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Bollettino


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Delibera n. 22618

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://brokercapcfd24.com e la relativa pagina https://platform2.brokercapcfd24.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

  1. il sito https://brokercapcfd24.com - risultato attivo, registrato in forma anonima e consultabile in lingua italiana - offre, previa apertura di un conto, la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, materie prime e azioni mediante una piattaforma dedicata;
  2. per l'effettuazione delle operazioni di trading, all'utente è richiesta l'iscrizione al sito https://brokercapcfd24.com tramite una procedura disponibile in corrispondenza della pagina web https://platform2.brokercapcfd24.com, l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro;
  3. in particolare, nel sito sono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Standard" e "Premium"
  4. quanto alla riconducibilità, nel sito https://brokercapcfd24.com sono presenti riferimenti a Broker Capitals Ltd con sede a Saint Vincent and the Grenadines;

VISTA la delibera Consob la delibera n. 22332 del 10 maggio 2022 con cui si è ordinato a Broker Capitals Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito https://finexstock.com e la relativa pagina https://platform.finexstock.com;

VISTA la delibera Consob la delibera n. n. 22356 del 9 giugno 2022 con cui si è ordinato a Broker Capitals Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito https://finexstock.eu e relativa pagina https://platform.finexstock.eu;

VISTA la delibera Consob la delibera n. n. 22426 del 28 luglio 2022 con cui si è ordinato a Broker Capitals Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito https://brokercapitals.com e della relativa pagina https://platform.brokercapitals.com;

VISTA la delibera Consob la delibera n. n. 22505 del 9 novembre 2022 con cui si è ordinato a Broker Capitals Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito https://broker-capitals.com e della relativa pagina https://platform.broker-capitals.com;

CONSIDERATO che il sito https://brokercapcfd24.com replica sostanzialmente i contenuti e il formato grafico dei siti internet https://finexstock.com, https://finexstock.eu, https://brokercapitals.com e https://broker-capitals.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://brokercapcfd24.com e la relativa pagina https://platform2.brokercapcfd24.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito https://brokercapcfd24.com e la relativa pagina https://platform2.brokercapcfd24.com è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati consultabili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo dominio dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse mediante il medesimo sito https://brokercapcfd24.com;

CONSIDERATO che Broker Capitals Ltd, con sede a Saint Vincent and the Grenadines, menzionata nel sito https://brokercapcfd24.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://brokercapcfd24.com e la relativa pagina https://platform2.brokercapcfd24.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

8 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona