Gli operatori finanziari

Gli operatori finanziari

Banche

Le banche sono tipicamente i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; possono però prestare nei confronti del pubblico anche servizi e attività di investimento, oltre ai servizi accessori.

In base a dove è situata la sede legale, possono distinguersi in:

- banca italiana;

- banca comunitaria, con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;

- banca di Paese terzo, con sede legale in uno Stato extracomunitario.

Le banche comunitarie e di Paesi terzi possono svolgere la loro attività in Italia:

- tramite succursale, cioè una sede, sprovvista di personalità giuridica, che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;

- in libera prestazione di servizi, cioè senza stabilire succursali nel nostro territorio, operando direttamente (ad esempio attraverso servizi on-line) dal proprio Stato di origine.

Le banche italiane e di Paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento in Italia sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia/Banca Centrale Europea, sentita la Consob.

Le banche comunitarie sono autorizzate nello Stato di appartenenza e possono prestare servizi di investimento in Italia (sia tramite succursale sia in libera prestazione di servizi) a seguito di una semplice comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'Autorità competente dello Stato di appartenenza. La Banca d'Italia dà notizia alla Consob delle autorizzazioni ricevute.

In base ai principi comunitari, l'operatività in Italia in regime di libera prestazione di servizi da parte di banche comunitarie è sottoposta esclusivamente alla vigilanza dell'Autorità del Paese di origine (alle Autorità italiane non sono pertanto riconosciuti poteri/doveri di vigilanza).

Nel caso in cui, invece, una banca comunitaria operi in Italia attraverso una succursale, il controllo sul rispetto delle regole di condotta dell'attività svolta dalla succursale italiana spetta alla Consob.

SGR

Le Societa di gestione del risparmio (sgr) sono, insieme alle sicav e alle sicaf, gli unici soggetti che possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio (ad esempio, la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare). Le sgr possono commercializzare i fondi propri e di terzi anche prestare alcuni, determinati, servizi di investimento:

- la gestione di portafogli (le cc.dd. gestioni patrimoniali);

-la consulenza in materia di investimenti;

- la ricezione e trasmissione di ordini (solamente in alcuni specifici casi).

Le sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia (sentita la Consob) dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti per legge (art. 34, comma 1, del Testo Unico della finanza), volti ad assicurare la solidità patrimoniale della società (v. provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012), la professionalità e l'onorabilità degli amministratori, sindaci e direttore generale e l'onorabilità degli azionisti (v. d.m. 11 novembre 1998, n. 468 del Ministro dell'Economia e della Finanza con).

L'obiettivo di queste regole è far sì che l'attività di gestione, per la sua rilevanza economica e sociale, venga svolta da soggetti qualificati. Sempre la rilevanza dell'attività ha portato a fissare anche regole di condotta (art.  35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010). In particolare, le sgr devono:

- operare con diligenzacorrettezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi;

- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse;

- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi.

L'attività di gestione collettiva del risparmio è distinta dal legislatore in due parti:

- istituzione del fondo, e cioè promuovere la sua costituzione e curare, da un punto di vista amministrativo, i rapporti con i partecipanti (procedere alle sottoscrizioni, rimborsi, ecc.).

- gestione vera e propria, e cioè decidere la composizione del portafoglio.

Entrambe queste attività possono essere svolte da un'unica sgr, ovvero da sgr diverse. In quest'ultimo caso, la sgr che istituisce il fondo si chiama "promotrice".

L'attività di gestione vera e propria viene di norma svolta da un team di dipendenti della sgr, i gestori, che selezionano gli strumenti finanziari da acquistare o vendere sulla base delle direttive di carattere generale ricevute dal consiglio di amministrazione della sgr.

È anche possibile, però, che la selezione degli strumenti finanziari, per l'intero portafoglio del fondo o per una parte, venga delegata ad un'altra società, che deve comunque essere autorizzata alla gestione (in Italia possono esserlo sgr, sim e banche). Anche in questo caso, comunque, al consiglio di amministrazione della sgr spetta il compito di fornire le direttive di carattere generale e di controllare l'operato del delegato.

SICAV e SICAF

Le società di investimento a capitale variabile (sicav) e le società di investimento a capitale fisso (sicaf) sono, insieme alle sgr, gli unici soggetti che possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio. Anzi, questa attività (e le relative attività connesse e strumentali) è l'unica che possono svolgere (sono, cioè, società ad oggetto sociale esclusivo).

Sono autorizzate dalla Banca d'Italia (sentita la Consob) dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti per legge (art. 35 -bis comma 1, del Testo Unico della finanza), volti ad assicurare la solidità patrimoniale della società (v. provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012), la professionalità e l'onorabilità degli amministratori, sindaci e direttore generale e l'onorabilità degli azionisti (v. d.m. 11 novembre 1998, n. 468 del Ministro dell'Economia e della Finanza con).

