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Bollettino


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Delibera n. 22645

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.ikoncfd.com e le relative pagine https://my.ikoncfd.com e https://webtrader.ikoncfd.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.ikoncfd.com è emerso che:

i. il sito www.ikoncfd.com risulta attivo, consultabile in lingua italiana attraverso meccanismi di traduzione automatica, e prospetta la possibilità di fare trading su forex, azioni, indici, futures e commodities;

ii. per poter operare tramite il sito www.ikoncfd.com è richiesta la registrazione che consente di accedere all'area riservata https://my.ikoncfd.com attraverso la quale è possibile aprire un conto di trading ed accedere alla piattaforma di trading raggiungibile all'indirizzo https://webtrader.ikoncfd.com;

iii. quanto alla riconducibilità, nel sito www.ikoncfd.com si fa generico riferimento ad "IKON CFD" con asserita sede in Australia.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.ikoncfd.com con le relative pagine https://my.ikoncfd.com e https://webtrader.ikoncfd.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito www.ikoncfd.com con le relative pagine https://my.ikoncfd.com e https://webtrader.ikoncfd.com è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito www.ikoncfd.com è risultato consultabile in lingua italiana mediante meccanismi di traduzione automatica, è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. cold calling) nei confronti dei risparmiatori italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo dominio dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che i suddetti domini internet non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.ikoncfd.com e le relative pagine https://my.ikoncfd.com e https://webtrader.ikoncfd.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

22 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona