Delibera n. 22731 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22731
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.gadvm.com e relativa pagina https://cabinet.gadvm.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante il sito internet gadvm.com - risultato attivo e consultabile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, azioni, indici, materie prime e cripto-valute tramite una piattaforma di trading dedicata;
- per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito gadvm.com, tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia, e l'apertura di un account su cui impiegare somme di denaro;
- a seguito della registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile anche in lingua italiana all'ulteriore indirizzo https://cabinet.gadvm.com, al cui interno è presente, tra l'altro, un'apposita funzione dedicata al deposito di liquidità sul conto di trading;
- quanto alla riconducibilità del sito gadvm.com, all'interno della pagina denominata "Termini e Condizioni" sono presenti riferimenti alla Gadvm Limited, con asserita sede nel Lussemburgo;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.gadvm.com e la relativa pagina https://cabinet.gadvm.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.gadvm.com e la relativa pagina https://cabinet.gadvm.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza (cold calling) e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito www.gadvm.com;
CONSIDERATO che il sito internet www.gadvm.com e la relativa pagina https://cabinet.gadvm.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la Gadvm Limited, menzionata nel sito internet www.gadvm.com, non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.gadvm.com e la relativa pagina https://cabinet.gadvm.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
8 giugno 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona