Consob Informa - Anno XXVI - N. 18 - 11 maggio 2020 - AREA PUBBLICA
Aggregatore Risorse
Newsletter
Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 5 nuovi siti web
MiFID2: Raccomandazione Consob sulla trasparenza dei costi dei servizi di investimento
Covid-19: Statement Esma sulle principali regole di condotta per gli intermediari ai sensi della MiFID II in riferimento all’attività retail svolta durante la crisi pandemica
Elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dall’articolo 32 del Regolamento (Ue) n. 648/2012 (EMIR)
Aggiornamento degli elenchi delle società per le quali si applica il regime di trasparenza rafforzata
Consultazione Esma sul regime del mercato della crescita delle piccole e medie imprese e sulle modifiche al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR)
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l'elenco delle società e dei siti:
- Cnbsfin Ltd (sito internet www.cnbsfin.com);
- “BitFxMarkets” (sito internet www.bitfxmarkets.com);
- StsRoyal Ltd e Capital Letter Gmbh (sito internet www.stsroyal.com);
- Game Capital Ads (sito internet www.24proinvestors.com);
- One Thousand One Ltd (sito internet www.daxcfd.com).
Sale, così, a 199 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
La Consob, ad esito della consultazione con il mercato finanziario (v. “Consob Informa” n. 7/2020) ha adottato una “Raccomandazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori” (Raccomandazione n. 1/20 del 7 maggio 2020).
L’iniziativa della Consob si iscrive nel quadro normativo disegnato dalla direttiva MiFID II (Markets in financial instruments directive) e dai relativi atti delegati, che richiede agli intermediari maggiore trasparenza informativa sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori, nell’ottica di consentire agli investitori una valutazione consapevole degli investimenti effettuati.
In tale solco, la Raccomandazione - nel valorizzare i principi e i contenuti della vigente disciplina di armonizzazione Ue - si propone di indicare, con riferimento a specifiche aree di attenzione, linee di indirizzo comportamentali che consentano di tutelare l’interesse dei clienti a ricevere un’informativa chiara, corretta e non fuorviante e, al contempo, di favorire l’allineamento delle condotte degli intermediari alle prescrizioni della normativa.
Le indicazioni della Consob, da considerare a partire dalla redazione delle prossime rendicontazioni, riguardano la struttura ed il contenuto dell’informativa aggregata, il rapporto fra informativa aggregata e analitica, la tempistica di invio della rendicontazione.
Le rendicontazioni relative all’anno 2019, ove non ancora inviate, avuto riguardo all’emergenza sanitaria in corso, dovrebbero essere trasmesse ai clienti quanto prima, nel rispetto del principio generale secondo cui le informazioni indirizzate alla clientela «devono essere corrette, chiare e non fuorvianti» e nell’osservanza della normativa vigente.
Gli esiti della consultazione, i contributi degli operatori del settore e il parere del COMI (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori) sono disponibili sul sito al seguente link: www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse.
L’Esma, autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato il 6 maggio scorso una Comunicazione (Statement) indirizzata agli intermediari che prestano servizi di investimento, precisando le regole di condotta da seguire e i requisiti organizzativi da rispettare per conformarsi alla direttiva MiFID II nel contesto generato dalla crisi pandemica Covid-19.
Ciò anche a seguito dell’aumento rilevato dalle autorità di vigilanza di alcuni Paesi (National Competent Authorities - NCAs) nell’operatività e nell’attività di trading da parte di investitori retail nel contesto attuale, caratterizzato da elevata volatilità dei mercati finanziari e da elevati rischi per gli investitori retail stessi nel caso di negoziazione di prodotti complessi o rischiosi.
In particolare, l’Esma ritiene che gli obblighi delle imprese che offrono servizi di investimento o servizi accessori agli investitori siano ancora maggiori nel caso di clienti nuovi o con conoscenze/esperienze limitate in materia di investimenti.
L’Esma raccomanda quindi alle imprese stesse il rispetto degli obblighi di (i) product governance, (ii) trasparenza informativa e (iii) adeguatezza/appropriatezza, nell’offrire i propri servizi. Riguardo al primo, l’Esma ricorda che gli intermediari hanno l’obbligo di predisporre presidi adeguati nell’interesse del cliente retail e del cliente potenziale (target market e strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia prodotti che da distribuire). Riguardo alla trasparenza, l’Esma ribadisce la necessità che gli intermediari informino in tempo utile e in maniera adeguata la clientela sull’impresa, i suoi servizi e gli strumenti finanziari, distinguendo tra clienti retail e professionali.
L’Esma raccomanda infine agli intermediari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di portafogli una profilatura del cliente attenta alle possibili conseguenze della crisi pandemica Covid-19 sulla situazione patrimoniale del cliente stesso, anche in rapporto alla valutazione di appropriatezza del portafoglio detenuto dal cliente, data anche la situazione determinata dalla crisi.
La Consob e la Banca d’Italia, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 79-sexies, comma 6, del Testo unico della finanza - Tuf, hanno individuato nell’Allegato I degli “Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario”, emanati dalle autorità europee di vigilanza il 20 dicembre 2016 e consultabili al link https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_IT.pdf, l’elenco delle informazioni minime necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 32 del Regolamento (Ue) n. 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation - EMIR) in relazione ai progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata in una controparte centrale.
Tale elenco di informazioni offre un quadro esaustivo, che risulta inoltre oggetto di armonizzazione a livello europeo per effetto degli orientamenti richiamati.
Resta ferma la possibilità per la Consob e la Banca d’Italia di richiedere ulteriori informazioni secondo i termini previsti dall’articolo 31, comma 3, di EMIR.
Al fine di evitare indebiti ritardi nel processo di notifica e valutazione di operazioni significative o complesse, in linea con quanto raccomandato nei citati orientamenti, i candidati acquirenti sono invitati a prendere contatto con la Banca d’Italia e con la Consob prima della notifica dei progetti di acquisizione.
La Consob, con delibera n. 21352 del 6 maggio 2020, ha aggiornato gli elenchi delle società quotate, aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ad azionariato particolarmente diffuso, per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione, ai sensi dell’articolo 120, commi 2-bis e 4-bis, del d. lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”) allegati alle delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020.
A seguito dell’emanazione del decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (“Decreto Imprese”), la Commissione ha adottato le delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 con le quali è stato previsto un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, sia la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate (come previsto dalla cosiddetta “norma anti-scorrerie”).
Entrambi i provvedimenti si applicano per tre mesi (salvo revoca anticipata) dall’11 aprile fino all'11 luglio p.v. alle società quotate in Italia indicate negli elenchi allegati alle delibere del 9 aprile (allora 104), individuate, tra l’altro, secondo il criterio della diffusione dell'azionariato, rappresentato dalla circostanza di non essere tali società soggette a controllo (individuale) di diritto, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1), lettera 1, del c.c., come richiamato dall’articolo 93, comma 1, del Tuf.
L’aggiornamento dei due elenchi si è reso necessario a seguito della comunicazione di partecipazioni rilevanti trasmessa dalla Giovanni Agnelli B.V. il 29 aprile scorso con riferimento alla partecipazione detenuta nel Gruppo Editoriale l’Espresso Spa (“GEDI”), in misura pari al 60,897% dei relativi diritti di voto per cui GEDI non è più qualificabile come società ad azionariato particolarmente diffuso ed è stata quindi eliminata dai citati elenchi (che ora riportano 103 società).
L’ Esma, autorità di regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari dell'Unione europea, ha lanciato il 6 maggio scorso una consultazione con gli stakeholder sul funzionamento del regime del mercato della crescita delle piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (Ue) e su due progetti di norme tecniche, in collegamento con le modifiche al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) per la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI.
I due progetti riguardano rispettivamente una norma tecnica sui contratti di liquidità e una sull'elenco degli addetti ai lavori (insider list) degli emittenti sui mercati di crescita per le PMI con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi degli scambi, salvaguardando l’integrità dei mercati.
L'Esma prenderà in considerazione tutti i commenti ricevuti entro il 15 luglio 2020 e svilupperà le relazioni finali nell'ambito della MiFID II e MAR, tenendo conto del feedback ricevuto in questo documento di consultazione. Il rapporto finale della MiFID II verrà presentato alla Commissione europea entro la fine dell'anno mentre il rapporto finale per la parte MAR verrà presentato in autunno.
Il documento di consultazione è disponibile a seguente link: https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/functioning-regime-sme-growth-markets-under-markets-in-finan-cial.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc)segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Platinum Forex Signals (www.platinumforexsignals.com);
- Quantom Capital / Protiviti International Limited (www.quantomcapital.com) con sede dichiarata a Londra;
- Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com) clone della società autorizzata Wyelands Bank Plc (www.wyelandsbank.co.uk) con sede a Londra;
- BOIB Finance Investment Management (www.boib-finance.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Bank of Ireland Business Finance Limited;
- London Fixed Bonds (www.londonfixedbonds.com) con sede dichiarata a Londra;
- Cryptozone24 (https://web.cryptozone24.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Crypto Facilities Ltd (www.cryptofacilities.com) con sede a Londra. Il sito web, utilizzato in Italia da un soggetto denominato FAH Investment LTD, è stato oggetto di delibera Consob n. 21246 del 28.01.2020 e successivamente la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibirne l’accesso dall’Italia;
- Pierre Lafont Brokerage (www.pierrelafontbrokerage.com, www.lafont-brokerage.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pierre Lafont con sede a Perpignan (Francia);
- Ledbury Plc (https://ledburyplc.com) con sedi dichiarate a Londra, New York e Zelzate (Belgio), clone della società autorizzata Ledbury SICAV Plc (www.arlington-cap.com/home) con sede a Malta;
- Savone Pierre Brokerage (www.savonepierrebrokerage.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Savone Pierre con sede a Bruxelles (Belgio);
- SLBE BVBA (www.slbe-bvba.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Solvas Life BVBA;
- Alpstone Capital Services Limited (www.alpstonecapital.co.uk, www.alpstone-capital.co.uk) clone della società autorizzata Alpstone Capital Services Limited (email: melanie.owen@alpstonecapital.com);
- South West Capital Partners LLP (https://www.southwestcapitalpartners.co.uk/index.html) clone della omonima società autorizzata South West Capital Partners LLP;
- One Crypto Trade (www.onecryptotrade.com) clone della società autorizzata First Equity Limited (www.firstequitylimited.com) con sede a Londra;
- Universal Leasing Limited (www.universal-leasingltd.co.uk) clone della società autorizzata Universal Leasing Limited (www.ullgroup.com, www.admiral-leasing.co.uk) con sede a Manchester;
- Deutsche Bank UK / DB UK (email: ccollett@dbukinvestorrelations.com) clone della società autorizzata Deutsche Bank AG (www.db.com) con sede a Londra.
Segnalata dalla Fma (Austria):
- Finanzen Kredit (www.finanzen-kredit.at).
Segnalata dalla Fsma:
- Marketsx.fr, clone della società autorizzata Safecap Investment Ltd con sede a Cipro. L’autorità di vigilanza belga avvisa inoltre i risparmiatori che la società utilizzava il sito internet www.marketsx.co.uk (al momento inattivo) e conti bancari aperti in Portogallo, Grecia, Bulgaria.
Segnalazione da parte dalla Bci:
L’autorità di vigilanza irlandese avvisa i risparmiatori in merito ai rischi correlati all’acquisto o all’investimento in valute virtuali o criptovalute. Queste sono costituite da monete digitali non regolamentate che possono essere utilizzate anche come forme di pagamento. Tuttavia, precisa l’autorità, esse non hanno corso legale e non sono garantite dalla Banca Centrale d’Irlanda né da alcuna banca centrale nell’Unione Europea.
Segnalate dalla Sfc:
- American Vertex Trading Corporation Ltd (www.american-vertex.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
- Capital Markets (www.capital-markets.com) con sedi dichiarate a New York e Hong Kong;
- Hangtung International Wealth (www.htcfhk.com);
- https://scksecurities.com con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata dalla Sfc, SCK Securities Limited;
- https://web.winnabao.com, clone della società autorizzata dalla Sfc, Saxo Capital Markets HK Limited;
- www.hwsecurities.io, clone della società autorizzata dalla Sfc, Hing Wong Securities Ltd;
- https://ofchk.com/index-en.htm;
- www.fujihk.net;
- www.yuexiuny.com.
- Aggiornati gli elenchi delle società quotate, aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ad azionariato particolarmente diffuso, per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione, ai sensi dell’articolo 120, commi 2-bis e 4-bis, del Tuf (delibera n. 21352 del 6 maggio 2020).
- Raccomandazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori (Raccomandazione n. 1/20 del 7 maggio 2020).
- Approvato il documento di registrazione della Gvs Spa finalizzato alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sull’Mta, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa (decisione del 6 maggio 2020).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Cnbsfin Ltd tramite il sito internet www.cnbsfin.com (delibera n. 21355 del 6 maggio 2020);
- “BitFxMarkets” tramite il sito internet www.bitfxmarkets.com (delibera n. 21354 del 6 maggio 2020);
- StsRoyal Ltd e Capital Letter Gmbh tramite il sito internet www.stsroyal.com (delibera n. 21357 del 6 maggio 2020);
- Game Capital Ads tramite il sito internet www.24proinvestors.com (delibera n. 21353 del 6 maggio 2020);
- One Thousand One Ltd tramite il sito internet www.daxcfd.com) (delibera n. 21356 del 6 maggio 2020).