Consob Informa - Anno XXIV - N. 22 - 4 giugno 2018 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità
L'Esma adotta le misure finali di product intervention in relazione a contratti per differenza (cfd) e opzioni binarie
Organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Consob adotta il Regolamento
Superamento della soglia del 95% del capitale sociale e applicazione degli articoli 108 e 111 del Testo Unico della Finanza: chiarimenti Consob
MEMO: Consob Day a Milano l'11 giugno: programma della giornata
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:
- Km Media Ltd, tramite il sito www.bitex360.com (delibera n. 20461 del 31 maggio 2018);
- Investmib Limited, tramite il sito www.investmib.com (delibera n. 20460 del 31 maggio 2018).
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La Commissione ha altresì pubblicato un avviso di segnalazione di mail-phishing con uso fraudolento del nome della Banca d'Italia e della Consob. In particolare, la Commissione rappresenta di aver ricevuto segnalazioni di tentativi di phishing effettuati mediante l'invio di e-mail a banche e istituti finanziari apparentemente provenienti da indirizzi di posta elettronica di figure apicali della Banca d'Italia alcune delle quali contengono nell'oggetto il nome della Consob. Le email utilizzano generici riferimenti lavorativi con inviti a ricontattare il mittente.
Al riguardo la Commissione avvisa che il mittente, l'oggetto o il testo del messaggio fanno indebitamente riferimento alla Banca d'Italia e/o alla Consob. L'episodio è stato segnalato alle autorità competenti e la Commissione si riserva di attuare ogni altra iniziativa a tutela della propria immagine.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Heartloans, con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Heartloans.co.uk (www.heartloans.co.uk), con sede a Oxford (n. di riferimento 732100);
- Menden Hall Law Office (www.mendenhalllawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
- Fintech Technologies / Tradefintech.com / Fintech Trade (https://tradefintech.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;
- International Markets Live Limited/ iMarketsLive (http://imarketslive.com), con sedi dichiarate a Londra e New York;
- Platinums Gain (www.platinumsgain.com), clone della società autorizzata Platinum Gain Ltd (n. di riferimento 599433);
- Moneyworld (www.moneyworld.co.uk), clone della società autorizzata Jeff Ludgate Limited (n. di riferimento 136837).
Segnalate dalla Fma:
- Mizuho DKB Brokerage (https://www.mdbcorporate.com), con sede dichiarata a Tokyo;
- Hauck-Investment (www.hauck-investment.com), con sedi dichiarate a Stoccolma e Londra;
- Nagaharu Global (www.nagaharu-global.com), con sede dichiarata a Tokyo;
Segnalata dalla Cnmv:
- Investmib Limited (www.investmib.com/es).
L'Esma, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha adottato il 22 maggio 2018 due decisioni di product intervention a protezione degli investitori, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento Ue n. 600/2014. Le misure, tradotte in tutte le lingue della Ue, riguardano opzioni binarie e contratti per differenza (cfd) e sono applicabili, rispettivamente, dal 2 giugno (opzioni binarie) e dal 1 agosto 2018 (cfd).
L'autorità europea ha così rinnovato divieti e restrizioni che erano stati precedentemente adottati e dettagliati nel comunicato Esma del 27 marzo 2018 (si veda “Consob Informa n. 13/2018”), dopo un'ampia consultazione pubblica sul tema, che avevano sancito: (a) restrizioni nella commercializzazione, distribuzione o vendita di contratti per differenza (cfd) agli investitori retail e (b) il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.
Le nuove misure, sintetizzate nel nuovo Avviso dell'Esma del 1 giugno e pubblicate dettagliatamente sulla Gazzetta ufficiale Ue in pari data nonché sul sito Consob al seguente link http://www.consob.it/web/area-pubblica/mifid-2, sono valide per tre mesi dalla data di adozione in quanto, in base alla normativa (Regolamento Mifir – Markets in financial instruments regulation), i divieti Esma possono avere carattere solo temporaneo, durata trimestrale e prorogabile per un ulteriore trimestre. Prima della scadenza, Esma può tuttavia deciderne la proroga per un ulteriore periodo di tre mesi.
In entrambi i casi, sia per i cfd che per le opzioni binarie, si sancisce ufficialmente anche il divieto di partecipare, consapevolmente e internazionalmente, ad attività in grado di eludere i divieti imposti dalla normativa, anche per interposta persona.
Per l'Esma tali misure rafforzano la protezione degli investitori nell'Unione europea, garantendo per la prima volta che le perdite subite dagli investitori non possano superare il capitale investito, limitando l'impiego di leverage e incentivi e mettendo in guardia esplicitamente gli investitori sui rischi corsi.
Le autorità nazionali di vigilanza collaboreranno con l'Esma nel monitoraggio dell'impatto di tali decisioni nel corso del periodo di applicabilità del divieto, valutando congiuntamente con l'autorità europea eventuali o successivi passi da compiere
Il comunicato Esma del 1 giugno 2018 è disponibile sul sito www.consob.it, insieme al link relativo all'Avviso dell'Esma tradotto nelle varie lingue.
La Commissione, ad esito della consultazione con il mercato finanziario avviata il 16 aprile scorso e conclusasi il 16 maggio, ha adottato il “Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” (delibera n. 20465 del 31 maggio 2018).
Il nuovo Regolamento sostituisce quello approvato con delibera n. 17836/2011, con cui la Consob, sulla base del previgente testo dell'articolo 7 del d.lgs. n. 231/2007, aveva provveduto a disciplinare i medesimi ambiti.
Nel nuovo Regolamento sono stati conservati i contenuti precettivi fondamentali delle norme del provvedimento n. 17836/2011 e si è provveduto a:
- introdurre i necessari aggiornamenti normativi e talune integrazioni volte a meglio precisare, anche alla luce degli esiti delle attività di vigilanza (specialmente ispettiva), i doveri e le responsabilità dei singoli organi e funzioni coinvolti nei processi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- prevedere obblighi di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i revisori sono esposti, al fine di dare attuazione all'approccio risk based divenuto centrale alla luce della IV direttiva antiriciclaggio e del decreto nazionale di recepimento;
- introdurre ex novo alcune disposizioni specifiche relative ai revisori legali-persone fisiche, declinate alla luce del principio di proporzionalità.
Il Regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2018.
Fino alla data del 30 giugno 2018 continuano a trovare applicazione le disposizioni del provvedimento adottato dalla Consob con delibera n. 17836 del 28 giugno 2011.
La prima autovalutazione dei rischi (articolo 6, comma 4, del Regolamento) dovrà essere inviata alla Consob:
- entro il 15 gennaio 2019, dalle società di revisione che hanno chiuso o chiuderanno l'ultimo bilancio di esercizio tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2018;
- entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, dalle società di revisione che chiuderanno il bilancio di esercizio dopo il 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Il Regolamento insieme al documento sugli esiti della consultazione svolta sono disponibili sul sito www.consob.it. nella sezione “La Consob e le sue attività/Regolamentazione/Consultazioni concluse”.
La Consob ha inoltre adottato una Comunicazione recante i “Criteri e metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” (Comunicazione n. 0186002 del 4 giugno 2018).
La Comunicazione è volta ad individuare, in attuazione della previsione normativa contenuta nell'articolo 15, comma 1, del nuovo decreto 231, i criteri e le metodologie per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i revisori sono esposti nell'esercizio della loro attività.
La Comunicazione ha natura di orientamento riguardo al rispetto, da parte dei revisori legali e delle società di revisione, degli obblighi posti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del sopracitato Regolamento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione.
In particolare, la metodologia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si sviluppa nelle seguenti tre fasi di attività:
1. identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui le società di revisione e i revisori legali sono esposti nell'ambito dell'attività svolta (identificazione del “rischio inerente”);
2. valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dalle società di revisione e dai revisori legali rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità (analisi delle “vulnerabilità”);
3. determinazione del rischio residuo cui le società di revisione e i revisori legali, tenuto conto del livello di vulnerabilità, rimangono esposti e delle iniziative correttive da intraprendere al fine di mitigare detto rischio.
La determinazione del livello di rischio residuo viene accompagnata, nel documento di autovalutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, dalla descrizione delle iniziative correttive o di adeguamento individuate.
Gli atti relativi all'autovalutazione annuale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo condotta dalle società di revisione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del predetto Regolamento sono trasmessi alla Consob all'indirizzo di posta elettronica certificata consob@pec.consob.it (all'attenzione della Divisione Ispettorato, Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio).
La Commissione con Comunicazione n. 0183968 del 1 giugno 2018 ha fornito chiarimenti sull'applicabilità degli articoli 108 e 111 del Testo Unico della Finanza in relazione al superamento da parte di un soggetto della soglia del 95% del capitale sociale di una società quotata a seguito di acquisti di titoli effettuati ai blocchi.
L'esecuzione dell'operazione di acquisto ai blocchi, in prima istanza, comporta il sorgere dei presupposti dell'obbligo di acquisto disciplinato dall'articolo 108, comma 2, del Testo Unico della Finanza. Ai sensi di quest'ultimo articolo, chiunque giunga a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.
Come previsto dall'articolo 108, comma 4, del Testo Unico della Finanza, ove il superamento della soglia del 90% non consegua ad una precedente offerta pubblica, il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo d'acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto è determinato dalla Consob secondo criteri predeterminati.
L'adempimento dell'obbligo di acquisto, in alternativa al ripristino del flottante, comporta lo svolgimento di una procedura rivolta alla totalità degli azionisti della società quotata e, dunque, lo svolgimento di un'offerta pubblica obbligatoria totalitaria a un prezzo determinato dalla Consob.
Va altresì considerato che l'articolo 111 del Tuf fa riferimento a partecipazioni “almeno pari al 95% del capitale” e acquisite a seguito di opa. Ne consegue, in simile fattispecie, il diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del Tuf a condizione che l'offerta pubblica obbligatoria totalitaria riceva adesioni. Ciò in quanto la soglia di partecipazione del 95% del capitale, pur essendo stata raggiunta o superata inizialmente mediante acquisto ai blocchi, risulterà ulteriormente incrementata ad esito di una procedura assimilabile ad un'opa.
Il Consob Day, l’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario, si terrà a Milano lunedì 11 giugno 2018 a Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari.
L’intervento del Presidente, Mario Nava, inizierà alle 10:45.
A seguire, dalle 12:00, il confronto dei Commissari Consob sui seguenti temi:
- la regolamentazione dei servizi di investimento: novità e prime evidenze di mercato (Anna Genovese);
- il sistema sanzionatorio nelle funzioni di vigilanza Consob (Giuseppe Maria Berruti);
- finanza e regole per la crescita delle imprese (Carmine Di Noia);
- il tempo è adesso - Fintech: mercato, regolazione, futuro (Paolo Ciocca).
A conclusione dell’intervento è prevista per in giornalisti una conferenza stampa del Presidente.
I giornalisti e i fotocineoperatori che desiderano accreditarsi possono farne richiesta per email (salastampa@consob.it) all'Ufficio Stampa Consob, indicando nome, testata di appartenenza e recapito.
L'ingresso alla sala stampa di Palazzo Mezzanotte è in Via San Vittore al Teatro n. 14.
Sarà possibile seguire l'evento in diretta televisiva su Rai 2, su altre emittenti e in streaming sul sito www.consob.it.
L’intervento del Presidente Mario Nava, e la relazione per l'anno 2017 saranno disponibili sul sito dell'istituto.
- Adottato il Regolamento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (delibera n. 20465 del 31 maggio 2018).
- Adottata la comunicazione recante i “Criteri e metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” (Comunicazione n. 0186002 del 4 giugno 2018).
- Applicabilità degli articoli 108 e 111 del Testo Unico della Finanza: chiarimenti Consob (Comunicazione n. 0183968 del 1 giugno 2018).
- Radiazione di Filippo Pietro Garlandi dall'albo unico dei consulenti finanziari (delibera n. 20429 dell'8 maggio 2018).
- Radiazione di Gabriele Lombardi e Paolo Lombardi dall'albo unico dei consulenti finanziari (delibera n. 20320 del 28 febbraio 2018).
- Sospensione sanzionatoria per quattro mesi di Sergio Neso dall'albo unico dei consulenti finanziari (delibera n. 20376 del 5 aprile 2018).