Equity Crowdfunding

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6 - Il registro dei gestori di portali

Il Regolamento Consob distingue il registro dei portali in due sezioni, una ordinaria e una speciale.

Nella sezione ordinaria sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, tra i quali:

  • la forma giuridica di società di capitali;
  • il possesso, da parte dei soci di controllo, dei previsti requisiti di onorabilità;
  • il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei previsti requisiti di onorabilità (gli stessi dei soci di controllo) e di professionalità;
  • la presentazione di una relazione sull'attività di impresa e sulla struttura organizzativa (da predisporre secondo le indicazioni allegate al Regolamento Consob).

La perdita dei requisiti è una delle cause che comporta la cancellazione del gestore dal registro.

Nella sezione speciale sono invece annotati i "gestori di diritto", ovvero le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding.

Il registro è consultabile attraverso il sito internet della Consob e attraverso i siti dei portali; al suo interno potranno essere rinvenute importanti informazioni sui gestori di portali tra cui: il collegamento alla home page del sito internet del portale e gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob nei confronti dei gestori.

La Consob esercita la vigilanza sui gestori iscritti al registro potendo richiedere dati notizie e documenti ed effettuando ispezioni. Nel caso accerti la violazione di regole, può sospendere il gestore dall'attività e, nei casi più gravi, radiarlo dal registro, oltre ad irrogare sanzioni pecuniarie.