L'obiettivo di queste regole è far sì che l'attività di gestione, per la sua rilevanza economica e sociale, venga svolta da soggetti qualificati. Sempre la rilevanza dell'attività ha portato a fissare anche regole di condotta (art. 35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010). In particolare, le sgr devono:

- operare con diligenzacorrettezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi;

- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse;

- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti.

- Le sicav e le sicaf sono vere e proprie società di cui i risparmiatori diventano azionisti, acquisendo tutti i diritti connessi, compreso il diritto di voto.

- Occorre precisare, però, che i risparmiatori acquistano normalmente azioni al portatore che, per legge, consentono un solo voto qualsiasi sia il numero delle azioni sottoscritte. Al contrario, i soci che hanno promosso la costituzione della sicav o della sicaf (i soci fondatori) hanno azioni ordinarie, che attribuiscono un voto per ogni azione. Per questa ragione, la possibilità che i risparmiatori possano imporre in assemblea decisioni in contrasto con la volontà dei soci fondatori è alquanto ridotta, sia per la predetta limitazione ad un solo voto per azionista, sia perché i risparmiatori, pur essendo moltissimi, difficilmente partecipano in massa al voto.

L'attività di gestione vera e propria viene di norma svolta da un team di dipendenti della sicav. i gestori, che selezionano gli strumenti finanziari sulla base delle direttive di carattere generale ricevute dal consiglio di amministrazione.

E' anche possibile, però, che l'attività di selezione degli strumenti finanziari, per l'intero portafoglio o per una parte, venga delegata ad una sgr. Anche in questo caso, comunque, al consiglio di amministrazione della sicav o della sicaf spetta il compito di fornire le direttive di carattere generale e di controllare l'operato del delegato.

Imprese di assicurazione

Le imprese di assicurazione sono i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa. Esse sono, in via generale, sottoposte alla vigilanza dell'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che è chiamata a tutelare la sana e prudente gestione e a garantire la trasparenza e la correttezza dei loro comportamenti nei confronti dei clienti nell’attività di distribuzione, anche quando posta in essere per il tramite di intermediari (agenti, broker...).

Spettano invece alla Consob le competenze di vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti sull’offerta di prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIP, polizze vita a contenuto prettamente finanziario quali quelle riconducibili ai rami III, V e, in parte, I), quando tale attività è svolta da intermediari bancari/finanziari (banche, SIM…).

La Consob è inoltre deputata a vigilare sulle informazioni fornite dalle imprese di assicurazione, tramite il KID (Key Information Document), sui ridetti prodotti di investimento assicurativo.

SIM

Le Società di intermediazione mobiliare (SIM) sono le imprese di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia che, a seguito dell'autorizzazione della Consob (sentita la Banca d'Italia), sono iscritte in un apposito albo tenuto sempre dalla Consob. Insieme alle banche possono prestare nei confronti del pubblico i servizi e attività d'investimento, oltre a poter svolgere anche i c.d. servizi accessori.

Queste attività sono state riservate dalla legge alle SIM (o alle Banche autorizzate) con l'intento di preservare il pubblico di investitori dai danni derivanti dall'attività di figure di intermediari con scarsa professionalità e onestà, purtroppo presenti nelle cronache degli anni passati.

Le SIM sono sottoposte ad una continua attività di vigilanza da parte della Consob, per i profili di trasparenza e correttezza, e della Banca d'Italia, per i profili di solidità patrimoniale, al fine di garantire una corretta operatività ed una adeguata informativa nei confronti della propria clientela.

Imprese di investimento comunitarie

Le imprese di investimento UE sono quei soggetti, diversi dalle banche, aventi sede legale in uno Stato UE, diverso dall'Italia, a cui è riservato, insieme ad altri soggetti (banche, SIM, ecc.) l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento.

Le imprese di investimento UE possono svolgere la loro attività in Italia:

- tramite succursale, cioè una sede, sprovvista di personalità giuridica, dove viene effettuata direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell’impresa;

- in libera prestazione di servizi, cioè senza stabilire succursali nel nostro territorio, operando direttamente (ad esempio attraverso servizi on-line) dal proprio Stato di origine;

- Le imprese di investimento UE sono autorizzate nello Stato di appartenenza e possono prestare servizi di investimento in Italia (sia tramite succursale sia in libera prestazione di servizi) a seguito di una comunicazione (notifica) alla Consob da parte dell'Autorità competente del Paese UE di origine.

In base ai principi UE (principio del Home Country Control), l'operatività in Italia in regime di libera prestazione di servizi è sottoposta esclusivamente alla vigilanza dell'Autorità del Paese UE di origine (alle Autorità italiane non sono pertanto riconosciuti poteri/doveri diretti di vigilanza).

Nel caso in cui, invece, una impresa di investimento UE operi in Italia attraverso una succursale, il controllo sul rispetto delle regole di condotta dell'attività svolta dalla succursale italiana sul territorio nazionale spetta alla Consob. Al contrario, la vigilanza sui profili organizzativi (procedure, controlli interni, conflitti di interesse, misure per la salvaguardia dei beni della clientela,…) e prudenziali (contenimento dei rischi e stabilità patrimoniale) restano in capo alla sola Autorità del Paese di origine.

Imprese di investimento extracomunitarie

Le imprese di Paesi terzi diverse dalle banche  sono quei soggetti autorizzati a svolgere servizi o attività di investimento e aventi sede legale in uno Stato extraUE.

A queste soggetti non si applica il principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni previsto in ambito UE; gli stessi, per poter operare in Italia, sia nella modalità della libera prestazione di servizi (peraltro esclusivamente nei confronti di clientela professionale di diritto e/o controparti qualificate) e sia mediante stabilimento di succursale (anche nei confronti di clientela al dettaglio o professionale su richiesta) devono pertanto essere in possesso di una autorizzazione, rilasciata dalla Consobsentita la Banca d'Italia.

Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

Il "Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede" è la persona fisica che in Italia esercita professionalmente "l'offerta fuori sede" (come dipendente, agente o mandatario) per conto di una Impresa di investimento, Banca, Società di gestione del risparmio, ecc. Pertanto, il "Consulente abilitato" è l'unico operatore autorizzato ad incontrare i risparmiatori al di fuori della sede e delle filiali di un intermediario finanziario.

Il Consulente finanziario abilitato (in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) deve essere iscritto in apposita Sezione dell'Albo Unico dei consulenti finanziari. Trattasi di un Albo pubblico liberamente consultabile dal pubblico e tenuto dall’Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari-OCF (ente di natura associativa rappresentativo delle varie categorie di intermediari e consulenti finanziari). A questo Organismo compete anche lo svolgimento della funzione pubblica di vigilanza sui Consulenti abilitati (ed anche sui Consulenti autonomi e sulle Società di consulenza, di cui sotto).

Il Consulente finanziario abilitato può svolgere l’attività per conto di un solo Intermediario. Gli Intermediari devono costantemente controllare l'attività dei loro consulenti (dotandosi di procedure di controllo e di un'organizzazione interna adeguate) e sono civilmente responsabili in via solidale con i propri consulenti del loro operato nei confronti dei clienti.

Il Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può esercitare (anche in assenza di incarichi per intermediari finanziari) le attività di Consulente finanziario autonomo (anche in forma di Società) e l’iscrizione in una delle 3 sezioni dell’Albo è incompatibile con l’iscrizione in altra sezione.

Consulenti finanziari autonomi e Società di consulenza

Consulenti finanziari autonomi e Società di consulenza

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico della "Consulenza in materia di investimenti" è riservato, come gli altri Servizi e Attività di investimento definiti dalla legge, solamente a determinati soggetti (banche, SIM, imprese di investimento UE, SGR, ecc).

Tuttavia, le norme prevedono che tale riserva di attività, non pregiudica la possibilità per i "Consulenti finanziari autonomi" (persone fisiche) e per le "Società di consulenza finanziaria" (S.r.l. o S.p.a.) di prestare la (il Servizio di) "Consulenza in materia di investimenti" (come stabilito dagli articoli 18-bis e 18-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58-Testo Unico della Finanza).

Inoltre, i "Consulenti autonomi" e le "Società" possono prestare il Servizio di Consulenza limitatamente a consigli d’investimento aventi ad oggetto solo "valori mobiliari" e "quote di organismi d’investimento collettivo". È anche vietata la possibilità di detenere somme di denaro e strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Anche queste categorie di consulenti devono possedere determinati requisiti di professionalità, onorabilità nonché d’indipendenza e patrimoniali stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Anche i Consulenti finanziari autonomi e le Società di consulenza finanziaria devono essere iscritti in apposita Sezione dell'Albo Unico dei consulenti finanziari, tenuto dall’OCF.

Fornitori di Servizi di Crowdfunding

I servizi di crowdfunding consistono nell'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di un sistema informatico accessibile via internet (piattaforma on-line) gestito da un fornitore di servizi di crowdfunding.

Sono sottoposte a riserva due forme di crowdfunding:

- il lending-based crowdfunding, che prevede la concessione di prestiti alle imprese;

- l'investment-based crowdfunding, che consente alle imprese di raccogliere capitale tramite l’emissione di azioni/quote, ovvero titoli di debito/obbligazioni.

I fornitori di servizi di crowdfunding sono autorizzati dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo un riparto di competenza per tipologia di soggetti e sono vigilati dalle medesime Autorità, ciascuna per i profili di propria competenza. In particolare, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, mentre la Banca d’Italia è competente per il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione.

Il registro dei fornitori di servizi di crowdfunding è centralizzato a livello europeo ed è tenuto dall’ESMA (disponibile al seguente link: https://www.esma.europa.eu/document/register-crowdfunding-services-providers).