Titoli di credito

I titoli di credito e gli Strumenti finanziari

Secondo la consolidata teoria dei mercati finanziari, gli agenti economici (individui, imprese ecc.) possono distribuire nel tempo - in base alle proprie necessità - le decisioni di produzione e consumo di beni e servizi attraverso l'utilizzo della moneta, il credito e il mercato degli strumenti finanziari. Oggi posso decidere di risparmiare i proventi del mio lavoro per poterli utilizzre in futuro, magari per l'acquisto di una casa.

Il risparmio viene trasferito nel tempo, come potere d'acquisto futuro, attraverso l'investimento in attività finanziarie. Ciascun risparmiatore sceglie il proprio investimento sulla base delle proprie preferenze in materia di rischio e di rendimento atteso (ossia la remunerazione futura, definita o probabile, attesa in cambio della rinuncia al potere d'acquisto immediato e dello specifico rischio preso).

Il tasso d'interesse (ossia il premio percentuale pagato ad una data sul controvalore della somma investita) è la grandezza che guida le scelte intertemporali individuali o di un'impresa sull'uso delle risorse finanziarie: se consumare o risparmiare (investire in attività finanziarie) e in quali attività investire.

Per semplicità, definiamo "attività finanziaria" qualsiasi rapporto contrattuale nel quale le prestazioni delle parti sono di norma definite in moneta (in taluni contratti la controprestazione può essere costituita dalla consegna di un bene fisico, per es. per taluni future su merci) e si possono realizzare tipicamente in tempi diversi (obbligazioni, mutuo bancario ecc.), ma possono anche realizzarsi in tempi coincidenti (contratti di swap su tassi d'interesse ecc.), ovvero al verificarsi di certe condizioni/eventi (nel caso di credit default swap) o all'esercizio di una facoltà (contratti di opzione ecc.). 

  Perchè esistono i titoli di credito e cosa sono gli strumenti finanziari?

L'economia si è sviluppata riformando prassi finanziarie mercantili esistenti o reinventandone di nuove e adeguando via via la disciplina giuridica volta a regolare i rapporti tra le parti.

La "mobilizzazione" del credito e dei diritti di partecipazione agli "affari" economici fu una delle principali esigenze degli operatori economici dal 1400 in avanti. Gli imprenditori dovevano disporre di ingenti risorse per la produzione di beni che sarebbero poi stati venduti in un momento successivo. Il problema era come trovare tali risorse al di fuori del ricorso al finanziamento bancario. La soluzione passava dall'utilizzo del risparmio di una pluralità di investitori, che potevano così anticipare le risorse necessarie alla produzione. 

In altre parole, attraverso le diverse forme tecniche finanziarie si è cercato di offrire differenti soluzioni al problema, tipico dell'economia di mercato, della copertura del fabbisogno finanziario delle imprese originato dal fatto che  produzione e vendita avvengono in momenti diversi. Si dà così origine alla creazione di attività finanziarie destinate ad un pubblico di investitori e di un mercato dove le stesse vengono scambiate. 

Guardiamo alle forme attualmente esistenti di mobilizzazione delle attività finanziarie, distinguendo tra rapporti di credito e rapporti di partecipazione.

La semplice "cessione di un credito" è un'operazione ammessa dal nostro Codice Civile: è un accordo fra il creditore (cedente) e un terzo soggetto (cessionario) che trasferisce in capo a quest'ultimo  il credito monetario vantato nei confronti del debitore (ceduto). Non è richiesta l'accettazione del trasferimento del credito da parte del debitore.

Ma attenzione: il debitore può sempre opporre in questo caso al terzo acquirente del credito le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre al primo creditore. Questo "rischio legale", insieme al costo della ricerca di un terzo soggetto (il cessionario) disposto ad acquistare il credito, costituisce un rilevante limite operativo all'utilizzo diffuso dei contratti di cessione del credito nel sistema finanziario.

Per rendere agevole la circolazione dei crediti monetari, sono stati utilizzati i c.d. "titoli di credito", rappresentati tradizionalmente da un documento contenente una promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento di una certa somma di denaro ad una data scadenza.

I titoli di credito si caratterizzano per:

  • l'autonomia del diritto di credito - in essi incorporato - dal rapporto economico che è all'origine dell'emissione dei titoli medesimi.  A differenza di quanto si verifica nella cessione del credito, nel caso di trasferimento di un titolo di credito, il cessionario (colui che riceve il titolo) acquista un diritto nuovo, originario, autonomo rispetto al diritto del precedente titolare (cedente);
  • la letteralità: è ciò che è scritto nel documento (o nel regolamento dell'emissione nel caso di titoli di massa, come ad esempio le obbligazioni) che determina la quantità, qualità e modalità del diritto attribuito al possessore legittimo del titolo.

La incorporazione del diritto nel titolo consente di applicare ai diritti di credito le regole del trasferimento della proprietà dei beni mobili, prima fra tutte il possesso del titolo. Chi acquista la proprietà del titolo acquista anche il diritto di credito in esso incorporato; per proprietà del titolo s'intende il diritto soggettivo di godere e disporre del documento.

Tra i titoli di credito si possono classificare:

  1. i titoli del debito pubblico;
  2. le obbligazioni emesse da società di capitale;
  3. le cambiali e gli assegni.

Rientrano nell'ampio genere dei titoli di credito anche le azioni emesse da società di capitali.

A tale proposito, è netta la distinzione tra i titoli di credito rappresentati da obbligazioni (frazioni di egual valore e di uguali diritti di un'unica operazione di mutuo titoli di partecipazione rappresentati da azioni (unità minima di partecipazione al capitale di una società per azioni).

Il possessore di un'obbligazione vanta un credito che genera un reddito periodico (cedole) e il diritto al rimborso dello stesso ad una scadenza data.

Il possessore di un'azione (socio-azionista) vanta diritti patrimoniali e amministrativi (il diritto a riscuotere i dividendi, di prendere parte alle assemblee sociali, di sottoscrivere aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni, ecc.), ma non anche il diritto al rimborso del suo investimento, perché partecipa - nei limiti dell'investimento stesso - al rischio d'impresa.

Diversamente dalle azioni e dalle obbligazioni, i contratti finanziari c.d. derivati hanno normalmente la funzione di assicurazione o di copertura e trasferimento del rischio finanziario tra due parti.

Alcune definizioni utili
  • Prodotti finanziari: tutte le forme d'investimento di natura finanziaria (esclusi i depositi bancari a vista e a tempo e i depositi postali) ossia d'impiego di risparmio effettuate in vista di un ritorno economico;
  • Strumenti finanziari: rientrano nella categoria dei prodotti finanziari e sono costituiti da azioni, obbligazioni, altri titoli di debito, titoli di Stato, altri strumenti finanziari negoziabili sul mercato dei capitali, quote di fondi comuni d'investimento, altri titoli negoziati sul mercato dei capitali e sul mercato monetario, strumenti finanziari derivati;
  • Valori mobiliari: categoria di strumenti finanziari che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, in quanto trasferibili e liquidabili.
 

I titoli di credito (soprattutto nella loro forma di strumenti finanziari) giocano una funzione importantissima nella circolazione della ricchezza e, quindi, per la crescita delle moderne economie industrializzate.

  La libera trasferibilità è un carattere naturale dei titoli di credito

L'evoluzione delle pratiche finanziarie nell'utilizzo dei titoli di credito ha condotto all'emissione di titoli di credito in serie (c.d. titoli di massa) il cui trasferimento è stato facilitato non prevedendo più la consegna fisica dei documenti e l'appostazione di firme e annotazioni, quanto piuttosto semplici operazioni di registrazioni contabili per via telematica.

I presupposti per la registrazione contabile telematica dei trasferimenti dei titoli di credito di massa sono dati dalla loro fungibilità (i vari titoli che compongono un'emissione sono uguali fra loro), dalla loro dematerializzazione (con conseguente eliminazione di qualsiasi documento rappresentativo) e dall'esistenza di soggetti abilitati alla gestione accentrata delle registrazioni .

La dematerializzazione integrale è stata resa obbligatoria per tutti i titoli negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati e sugli altri mercati disciplinati dalla normativa dell'Unione Europea (cd. MTF e OTF).

Altro elemento importante è la negoziabilità/liquidità dei titoli di credito/strumenti finanziari: la loro attitudine, cioè, ad essere trasformati in moneta a prezzi che ne rispecchino il valore intrinseco e in tempi ragionevoli mediante cessione sul mercato. In questo modo, ad esempio, si rende indipendente la durata di un debito per l'emittente del titolo obbligazionario e la durata dell'investimento per il sottoscrittore del titolo stesso, il quale se per qualsiasi ragione non vuole aspettare la scadenza dell'obbligazione può vendere il titolo sul mercato e rientrare in possesso del suo capitale.