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Bollettino


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Delibera n. 22583

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://www.cryptoneyx.net

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. il sito https://www.cryptoneyx.net – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana, offre la possibilità per l'utente di negoziare sul mercato Forex e di fare trading su azioni, CFD e valute digitali, previa registrazione e apertura di un conto;

ii. sul sito vengono prospettate 7 tipologie di conto, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, denominate "Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino", "Diamante", "Premio" e "Vip";

iii.quanto alla riconducibilità del sito, si rappresenta che nei documenti legali "Termini e Condizioni" e "Informativa sulla privacy" è presente un generico riferimento a "Cryptoneyx", nella sezione "Contattateci", che reca un form di richiesta di informazioni, è indicato l'indirizzo "20 Primrose St. London EC2A 2EW, Regno Unito";

VISTA la Delibera n. 22456 del 21.09.2022 con la quale si è ordinato a "CRYPTONEYX" con asserita sede a "20 Primrose St. London EC2A 2EW, Regno Unito" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet https://cryptoneyx.io;

CONSIDERATO che, oltre a utilizzare un domino web parzialmente sovrapponibile a quello del sito https://cryptoneyx.io, il sito https://www.cryptoneyx.net replica i contenuti e il formato grafico del medesimo sito https://cryptoneyx.io;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://www.cryptoneyx.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://www.cryptoneyx.net è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il predetto sito è risultato consultabile in lingua italiana e sono altresì pervenuti esposti da parte di utenti italiani;

CONSIDERATO che "CRYPTONEYX", menzionata nel sito https://www.cryptoneyx.net, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://www.cryptoneyx.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

8 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona