Consob Informa - Anno XXVI - N. 17 - 4 maggio 2020 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 5 nuovi siti web
Aumento di capitale fortemente diluitivo di Trevi Finanziaria Industriale Spa - Utilizzo del modello rolling: richiamo di attenzione
Trevi Finanziaria Spa: Consob approva il prospetto di aumento di capitale e di quotazione di nuove azioni e warrant
Applicabilità dell’ipotesi di esenzione dalla disciplina dell’opa obbligatoria per operazione di salvataggio della Trevi Finanziaria Spa: risposta a quesito
Orientamenti di vigilanza in materia di Società di investimento semplice (SiS): documento di consultazione congiunto Consob-Banca d’Italia
Operazione immobiliare attinente alla compravendita di nuda proprietà: risposta a quesito
Modifiche al Regolamento Mercati in materia di tick di negoziazione
Documento di consultazione congiunto delle Esas sulle proposte di standard tecnici sulle informazioni in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nel settore dei servizi finanziari
Calcoli per il regime di trasparenza e per la determinazione dello status di internalizzatore sistematico
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l'elenco delle società e dei siti:
- Sigma Consulting Limited e Solt Corp. Ltd (sito internet www.firstcapital.fm);
- Itistocks Brokers (sito internet https://itistocksbrokers.com);
- Gam Group Ltd (sito internet www.marketsfx.org);
- Elit Property Vision Ltd (sito internet https://global-banco.com);
- Platin-fx Ltd (sito internet www.platin-fx.com).
Sale, così, a 194 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Consob ha richiamato l’attenzione (Richiamo di attenzione n. 7/20 del 30 aprile 2020) in merito all’operazione di aumento di capitale con diritto d’opzione delle azioni di Trevi Finanziaria Industriale Spa, quotate sul mercato regolamentato Mta, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.
L’aumento in parola presenta caratteristiche di forte diluizione. Tale circostanza determina il rischio che durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni si verifichino anomalie nel processo di formazione dei prezzi, consistenti in una sopravvalutazione del prezzo di mercato delle azioni rispetto al loro valore teorico.
Per prevenire tale rischio, l’aumento di capitale in parola sarà gestito secondo il modello c.d. rolling, come già indicato da Borsa Italiana con apposito Avviso. Il modello rolling, ampiamente descritto nella Comunicazione Consob n. 88305 del 5 ottobre 2016, nel documento Esiti delle Consultazioni del 28 aprile 2016 e nelle norme tecniche emanate da Borsa Italiana e Monte Titoli Spa, prevede in sostanza che, una volta iniziato l'aumento, sia possibile esercitare i diritti di opzione in ciascun giorno dell'aumento a partire dal terzo e ricevere immediatamente le azioni di nuova emissione.
L'esercizio dovrà avvenire con le modalità ed entro gli orari previsti nelle Istruzioni dei Servizi della Gestione Accentrata di Monte Titoli ed alle condizioni contrattuali stabilite con il proprio intermediario caso per caso.
La consegna "anticipata" delle azioni di nuova emissione permette di effettuare attività di arbitraggio, consistente nell'acquisto dei diritti di opzione e nella successiva vendita di un numero di azioni pari a quello delle azioni che si riceveranno esercitando i diritti, già a partire dal primo giorno di avvio dell'aumento di capitale; tale attività, a sua volta, permette di prevenire le eventuali anomalie di prezzo suindicate.
In alternativa, i diritti di opzione potranno essere esercitati secondo il modello tradizionale, con la consegna delle azioni di nuova emissione alla fine dell'aumento.
Infine, la consegna delle nuove azioni prima della fine dell’aumento può far perdere all’investitore il diritto alla revoca previsto all’articolo 95-bis, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
Ulteriori informazioni sul modello rolling, inclusa la documentazione sopracitata, sono disponibili in una sezione dedicata del sito internet della Consob (www.consob.it/web/area-pubblica/aumenti-di-capitale-iperdiluitivi).
Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, di azioni ordinarie, e dei “Loyalty warrant Trevi - Finanziaria Industriale Spa” emessi da Trevi Finanziaria Spa.
Trevi Finanziaria è la holding quotata sull’Mta sin dal 1999 posta a capo del gruppo Trevi, attivo nei servizi di ingegneria delle fondazioni per opere civili, infrastrutture e costruzioni per fondazioni speciali, nella costruzione di impianti di perforazione per estrazione di idrocarburi e per ricerche idriche, nonché nei servizi di perforazione petrolifera.
Alla data del prospetto l’emittente non è controllato direttamente o indirettamente da alcun soggetto ai sensi dell’articolo 93 del Tuf.
Il gruppo Trevi versa in una situazione di elevata tensione economico, patrimoniale e finanziaria.
Al fine di far fronte a tale situazione, l’emittente - con la presentazione del ricorso per l’omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis legge fallimentare - il 5 agosto 2019 ha avviato un processo di risanamento aziendale del gruppo basato su una manovra finanziaria che in estrema sintesi prevede attraverso la stipula dell’accordo di investimento e dell’accordo di ristrutturazione:
(i) l’aumento di capitale in opzione e l’aumento di capitale per conversione;
(ii) la ristrutturazione della parte prevalente dei debiti del gruppo, da attuarsi secondo i termini di alcuni accordi di ristrutturazione del debito che l’emittente e talune società del gruppo hanno sottoscritto con le relative banche creditrici (l’accordo di ristrutturazione e gli accordi creditori ulteriori);
(iii) l’assunzione, a determinate condizioni, di nuovo indebitamento;
(iv) la dismissione della divisione Oil&Gas. La manovra finanziaria coinvolge le società del gruppo Trevi, i soci istituzionali, le parti finanziarie ed altri creditori del gruppo.
L’assemblea straordinaria di Trevi, il 30 luglio 2018, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo massimo di 24 mesi dalla data della deliberazione, per un controvalore massimo di 400 milioni di euro (dei quali, per cassa, non oltre l’importo massimo di 150 milioni di euro). Il 17 luglio 2019 e il 24 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’emittente, in esecuzione della delega ad esso conferita, ha deliberato una ricapitalizzazione complessiva di circa 213 milioni di euro, prevedendo in particolare di:
a) aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, per un importo complessivo di 130.001.189,07 euro, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive 13.000.118.907 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti entro il 31 maggio 2020 (aumento di capitale in opzione);
b) di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di 63.137.242 euro, inscindibile sino all’importo di 10.593.896 euro, mediante emissione di complessive 6.313.724.200 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ad un prezzo per azione di 0,01 euro, dei quali 0,001 euro da imputarsi a capitale e 0,009 euro da imputarsi a sovrapprezzo (le “azioni conversione”), da offrire, con esclusione del diritto di opzione, alle banche con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili, entro il 31 maggio 2020, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 4,5 a 1 (aumento di capitale per conversione);
c) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di 19.986.562,21 euro comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 1.537.170.662 azioni ordinarie, ad un prezzo per azione di 0,013 euro dei quali 0,001 euro da imputarsi a capitale e 0,012 euro da imputarsi a sovrapprezzo (le “azioni di compendio”), da assegnare a coloro che risultino azionisti prima dello stacco del diritto di opzione relativo all’aumento di capitale in opzione nel rispetto del diritto di opzione, con emissione in via gratuita entro il 31 maggio 2020 di massimi 1.647.793 warrant recanti il diritto di sottoscrivere le predette azioni di compendio alla data di scadenza fissata al quinto anniversario della data di emissione secondo il rapporto di 934 nuove azioni di compendio per ogni warrant posseduto (aumento di capitale a servizio dei warrant).
L’offerta in opzione ha ad oggetto complessive 13.000.118.907 azioni, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, da offrirsi a tutti gli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma, del codice civile, ad un prezzo di offerta per azione di 0,01 euro, di cui 0,001 euro da imputarsi a capitale e 0,009 euro da imputarsi a sovrapprezzo.
I diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni in offerta, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 4 al 18 maggio 2020 inclusi (il “periodo di offerta”). I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 4 al 12 maggio 2020 inclusi.
I diritti di opzione non esercitati entro il termine del periodo di offerta saranno offerti in Borsa dall’emittente entro il mese successivo alla fine del periodo di offerta per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma terzo, del codice civile (l’“offerta in Borsa”).
Le date di inizio e chiusura dell’offerta in Borsa e il numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell’emittente: www.trevifin.com.
L’aumento di capitale in opzione presenta caratteristiche peculiari ovvero effetti fortemente diluitivi in quanto caratterizzato da un elevato rapporto tra il numero di azioni in offerta da emettere e il numero di azioni in circolazione, dovuto alla forte differenza fra il prezzo di offerta ed il prezzo di mercato cum (ossia l’ultimo prezzo dell’azione prima dell’avvio del periodo di offerta).
All’aumento di capitale in opzione si applica il c.d. modello rolling introdotto con Comunicazione Consob n. 88305 del 5 ottobre 2016 per gli aumenti di capitale iperdiluitivi (vedi supra).
Il prospetto riporta nel capitolo "fattori di rischio" gli elementi di rischiosità relativi alla situazione finanziaria dell’emittente e del gruppo, all’attività operativa e al settore di attività dell’emittente e del gruppo, alla governce, nonché agli strumenti finanziari dell’emittente offerti.
In particolare, tra i fattori di rischio è posto in evidenza che la consegna delle azioni in offerta prima della fine dell’aumento di capitale in opzione (modello rolling), può far perdere all’investitore il diritto alla revoca previsto nell’articolo 95- bis, comma secondo, del Tuf. Pertanto gli investitori che intendessero partecipare all’aumento di capitale in opzione possono esercitare la facoltà di revoca di cui all’articolo 95-bis, comma secondo, del Tuf per eventi che possono emergere nel corso dell’offerta in opzione soltanto se aderiscono a tale offerta con la modalità di consegna all’ultimo giorno.
Tra i fattori di rischio è altresì evidenziato che l’esecuzione dell’aumento di capitale in opzione e dell’aumento di capitale per conversione comporterà significativi effetti diluitivi in termini di partecipazione al capitale sociale dell’emittente. Per l’azionista che non esercitasse i diritti di opzione l’esecuzione dei suddetti aumenti di capitale comporterà una diluizione della propria partecipazione al capitale sociale dell’emittente pari al 99,99%. Per l’azionista che esercitasse integralmente i diritti di opzione l’esecuzione dei suddetti aumenti di capitale comporterà una diluizione della propria partecipazione al capitale sociale dell’emittente pari al 32,7%.
La Consob si è espressa in risposta ad un quesito in merito all’applicabilità dell’ipotesi di esenzione dalla disciplina dell’opa obbligatoria per operazioni di salvataggio, di cui agli articoli 106, comma 5, lettera a), del d. lgs. n. 58 del 1998 e 49, comma 1, lettera b, n. 1, ii), del Regolamento n. 11971 del 1999 (operazioni di salvataggio di società in crisi in presenza di un accordo di ristrutturazione).
In particolare, la società Trevi Finanziaria Spa (Trevifin o l’emittente), anche nell’interesse dei suoi azionisti, FSI Investimenti Spa (FSII) che fa capo a Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP), Polaris Capital Management Llc e Trevi Holding Società Europea (società facente capo a taluni esponenti della famiglia Trevisani), nonché di un pool di banche creditrici dell’emittente (le “banche”), ha rappresentato i termini e le modalità di esecuzione dell’operazione di ricapitalizzazione e ripatrimonializzazione riguardante la stessa Trevifin ed ha chiesto di confermare l’“insussistenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie Trevifin in capo ad alcuno dei soci di riferimento e delle banche, né individualmente né congiuntamente tra loro in conseguenza dell’esecuzione dell’operazione […]”.
L’operazione (aumento in opzione e aumento banche) si inserisce in una più ampia manovra finanziaria deliberata dal CdA dell’emittente nel mese di dicembre del 2018 al fine di dare esecuzione al piano industriale consolidato 2019-2022 ed è volta alla rimessa in bonis della società, la quale sta attraversando una situazione di crisi finanziaria e patrimoniale iniziata nel 2016 e sfociata nel mese di dicembre 2018 nei presupposti di applicabilità dell’articolo 2447 codice civile. Inoltre, costituisce l’oggetto dell’accordo di ristrutturazione sottoscritto il 5 agosto 2019 dalle banche creditrici dell’emittente e dell’accordo di investimento sottoscritto in pari data da FSII, Polaris e l’emittente.
In particolare, l’oggetto del quesito riguarda gli effetti derivanti dall’esecuzione di un aumento di capitale in opzione, la cui sottoscrizione è integralmente garantita mediante gli impegni assunti, in relazione all’eventuale inoptato, da FSII e Polaris nonché, in via subordinata, dalle banche e di un aumento di capitale che verrà sottoscritto dalle banche medesime mediante la conversione di una quota dei crediti da esse vantati nei confronti dell’emittente.
Per effetto dei suddetti aumenti di capitale, CDP, individualmente e in qualità di soggetto che controlla sia FSII che Sace Spa e/o congiuntamente, ai sensi degli articoli 101-bis, comma 4-bis e 109 del Tuf, con Polaris, arriverà a superare nel capitale dell’emittente la soglia del 30% di cui all’articolo 106, comma 1, del Tuf.
La Commissione ritiene che gli effetti dell’operazione non determinino il sorgere di alcun obbligo di opa in capo ai soci di riferimento, individualmente o congiuntamente considerati e/o in capo alle banche in ragione dell’applicabilità rispetto ai citati aumenti di capitale, dell’ipotesi di esenzione per operazioni di salvataggio prevista dagli articoli 106, comma 5, lettera a), del Tuf e 49, comma 1, lettera b, n. 1, ii), del Regolamento Emittenti. Ciò in quanto si rileva la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalle norme applicabili in assenza di elementi noti idonei ad ostacolarne l’applicabilità.
La risposta al quesito (Comunicazione n. 0387967/20 del 28 aprile 2020) è pubblicata sul sito della Consob al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/c0387967.htm.
La Consob e la Banca d’Italia sottopongono a pubblica consultazione le bozze di Orientamenti di Vigilanza in materia di Società di investimento semplice - SiS.
La SiS è stata introdotta nell’ordinamento giuridico nazionale dal c.d. Decreto Crescita, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha modificato il Testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Tuf) per disciplinare una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (Oicr) alternativo italiano di tipo chiuso costituito in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf), la c.d. Società di investimento semplice o SiS.
Nello specifico, il Tuf definisce la SiS come il FIA (Fondo di investimento alternativo) italiano, costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (Sicaf), riservato a investitori professionali o non riservato, che gestisce direttamente il proprio patrimonio e rispetta le seguenti condizioni: il patrimonio netto non eccede 25 milioni di euro; l’oggetto esclusivo della società consiste nell'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); non ricorre alla leva finanziaria; dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c) Tuf.
Per favorire l’uniforme e corretta applicazione della nuova disciplina, la comunicazione congiunta contiene una ricognizione delle principali disposizioni applicabili alle SiS, definisce alcuni orientamenti di vigilanza, che rappresentano le aspettative della Consob e della Banca d’Italia e sulle modalità con cui le SiS dovranno uniformarsi alla nuova disciplina, indica la procedura applicabile in caso di superamento non temporaneo del limite di patrimonio netto dell’articolo 1, comma 1, lett. i-quater, Tuf.
La consultazione, il cui testo è disponibile sul sito della Consob e della Banca d’Italia, terminerà il 29 luglio 2020.
La Commissione si è espressa in risposta ad un quesito in merito ad “un’operazione immobiliare attinente alla compravendita di nuda proprietà”.
In particolare, è stato chiesto alla Consob se l’inserimento di clausole denominate “Opzione Put”, “Opzione Call” e “Clausola alternativa” all’interno del contratto con l’acquirente/promittente acquirente di compravendita di una nuda proprietà “snaturi detto contratto facendolo divenire un contratto di investimento su prodotto finanziario, anziché rimanere un contratto di compravendita di nuda proprietà su un immobile.
Alla luce delle caratteristiche del contratto illustrato nel quesito, la Commissione ha ritenuto che lo stesso sia riconducibile alla categoria dei “prodotti finanziari” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf, intesi quali “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.
La risposta al quesito (Comunicazione n. 0385340/20 del 28 aprile 2020) è pubblicata sul sito della Consob al seguente link http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/c0385340.htm.
Consob ha apportato alcune modifiche al Regolamento Mercati in materia di tick di negoziazione ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, punto 5, della Direttiva (Ue) 2019/2034 (delibera n. 21339 del 29 aprile 2020).
La modifica dell’articolo 9, comma 2, del citato Regolamento è volta ad uniformare l’ordinamento nazionale alla normativa europea che ha modificato l’articolo 49 di MiFID II, nell’ottica di assicurare il level playing field tra sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici per quanto concerne le operazioni di dimensione elevata concluse al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.
Tale intervento è possibile in ragione della delega regolamentare contenuta nell’articolo 65-sexies, comma 7, lettera. f), del Tuf, che demanda alla Consob il potere di stabilire, con regolamento, “i requisiti operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono dotarsi” con riguardo, tra l’altro, ai “parametri per calibrare i regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione”.
Le tre autorità europee di vigilanza (Eba, Eiopa e Esma - Esas) hanno pubblicato il 23 aprile 2020 (https://www.esma.europa.eu/document/joint-esa-consultation-esg-disclosures) un documento di consultazione congiunto per ottenere commenti sulle proposte di norme tecniche regolamentari sviluppate ai sensi del regolamento (Ue 2019/2088 sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) con l'obiettivo di:
- rafforzare la tutela degli investitori finali;
- migliorare le informazioni fornite agli investitori dai partecipanti ai mercati finanziari e dai consulenti finanziari; e
- migliorare l'informativa agli investitori in merito ai prodotti finanziari.
L'SFDR autorizza gli Esa a sviluppare standard tecnici di regolamentazione (RTS) sul contenuto, sulla metodologia e sulla presentazione delle informazioni sui fattori ESG sia a livello di entità sia a livello di prodotto. Inoltre, il documento di consultazione contiene proposte relativamente al “Do not significant harm principle” (DNSH) individuato nel Regolamento Ue 2019/2088.
La consultazione termina il 1° settembre 2020.
Il quadro normativo delineato dalla Direttiva 2014/65/Eu (MiFID II) e dal Regolamento (Ue) n. 600/2014 (MiFIR) richiede la realizzazione di una serie di calcoli per l’applicazione del regime di trasparenza e per la determinazione dello svolgimento dell’attività di internalizzazione sistematica da parte delle imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti OTC.
Ai sensi di un apposito accordo di delega di funzioni, l’Esma si occupa dell’elaborazione e pubblicazione centralizzata dei citati calcoli, nell’ambito del cd. Financial Instruments Transparency System (FIRTS).
Al fine di consentire l'applicazione corretta da parte dei soggetti interessati dei calcoli di trasparenza e per la determinazione dello status di internalizzatore sistematico per gli strumenti finanziari non-equity, l'Esma ha pubblicato (https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-templates-quarterly-non-equity-systematic-internaliser-data) le istruzioni per l'identificazione delle pagine del sito istituzionale in cui tali informazioni verranno pubblicate, nonché il template di pubblicazione dei dati per l'effettuazione della valutazione trimestrale relativa allo svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Quebec (Autorité des Marchés Financiers - Amf) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Qualion Finance (www.qualion.co.uk, www.qfprivate.com) con sedi dichiarate a Zurigo e New York, clone della società autorizzata Qualion Finance (www.qualion.eu) con sede a Lussemburgo, già segnalata dalla Cssf (v. "Consob Informa" n. 8/2020);
- Hsbc Invest Direct / Hsbc InvestDirect (e-mail: InvestDirect@europe.com, davidbrown@investdirectuk.com) clone della società autorizzata HSBC Private Bank (Uk) Limited (www.hsbcprivatebank.com) con sede a Londra.
Segnalata dalla Cssf:
- GoldenCfd Broker Firma con sede dichiarata in Lussemburgo.
Segnalata dalla Knf:
- Prbs Gestion Group Llc con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines.
Segnalata dalla Amf - Quebec:
- Crestview Exploration Inc. L'autorità di vigilanza del Quebec mette in guardia i risparmiatori da missive contenenti riferimenti alla predetta società ed al possibile aumento dei profitti azionari della medesima dovuti alla recessione causata dagli effetti del Coronavirus.
Segnalata dalla Fma - New Zealand:
- Access Finance Limited (www.accessfinancenz.com).
- Modificato il Regolamento Mercati in materia di tick di negoziazione ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, punto 5, della Direttiva (UE) 2019/2034 (delibera n. 21339 del 29 aprile 2020).
- Applicabilità dell’ipotesi di esenzione dalla disciplina dell’opa obbligatoria all’operazione di salvataggio della Trevi Finanziaria Spa: risposta a quesito (Comunicazione n. 0387967/20 del 28 aprile 2020).
- Richiamo di attenzione in merito all’aumento di capitale fortemente diluitivo di Trevi Finanziaria Industriale Spa - utilizzo del modello rolling (Richiamo di attenzione n. 7/20 del 30 aprile 2020).
- Operazione immobiliare attinente alla compravendita di nuda proprietà: risposta a quesito (Comunicazione n. 0385340/20 del 28 aprile 2020).
- Approvato il prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, di azioni ordinarie e dei “Loyalty warrant Trevi - Finanziaria Industriale Spa” emessi da Trevi Finanziaria Spa (decisione del 29 aprile 2020).
- Approvate le note informative relative ai programmi di offerta pubblica e/o quotazione di obbligazioni plain vanilla e di obbligazioni strutturate emesse da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Spa (decisione del 29 aprile 2020).
- Decadenza per rinuncia espressa della Fugen Private Sim Spa (in liquidazione volontaria) dall’autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento con conseguente cancellazione della stessa società dall’albo delle Sim di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 21338 del 29 aprile 2020).
- Disposta l’iscrizione di Equifunding Srl, con sede a Milano, nel registro dei gestori previsto dall’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 21330 del 22 aprile 2020).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Sigma Consulting Limited e Solt Corp. Ltd tramite il sito internet www.firstcapital.fm(delibera n. 21341 del 29 aprile 2020);
- Itistocks Brokers tramite il sito internet https://itistocksbrokers.com (delibera n. 21340 del 29 aprile 2020);
- Gam Group Ltd tramite il sito internet www.marketsfx.org (delibera n. 21343 del 29 aprile 2020);
- Elit Property Vision Ltd tramite il sito internet https://global-banco.com (delibera n. 21342 del 29 aprile 2020);
- Platin-fx Ltd tramite il sito internet www.platin-fx.com (delibera n. 21344 del 29 aprile 2020).
- Il Responsabile della Divisione Corporate Governance della Consob, sulla base delle previsioni dell’articolo 147-ter del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza - Tuf) e degli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti, ha determinato la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo della società quotata Piquadro Spa che ha chiuso l’esercizio sociale al 31 marzo 2020. Fatta salva l’eventuale minor quota prevista dallo statuto della società, la soglia è stata individuata al 2,5%. ll testo integrale della determinazione dirigenziale (n. 31 del 28 aprile 2020) è disponibile sul sito internet www.consob.it, corredata dalla tabella con l’indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della quota di partecipazione.