Abstract discussion paper - AREA PUBBLICA
Delibera n. 24058
Impegni obbligatori assunti da Azimut Capital Management SGR S.p.A ai sensi dell’art. 196-ter del d. lgs. n. 58/1998 e della relativa disciplina attuativa
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare:
- l’art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l’idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l’attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell’accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d’ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»;
VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell’articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»);
VISTO il Regolamento adottato dalla Consob con la delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e sue successiva modifiche, recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari («Regolamento Intermediari»);
ESAMINATI i documenti relativi all’attività ispettiva condotta dalla Banca d’Italia su Azimut Capital Management SGR S.p.A., con sede in Milano (20121- MI) alla Via Cusani n. 4 (di seguito, anche solo «la SGR», «la Società» o «Azimut»), i cui esiti, per quanto di interesse, sono stati comunicati alla Consob con note del 16 settembre 2025 e del 29 ottobre 2025;
CONSIDERATO che la Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori - Ufficio SGR e OICR della Consob (di seguito, anche solo «DIN»), dall’esame di detti documenti, ha ritenuto che la SGR sia incorsa in plurime carenze nell’attività di commercializzazione e nel servizio di ricezione e trasmissione ordini, nel servizio di consulenza in materia di investimenti, nella valutazione di adeguatezza, all’identificazione e gestione delle fattispecie di conflitti di interesse e nel processo di investimento della gestione collettiva;
VISTA la nota del 22 gennaio 2026, notificata alla parte in pari data, con la quale la DIN ha contestato ad Azimut l’infrazione delle norme del TUF e del Regolamento n. 20307/2018 appresso indicate, in relazione ai seguenti quattro profili:
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CONTESTAZIONE |
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A |
ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE E SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI |
Violazione degli artt. 21, comma 1, lettera d) e 35- decies, comma 1, lett. c), del TUF, che impongono ai soggetti abilitati di disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività. Inoltre, le fattispecie sub A costituiscono anche violazione degli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del Regolamento n. 20307/2018 in materia di commercializzazione di OICR propri e di terzi |
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B |
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA |
Violazione dell’art. 21, comma 1, lettera d), del TUF, che impone ai soggetti abilitati di disporre di risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività, nonché dell’art. 40 del Regolamento n. 20307/2018 che disciplina l’adeguatezza degli investimenti |
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C |
PREVENZIONE, IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE |
Violazione degli artt. 33, 34 e 35 del Regolamento UE n. 231/2013, degli artt. 21, c. 1-bis e 35-decies, comma 1, lettera b), del TUF, nonché dell’art. 117 del Regolamento n. 20307/2018 in materia di prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse |
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D |
PROCESSO DI INVESTIMENTO DELLA GESTIONE COLLETTIVA |
Violazione dell’art. 35-decies, lettera a), del TUF e dell’art. 97, lettere a) e b), del Regolamento n. 20307/2018 che prescrivono ai gestori di prestare l’attività di gestione collettiva del risparmio con diligenza, correttezza e trasparenza e di assicurare che la medesima sia svolta in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell’OICR, come indicati nella documentazione d’offerta |
CONSIDERATO che, con la sopra citata lettera di contestazione, la SGR è stata resa edotta delle facoltà difensive previste dal Regolamento;
VISTA la nota del 28 gennaio 2026, con cui Azimut ha formulato istanza di accesso agli atti sia dinanzi alla DIN che al Servizio Sanzioni Amministrative (di seguito, anche solo «RSA»);
VISTA la nota dell’11 febbraio 2026, con la quale la DIN, anche per conto del RSA, ha fornito positivo riscontro all’istanza di accesso presentata dalla Società e le ha trasmesso la pertinente documentazione;
RILEVATO che, con nota del 6 marzo 2026, Azimut ha presentato una Proposta di Impegni ai sensi dell’art. 196-ter del TUF con cui, nel dettagliare gli interventi ivi indicati (consistenti in iniziative necessarie alla luce delle evidenze riscontrate in sede ispettiva e già oggetto di piani rimediali in corso di attuazione), ha segnalato che taluni di essi erano stati già implementati (in tutto o in parte) o erano in corso di attuazione;
RILEVATO che, con nota del 31 marzo 2026, il Servizio Sanzioni Amministrative, sentita la DIN, ha trasmesso ad Azimut una nota recante la richiesta di fornire chiarimenti e precisazioni in merito agli Impegni proposti;
ESAMINATA la nota di riscontro pervenuta il 20 aprile 2026 con cui la SGR ha fornito i chiarimenti richiesti, parzialmente emendando la proposta di Impegni presentata;
VISTA la Relazione per la Commissione del 19 maggio 2026 («Relazione Impegni») mediante la quale il RSA, d’intesa con la DIN, ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di impegni presentata dalla parte;
VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione Impegni è stata trasmessa alla Società; RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata tempestivamente;
RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore; VALUTATA la nota del 22 maggio 2026 trasmessa dalla Società in replica alla Relazione Impegni;
RITENUTO che gli impegni a cui la società Azimut si è vincolata nei confronti della Consob sono da ritenersi coerenti con i requisiti di cui all’art. 196-ter del TUF e alla relativa disciplina attuativa;
SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell’istruttoria;
D E L I B E R A:
Ai sensi dell’art. 196-ter del TUF sono resi obbligatori per Azimut Capital Management SGR S.p.A., con sede in Milano (20121- MI) alla Via Cusani n. 4, P. IVA n. 04631200963, iscritta al n. 36 dell’Albo tenuto dalla Banca d’Italia, Sezione gestori OICVM e al n. 75 dell’Albo dei gestori FIA, gli impegni assunti nell’ambito del presente procedimento, formulati con nota del 6 marzo 2026 e successivamente precisati nella note di chiarimenti e precisazioni del 20 aprile 2026, come di seguito solo sinteticamente richiamati, con la relativa tempistica di attuazione.
