Consob Informa - Anno XXX - N. 22 - 17 giugno 2024 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 6 nuovi siti internet abusivi
Save The Date, 25 giugno 2024, Incontro annuale della Consob con il mercato finanziario in Borsa Italiana
Pubblicato Quaderno di Finanza Sostenibile della Consob n. 4
Determinati per l’anno 2024 i parametri previsti dall’articolo 89-quater del Regolamento Emittenti
Opa volontaria promossa da MavenDanc Srl su Azioni Medica Spa: Consob approva il documento di offerta
Ipo Golden Goose Group Spa: Consob approva il prospetto di quotazione
Avvertimento pubblico relativo agli abusi di mercato
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.
L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:
- Stocket (sito internet www.stocket.pro);
- LLCapitalFX (sito https://llcapitalfx.cc e relativa pagina https://client.llcapitalfx.cc);
- RussellGroupFX (sito internet https://russellgroupfxx.com e relative pagine https://webtrader.russellgroupfxx.com, https://wt.russellgroupfxx.com e https://client.russellgroupfxx.com);
- Aifmd (sito internet https://aifmd.xyz e relativa pagina https://live.aifmd.xyz);
- LevictousLtd.co (sito internet https://levictousltd.co e relativa pagina https://client.levictousltd.co);
- Valemorelimited (sito internet https://valemorelimited.com).
Sale, così, a 1104 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
* * *
Consob ha, altresì, sospeso in via cautelare per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza- Tuf), l'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Antipasto", "Investitore" e "Super Investitore" promossa dalla così denominata "Valemorelimited" anche tramite il sito internet https://valemorelimited.com (delibera n. 23156 del 12 giugno 2024).
L'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario si terrà martedì 25 giugno 2024 alle ore 11:00 a Milano nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari. All'evento, contrariamente a quanto reso noto in un primo momento, non sarà presente il Capo dello Stato a causa di sopraggiunti impegni. Dal sito www.consob.it sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming.
Esiste un legame tra sostenibilità e redditività delle imprese? La risposta è sì.
Questa la tesi sostenuta nel Quaderno n. 4 della Collana di Finanza Sostenibile della Consob, intitolato "L'impatto del fattore Esg sulla performance industriale".
Lo studio - curato dagli autori Marta Palynska, Francesca Medda, Valeria Caivano, Giovanna Di Stefano e Francesco Scalese - analizza l'impatto della sostenibilità sui risultati reddituali d'impresa, esaminando il legame tra l'indicatore Esg, anche scomposto nei tre pilastri E (Environmental), S (Social) e G (Governance), e l'Ebit, Earnings Before Interest and Taxes, che sintetizza, invece, il profile reddituale. Alla base della ricerca i dati di oltre 850 società europee e statunitensi nel periodo 2007-2021.
Dai risultati si evince che l'indicatore riferito alla sostenibilità ambientale (pilastro E) è associato positivamente ai dati reddituali in modo più netto rispetto agli indicatori riferiti agli altri due pilastri (S e G). Il lavoro evidenzia anche alcune differenze nei risultati relativi alle imprese europee rispetto a quelle statunitensi, presumibilmente derivanti dal diverso assetto normativo delle due giurisdizioni. Si segnala, infine, il positivo riscontro ottenuto applicando tecniche di machine learning alle analisi di tematiche di finanza sostenibile, pur permanendo criticità legate alla qualità delle metriche Esg attualmente disponibili. La progressiva definizione di standard di sostenibilità faciliterà la raccolta e l'analisi dei dati strutturati. L'evoluzione normativa in materia di rating Esg aumenterà, inoltre, la trasparenza circa le sottostanti metodologie.
Consob ha determinato i criteri previsti dall'articolo 89-quater, comma 3, del Regolamento Emittenti (11971/1999 e successive modifiche), ai fini dell'individuazione dell'insieme degli emittenti quotati le cui rendicontazioni finanziarie saranno sottoposte a controllo (delibera n. 23153 del 12 giugno 2024).
La norma regolamentare definisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parametri rappresentativi del rischio in base ai quali individuare gli emittenti quotati da sottoporre a controllo. In particolare, il comma 3 dell'articolo 89-quater del Regolamento Emittenti prevede che la Consob stabilisca per ogni anno i parametri per la selezione, tenendo fra l'altro conto:
a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;
c) dell'attività sui titoli;
d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.
La norma prevede, inoltre, modelli di selezione casuale per l'individuazione, fino a un quinto degli emittenti selezionati, di società quotate da includere nel controllo, anche in assenza di rischi significativi (comma 4, articolo 89-quater).
Consob, per il 2024, avuto riguardo all'impatto sull'informativa finanziaria degli emittenti quotati per l'anno 2023 degli effetti connessi alle tematiche relative ai cambiamenti climatici e al contesto macroeconomico corrente, con particolare riguardo ai rischi di rifinanziamento e altri rischi finanziari nonché all'informativa e misurazione del fair value, come evidenziato dal public statement dell'Esma del 25 ottobre 2023 (Esma 32-193237008-1793), ha determinato che i parametri per la selezione degli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine da sottoporre a controllo sono:
1. per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate vengono considerati:
i) il rapporto di leva finanziaria;
ii) la variazione dei principali risultati economici, patrimoniali e finanziari;
iii) il rapporto fra i dati economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente e il consensus degli analisti finanziari.
2. per le segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente:
- le comunicazioni trasmesse alla Consob dall'organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 149, comma 3 del Tuf;
- le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del Tuf;
- i giudizi con rilievi e negativi, e le dichiarazioni di impossibilità del revisore di esprimere un giudizio, contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi degli articoli 14 del d. lgs. n. 39 del 2010 e 10 del Regolamento (Ue) n. 537 del 16 aprile 2014;
- le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno e ad altri aspetti di natura contabile ritenuti rilevanti.
3. per le attività sui titoli, i seguenti elementi:
- l'andamento del prezzo azionario;
- la capitalizzazione di borsa;
- le posizioni nette corte in rapporto al capitale;
- la variazione dei target price stimati dagli analisti finanziari.
4. per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati, i seguenti indicatori:
i) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall'articolo 1, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d'Italia, dalle Autorità amministrative nazionali ed estere e dall'autorità giudiziaria;
ii) le informazioni significative fornite da soggetti interessati.
5. per ulteriori parametri non espressamente individuati dall'articolo 89-quater, i seguenti indicatori:
i) le attività ispettive o le attività di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato o rintracciato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell'informazione;
ii) un indicatore di rischio di credito, ricavabile da fonti esterne, costruito sulla base dell'analisi sistematica dell'andamento di dati finanziari e di mercato nonché delle comunicazioni al mercato degli emittenti;
iii) elementi utili, ricavabili da fonte esterna, che sintetizzano il grado di sostenibilità dell'impresa, nelle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance ("ESG");
iv) l'anzianità di analisi di ciascuna società nelle precedenti selezioni ex articolo 89-quater del Regolamento Emittenti;
Consob ha inoltre determinato che il criterio per la selezione casuale è l'estrazione di un certo numero di soggetti, al netto delle società individuate sulla base dei criteri suddetti, mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile, tenendo conto della capitalizzazione di borsa o del patrimonio netto di gruppo dell'emittente, al fine di aumentarne la probabilità di essere estratti per quelli di maggiori dimensioni. Inoltre, per promuovere una rotazione degli emittenti, sono automaticamente incluse nella selezione le società che non sono state mai oggetto di interventi di vigilanza negli ultimi 14 anni, e considerate ai fini della selezione casuale le società che non sono già state selezionate nell'intero arco di tempo degli ultimi 10 anni. Tuttavia, al fine di garantire che sia sempre possibile per una società essere selezionata, almeno una società sarà estratta escludendo soltanto le società individuate sulla base dei criteri suddetti.
Consob ha approvato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa da MavenDanc Srl, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. n. 58/1998, su azioni ordinarie emesse da Medica Spa, finalizzata al delisting dell'Emittente. (delibera n. 23146 del 12 giugno 2024).
L'offerta ha ad oggetto un numero massimo di 847.650 azioni, corrispondenti al 20,07% del capitale sociale dell'emittente, ovverosia la totalità delle azioni emesse da Medica, dedotte le 3.375.600 azioni detenute da Pelmo87 Srl, pari al 79,93% del capitale sociale dell'emittente, che, sulla base di quanto previsto nell'accordo di investimento stipulato tra Donaldson, Pelmo e i soci di quest'ultima Luciano Fecondini e Andrea Bocchi, in caso di efficacia dell'offerta saranno in parte vendute all'offerente (in misura pari al 28,93%) e in parte conferite nel capitale sociale del medesimo offerente (in misura pari al 51%).
L'offerente pagherà un corrispettivo pari a 27 euro cum dividendo, per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.
Il periodo di adesione all'offerta inizierà il 1° luglio e terminerà il 19 luglio 2024, con data di pagamento il 26 luglio 2024.
L'efficacia dell'offerta è soggetta all'avveramento o alla rinuncia di alcune condizioni (le "Condizioni di efficacia dell'offerta") tra le quali il raggiungimento di una soglia di adesioni all'offerta tale da consentire all'offerente di detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell'emittente (la "Condizione soglia").
Medica, holding dell'omonimo gruppo attivo dal 1985, è uno dei principali operatori italiani nel settore della progettazione, sviluppo, produzione e vendita di dispositivi medicali per la filtrazione del sangue, macchine elettromedicali e prodotti per la purificazione microbiologica delle acque. Le azioni dell'emittente sono state ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milano il 3 novembre 2021, ad un prezzo di 27 euro per azione. Gli azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale di Medica sono: Luciano Fecondini, tramite Pelmo87 Srl, (79,93%) e Azimut Investments Sa (5,4%). Il capitale sociale di Pelmo è detenuto da Luciano Fecondini (71,88%) e Andrea Bocchi (28,12%). L'emittente non detiene azioni proprie.
L'offerente è un veicolo societario costituito il 18 marzo 2024 ai fini della promozione dell'offerta. Il capitale sociale dell'offerente è interamente detenuto da Donaldson. Quest'ultima è la capogruppo del gruppo Donaldson, società fondata nel 1915 e quotata presso il New York Stock Exchange. Il gruppo Donaldson è leader mondiale nei prodotti e nelle soluzioni di filtrazione a base tecnologica, a servizio di un'ampia gamma di industrie e mercati avanzati.
Il18 aprile 2024, Donaldson, Pelmo e gli azionisti di Pelmo hanno sottoscritto l'Accordo di Investimento finalizzato ad assicurare che il capitale sociale di Medica, a seguito di una serie di operazioni, risulti detenuto da Pelmo per il 51% e da Donaldson per il restante 49%. In particolare, secondo quanto previsto nell'Accordo di Investimento l'offerente si è impegnato, inter alia, a promuovere l'offerta.
Nell'ambito dell'Accordo di Investimento, Pelmo si è impegnata a sottoscrivere l'atto di conferimento condizionato in base al quale, subordinatamente all'avveramento di talune condizioni di efficacia, conferirà nell'offerente 2.153.870 azioni rappresentative del 51% del capitale sociale di Medica per un valore di conferimento pari a complessivi 9.261.641euro, di cui 10.408 euro da allocare a valore nominale e 9.251.233 euro da imputare a sovrapprezzo. Pertanto, sulla base del valore di conferimento, ciascuna azione Medica sarà conferita ad un valore di 4,3 euro per azione, che corrisponde al valore di carico delle medesime azioni.
Il perfezionamento dell'accordo di investimento ("closing") avverrà, subordinatamente all'efficacia dell'offerta, tra la data di pubblicazione della comunicazione sui risultati definitivi dell'offerta e la data di pagamento del corrispettivo dell'offerta.
Ai sensi dell'Accordo di Investimento, Donaldson e Pelmo si sono altresì impegnate a far in modo che, successivamente al closing e al delisting, l'offerente sia fuso per incorporazione nell'emittente entro il 31 dicembre 2024 (la "fusione inversa"). A seguito della fusione inversa, Donaldson e Pelmo diventeranno azionisti diretti di Medica, con una partecipazione nel relativo capitale sociale pari al 49% per Donaldson e al 51% per Pelmo. Qualora invece la condizione soglia non si avveri e l'offerente decida di rinunciarvi, Donaldson e Pelmo si sono impegnate affinché, successivamente al closing, l'emittente venga fusa per incorporazione nell'offerente (la "Fusione Diretta").
Ai sensi dell'Accordo di Investimento è altresì previsto che successivamente al closing e al completamento della fusione inversa Donaldson abbia un'opzione per acquistare la partecipazione detenuta da Pelmo nell'emittente, pari – come detto – al 51% del capitale sociale di Medica (l'"opzione di acquisto"), che potrà essere esercitata da Donaldson a partire dal quarto anniversario della data del closing e fino al sesto mese successivo al quinto anniversario della data del closing.
Il comunicato dell'emittente approvato dal CdA di Medica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 103, comma 3, del Tuf e 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato utile per la valutazione dell'offerta, è allegato al documento di offerta corredato dal parere degli amministratori indipendenti.
Consob ha approvato il prospetto, redatto in lingua inglese, finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società Golden Goose Group Spa su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.
Borsa Italiana Spa ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione lo scorso 11 giugno.
Golden Goose Group opera nel settore dell'abbigliamento ed è specializzato nel design, sourcing e distribuzione di scarpe da ginnastica ("sneakers") – che rappresentano circa il 90% del fatturato – nonché di abbigliamento e accessori. La società è stata fondata nel 2000 a Marghera (Venezia) da due giovani designer, che hanno sviluppato i loro primi capi con l'aiuto di artigiani veneziani, e opera nel mercato dei beni di lusso ed è presente in oltre 85 paesi.
Alla data del prospetto, il capitale sociale dell'emittente è detenuto al 100% da Astrum Sapa di Astrum 4 Srl, che esercita il controllo sull'emittente ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2359, comma 1, punto 1 cod. civ. e 93 del d.lgs. n. 58/1998. L'azionista venditore è a sua volta controllato da Permira VII GP Limited.
Non è prevista alcuna offerta al pubblico delle azioni ordinarie della società. Il flottante necessario ai fini dell'ammissione sarà creato attraverso collocamenti privati di azioni ordinarie a investitori istituzionali.
L'offerta comprende (i) un'offerta in sottoscrizione da parte della società di un numero di azioni ordinarie di nuova emissione e (ii) un'offerta in vendita da parte dell'azionista venditore di una parte delle azioni ordinarie esistenti dallo stesso possedute. In particolare:
- la società offre in sottoscrizione un numero di azioni necessario a raccogliere proventi lordi per un totale di 100 milioni di euro corrispondenti a 10.526.316 azioni di nuova emissione (sulla base del prezzo minimo del price range) e a 9.523.810 azioni di nuova emissione (sulla base del prezzo massimo del price range);
- l'azionista venditore (la società controllante Astrum Sapa di Astrum 4 Srl & C.) offre in vendita fino a 42.947.368 azioni esistenti (sulla base del prezzo minimo del price range) e fino a 43.619.047 azioni esistenti (sulla base del prezzo massimo del price range), escluse le azioni in over-allotment.
Il prezzo di offerta è compreso tra 9,50 euro e 10,50 euro per ciascuna azione offerta (price range). Il prezzo di offerta può essere fissato all'interno, al di sopra o al di sotto del price range. Il prezzo di offerta e il numero esatto di azioni offerte (compreso il numero massimo di azioni di over-allotment) saranno determinati dalla società e dall'azionista venditore sentiti i collocatori a seguito del processo di book building e saranno indicati nel comunicato stampa che sarà pubblicato sul sito internet della società e trasmesso alla Consob.
Il prospetto riporta gli elementi di rischiosità relativi all'emittente, al settore in cui esso opera, e agli strumenti finanziari oggetto di ammissione a quotazione.
La Commissione ha reso noto che il dott. Riccardo Di Pasquale, in qualità di Amministratore Delegato di Fenix Entertainment Spa - società le cui azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa italiana - in violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (Ue) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ha omesso di notificare alla Consob ed alla medesima Fenix Entertainment Spa, ai fini della successiva comunicazione al pubblico, le operazioni di compravendita delle azioni da questa emesse, disposte nel corso di 29 giornate di negoziazioni all'interno del periodo ricompreso tra il 1° giugno 2022 ed il 16 marzo 2023.
- Approvato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da MavenDanc Srl, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. n. 58/1998, su azioni ordinarie emesse da Medica Spa (delibera n. 23146 del 12 giugno 2024).
- Approvato il prospetto, redatto in lingua inglese, finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società Golden Goose Group Spa su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa (decisione del 12 giugno 2024).
- Approvato il documento di registrazione Banca Popolare Pugliese Scpa relativo alla offerta di titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio (decisione del 12 giugno 2024).
- Autorizzata MF Next Equity Crowdfunding Srl, con sede a Civitanova Marche, ai sensi dell'articolo 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 12 del regolamento (Ue) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare il servizio di crowdfunding cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sub ii) del regolamento (Ue) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo (delibera n. 23155 del 12 giugno 2024);
- Autorizzata Optimart Srl, con sede a Milano, ai sensi dell'articolo 4-sexies.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare il servizio di crowdfunding di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sub i), consistente nell'intermediazione nella concessione di prestiti (delibera n. 23154 del 12 giugno 2024);
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Stocket tramite il sito internet www.stocket.pro (delibera n. 23161 del 12 giugno 2024);
- LLCapitalFX tramite il sito https://llcapitalfx.cc e relativa pagina https://client.llcapitalfx.cc (delibera n. 23160 del 12 giugno 2024);
- RussellGroupFX tramite il sito internet https://russellgroupfxx.com e relative pagine https://webtrader.russellgroupfxx.com, https://wt.russellgroupfxx.com e https://client.russellgroupfxx.com (delibera n. 23158 del 12 giugno 2024);
- Aifmd tramite il sito internet https://aifmd.xyz e relativa pagina https://live.aifmd.xyz (delibera n. 23159 del 12 giugno 2024);
- LevictousLtd.co tramite il sito internet https://levictousltd.co e relativa pagina https://client.levictousltd.co) (delibera n. 23157 del 12 giugno 2024).
- Il Responsabile della Divisione Intermediari, sulla base delle previsioni della delibera n. 22888 del 15 novembre 2023 con la quale la Commissione ha attribuito al Responsabile della Divisione Intermediari, tra le altre, la competenza circa la decisione - al ricorrere delle condizioni di cui al par. 2.3 dell'allegato alla medesima delibera - relativa alla decadenza, su istanza di parte, dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle Sim, ha determinato la decadenza per rinuncia espressa di Elite Sim Spa dall'autorizzazione allo svolgimento del servizio di investimento ex articolo 1, comma 5, lettera e) del d.lgs. n. 58/1998 e la cancellazione dall'albo delle Sim ex articolo 20, comma 1, del medesimo decreto. Il testo integrale della determinazione dirigenziale n. 107 del 7 giugno 2024 è disponibile sul sito internet www.consob.it.
- Il Responsabile della Divisione Intermediari della Consob, sulla base delle previsioni della delibera n. 22888 del 15 novembre 2023 con la quale la Commissione ha attribuito al Responsabile della Divisione Intermediari, tra le altre, la competenza circa la decisione - al ricorrere delle condizioni di cui al par. 2.3 dell'allegato alla medesima delibera - relativa alla decadenza, su istanza di parte, dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ha determinato la decadenza per rinuncia espressa della Peel Hunt LLP dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dei servizi accessori di cui all'Allegato 1, sezione B, numeri 1), 3), 4) e 5), del medesimo decreto, con conseguente cancellazione della stessa società dall'albo delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto. Il testo integrale della determinazione dirigenziale n. 108 del 13 giugno 2024 è disponibile sul sito internet www.consob.it.