Comunicazione quesito n. 0111533 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione n. 0111533/23 del 20 dicembre 2023
inviata alla società Gequity S.p.A.
Oggetto: Gequity S.p.A. – Nota sull'applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di OPA di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a), del D. Lgs n. 58/1998 e 49, comma 1, lett. b), n. 3) (i), del Regolamento Consob n. 11971/1999
Si fa riferimento alla nota illustrativa trasmessa da codesta società ("Gequity", l'"Emittente" o la "Società") in data 23 ottobre 2023, come integrata in data 4 dicembre 2023 (la "Nota Illustrativa"), con la quale è stato chiesto alla scrivente Autorità di confermare l'applicabilità dell'esenzione OPA di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a), del D. Lgs n. 58/1998 ("Tuf") e 49, comma 1, lett. b), n. 3) (i), del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), con riferimento all'operazione di ricapitalizzazione della Società (l'"Operazione") prevista nell'accordo di investimento stipulato in data 31 marzo 2023 tra l'attuale azionista di controllo Believe S.r.l. ("Believe"), Ubilot S.r.l. ("Ubilot") e la stessa Gequity (congiuntamente, le "Parti") (l'"Accordo di Investimento").
1. Descrizione della fattispecie
In particolare, secondo quanto rappresentato nella citata Nota Illustrativa, l'Accordo di Investimento – al fine di garantire la continuità aziendale della Società – prevede, tra l'altro, l'impegno incondizionato di Ubilot a fornire un supporto finanziario a Gequity fino a massimi Euro 600.000, tramite versamenti di cassa nella Società da erogarsi, su richiesta di quest'ultima, nei dodici mesi successivi alla data di sottoscrizione dell'Accordo.
L'Accordo di Investimento, inoltre, disciplina l'impegno delle Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a fare in modo che vengano approvati i seguenti aumenti di capitale riservati (congiuntamente, gli "Aumenti di Capitale"):
(i) un primo aumento di capitale riservato a Believe, pari ad Euro 1.350.000, da eseguirsi mediante emissione di azioni ordinarie della Società da liberarsi tramite utilizzo dei versamenti già effettuati in conto futuro aumento di capitale;
(ii) un secondo aumento di capitale riservato a Ubilot, pari ad Euro 11.500.000, da eseguirsi mediante emissione di azioni ordinarie della Società da liberarsi in natura mediante il conferimento da parte di Ubilot di un proprio ramo d'azienda (come individuato nell'Accordo di Investimento), precedentemente conferito in una società di capitali di nuova costituzione ("BestBe");
(iii) un terzo aumento di capitale, pari ad Euro 313.185,03, da eseguirsi mediante emissione di azioni ordinarie quotate della Società, riservato a Luigi Stefano Cuttica, Irene Cioni e Lorenzo Marconi (già amministratori di Gequity), che vantano un credito nei confronti della Società.
Tali Aumenti di Capitale sono stati approvati dall'assemblea straordinaria di Gequity in data 30 novembre 2023, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea diversi dal socio che detiene la partecipazione di maggioranza della società - ovverosia secondo il meccanismo del c.d. whitewash previsto dall'art. 49, comma 1, lett. b), n. 3) (i), del Regolamento Emittenti (cfr. infra). Per effetto dell'esecuzione dei citati Aumenti di Capitale, Ubilot deterrà la maggioranza del capitale sociale di Gequity assumendone il controllo.
Il medesimo Accordo di Investimento – come modificato da due successivi accordi del 23 ottobre e 5 dicembre 2023 (rispettivamente il "Primo Accordo Modificativo" e il "Secondo Accordo Modificativo") – prevede, altresì, un processo di dismissione a favore di Believe delle partecipazioni detenute da Gequity in HRD Training Group S.r.l. ("HRD") e RR Brand S.r.l. ("RR Brand") (congiuntamente, le "Partecipazioni HRD"), società tramite le quali la Società opera nel settore "Education".
2. Considerazioni di Gequity
Con riferimento alla citata Operazione, secondo quanto rappresentato nella Nota Illustrativa, codesta Società ritiene che "nell'Operazione de qua è possibile ravvisare tutti i presupposti richiesti dalla sopra richiamata previsione regolamentare ai fini della applicabilità dell'Esenzione. Infatti: (a) lo stato di crisi della Società […] è attestato dai fabbisogni che emergono dai piani finanziari e che sono coperti dalle garanzie rilasciate da Ubilot al fine di garantire il buon esito dell'Operazione; (b) la ricapitalizzazione della Società sarà realizzata attraverso gli Aumenti di Capitale che consentiranno alla Società stessa di riequilibrare la propria situazione patrimoniale e finanziaria e di intraprendere la nuova attività con prospettive reddituali future di maggiore interesse di quelle connesse al ramo Education che non viene considerato più strategico".
