Consob Informa - Anno XXV - N. 12 - 1 aprile 2019 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità
Pubblicato sulla collana dei Quaderni FinTech della Consob il lavoro "Financial data aggregation e account information services: questioni regolamentari e profili di business"
Brexit: comunicazione Consob in tema di tutela degli investitori degli intermediari britannici operanti in Italia in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo
Brexit: Consob comunica gli adempimenti per gli intermediari britannici operanti in Italia e vice-versa in caso di no-deal
Seminario Consob “Regolazione finanziaria negli Stati Uniti e ruolo della SEC”
Tavola rotonda “La giurisprudenza in materia di società quotate e sanzioni Consob"
Wiit Spa: Consob approva il prospetto di quotazione
Nexi Spa: Consob approva il prospetto di quotazione
Quantyx Sim Spa: iscrizione nell’albo delle Sim in vista della Brexit
Nella Gazzetta Ufficiale Ue il rinnovo dal 2 aprile 2019 dei divieti relativi alle opzioni binarie
Consob: Bertezzolo lascia l’incarico di Segretario Generale - Attribuiti a Giuseppe D’Agostino gli incarichi di Responsabile della privacy e anticorruzione
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:
- London Capital Trade Ltd, tramite il sito internet londoncapitaltrade.com (delibera n. 20868 del 27 marzo 2019);
- Apsilon Ltd, tramite i siti internet grandfxpro.com, www.my.grandfxpro.com e www.trade.grandfxpro.com (delibera n. 20869 del 27 marzo 2019);
- Sucaba Enterprise Ltd, tramite i siti internet centrobancitaly.com; www.mycentrobancitaly.com; www.centrobancit.com (delibera n. 20867 del 27 marzo 2019);
- Silver Wolf Limited, tramite il sito internet cfdpremium.com (delibera n. 20866 del 27 marzo 2019).
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha inoltre sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “depositi cauzionali a raddoppio attivo e passivo” promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com (delibera n. 20865 del 27 marzo 2019).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Irlanda (Central Bank of Ireland), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Bat Financial Management (www.batfinancialmanagement.com), con sedi dichiarate in Svezia, a Londra e Hong Kong, clone della società autorizzata Bjorn Anders Thorstrand, con sede in Svezia (n. di riferimento: 521523);
- Global Co Crypto/ GlobalCo Crypto (www.globalco-crypto.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Global Coal Limited (www.globalcoal.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 210281);
- Amana Trade (www.amanatrade.net), clone della società autorizzata Amana Financial Services Uk Limited (www.amanafs.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 605070);
- Pennberg Kpo Llc (www.pennberg.com), con sede dichiarata a Chicago;
- Waterfield Consulting Group (waterfieldgrp.com), con sede dichiarata a New York;
- Tomas Tisler Financial Management (www.tt-financialmanagement.com), con sedi dichiarate nella Republica Ceca e a Hong Kong, clone della società autorizzata Tomas Tisler, con sede nella Repubblica Ceca (n. di riferimento: 431643);
- Priv Invest / Priv-Invest / PrivInvest (www.privinvest.com.com; https://www.priv-invest.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Private Investor Capital Limited (www.picapital.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 185688);
- Sucdens Financial / Sucden Financial, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Sucden Financial Limited (www.sucdenfinancial.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 114239);
- Union Capital Partners (https://unioncapitalpartners.com), con sede dichiarata a Chicago;
- Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata a New York;
- Access Loans/Engaged Solutions Ltd, con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Rjw Assist Ltd (Loanbird.co.uk) (https://www.loanbird.co.uk/), con sede a Manchester (n. di riferimento: 692630).
Segnalate dalla Fma:
- Carter Financial Services (www.carterfs.com), con sede dichiarata a Sofia;
- Hernuel Management (www.hernuel-management.com), con sede dichiarata in Francia;
- Orion Service EOOD (Wisebanc), con sede dichiarata a Sofia (https://wisebanc.com).
Segnalate dalla Sfc:
- www.01428.hk;
- www.zhongzhou188.com;
- Hang Seng Small Cap Exchange / Hs-Ex;
- Yingsheng Financial Investment Management Co., Limited.
Segnalate dalla Finma:
- WiseBank (wisebank.eu);
Segnalate dalla Knf:
- Depaho Ltd;
- Marek Federak;
- Kamil Kulig;
- Jacek Gess;
- Initium Maciej Chodyna;
- Andrzej Gasidło;
- Dawid Gaweł;
- Artur Pawlęga.
Segnalate dalla Cnmv:
- Bcoin Market (https://bcoin.market);
- Brokerf1 Markets Global Corp / Trade Markets Global Corp / Casa De General Options Ltd (https://brokercryptof1.com);
- Elmond Enterprise Ltd / Crypto Kartal (https://ethereumcodebot.com);
- Ethereum Code Bot (https://ethereumcodebot.com);
- Eurotrade Investments (www.eurotradeinvestmentsrgb.com/), da non confondere con la società autorizzata Eurotrade Investments RGB (https://eurotrader.eu/en);
- Bali Limited Ltd / Fly Financial Group (https://flyfinancialgroup.com);
- Kayafx / Alphatec Ltd (https://kayafx.com/);
- Société Generale D'Patrimoine, Sa.
Segnalate dalla Fsma:
- PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd), con sede dichiarata nelle isole Marshall (pbncapital.com);
- HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU), con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines (hybridreserve.com);
- Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd), con sede dichiarata a Sofia (fxgtrade.com);
- Com (Trsystem Limited) (www.cfds100.com);
- 365 Markets (Trustnet Ltd), con sede dichiarata a Sofia (365markets).
Segnalata dalla Central Bank of Ireland:
Capital Hall/Capital Tech Ltd (Marshall Islands; https://capitalhall.com).
Pubblicato il Quaderno Fintech n. 4 dal titolo: “Financial data aggregation e account information services: questioni regolamentari e profili di business”.
Lo studio analizza la portata economico-giuridica della previsione normativa della Direttiva sui Sistemi di Pagamento 2 (Psd II) riguardante la possibilità che soggetti-terzi (imprese abilitate ai sensi della Psd 2) offrano ad utenti con conti di pagamento online il c.d. “account information service”.
Il servizio consente la possibilità di aggregare le informazioni dei conti di pagamento online su richiesta di un utente, con una possibile incidenza, oltre che nel diretto campo di applicazione, anche nel mercato dei servizi contigui, ivi inclusi quelli bancari, finanziari, previdenziali o assicurativi. Infatti, i dati e le informazioni rivenienti dai conti della specie, opportunamente aggregati ed elaborati, sono potenzialmente idonei a fornire preziose indicazioni riguardanti le abitudini di spesa, la propensione al risparmio, la solvibilità economica e, in senso più ampio, il profilo finanziario dell’utente.
Lo studio indaga gli eventuali limiti della disciplina Ue in oggetto con riguardo ad un utilizzo “estensivo” - in altri segmenti del mercato dei servizi finanziari - delle informazioni tratte dai conti di pagamento online, rintracciando un sicuro “magnete” in questo senso nel principio generale del “know your customer” a fondamento delle regole di comportamento nei servizi d’investimento.
Il lavoro è organizzato in due parti. La prima è dedicata all’approfondimento dei profili giuridici della libertà di accesso ai conti di pagamento online da parte di soggetti-terzi in nome e per conto di propri utenti titolari dei conti medesimi. La seconda parte illustra i risultati di un’indagine di mercato per misurare il grado di conoscenza dello strumento del financial data aggregator (Fda) e degli account information service (Ais) tra i consulenti finanziari. Dai risultati emerge un livello di conoscenza del fenomeno ancora piuttosto limitato (nel complesso, solo il 15% dei rispondenti conosce l’innovazione regolamentare della Psd 2).
L’analisi del mercato conferma quanto evidenziato nell’analisi giuridica, ovvero la portata della normativa Psd 2 travalica l’area dei servizi di pagamento, consentendo di disporre di informazioni da cui possono prendere forma scelte di risparmio e di investimento.
Consob ha pubblicato una Comunicazione (Comunicazione n. 8 del 29 marzo 2019) nella quale specifica che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019, in caso di no-deal Brexit, gli intermediari del Regno Unito che operano in Italia dovranno fornire informazioni ai propri investitori - il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - sul Sistema (Ics) che è chiamato a tutelarli.
Alla stessa data, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che operano in regime di libera prestazione di servizi aderiscono di diritto al suddetto Ics, a meno che non presentino a tale sistema una dichiarazione degli Ics del Regno Unito attestante che i loro investitori saranno protetti da questi ultimi. Entro trenta giorni dalla data della Brexit, entrambe le sopra menzionate categorie di intermediari britannici dovranno prendere contatti con l’Ics italiano, Fondo Nazionale di Garanzia (www.fondonazionaledigaranzia.it) per perfezionare gli atti richiesti per l’adesione, compreso l'adempimento degli obblighi di contribuzione.
Per consentire agli investitori di conoscere quale Ics è chiamato a tutelarli, tutti gli intermediari suddetti dovranno fornire adeguate informazioni ai propri investitori, il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 22. La comunicazione dovrà essere chiara e formulata in un linguaggio semplice. Gli investitori dovranno inoltre essere resi edotti del referente da contattare per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.
Tutte le banche e le imprese di investimento del Regno Unito sopra citate dovranno fornire informativa dell’avvenuta comunicazione agli investitori alla Consob - Divisione Intermediari, entro cinquantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 22/2019, all'indirizzo di posta elettronica certificata din.Brexit@pec.consob.it.
Le disposizioni si applicano anche alle banche, alle imprese di investimento e ai gestori di fondi che intendono o sono tenuti a cessare la loro operatività.
Consob ha pubblicato una Comunicazione (Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019) che specifica gli adempimenti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e a quelli italiani operanti nel Regno Unito, derivanti dal decreto legge n. 22, adottato dal governo in considerazione della necessità di dettare misure in caso di hard Brexit, ovvero di uscita del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di un accordo (il cosiddetto no deal).
Tenuto conto del fatto che la hard Brexit fa immediatamente venire meno i benefici del passaporto europeo, grazie al quale gli intermediari dei Paesi membri della Ue sono abilitati ad operare in tutto il territorio comunitario, le imprese britanniche presenti in Italia dovranno - in coincidenza dell’uscita del Regno Unito dalla Ue - cessare la propria attività nel nostro Paese. Lo stesso vale in senso inverso anche per le imprese italiane presenti nel Regno Unito.
Gli operatori di entrambi i Paesi possono, però, nei casi previsti dal decreto, proseguire la propria attività, usufruendo del regime transitorio per diciotto mesi dalla data di recesso, previa notifica alle autorità nazionali competenti.
Le imprese che cesseranno l’attività sono tenute, invece, a darne comunicazione alla propria clientela, retail e professionale, secondo modalità differenziate in base al tipo di cliente.
Le informazioni devono essere chiare e comprensibili, tali da rappresentare compiutamente tutti gli effetti della Brexit sulla clientela anche ai fini di un’eventuale chiusura dei rapporti in essere.
Tutti gli intermediari britannici devono comunicare alla Consob specifiche informazioni sui rapporti in essere con i clienti italiani alla data del recesso, entro i 15 giorni successivi a tale ultima data.
Il prossimo 5 aprile, alle 14.30, presso l'auditorium della Consob a Roma si terrà un seminario dal titolo "Regolazione finanziaria negli Stati Uniti e ruolo della Sec".
Il seminario verrà aperto dal Commissario Consob Carmine Di Noia. Relatore sarà Giovanni Prezioso, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Washington DC), che affronterà alcuni tra i più recenti sviluppi della regolazione finanziaria attraverso un confronto tra disciplina italiana (o europea) e statunitense.
I temi trattati saranno:
1) Fintech e crypto asset;
2) Shareholder activism, ESG, say on pay;
3) Competizione tra US trading venue: ruolo di MEMX;
4) Equity research e Mifid II;
5) Recenti casi di enforcement .
La partecipazione è libera; si prega di registrarsi all'incontro entro il 3 aprile 2019 utilizzando il modulo Sipe pubblicato al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/iscrizione-seminari.
Il 9 aprile 2019, presso l’auditorium della sede di Roma della Consob, si terrà un evento gratuito aperto al pubblico, organizzato dalla Consulenza Legale dell’Istituto in collaborazione con il centro di ricerca Luiss Dream.
L’evento, organizzato in forma di Tavola Rotonda, dal titolo “La giurisprudenza in materia di società quotate e sanzioni Consob”, prende spunto dal casebook “Le società quotate”, a cura di Gian Domenico Mosco. Trattasi di una recente pubblicazione, realizzata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss, che illustra, tra gli altri, dei casi giurisprudenziali che hanno coinvolto la Consob (ad esempio: il caso Alerion, il caso Ligresti-Milano assicurazioni, il caso Ansaldo e il caso Cremonini).
E’ previsto un saluto di apertura del Commissario Consob Giuseppe Maria Berruti a cui seguirà l’introduzione ai lavori di Salvatore Providenti, Responsabile della Consulenza Legale dell’Istituto.
Durante la Tavola Rotonda interverranno Francesco Vella, Professore di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Bologna, Marco Ventoruzzo, Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi di Milano e Gian Domenico Mosco, Professore di Diritto Commerciale della Luiss Guido Carli di Roma e Direttore del Centro Studi Luiss Dream.
È prevista, infine, una discussione generale con i contributi della Consulenza Legale di Consob, nonché la possibilità per i presenti di porre domande o fare interventi sui temi trattati.
L'evento si svolgerà dalle 15.00 alle 18.45 circa presso l'auditorium della sede Consob di Roma (ingresso dalle ore 14.15 da Via Claudio Monteverdi, 35).
Si precisa che è in corso l'accreditamento dell’evento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma al fine del riconoscimento di 3 crediti formativi per gli avvocati che avranno frequentato l'intera sessione.
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare all'evento devono iscriversi, entro il giorno 5 aprile 2019 - ore 16.00, attraverso modulo Sipe pubblicato al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/iscrizione-seminari.
Consob ha approvato il prospetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni di Wiit Spa, già negoziata sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia.
Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sull’Mta delle azioni di Wiit e la contestuale esclusione dal Mercato alternativo di capitali Aim Italia, il 25 marzo scorso.
Non è prevista una concorrente offerta di sottoscrizione o di vendita delle azioni oggetto di ammissione a quotazione. Il prospetto è di sola ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Mta. Non sono previste, pertanto, nuove risorse finanziare per l’emittente derivanti dall’operazione di ammissione a quotazione.
L’emittente, costituita il 26 giugno 1996, è una società a capo di un gruppo che opera nel settore del cloud computing. In particolare, il cloud computing rappresenta quella tecnologia che consente al cliente di usufruire di risorse software e hardware per l’elaborazione, l’archiviazione e il salvataggio di dati.
Alla data del prospetto informativo Wiit è controllata di diritto, ai sensi dell’articolo 93 del Tuf, dal signor Cozzi che detiene, direttamente e indirettamente (tramite Wiit Fin), il 61,53% del capitale sociale. Alla data del prospetto informativo la quota di capitale sociale diffusa presso il mercato (c.d. flottante), è pari al 35,09% (computando le azioni proprie, la percentuale dei diritti di voto detenuta dal mercato è pari al 37,53%).
Il gruppo intende perseguire l’obiettivo strategico di consolidare il proprio posizionamento competitivo nel mercato italiano e di estendere l’attività all’estero attraverso una crescita per linee esterne (acquisizioni, accordi di joint venture). In tale ambito, nel corso del 2018, ha acquisito il 100% del gruppo Adelante e il 65,03% della società Foster.
Il prospetto riporta tra le “avvertenze per l’investitore” e nel capitolo "fattori di rischio" gli elementi di rischiosità relativi all’emittente e al gruppo, al mercato in cui operano, e agli strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni.
Consob ha approvato il prospetto in formato tripartito (documento di registrazione, nota informativa e nota di sintesi) relativo all’ammissione a quotazione sul Mercato telematico azionario (Mta), gestito da Borsa Italiana Spa, delle azioni Nexi Spa.
Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sull’Mta delle azioni di Nexi, il 26 marzo scorso.
Nexi è una holding di un gruppo che include istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento che svolgono la propria attività esclusivamente nel mercato dei pagamenti digitali (c.d. paytech), mentre le attività di natura bancaria sono state attribuite, mediante un’operazione di scissione, a Depobank Spa, non facente parte ad oggi del gruppo Nexi.
Le attività svolte dal gruppo Nexi si basano soprattutto su rapporti consolidati con circa 150 banche affiliate, che coprono circa l’80% del settore bancario nazionale per numero di filiali al 31 dicembre 2018. Il gruppo opera principalmente in Italia.
L’emittente è controllato di diritto, direttamente, ai sensi dell’articolo 93 del Tuf, da Mercury Uk HoldCo Limited, che ne detiene il 94,193% del capitale. Alla data del documento di registrazione, nessun soggetto esercita individualmente il controllo su Mercury Uk HoldCo Limited.
Gli altri azionisti di Nexi sono: Banco Bpm Spa (1,631%); Credito Valtellinese Spa (1,304%); Banca Popolare di Sondrio Scpa (1,303%); Ubi Banca Spa (0,653%); Civibank Spa (0,457%); Iccrea Banca Spa (0,326%); Banca Sella Holding Spa (0,131%); Banca Popolare del Frusinate Scpa (0,001%); Banca Popolare Vesuviana Sc (0,001%).
L’operazione, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Nexi, sarà preceduta da un’offerta rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali.
L’offerta ha per oggetto azioni per un controvalore complessivo massimo, calcolato sulla base del prezzo massimo indicativo, pari a 2.207.242.317 euro:
(i) in parte, per un controvalore massimo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di 700.000.000 euro, rivenienti dall’aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall’assemblea straordinaria della società il 12 marzo 2019;
(ii) in parte, per un controvalore massimo indicativo, pari a 1.507.242.317 euro, riveniente dalla vendita di azioni da parte degli azionisti (Mercury Uk Holdco Ltd, Banco Bpm Spa, Banca Popolare di Sondrio Scpa, Banca di Cividale Scpa e Iccrea Banca Spa).
Gli azionisti venditori, sentiti i coordinatori dell’offerta, avranno la facoltà di incrementare l’offerta per un importo di (ulteriori) 15.072.425 euro.
E’ inoltre prevista la concessione da parte di Mercury Uk dell’opzione di over allotment e dell’opzione greenshoe.
È quindi prevista la concessione da parte dell’azionista Mercury Uk ai coordinatori dell’offerta, anche in nome e per conto dei membri del consorzio di collocamento, di un’opzione di chiedere in prestito un ulteriore numero di azioni corrispondente al 15% del numero complessivo di azioni collocate nell’ambito dell’offerta ossia, in caso di esercizio integrale della facoltà di incremento, per un numero di azioni complessivo pari a 34.415.474, ai fini di una sovra-allocazione (“over allotment”) nell’ambito del collocamento istituzionale.
La determinazione del prezzo di offerta delle azioni avverrà secondo il meccanismo dell’open price. Il prezzo di offerta sarà determinato dalla società e dagli azionisti venditori, previa consultazione con i coordinatori dell’offerta, al termine del periodo di offerta.
L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante aumento di capitale a servizio dell’offerta, è compreso tra circa 4.675 milioni di euro e circa 5.692 milioni di euro, pari a 8,50 euro per azione e a 10,35 euro per azione.
Il prezzo di offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della società www.nexi.it entro cinque giorni dal termine del periodo di offerta e trasmesso contestualmente alla Consob. L’avviso conterrà, inoltre, il numero di azioni oggetto dell’offerta.
Il collocamento istituzionale avrà inizio il 29 marzo e terminerà l’11 aprile 2019, salvo proroga o chiusura anticipata da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell’emittente.
Il prospetto riporta tra le “avvertenze per l’investitore” e nel capitolo "fattori di rischio" gli elementi di rischiosità relativi all’emittente e al gruppo, ai mercati in cui operano, e agli strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni.
Quantyx Sim Spa, in vista della Brexit, ha chiesto di essere iscritta all’albo delle Sim ed essere così autorizzata a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti, al fine di riallocare in Italia l’attività attualmente svolta, anche in Italia in via transfrontaliera, dalla consorella di diritto inglese Quantyx Limited.
Quantyx Limited è un’impresa di investimento di diritto inglese autorizzata in Uk allo svolgimento di servizi di investimento (consulenza in materia di investimenti e servizi accessori) e che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
Consob, tenuto conto anche del parere favorevole della Banca d’Italia nonché dell’esito della consultazione preventiva intervenuta con l’Autorità di vigilanza inglese, Financial Conduct Authority (Fca), ha rilasciato l’autorizzazione alla Quantyx Sim Spa, con sede a Milano, all’esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), del d.lgs. n. 58/1998, e disposto l’iscrizione della società nell’albo di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’autorizzazione alla prestazione del suddetto servizio di investimento è rilasciata con le seguenti modalità operative: “senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società” (delibera n. 20871 del 28 marzo 2019).
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Ue) L 85 del 27 marzo 2019 la Decisione (Ue) 2019/509 dell'Esma, l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 marzo scorso, relativa al rinnovo, con decorrenza 2 aprile 2019 e per un trimestre, del divieto temporaneo di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio. Il divieto - in vigore dal 2 luglio 2018 - è stato già rinnovato il 2 ottobre 2018 e il 2 gennaio 2019, allo scopo di offrire adeguata protezione agli investitori (si veda “Consob Informa” nn. 37/2018, 42/2018 , 48/2018 e, da ultimo, 7/2019).
L’avvocato Giulia Bertezzolo lascia l’incarico di Segretario Generale a seguito di revoca della Commissione (delibera n. 20862 del 21 marzo 2019).
La Commissione ha conferito a Giuseppe D’Agostino, Vice Direttore Generale, gli incarichi, rispettivamente, di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Rdp) e di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct) della Consob in precedenza attribuiti a Giulia Bertezzolo. Gli incarichi decorrono dal 25 marzo 2019 (delibere n. 20863 e n. 20864 del 21 marzo 2019).
- Approvato il prospetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni di Wiit Spa, già negoziata sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia (decisione del 28 marzo 2019).
- Approvato il prospetto in formato tripartito relativo all’ammissione a quotazione sul Mercato telematico azionario (Mta) delle azioni Nexi Spa (decisione del 28 marzo 2019).
- Approvato il terzo supplemento al prospetto di base relativo al programma di offerta al pubblico e/o quotazione di obbligazioni emesse da Unione di Banche Italiane Spa (decisione del 27 marzo 2019);
- Approvati i prospetti di base relativi ai programmi di offerta al pubblico e/o quotazione di obbligazioni ed il prospetto di base relativo al programma di offerta al pubblico di certificates emessi da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Spa (decisioni del 27 marzo 2019).
- Adempimenti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e a quelli italiani operanti nel Regno Unito, derivanti dal decreto legge n. 22/2019 , adottato dal governo in materia di hard Brexit, ovvero l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di un accordo (Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019)
- Comunicazione Consob in tema di tutela degli investitori degli intermediari britannici operanti in Italia in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea senza accordo (Comunicazione n. 8 del 29 marzo 2019)
- Iscritta la Quantyx Sim Spa, con sede in Milano, nell’albo di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società è autorizzata all’esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), del d.lgs. n. 58/1998 (delibera n. 20871 del 28 marzo 2019).