violazione, neppure consta alcuna attività in tal senso posta in essere dai Sigg. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato nelle loro rispettive qualità;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- nei confronti del Sig. Emanuele Giullini, nato il 5 luglio 1979 a Cava De' Tirreni (SA), […omissis…], una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 120.000, di cui allo stesso è contestualmente ingiunto il pagamento, nonché la sanzione interdittiva accessoria per un periodo di dodici mesi;
- nei confronti del Sig. Mauro Rizzato, nato il 22 gennaio 1967 a Campo San Martino (PD), […omissis…], una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 90.000, di cui allo stesso è contestualmente ingiunto il pagamento, nonché la sanzione interdittiva accessoria per un periodo di nove mesi.
Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
24 aprile 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona