Delibera n. 22621 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22621
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.virtufinance.com e la relativa pagina https://webtrader.virtufinance.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
- il sito www.virtufinance.com, risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana – offre la possibilità di fare trading su Forex, CFD su indici azionari, materie prime, azioni, metalli ed energie. previa registrazione e apertura di un conto;
- sul sito vengono prospettate cinque tipologie di conto, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit, "MICRO", "ARGENTO", "ORO", "PLATINO", "ESCLUSIVO";
- effettuata la registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito dove è presente una dashboard disponibile in lingua italiana, mediante la quale è possibile accedere: - ad una sezione funzionale all'invio dei documenti per la verifica dell'identità dell'utente; - ad una sezione mediante la quale è possibile effettuare un deposito con carta di credito; - ad una piattaforma di web trading, https://webtrader.virtufinance.com, disponibile in lingua italiana, mediante la quale è possibile fare trading su varie coppie di valute e criptovalute, nonché su CFD, indici e commodities;
- quanto alla riconducibilità del suddetto sito web, nella sezione "La Società" si fa riferimento a un non meglio precisato marchio commerciale "VirtuFinance" non risultato riferibile a una specifica entità giuridica, nella sezione dedicata ai contatti è presente solo l'indirizzo di posta elettronica support@virtufinance.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.virtufinance.com e la relativa pagina https://webtrader.virtufinance.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.virtufinance.com e la relativa pagina https://webtrader.virtufinance.com, è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto sia il sito web sia la relativa pagina sono risultati consultabili in lingua italiana, sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani e, in alcuni casi, è stata anche riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti di risparmiatori italiani. Inoltre, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi ai domini dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che i suddetti domini internet non sono risultati riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.virtufinance.com e la relativa pagina https://webtrader.virtufinance.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
8 marzo 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona