Delibera n. 23197 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23197
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://24cfdcap.net e la relativa pagina https://client.24cfdcap.net
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- il sito internet https://24cfdcap.net è attivo, disponibile in lingua italiana e prospetta la possibilità di operare su forex, CFD, commodities, indici e valute digitali;
- per l'effettuazione delle predette operazioni è richiesta la registrazione al sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il trading;
- completata la registrazione, è possibile accedere all'area riservata del sito https://24cfdcap.net, disponibile all'ulteriore indirizzo internet https://client.24cfdcap.net dove è possibile effettuare depositi sul conto di trading ed accedere alla piattaforma di trading;
- quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://24cfdcap.net sono presenti generici riferimenti a "OneCapital CFDS".
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://24cfdcap.net e la relativa pagina https://client.24cfdcap.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;
CONSIDERATO che l'operatività posta in essere tramite il sito internet https://24cfdcap.net e la relativa pagina https://client.24cfdcap.net è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il sito è risultato disponibile in lingua italiana, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani, è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti di risparmiatori che hanno lamentato, tra l'altro, l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;
CONSIDERATO che il sito internet https://24cfdcap.net e la relativa pagina https://client.24cfdcap.net non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://24cfdcap.net e la relativa pagina https://client.24cfdcap.net, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
10 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona