Cartolarizzazioni

Cartolarizzazioni

La sezione si propone di agevolare l'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente legislazione mettendo a disposizione dei soggetti vigilati dalla Consob modulistica, istruzioni ed altre informazioni di servizio da utilizzare per le relative comunicazioni alla Consob; la sezione contiene:

CARTOLARIZZAZIONI STS
Per le cartolarizzazioni STS, i soggetti obbligati (cedente e promotore) sono tenuti a trasmettere alla Consob le informazioni previste nel pertinente modello di dati [Template B_cartolarizzazioni STS-xls] allegando i template valorizzati in occasione della notifica STS all’ESMA e, ove rilevante, della notifica alla Banca Centrale Europea o alla Banca d’Italia rispettivamente per gli enti significativi e gli enti meno significativi. 
La comunicazione dell’avvenuta notifica presso ESMA deve essere trasmessa prima della fissazione del prezzo, ove disponibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla notifica ad ESMA.
Nel caso in cui una cartolarizzazione non soddisfi più i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies, del Regolamento Cartolarizzazioni, il cedente e, se del caso, il promotore, oltre a notificare immediatamente l’ESMA, informano la Consob.

 

CARTOLARIZZAZIONI CORPORATE
Per le cartolarizzazioni di competenza Consob ai sensi dell’art. 4-septies.2, co. 6, lett. b), del TUF nelle quali non siano coinvolti soggetti vigilati da altre Autorità di vigilanza (cd. “Cartolarizzazioni Corporate”), i soggetti obbligati ai sensi del Regolamento Cartolarizzazioni mettono a disposizione della Consob le informazioni relative all’operazione di cartolarizzazione di cui al modello di dati [Template A_cartolarizzazioni corporate_xls].
Come illustrato nelle disposizioni operative le operazioni di cartolarizzazione devono essere notificate alla Consob entro 15 giorni dalla data di emissione . 
Per le informazioni a evento e per la chiusura dell’operazione di cartolarizzazione, i soggetti obbligati sono tenuti a dare informativa alla Consob senza indugio.

 

TERZI VERIFICATORI
I soggetti che intendono richiedere alla Consob l’autorizzazione sono tenuti a trasmettere le informazioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2019/885, secondo le modalità tecniche specificate di seguito.

MODALITÀ DI INVIO DELLE NOTIFICHE
Per entrambe le tipologie di cartolarizzazioni (Cartolarizzazioni Corporate e Cartolarizzazioni STS) e per le richieste di autorizzazione dei terzi verificatori, le notifiche dovranno essere trasmesse usando le modalità previste per la corrispondenza ufficiale da inviare in Consob, da indirizzi PEC, utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it . 
La corrispondenza, purché assuma rilevanza formale, può essere trasmessa alla CONSOB attraverso la posta elettronica ordinaria (e-mail) all'indirizzo istituzionale del Protocollo: protocollo@consob.it, nei casi in cui non si è in possesso di PEC (La corrispondenza ricevuta tramite e-mail assume rilevanza formale per la CONSOB qualora il documento informatico sia sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale).

Vedi_anche_Cnsb_2

VEDI ANCHE

VediAnche_Cartolarizzazioni