Con specifico riferimento alla situazione di tensione finanziaria della Società, è stato rappresentato che "[ai] fini di una migliore comprensione della ricorrenza della continuità aziendale nell'orizzonte temporale di dodici mesi […] il Gruppo Gequity, qualora [continuasse] ad operare nel solo Ramo Education, avrebbe un fabbisogno di cassa di Euro 3,3 milioni. A fronte del menzionato fabbisogno […] nell'eventualità che l'operazione di ingresso di Ubilot nel capitale dell'Emittente non avesse buon esito […] [il] fabbisogno di cassa residuo non coperto dalle fonti di finanziamento ammonterebbe a Euro 2,6 milioni e dovrebbe essere coperto da rinegoziazioni di scadenze di pagamento di debiti scadenti nel corso dei prossimi dodici mesi, di cui Euro 1,1 milioni verso gli Ex Amministratori del Gruppo ed Euro 1,5 milioni verso altri fornitori, tra cui gli advisor impegnati nella transazione non finalizzata, e altri finanziatori. In caso di esito non positivo di tali rinegoziazioni, il Gruppo dovrebbe accedere alla procedura di composizione negoziata della Crisi di Impresa".
Alla luce di quanto sopra esposto, la Società ritiene che "l'Operazione possieda tutti i requisiti di cui alla fattispecie prevista ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b), numero 3) (i), del Regolamento [Emittenti] e che, pertanto, l'acquisto di azioni con diritto di voto della Società oltre le soglie rilevanti di cui all'articolo 106 del testo unico non comporti l'obbligo di offerta essendo compiuto in presenza di una ricapitalizzazione ovvero di un intervento di rafforzamento patrimoniale della stessa, dato che la Società, qualora non beneficiasse delle garanzie rilasciate da Ubilot, verserebbe in uno stato di crisi".
3. Considerazioni
Come noto, l'art. 106, comma 5, lett. a), del Tuf stabilisce che la Consob disciplina con regolamento i casi in cui il superamento delle soglie rilevanti ai fini OPA non comporta l'obbligo di offerta qualora tale superamento sia determinato, tra l'altro, da "operazioni dirette al salvataggio di società in crisi".
In attuazione di tale disposizione l'art. 49, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti prevede, tra l'altro, al n. 3) (i) della citata lettera, che l'obbligo di offerta di cui all'art. 106 del Tuf non si applichi qualora il superamento della soglia rilevante si realizzi "in presenza di una situazione di crisi, non riconducibile a una delle situazioni descritte ai numeri 1) e 2), purché: (i) qualora l'operazione sia di competenza dell'assemblea […] sia approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento".
Tale procedura prevede che qualora l'operazione di salvataggio contempli atti di competenza dell'assemblea (nel caso in esame, l'approvazione degli Aumenti di Capitale e, in particolare, di quello riservato a Ubilot) troverà applicazione la richiamata esenzione ove l'assemblea approvi l'operazione senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti c.d. "indipendenti", ossia quelli diversi dall'acquirente e dal socio (o dai soci) che detenga (o detengano, anche congiuntamente) la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%.
Nel caso in esame, attesa, come anticipato, l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di Gequity del 30 novembre 2023 degli Aumenti di Capitale con il meccanismo del whitewash, previsto dall'art. 49, comma 1, lett. b), n. 3) (i), del Regolamento Emittenti e preso atto della sussistenza di uno stato di crisi della Società – che peraltro permane nell'elenco delle società assoggettate agli obblighi di diffusione di informativa mensile sin da marzo 2010 –, si conferma che qualora Ubilot superasse la soglia rilevante ai fini della normativa in materia di OPA obbligatoria per effetto dell'esecuzione degli Aumenti di Capitale, troverà applicazione l'esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a), del Tuf e 49, comma 1, lett. b), n. 3) (i), del Regolamento Emittenti.
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Da ultimo, si evidenzia che le considerazioni sopra esposte e relative conclusioni si basano sulla documentazione agli atti e sulle dichiarazioni rese nella Nota Illustrativa e che ogni eventuale modifica o integrazione rispetto alle informazioni ad oggi comunicate alla Consob dovrà essere resa nota al fine di poter essere valutata. Pertanto, la conoscenza di circostanze diverse e/o ulteriori rispetto a quelle ivi rappresentate potrà comportare una diversa valutazione dell'operazione da parte della Consob. Resta fermo che la Consob non esprime alcuna valutazione in merito all'idoneità dell'Operazione ai fini del superamento della situazione di crisi in cui versa la Società.
IL PRESIDENTE
Paolo Savona