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Bollettino


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Delibera n. 22601

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://theactivetrade.com e la relativa pagina https://client.theactivetrade.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://theactivetrade.com - risultato attivo e consultabile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare contratti su valute, indici, commodities e azioni tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito https://theactivetrade.com, tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia, e l'apertura di un account su cui impiegare somme di denaro; in proposito, nel sito vengono prospettate 4 tipologie di conto ("Argento", "Oro", "Diamante" e "Vip") che differiscono, tra l'altro, per deposito richiesto. A seguito della registrazione si accede all'area riservata del sito disponibile all'indirizzo https://client.theactivetrade.com, dove è possibile, tra l'altro, effettuare depositi sul conto di trading;

iii. quanto alla riconducibilità del sito https://theactivetrade.com, nel sito sono presenti riferimenti alla "The Active Traders Ltd", con asserita sede nel Regno Unito;

VISTA la delibera Consob n. 22417 del 20 luglio 2022 con cui si è ordinato a "The Active Traders Ltd" di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito https://theactivetraders.com e la relativa pagina https://client.theactivetraders.com;

VISTA la delibera Consob n. 22470 del 5 ottobre 2022 con cui si è ordinato alla medesima "The Active Traders Ltd" di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito https://theactivetraderz.com e la relativa pagina https://client.theactivetraderz.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti https://theactivetraders.com e https://theactivetraderz.com, il sito https://theactivetrade.com ne replica i contenuti ed il formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://theactivetrade.com e la relativa pagina https://client.theactivetrade.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://theactivetrade.com e la relativa pagina https://client.theactivetrade.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detto sito è risultato disponibile in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che la società menzionata nel sito internet https://theactivetrade.com non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://theactivetrade.com e la relativa pagina https://client.theactivetrade.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona