Equity Crowdfunding

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5 - La trasparenza delle start-up innovative

La legge impone alle start-up di fornire ed, eventualmente, aggiornare con cadenza almeno semestrale sul proprio sito le seguenti informazioni:

  • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • sede sociale ed eventuali sedi periferiche;
  • oggetto sociale;
  • breve descrizione dell'attività svolta, comprese le attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  • elenco dei soci, con evidenza delle fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
  • elenco delle società partecipate;
  • indicazione di titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up (ad eccezione dei dati sensibili);
  • indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • ultimo bilancio depositato (nel formato "standard XBRL");
  • elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.