Delibera n. 22506 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22506
Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://clydetrade.world
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. il sito https://clydetrade.world è attivo e disponibile anche in lingua italiana;
ii. mediante tale sito viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l’utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, azioni, indici e commodities;
iii. per l’effettuazione delle operazioni di trading è richiesto il versamento di somme di denaro sul conto aperto on line; in particolare, sul sito https://clydetrade.world vengono prospettate tre tipologie di account denominate "Simple", "Advanced" e "Professional";
iv. quanto alla riconducibilità del sito https://clydetrade.world in calce alla home page dello stesso è indicata la società Tetris Group Ltd con sede nel Commonwealth of Dominica;
VISTA la delibera Consob n. 22211 del 16 febbraio 2022 con la quale si è ordinato a Tetris Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite i distinti siti internet https://clydetrade.pro, https://clydetrade.co, https://sierrainvest.pro e https://battletrade.co;
VISTA la delibera Consob n. 22286 del 31 marzo 2022 con la quale si è ordinato a Tetris Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite i distinti siti internet https://sierrainvest.io e https://battletrade.pro;
VISTA la delibera Consob n. 22344 del 25 maggio 2022 con la quale si è ordinato a Tetris Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://clydetrade.io;
VISTA la delibera Consob n. 22361 del 15 giugno 2022 con la quale si è ordinato a Tetris Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://battletrade.io;
VISTA la delibera Consob n. 22469 del 5 ottobre 2022 con la quale si è ordinato a Tetris Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://clydetrade.com;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quelli dei predetti siti internet https://clydetrade.pro, https://clydetrade.co, https://clydetrade.io e https://clydetrade.com, il sito internet https://clydetrade.world replica i contenuti ed il formato grafico dei citati siti https://clydetrade.pro, https://clydetrade.co, https://clydetrade.io e https://clydetrade.com;
CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito internet https://clydetrade.world è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire conti di trading sui quali è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://clydetrade.world, è tutt’ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tale dominio è disponibile anche in lingua italiana ed è stata rilevata l’assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione ai medesimi da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall’Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse mediante tale dominio internet;
CONSIDERATO che la società Tetris Group Ltd menzionata nel sito internet https://clydetrade.world non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell’albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://clydetrade.world consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
9 novembre 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona