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Bollettino


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Delibera n. 22612

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://capitalbiz.ltd e la pagina https://webtrader.c-base.co

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. il sito https://capitalbiz.ltd risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana – offre la possibilità di operare su forex, commodities, indici, valute digitali e azioni tramite una piattaforma di trading, previa registrazione e apertura di un conto;

ii. sul sito vengono prospettate cinque tipologie di conto, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit, denominate "Bronzo", "D'Argento", "Oro", "Platino" e "Diamante";

iii. l'url https://webtrader.c-base.co consente di raggiunge la pagina web in cui è ospitato il modulo di accesso all'area riservata del sito ove è presente la piattaforma di trading;

iv. quanto alla riconducibilità del sito https://capitalbiz.ltd, in calce alle pagine del medesimo si legge "This website is owned and operated by Evolve Consulting LLC, company registration number 2352 LLC and registered address First Floor St.Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St.Vincent and Grenadines";

VISTA la Delibera n. 22539 del 6.12.2022 con la quale si è ordinato a "EVOLVE CONSULTING LLC" con asserita sede a "First Floor St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown St. Vincent and the Grenadines" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante i distinti siti internet https://capitalbiz.io e https://capitalbase.io e la pagina https://webtrader.c-base.cc;

CONSIDERATO che, oltre a utilizzare un domino web parzialmente sovrapponibile a quello del sito https://capitalbiz.io oggetto della sopracitata Delibera n. 22539, il sito https://capitalbiz.ltd presenta struttura e contenuti analoghi al predetto sito https://capitalbiz.io;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://capitalbiz.ltd e la pagina https://webtrader.c-base.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il suddetto sito e la citata pagina è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://capitalbiz.ltd e la pagina https://webtrader.c-base.co è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito e la pagina sono risultati consultabili in lingua italiana, sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani e, in un caso, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti di un risparmiatore italiano. Infine, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito web dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che "Evolve Consulting LLC", menzionata nel sito, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf ;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://capitalbiz.ltd e la pagina https://webtrader.c-base.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

1 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona