Cartolarizzazioni

Cartolarizzazioni

La sezione si propone di agevolare l'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente legislazione mettendo a disposizione dei soggetti vigilati dalla Consob modulistica, istruzioni ed altre informazioni di servizio da utilizzare per le relative comunicazioni alla Consob; la sezione contiene:

CARTOLARIZZAZIONI STS

Per le cartolarizzazioni STS, i soggetti obbligati (cedente e promotore) sono tenuti a trasmettere alla Consob le informazioni previste nel pertinente modello di dati [Template B_cartolarizzazioni STS-xls] allegando i template valorizzati in occasione della notifica STS all’ESMA e, ove rilevante, della notifica alla Banca Centrale Europea o alla Banca d’Italia rispettivamente per gli enti significativi e gli enti meno significativi.

La comunicazione dell’avvenuta notifica presso ESMA deve essere trasmessa prima della fissazione del prezzo, ove disponibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla notifica ad ESMA.

Nel caso in cui una cartolarizzazione non soddisfi più i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies, del Regolamento Cartolarizzazioni, il cedente e, se del caso, il promotore, oltre a notificare immediatamente l’ESMA, informano la Consob.

CARTOLARIZZAZIONI CORPORATE

Per le cartolarizzazioni di competenza Consob ai sensi dell’art. 4-septies.2, co. 6, lett. b), del TUF nelle quali non siano coinvolti soggetti vigilati da altre Autorità di vigilanza (cd. “Cartolarizzazioni Corporate”), i soggetti obbligati ai sensi del Regolamento Cartolarizzazioni mettono a disposizione della Consob le informazioni relative all’operazione di cartolarizzazione di cui al modello di dati [Template A_cartolarizzazioni corporate_xls].

Come illustrato nelle disposizioni operative le operazioni di cartolarizzazione devono essere notificate alla Consob entro 15 giorni dalla data di emissione.

Per le informazioni a evento e per la chiusura dell’operazione di cartolarizzazione, i soggetti obbligati sono tenuti a dare informativa alla Consob senza indugio.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Si invitano tutti gli interessati a consultare le FAQ operative in materia in italiano e in inglese.

Modulo per la dichiarazione di conformità ai requisiti stabiliti dal SECR

Modulo per la dichiarazione di conformità ai requisiti stabiliti dal SECR da compilare, in base al tipo di operazione (corporate o STS), e da inviare alla Consob in sede di notifica.

TERZI VERIFICATORI

I soggetti che intendono richiedere alla Consob l’autorizzazione sono tenuti a trasmettere le informazioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2019/885, secondo le modalità tecniche specificate di seguito.

MODALITÀ DI INVIO DELLE NOTIFICHE

Per entrambe le tipologie di cartolarizzazioni (Cartolarizzazioni Corporate e Cartolarizzazioni STS) e per le richieste di autorizzazione dei terzi verificatori, le notifiche dovranno essere trasmesse usando le modalità previste per la corrispondenza ufficiale da inviare in Consob, da indirizzi PEC, utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

La corrispondenza, purché assuma rilevanza formale, può essere trasmessa alla CONSOB attraverso la posta elettronica ordinaria (e-mail) all'indirizzo istituzionale del Protocollo: protocollo@consob.it, nei casi in cui non si è in possesso di PEC (La corrispondenza ricevuta tramite e-mail assume rilevanza formale per la CONSOB qualora il documento informatico sia sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale).

Orientamenti EBA per le cartolarizzazioni STS

I cedenti, i prestatori originari, le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), gli investitori, e i terzi verificatori ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 sono tenuti a rispettare ed applicare quanto previsto dagli Orientamenti EBA sui criteri STS per le cartolarizzazioni ABCP, NON-ABCP e sintetiche nel bilancio.

Le linee Guida sono consultabili ai seguenti link del sito web EBA (European Banking Authority):

  • Orientamenti EBA sui criteri STS per le cartolarizzazioni ABCP e NON-ABCP: GLs EBA STS ABCP e NON-ABCP, così come da ultimo modificate (v. infra).
  • Orientamenti EBA sui criteri STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio GLs EBA STS OBS

Si segnala che in data 27 maggio 2024 l’EBA, con la pubblicazione degli Orientamenti sui criteri STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, l’EBA ha altresì modificato gli Orientamenti sui criteri STS per le cartolarizzazioni ABCP e NON-ABCP.

Gli Orientamenti sui criteri STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, così come le modifiche apportate agli Orientamenti sulle cartolarizzazioni STS ABCP e NON-ABCP sono consultabili in lingua italiana al seguente link: GLs EBA OBS e che modificano ABE/GL/2018/08 e ABE/GL/2018/09 .

Tali Orientamenti si applicano dal 9 dicembre 2024.

Si rimanda anche al Final Report del 27 maggio 2024 per un maggiore grado di approfondimento: Final Report EBA Gls OBS and amending EBA/GL/2018/08 and EBA/GL/2018/09.

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