Consob Informa - Anno XXVI - N. 37 - 19 ottobre 2020 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 6 siti abusivi
Pubblicato il nuovo Quaderno giuridico Consob dal titolo "The Prospectus Regulation. The long and winding road"
Modifiche al Regolamento mercati in materia di partecipanti al capitale dei gestori dei mercati regolamentati
Elenco dei soggetti che hanno pubblicato le dichiarazioni individuali o consolidate di carattere non finanziario (Dnf) al 7 ottobre 2020
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- Broker Major Ltd (sito internet www.brokermajor.com);
- Premium Solutions Ltd (sito internet https://the-premium-brokers.net e relativa pagina https://trader.secure.the-premium-brokers.net);
- Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (sito internet www.cfdnets.com e url marketscfd.net);
- “Royaltyfinance” (sito internet www.royaltyfinance.io);
- Esos International Ltd e Kakedy International S.R.O (siti internet www.ainvestments.com e www.ainvestments.biz).
Sale, così, a 306 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Pubblicato il nuovo Quaderno giuridico Consob dal titolo “The Prospectus Regulation. The long and winding road”.
Lo studio è articolato in tre parti. La prima indica le finalità degli obblighi informativi derivanti dalla normativa dell’Unione europea; la seconda sviluppa un’analisi su prospetti e supplementi approvati in sette Stati membri dell’Ue (Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Svezia e Regno Unito); la terza, infine, illustra la disciplina risultante dai recenti interventi normativi.
La prima parte dello studio evidenzia la duplice importanza dei prospetti, quale strumento per ridurre l’asimmetria informativa tra emittenti e investitori e aiutare questi ultimi a prendere decisioni di investimento consapevoli. Confronta inoltre i vantaggi e gli svantaggi degli obblighi informativi e la posizione in merito degli studiosi più autorevoli. In dottrina, in particolare, alcune opinioni sostengono l’idea che la moltiplicazione degli obblighi informativi sia controproducente, mentre altre ne asseriscono la necessità per mercati finanziari correttamente funzionanti. In base alla ricerca empirica, comunque, l’efficienza del mercato è minata da distorsioni comportamentali sia degli investitori al dettaglio sia degli investitori sofisticati. L’Unione europea ha gradualmente affrontato questi problemi introducendo un prospetto semplificato con la direttiva n. 2001/107/Cee (Ucits III), il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il c.d. Kiid – Key investitor information document) con la direttiva n. 2009/65/Ue (Ucits IV), il prospectus summary con il Regolamento Ue n. 1129/2017 (c.d. Regolamento Prospetto).
In particolare, il Regolamento Prospetto stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all’approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Poiché i due obiettivi principali del Regolamento Prospetto sono l’efficienza informativa del mercato e la protezione degli investitori, la seconda parte dello studio presenta una valutazione complessiva dell’effettivo raggiungimento delle finalità programmate analizzando alcuni dati relativi ai già menzionati Stati membri dell’Ue. In particolare, il raggiungimento dell’obiettivo in materia di efficienza informativa del mercato è stato misurato prendendo in considerazione alcuni indicatori di attività in materia di prospetti, quali il numero di prospetti approvati e il numero di prospetti passaportati, mentre il raggiungimento dell’obiettivo in materia di protezione degli investitori è stato valutato considerando indicatori quali il numero di pagine e le dimensioni dei prospetti e dei supplementi. L’idea di fondo è che un documento utile debba riportare solo le informazioni rilevanti e, soprattutto, che i prospetti siano tra di loro confrontabili.
Nel complesso, il numero totale di prospetti approvati negli anni 2006-2018 è diminuito drasticamente e il numero di prospetti passaportati da e verso gli Stati in questione presenta differenze sostanziali tra Paesi. Il contributo rivela anche sostanziali discrepanze nel numero medio di pagine dei documenti approvati in ciascun Paese.
L’ultima parte dello scritto riguarda il nuovo quadro normativo e affronta tutte le principali innovazioni introdotte dal Regolamento Prospetto: il nuovo prospetto informativo, le nuove norme sui fattori di rischio, il regime semplificato dell’informativa per le Pmi, il mercato in crescita delle Pmi e il documento di registrazione universale (c.d. Universal Registration Document). Nonostante l’intento primario della recente novella normativa sia quello di raggiungere l’armonizzazione nella disciplina del prospetto, il Regolamento Ue non stabilisce un insieme di regole comuni in tema di responsabilità. Il contenzioso in materia di titoli e i regimi di responsabilità relativi alle emissioni di titoli, pertanto, è in gran parte basato sul diritto nazionale, offrendo un quadro complessivo piuttosto frammentato e che risulta di ostacolo alla creazione di un vero e proprio mercato unico dei capitali.
Consob, con delibera n. 21536 del 15 ottobre 2020, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ha apportato alcune modifiche al Regolamento mercati (adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017) in materia di partecipanti al capitale dei gestori dei mercati regolamentati.
Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle novità apportate all’articolo 64-bis del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza -Tuf) dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Il decreto-legge n. 104 ha, infatti, apportato modifiche alla disciplina in materia di assetti proprietari dei gestori del mercato per garantire che gli acquisti di partecipazioni significative o i cambiamenti del controllo non pregiudichino la sana e prudente gestione di tali gestori. Il recente intervento legislativo, peraltro, ha confermato le competenze regolamentari previste dal comma 6, lettera b), del menzionato articolo del Tuf, in ordine al contenuto, ai termini e alle modalità delle comunicazioni che devono essere effettuate da coloro che intendono acquisire una partecipazione importante in un gestore del mercato o il controllo dello stesso.
La Consob, al fine di garantire la piena operatività delle nuove disposizioni, ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione delle disposizioni attualmente contenute nel Regolamento mercati. In particolare, in virtù della delega conferita dall’articolo 64-bis, comma 6, lettera b) del Tuf, l’intervento ha avuto ad oggetto l’individuazione di “contenuto, termini e modalità” della comunicazione prevista dal novellato comma 4 dell’articolo 64-bis.
In particolare, le modifiche apportate all’articolo 5 del Regolamento mercati:
- introducono al comma 1-bis, primo periodo, l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Consob le comunicazioni concernenti le intenzioni di acquisire o di cedere una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, lo controlla, come previsto dal novellato articolo 64-bis,comma 4, del Tuf;
- definiscono nel secondo periodo il contenuto della comunicazione che il soggetto interessato è tenuto a effettuare alla Consob in presenza di sole acquisizioni, rinviando al nuovo Allegato 1 del Regolamento mercati.
Quest’ultimo Allegato contiene “L’elenco delle informazioni minime richieste per la valutazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata, da trasmettere unitamente alla comunicazione di cui all’art. 64-bis, comma 4, del Testo unico”.
L’elencazione è stata redatta anche tenendo conto di quanto previsto dall’Allegato I degli “Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario” (Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitionsand increases of qualifying holdings in the financial sector, 20 dicembre 2016, redatti dalle ESAs).
Consob ha pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato le dichiarazioni non finanziarie ("Dnf") nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 7 ottobre 2020 ai sensi del d.lgs.30 dicembre 2016, n. 254(delibera n. 21537 del 15 ottobre 2020).
Si tratta delle rendicontazioni redatte dalle società su aspetti di carattere non finanziario quali, ad esempio, i temi ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa.
Il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 ha introdotto, all'articolo 2, l'obbligo di pubblicare una dichiarazione (individuale o consolidata) di carattere non finanziario in capo agli enti di interesse pubblico rilevanti (“eipr”), come definiti nel decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, ossia società italiane emittenti valori mobiliari quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea, banche, imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: pari a 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 40.000.000 di euro.
L'articolo 7 del citato decreto n. 254/2016 prevede, inoltre, che soggetti anche diversi dagli eipr possano, volontariamente, pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, apponendovi la "dicitura di conformità" della medesima, qualora la sua redazione sia conforme alle disposizioni del citato decreto.
L'articolo 3 del Regolamento Consob n. 20267 del 19 gennaio 2018, di attuazione del d. lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, prevede al comma 3 che la Consob pubblichi annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria.
Il numero totale delle Dnf pubblicate al 7 ottobre è risultato pari a 202 (208 nel 2019): 148 emittenti con azioni quotate hanno redatto una Dnf ai sensi del decreto; 22 Dnf sono state predisposte da emittenti con altri titoli quotati su mercati regolamentati (prevalentemente Irlanda e Lussemburgo); 23 Dnf sono state pubblicate da banche e assicurazioni con azioni non quotate; 9 Dnf sono state pubblicate in via volontaria ai sensi dell’articolo 7 del decreto.
Al fine di procedere alla formazione del suddetto elenco, la Consob ha provveduto ad individuare tutte le società che hanno pubblicato la Dnf, acquisendo il documento mediante il canale di trasmissione alla Consob utilizzato da ciascun soggetto, così come raccomandato dalla stessa Consob nella Comunicazione n. 0119727 del 20 aprile 2018 (v. "Consob Informa" n. 16/2018) e verificando altresì la presenza di soggetti che abbiano predisposto la Dnf in via volontaria
La Consob procederà, entro il mese di gennaio 2021, all’eventuale integrazione dell’elenco con le informazioni relative alle società che pubblicheranno, anche in via volontaria, la Dnf entro il 31 dicembre 2020.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Bulgaria (Financial Supervision Commission - Fsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Crumpler Securities LLC (www.crumplersecurities.com);
- Renewable Energy investor (www.renewableenergyinvestor.co.uk, renewable-energy-investor.com);
- Prime Investments, (www.prime-investment.co.uk);
- Premier Bonds (http://premierbonds.online);
- Bubblext (www.bubblext.com);
- Jetloan (http://jetloan.co.uk);
- Blackrock Bonds (email: accounts@blackrockbonds.com, nigel.anderson@blackrockbonds.com, alexander.williams@blackrockbonds.com), clone di società autorizata;
- Prudential (enquiry@private-pru.com, client@client-pru.com, legal@document-pru.com, enquiry@retail-pru.com, enquiry@retailpruservices.com, enquiry@prunewenquiry.com), clone di società autorizzata;
- Principle Forsakrings Holdings (https://pfabholdings.com), già segnalata dalla Fma New Zealand (v. "Consob Informa" n. 34/2020 del 28 settembre 2020);
- Sands Capital (www.sandscap.co.uk; www.sandsuk.co.uk), clone di società autorizzata;
- Saxo Bank/ Saxo Capital (www.saxobankfxtrade.com), clone di società autorizzata;
- Friends & Pro Loans (https://friendsproloans.wixsite.com/finance);
- ValueFX (www.valuefx.eu);
- Fundiza (https://fundiza.com);
- Cryptenix (www.cryptenix.com);
- Online MarketShare (www.onlinemarketshare.com);
- TerratradeX (https://terratradex.com), già segnalata dalla Finansinspektionen (v. "Consob Informa" n. 6/2020 del 17 febbraio 2020);
- Bond Guru (www.bond-guru.co.uk);
- Credit Finance Corporation (email: creditfinancecorporationltd@gmail.com);
- MCManagement (https://www.mcmanagment.com);
- FR Investments / First Response Investments (www.fr-investments.com, www.facebook.com/FRINVESTMENTSLTD);
- Fast Easy Cash (www.fasteasycash.co.uk).
Segnalate dalla Cnmv:
- Alantraglobal (https://alantraglobal.com) clone di società autorizzata;
- Marketscfd / Swissgems Ltd (https://www.marketscfd.net). Soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21362 del 13 maggio 2020. In seguito la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020);
- https://auramarkets.com/metodo-espanol;
- Quadriga Asset Managers (www.quadrigaassetmanagers.com), clone di società autorizzata. Già segnalato dalla Fca (v. “Consob informa” n. 32/2020 del 14.9.2010 e “Consob Informa” n. 31/2020 del 7.9.2020);
- Universal Capital Markets Limited / Ucm Limited (www.ucm-limited.com), clone di società autorizzata. Già segnalato dalla Afm (v. “Consob Informa” n. 36/2020 del 12.10.2020).
Segnalate dalla Finma:
- Parilease (UK) Wealth Management (www.pl-wealth.com);
- Barkley Associates (http://www.barkley-associates.com);
- Neo-Chain (https://neo-chain.com);
Segnalate dalla Fma (Austria):
- Elite Traders Trading Services LTD / Prime Technologies LTD (www.elite-traders.com);
- Royal Gates LTD / FxPrime (www.fxprime.io), già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 14/2020 del 14.4.2020);
- Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com), già segnalata dalla Bcsc (v. "Consob Informa" n. 32/2020 del 14.9.2020);
- InterCryptos Ltd (https://intercryptos.net);
- WilliamPartners (www.williampartners.net);
- Osaka Matsui Management (https://www.ommcorp.com);
- Blackstone500 (www.blackstone500.com), già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 32/2020 del 14.9. 2020).
Segnalate dalla Fsc:
- Brokerz Ltd (www.brokerz.com). Tale soggetto risolta collegato alle seguenti società: Group Polo Ltd, Codexia Eood, RSD Bulgaria Eood, Global Marketing Consult Eood, Nova Cor Eood, Novacor Eood, All Media Eood.Già segnalata dalla Fma (v."Consob Informa" n. 5/2019 dell'11.2. 2019). Oggetto di delibera Consob n. 20835 del 27 febbraio 2019 (v. "Consob Informa" n. 8/2019 del 4.3.2019). Segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 17/2019 del 13.5.2019). Infine la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 32/2019 del 23.9.2019).
Segnalate dalla Sfc:
- Investment Management Co. Pty Ltd (www.intafxs.com);
- Fxmarket / XMFX (www.fxmarkethk.com, www.fxmarketforex-hk.com, www.fxmarketfxhk.com, www.fxmarketserhk.com, www.fomifxhk.com, www. xmcnfxmatehk.com, www.fxmarkethkfox.com, www.fxmarketforex-hk.com, www.xmcnfxhk.com);
- IFDC Capital Management LLC (https://en.ifdcfx.com);
Segnalate dalla Cssf:
- Royal Banc (https://royalbanc.io);
- UK Bonds Club (www.ukbondsclub.com);
- UK North Bonds (www.uk-northbonds.com/; www.uknorthbonds.com);
- UK Gilts Community (www.ukgiltscommunity.com);
- UK Fixed Bonds Community (https://uk-fixedbondscommunity.com/, www.ukfixedbonds-community.com);
- Property Investor Expert (www.propertyinvestor.expert);
- Leveltrades (https://leveltrades.com).
L’autorità di vigilanza lussemburghese, la Cssf, avvisa i risparmiatori che alcuni soggetti fingendo di agire per conto della banca lussemburghese autorizzata, Bankinter Luxembourg S.A., offrono prodotti finanziari attraverso contatti telefonici o e-mail.
La Cssf informa il pubblico che i suddetti siti web utilizzano in modo fraudolento il nome della banca lussemburghese autorizzata sopra citata, ed i reali indirizzi di quest’ultima e che il sito web https://www.bankinter.lu non ha alcuna relazione con i siti web della banca autorizzata.
Segnalata dalla Fma (New Zeaand):
- Royals FX (https://royalsfx.co).
Segnalate dalla Fsma:
- Bitcoin Bank;
- Bitcoin Code;
- Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution;
- Bitcoin Trader;
- La Formule Française;
- La Grande Capitale (www.lagrandecapitale.fr);
- TradingAcademy360 (www.tradingacademy360.com);
- CMarketsGroup (www.cmarketsgroup.com);
- Innerbrokers (www.innerbrokers.com);
- Interactive Trade (www.interactivetrade.com), già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 28/2020 del 20.7.2020);
- Invcenter (www.invcenter.com);
- Primecapitec (www.primecapitec.com), già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 20/2020 del 25.5.2020);
- Qteck (www.qteck.io), già segnalata dalla Finansinspektionen - (Fi), (v. "Consob Informa" n. 45/2019 del 23.12.2019);
- Remaxima (www.remaxima.com), già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 34/2020 del 28.9.2020);
- Solidcapital (www.solidacapital.io);
- WinnGroup (www.winngroupltd.com);
- Accea Finance (www.accefinance.com);
- Atless Finance (www.atless-finance.com);
- Interfinance (www.crystal-interfinance.com);
- Gruppe Kredit Inter (www.gruppekreditinter.com);
- Kolan Invests (www.kolaninvests.com);
- Krediet Service (www.services-krediet.com);
- Option Financiale (www.option-financiale.com);
- Selva Bank (www.snsbank-online.com), risulta collegato ad altro soggetto non autorizzato: The Helpers;
- The Helpers (www.thehelpers.be), clone di società autorizzata e risulta collegato ad altro soggetto non autorizzato: Selva Bank;
- Service Meer (www.service-meer.com).
L’autorità di vigilanza belga, la Fsma, avvisa i risparmiatori che alcune società in Belgio vendono, tramite una struttura piramidale, software di trading e formazione destinati principalmente al trading sul forex in cfd (contract for difference) e criptovalute. Il termine generalmente utilizzato per questa tecnica è "mlm" (marketing multilivello), in cui i consumatori sono incentivati a portare nuovi membri. In cambio di ciò, ricevono un compenso sotto forma di una commissione o di uno sconto sul prezzo del pacchetto software o sul prezzo dell'abbonamento. La Fsma richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che gli investimenti accessibili tramite il software spesso non sono soggetti a supervisione finanziaria (investimenti alternativi come metalli preziosi o denaro virtuale) o la loro distribuzione in Belgio è vietata (alcuni strumenti derivati come forex, cfd e opzioni binare). La Fsma, inoltre, mette in guardia i risparmiatori contro le frodi nell’ambito del recupero crediti. La frode nel recupero crediti viene attuata dai truffatori offrendosi di aiutare le vittime di frodi concernenti gli investimenti online a ottenere un risarcimento per le loro perdite. A volte la frode assume la forma dell'offerta di acquistare i titoli senza valore delle vittime o di avviare procedimenti legali per loro conto.
- Apportate alcune modifiche al Regolamento mercati in materia di partecipanti al capitale dei gestori dei mercati regolamentati (delibera n. 21536 del 15 ottobre 2020).
- Pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato le dichiarazioni non finanziarie ("Dnf") nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 7 ottobre 2020 ai sensi del d.lgs.30 dicembre 2016, n. 254 (delibera n. 21537 del 15 ottobre 2020) .
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Broker Major Ltd tramite il sito internet www.brokermajor.com (delibera n. 21542 del 15 ottobre 2020);
- Premium Solutions Ltd tramite il sito internet https://the-premium-brokers.net e relativa pagina https://trader.secure.the-premium-brokers.net (delibera n. 21538 del 15 ottobre 2020);
- Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd tramite i siti internet www.cfdnets.com e url marketscfd.net (delibera n. 21540 del 15 ottobre 2020);
- “Royaltyfinance” tramite il sito sito internet www.royaltyfinance.io (delibera n. 21539 del 15 ottobre 2020);
- Esos International Ltd e Kakedy International S.R.O tramite i siti internet www.ainvestments.com e www.ainvestments.biz (delibera n. 21541 del 15 ottobre 2020).