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Bollettino


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Delibera n. 22926

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.onefinancialmarket.com e la relativa pagina https://account.onefinancialmarket.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.onefinancialmarket.com è emerso che:

  1. il sito risulta attivo, consultabile anche in lingua italiana tramite un sistema automatico di traduzione e prospetta la possibilità di fare trading su forex nonché su contratti relativi a indici e materie prime;
  2. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito, l'accesso all'area riservata rinvenibile all'indirizzo https://account.onefinancialmarket.com e l'impiego di una provvista di denaro;
  3. in particolare, nell'area riservata sono presenti 5 sezioni: "Deposit Request", "Withdraw Request", "Change Leverage", "Security" e "KYC" con un'apposita sezione dedicata al deposito della liquidità sul conto di trading;
  4. quanto alla riconducibilità, nel sito e nella documentazione contrattuale rinvenibile nello stesso, si fa riferimento a C B Financial Services Limited con asserita sede in Australia.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.onefinancialmarket.com e la relativa pagina https://account.onefinancialmarket.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto anche strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito www.onefinancialmarket.com e la relativa pagina https://account.onefinancialmarket.com è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito www.onefinancialmarket.com e la relativa pagina https://account.onefinancialmarket.com sono risultati disponibili anche in lingua italiana tramite un sistema automatico di traduzione, è stata riferita attività di contatto mediante comunicazioni a distanza nei confronti di risparmiatori italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito www.onefinancialmarket.com da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che il sito internet www.onefinancialmarket.com e la relativa pagina https://account.onefinancialmarket.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.onefinancialmarket.com e la relativa pagina https://account.onefinancialmarket.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

6 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona