Delibera n. 22924 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22924
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://billionaire-trade.co e le relative pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante il sito internet https://billionaire-trade.co - risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su contratti derivati quali Contract for Difference (CFD) relativi a valute, criptovalute, metalli, indici, azioni, materie prime nonché su futures;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, all'utente è richiesta la registrazione e l'apertura di un account ove poter impiegare una provvista di denaro; in particolare, sono menzionate due tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati: "Conto Professionale" e "Conto Vip";
- a seguito della registrazione l'utente accede all'area riservata del sito raggiungibile all'indirizzo https://panel.billionaire-trade.co dove può, tra l'altro, effettuare il deposito dei fondi nonché accedere alla piattaforma di trading disponibile all'indirizzo https://trading.billionaire-trade.co;
- quanto alla riconducibilità dell'operatività in discorso, in calce alle pagine del sito si fa riferimento a Billionaire Trade Ltd, con asserita sede a Londra;
VISTA delibera n. 22893 del 15 novembre 2023 con la quale si è ordinato alla suddetta Billionaire Trade Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://billionaire-trade.com e le relative pagine https://panel.billionaire- trade.com e https://trading.billionaire-trade.com;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito https://billionaire-trade.com, il sito https://billionaire-trade.co ne replica i contenuti ed il formato grafico;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://billionaire-trade.co e le relative pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://billionaire- trade.co e le relative pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tali domini sono risultati disponibili in lingua italiana e, in relazione alle iniziative promosse tramite gli stessi, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi a detto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che il sito internet https://billionaire-trade.co e le relative pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la Billionaire Trade Ltd, menzionata nel sito internet https://billionaire-trade.co, non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://billionaire-trade.co e le relative pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
6 dicembre 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona