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Bollettino


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Delibera n. 17581

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTA la delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibera n. 16736 del 18 dicembre 2008;

RITENUTA la necessità di modificare la Parte III (Disciplina dell'albo) del Libro VIII (Albo e attività dei promotori finanziari), del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, al fine di perfezionare alcune disposizioni regolamentari, tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata durante i primi mesi di operatività dell'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari e dell'esigenza di realizzare un migliore e più efficiente coordinamento tra i procedimenti di vigilanza sui promotori finanziari, di competenza della Consob, e i procedimenti relativi alla tenuta dell'Albo Unico dei Promotori Finanziari, di competenza del suindicato Organismo;

RITENUTA, altresì, la necessità di modificare e integrare la Parte IV (Attività dei promotori finanziari) del Libro VIII del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D E L I B E R A:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e modificato con delibera n. 16736 del 18 dicembre 2008, è modificato come segue:

1) nella Parte III, Libro VIII, al comma 2 dell'articolo 98 la parola "tre" è sostituita dalla parola "due";

2) nella Parte III, Libro VIII, nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 101 le parole "è sospeso" sono sostituite dalle parole "può essere sospeso, a seguito di richiesta della Consob all'Organismo,";

3) nella Parte III, Libro VIII, l'articolo 102 è modificato come segue:

  • al comma 5:

- nel primo periodo, le parole "è sospeso" sono sostituite dalle parole "può essere sospeso, a seguito di richiesta della Consob all'Organismo,";

- nel secondo periodo, la parola "inoltre" è soppressa;

  • al comma 6 le parole "nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d)," sono soppresse;

4) nella Parte III, Libro VIII, il comma 2 dell'articolo 103 è soppresso;

5) nella Parte III, Libro VIII, il comma 3 dell'articolo 103-bis è soppresso;

6) nella Parte IV, Libro VIII, nell'articolo 106, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

"d-bis) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;";

7) nella Parte IV, Libro VIII, il comma 1 dell'articolo 107 è sostituito dal seguente comma:

"1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.";

8) nella Parte IV, Libro VIII, l'articolo 108 è modificato come segue:

  • alla lettera a) del comma 5 le parole "assegni bancari o assegni circolari" sono sostituite dalle parole "assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali";
  • il comma 7 è sostituito dal seguente comma:

"7. Il promotore non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:

a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del promotore;

b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del promotore;

c) l'utilizzo da parte del promotore comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.".

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Milano, 3 dicembre 2010 

IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti

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Nota:

1. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 del 13.12.2010.