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Bollettino


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Delibera n. 20381

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.royalcripto.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che, dalle verifiche sul sito www.royalcripto.com, è emerso che:

  1. il sito www.royalcripto.com è consultabile anche in lingua italiana, di talché quando l'utente seleziona l'italiano per la consultazione del sito, l'URL diviene www.royalcripto.com/it;
  2. in calce alle pagine del sito è indicata una utenza telefonica italiana che risulta attiva;
  3. al potenziale investitore, previa registrazione al sito e apertura di un conto, viene offerta, tra l'altro, la possibilità di fare trading on line su contratti aventi ad oggetto criptovalute, valute classiche, commodities e indici, e viene altresì proposto un servizio di conto gestito con la prospettazione di ritorni "fino a[l] 38% sugli investimenti mensili";

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.royalcripto.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il sito è redatto anche in italiano, indica un'utenza telefonica italiana ed è privo di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione ad utenti italiani;

CONSIDERATO altresì che, dalle informazioni disponibili, soggetti operanti per conto di www.royalcripto.com hanno contattato risparmiatori italiani al fine di convincerli ad investire denaro tramite il suddetto sito;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito in oggetto è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'articolo 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di accedere ad una piattaforma per mezzo della quale è possibile compiere operazioni di trading aventi ad oggetto strumenti finanziari;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'articolo 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RILEVATO che in calce alle pagine del sito www.royalcripto.com è presente l'affermazione secondo cui il sito stesso sarebbe gestito dalla Royal Forex Ltd, società autorizzata e regolamentata dalla Cysec, con riferimento alla quale sono indicati sia un numero di licenza sia la data di inizio attività;

RILEVATO tuttavia che la società Royal Forex Ltd, con sede a Cipro - autorizzata dalla Cysec alla prestazione di servizi di investimento ed iscritta nell'elenco delle imprese di investimento comunitarie senza succursale autorizzate alla prestazione di servizi di investimento in Italia – risulta presente nell'elenco di cui al sito della Cysec con un numero di licenza, con un dominio e con recapiti differenti da quelli indicati sul sito www.royalcripto.com;

RITENUTO che la sopra citata società Royal Forex Ltd, autorizzata dalla Cysec, risulta estranea sia al sito www.royalcripto.com sia alla società che la gestisce;

RILEVATO che nella sezione "Termini e condizioni" del sito www.royalcripto.com si fa riferimento alla compagnia "Royalcrypto.com International", la quale avrebbe un recapito in Romania ed un altro nel Regno Unito;

RILEVATO, dunque, che il sito www.royalcripto.com non risulta riconducibile a soggetti autorizzati ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento, iscritti nell'albo, tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF, delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia in libera prestazione di servizi e/o per il tramite di una succursale sul territorio nazionale.

RITENUTO che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito internet www.royalcripto.com, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

13 aprile 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese