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Bollettino


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Delibera n. 22883

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://smartflow.work e le relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://smartflow.work viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare sul mercato valutario e su indici, azioni, materie prime e valute digitali;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito, tramite il dominio https://office.smartflow.work e l'apertura di un conto di trading;

iii. in esito alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile sul sopra menzionato dominio https://office.smartflow.work, ove è tra l'altro presente la funzione dedicata all'effettuazione di depositi e da cui è possibile accedere alla piattaforma di trading localizzata all'indirizzo https://trade.smartflow.work;

iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://freetrade-cfd.com è indicata genericamente "Smart Flow Ltd", con asserita sede in Australia, ed è altresì riportato l'indirizzo e-mail di contatto hello@company.com.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://smartflow.work e le relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto la sezione dedicata alla registrazione e l'area riservata del sito sono risultate disponibili anche in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto telefonico ("cold calling") nei confronti di investitori italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://smartflow.work e le relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://smartflow.work e le pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

8 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona