Delibera n. 20390 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20390
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere anche tramite la pagina internet http://62.100.206.237/~veniceinvestment/veniceinvestmentgroup.com/login.php
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la “Comunicazione a tutela dei risparmiatori” pubblicata sul sito istituzionale della Consob in data 26 aprile 2016 con il seguente enunciato «La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società Venice Forex Investment Doo non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.veniceforexinvestment.com»investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.veniceforexinvestment.com»;
VISTA, altresì, la “Comunicazione a tutela dei risparmiatori” pubblicata sul sito istituzionale della Consob in data 13 marzo 2017 con il seguente enunciato «La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società Venice Investment Group Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.veniceinvestmentgroup.com»;
VISTA, inoltre, la Delibera Consob n. 20079/17 del 20 luglio 2017 pubblicata sul sito istituzionale della Consob in data 22 settembre 2017 relativa all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Fabio Gaiatto, Director della Venice Investment Doo (già Venice Forex Investment Doo), e di quest'ultima a titolo di responsabilità solidale;
RILEVATO che dalle verifiche effettuate sulla pagina web http://62.100.206.237/~veniceinvestment/veniceinvestmentgroup.com/login.php è emerso che:
i. tale pagina, redatta in lingua italiana, promuove una piattaforma per l'attività di trading ed è funzionale, previa registrazione dell'utente, all'invio di un contratto denominato “Agency agreement for investment in IG platform” da sottoscrivere e rinviare tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@veniceinvestmentgroup.com;
ii. il potenziale investitore, previo inserimento dei propri dati personali - fra cui i dati bancari - in un modulo che si attiva tramite il link denominato “Contratto online” e l'inoltro del documento d'identità e del codice fiscale, conclude la registrazione alla citata pagina web e riceve una e-mail dall'indirizzo di posta elettronica info@veniceinvestmentgroup.com, redatta in Italiano con la quale viene trasmesso in allegato il citato contratto e vengono fornite indicazioni per l'apertura della definita “posizione di investimento”;
iii. per l'apertura della “posizione di investimento” è richiesto un versamento in denaro da effettuarsi tramite bonifico presso la Zagrebacka Banka con sede a Pula;
iv. la pagina internet è asseritamente riconducibile alla società Venice Investment Group Ltd con sede a Londra, laddove in calce si legge che “La proprietà e la gestione di veniceinvestmentgroup.com appartengono a Venice Investment Group società autorizzata a fornire servizi e/o attività di investimento”.
CONSIDERATO che, dall'analisi del contratto, l'attività, svolta anche tramite la pagina web in oggetto, è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti un'attività di gestione del patrimonio;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività effettuata anche tramite la pagina internet in discorso è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto è redatta in Italiano;
CONSIDERATO che la società Venice Investment Group Ltd, con sede asserita sede a Londra, non risulta autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, ai sensi dell'art. 7-octies del TUF - titolato “Poteri di contrasto all'abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione”;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite la pagina web http://62.100.206.237/~veniceinvestment/veniceinvestmentgroup.com/login.php, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
20 aprile 2018
IL PRESIDENTE
Mario Nava