In particolare, Azimut Capital Management SGR S.p.A., dovrà dar corso ai seguenti interventi.
Impegno n. 1 – Governo Prodotti
1.1. Con riferimento alla selezione delle case prodotto, revisionare e rafforzare il relativo processo, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento in oggetto è già stato parzialmente attuato e deve essere completato entro due mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento degli impegni.
1.2. Con riferimento al target market dei prodotti di risparmio amministrato, adottare appositi interventi correttivi, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento è già stato attuato con l’adozione delle modifiche alla procedura di product governance.
1.3. Con riferimento al target market delle gestioni patrimoniali standardizzate e personalizzate, adottare appositi interventi correttivi, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento è stato già attuato con l’adozione delle modifiche alla procedura di product governance.
Impegno n. 2 – Consulenza in materia di investimenti e adeguatezza
2.1. Con riferimento alla consulenza base, introdurre un’apposita procedura, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento è stato già attuato con l’adozione delle modifiche alla procedura della consulenza in materia di investimenti.
2.2. Con riferimento alla consulenza avanzata, introdurre apposite modifiche alla procedura della consulenza, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento in oggetto è stato già attuato con l’adozione delle modifiche alla procedura della consulenza in materia di investimenti;
2.3. Con riferimento all’informativa alla clientela, integrare la procedura della consulenza, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento è stato già attuato con l’adozione delle modifiche alla procedura della consulenza in materia di investimenti e della procedura della Funzione IT & Operations.
2.4. Con riferimento ai controlli di concentrazione sui prodotti complessi, introdurre appositi controlli, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento in oggetto è già stato attuato.
2.5. Con riferimento al questionario di profilatura MiFID, introdurre apposite modifiche e integrazioni al questionario, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento in oggetto, già parzialmente attuato con l’adozione di un nuovo questionario, deve essere completato, con la sua somministrazione a tutta la clientela entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento degli impegni.
Impegno n. 3 – Conflitti di interesse
3.1. Con riferimento alle fattispecie di conflitto non identificate, revisionare la policy e la procedura in tema di conflitti di interesse, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento in oggetto è stato già adottato.
3.2. Con riferimento alla disclosure alla clientela sui conflitti non sufficientemente gestiti, introdurre apposite modifiche a report raccomandazioni rilasciati alla clientela in consulenza e dei rendiconti degli OICR, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento in oggetto è stato già attuato.
3.3. Con riferimento alla selezione degli advisor e dei gestori delegati, adottare una procedura dedicata alla selezione degli advisor e dei gestori delegati, il tutto nei termini più dettagliatamente indicati nella Proposta di Impegni.
Attuazione: l’intervento in oggetto è stato già attuato.
Impegno n. 4 – Processo decisionale di investimento della gestione collettiva
4.1. Con riferimento al processo decisionale di investimento, esplicitare, nell’ambito dell’attività di verifica dei limiti normativi e regolamentari dei FI, taluni aspetti specificati nella Proposta di
Impegni, il tutto nei termini in questa più dettagliatamente indicati.
Attuazione: l’intervento in oggetto, in corso di attuazione, dovrà completarsi entro sei mesi dalla
comunicazione della delibera di accoglimento degli impegni.
Impegno n. 5 – Adesione al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori
5.1. Versare l’importo di € 100.000,00 al «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori» istituito presso la Consob. Il versamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel modello che verrà allegato alla nota di comunicazione della presente delibera. Copia della relativa attestazione di pagamento andrà tempestivamente trasmessa alla Consob all’indirizzo appresso indicato.
Attuazione: il versamento dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di accoglimento degli impegni.
Impegno finale
La società Azimut è altresì impegnata a documentare l’assolvimento dei succitati Impegni nei seguenti termini:
- entro sei mesi dalla data di comunicazione della delibera di accoglimento degli Impegni, trasmetterà alla Consob una relazione predisposta dalla funzione di Revisione Interna approvata dal Consiglio di Amministrazione, sull’attuazione degli Impegni;
- entro un anno dalla comunicazione della delibera di accoglimento degli Impegni, trasmetterà alla Consob una relazione di ottemperanza predisposta da un esperto terzo e indipendente approvata dal Consiglio di Amministrazione, sull’idoneità ed efficacia degli Impegni;
- una volta completata l’attuazione degli Impegni e per i due esercizi successivi, su base annuale, trasmetterà alla Consob una relazione predisposta dalla funzione di Revisione Interna, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sulla persistenza dell’efficacia degli Impegni.
La documentazione attestante l’avvenuto adempimento degli impegni assunti dovrà essere tempestivamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell’oggetto la dicitura «Assolvimento impegni» e il numero del procedimento.
La presente decisione di accoglimento della proposta presentata non implica l’accertamento delle violazioni oggetto di impegni.
La realizzazione dei predetti impegni entro i termini sopra indicati chiude il procedimento sanzionatorio.
La Consob può d’ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalla parte che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
In caso di mancato rispetto degli anzidetti impegni resi obbligatori, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento.
Al fine di monitorare l’attuazione degli anzidetti impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell’accertamento delle violazioni contestate.
La presente delibera è trasmessa alla Società e pubblicata nel sito internet della Consob.
24 giugno 2026
IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca