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Bollettino


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Delibera n. 22830

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://xtb-empire.com e relative pagine https://client.xtb-empire.com e https://webtrader.xtb-empire.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

  1. mediante il sito internet https://xtb-empire.com - risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su contratti derivati quali Contract for Difference (CFD) relativi a valute, azioni, indici, obbligazioni, valute digitali e materie prime;
  2. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, all'utente è richiesta la registrazione e l'apertura di un account ove poter impiegare una provvista di denaro; in particolare, sono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati: "Argento", "Oro", "Diamante" e "Vip";
  3. a seguito della registrazione l'utente accede all'area riservata del sito raggiungibile all'indirizzo url https://client.xtb-empire.com; l'indirizzo web https://webtrader.xtb- empire.com risulta essere la pagina dedicata all'accesso alla piattaforma di trading del sito https://xtb-empire.com;
  4. quanto alla riconducibilità dell'operatività in discorso, nel documento contrattuale "Termini e Condizioni" è riportata la società "XTB Empire LTD" con asserita sede nel Regno Unito;

VISTA delibera n. 22694 dell'11 maggio 2023 con la quale si è ordinato alla suddetta "XTB Empire Ltd" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://xtbempire.com e la relativa pagina https://client.xtbempire.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito https://xtbempire.com il sito https://xtb-empire.com ne replica i contenuti ed il formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://xtb-empire.com e le relative pagine https://client.xtb-empire.com e https://webtrader.xtb-empire.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://xtb- empire.com e le relative pagine https://client.xtb-empire.com e https://webtrader.xtb-empire.com, è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati consultabili in lingua italiana e in relazione alle iniziative promosse tramite il sito https://xtb-empire.com è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito https://xtb-empire.com ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://xtb-empire.com dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che XTB Empire LTD menzionata nel sito internet https://xtb-empire.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://xtb-empire.com e le relative pagine https://client.xtb-empire.com e https://webtrader.xtb-empire.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

5 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona