CHIARIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA DELIBERA 17297

CHIARIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA DELIBERA 17297 DEL 28 APRILE 2010 (FAQ)

Chiarimenti relativi agli obblighi di comunicazione previsti dalla delibera 17297 del 28 aprile 2010 (FAQ) - ultimo aggiornamento: 10 aprile 2019

Argomenti:

1. Quesito di carattere generale - Delibera 17297

1.1 - Ove non sussistano i presupposti al verificarsi dei quali sorgono gli obblighi informativi di cui alla Delibera 17297, è comunque necessario effettuare una segnalazione negativa?

In linea generale e ove non diversamente specificato anche nel documento sugli esiti della consultazione, gli obblighi sussistono se ed in quanto si verifichino i presupposti ai quali è correlata l'insorgenza degli stessi. Ad esempio se, nell'ambito di una SGR, non vengono conclusi patti tra i partecipanti al capitale sociale, non è necessario effettuare alcuna segnalazione negativa, che attesti l'insussistenza di patti del genere.

2. Composizione degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo, nominativi dei direttori generali e dei responsabili delle funzioni aziendali

2.1 - Nel caso in cui un esponente aziendale sia stato nominato a seguito della cessazione di un altro esponente come deve essere effettuata la segnalazione relativamente al campo "Tipologia di variazione"? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.d, I.4.DS.a, I.5.DS.a, I.14.DS.c, I.15.DS.c, I.16.DS.a]

Nel caso specifico, nel campo "Tipologia di variazione" dovrà essere indicata la cessazione per l'esponente venuto meno e la nomina per il nuovo esponente.

3. Dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti

3.1 - Relativamente al campo "strumenti finanziari di gruppo", a quale nozione di gruppo occorre far riferimento? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e, I.16.DS.d]

Gli intermediari devono avere presente la nozione di gruppo dettata dalla rispettiva disciplina di riferimento (d.lgs. n. 385/2003, c.d. "TUB", per i gruppi bancari - d.lgs. n. 58/1998, c.d. "TUF", per i gruppi di SIM e SGR).

3.2 - Le quantità da segnalare sono riferite a saldi per data valuta oppure per data contabile? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e, I.16.DS.d]

I dati relativi alle quantità devono essere forniti avendo a riferimento la data di effettuazione dell'operazione (c.d. "trade date", "data contabile").

3.3 - I gestori dei fondi immobiliari chiusi devono trasmettere i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti e alle relative variazioni intervenute nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e, I.16.DS.d]

L'obbligo in oggetto riguarda il servizio di investimento di gestione di portafogli e la relativa segnalazione deve essere effettuata solamente nel caso in cui la SGR svolga anche tale ulteriore servizio rispetto alla gestione collettiva del risparmio.

3.4 - Nel tipo record 17 rientrano tutti gli strumenti finanziari compresi i derivati con ISIN? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e]

Sì, tutti gli strumenti finanziari ad eccezione di quelli derivati trattati OTC rientrano nel tipo record 17.

3.5 - Nel caso di derivati OTC i dati devono essere aggregati per codice derivati OTC o devono essere distinti per tipologia di titolo sottostante? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e]

Bisogna aggregare i dati (nettando, quindi, le posizioni long e short) sulla base della categoria di valore mobiliare (codice derivato) indicato nelle Avvertenze Generali – Categorie Valori mobiliari – Contratti derivati del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR" di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti.

3.6 - Per gli strumenti finanziari privi di ISIN (esclusi gli strumenti derivati trattati su mercati OTC), si chiede chiarimenti in merito alla modalità di compilazione? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e]

Bisogna indicare tali strumenti nel "tipo record" 17 popolando il campo alfanumerico "Codice ISIN strumento finanziario" con il codice interno dello strumento preceduto da un asterisco (*).

3.7 - Il controvalore dei titoli obbligazionari deve essere indicato al corso secco o al corso tel quel? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e]

Corso secco, ad eccezione dei titoli "zero coupon".

3.8 - È possibile comunicare le posizioni corte detenute in portafoglio? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e]

Sì, in tal caso le informazioni inserite nel campo "Quantità rimanenze finali" e nel campo "Controvalore rimanenze finali" devono avere segno negativo.

3.9 - I contratti di gestione stipulati con "fondi pensione" devono essere inviati attraverso l'allegato II.7? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e, I.16.DS.d]

No, l'allegato non è destinato a raccogliere informazioni attinenti alla gestione di "fondi pensione".

4. Dati sui reclami ricevuti per iscritto

4.1 - I dati sui reclami ricevuti per iscritto devono avere a riferimento lo stesso periodo temporale della relazione della funzione di compliance? [Cod. Segnalaz.: .I.1.DS.e, I.2.DS.a, I.3.DS.g, I.4.DS.c, I.5.DS.c, I.6.DS.a, I.7.DS.a, I.10.DS.a, I.11.DS.a, I.12.DS.a, I.14.DS.d, I.15.DS.d, I.16.DS.c]

La risposta è positiva. L'equivalenza dei periodi temporali di riferimento è infatti, un criterio che deve valere in ogni caso (relazione infrannuale, annuale, annuale coincidente con anno solare). In tutti i casi, comunque, nella relazione della funzione di compliance, oltre a specificare l'arco temporale di riferimento della relazione, andrà indicato il numero dei reclami ricevuti e composti nel medesimo periodo nonché nei tre periodi corrispondenti/anni precedenti. Così, ad esempio, se il periodo di riferimento delle verifiche della funzione di compliance inizia il 1° marzo e termina il 28 febbraio dell'anno successivo, nella relazione dovrà essere specificato innanzi tutto tale periodo temporale di riferimento, inoltre dovrà essere indicato, nella parte relativa alla rappresentazione della situazione complessiva dei reclami, il numero dei reclami ricevuti e composti nel medesimo periodo di riferimento della relazione (01.03.t-28.02.t+1) e nei tre periodi corrispondenti immediatamente precedenti (01.03.t-1-28.02.t; 01.03.t-2-28.02.t-1; 01.03.t-3-28.02.t-2).

5. Dati sull'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

5.1 - Le segnalazioni devono riferirsi ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede presenti in struttura a fine semestre o devono ricomprendere anche i dati relativi ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede usciti dalla struttura nel corso del semestre? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Le segnalazioni relative ai dati sull'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono fare riferimento non solo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede presenti nella rete a fine semestre ma anche ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede usciti dalla struttura nel corso del semestre di riferimento.

5.2 - Gli anticipi dei premi devono essere segnalati seguendo il criterio di cassa, con l'eventualità che il periodo di segnalazione differisca da quello di pertinenza del saldo del premio, ovvero la valorizzazione dell'importo totale del premio (anticipi inclusi) deve essere effettuata una volta l'anno e in occasione della prima segnalazione utile successiva al saldo? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Il criterio da seguire per la comunicazione dei dati relativi al premio di produzione/Rappel/Ror percepito dal promotore finanziario è il criterio di cassa.

5.3 - La comunicazione è dovuta nel caso in cui i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dipendenti del soggetto segnalante non svolgano attività di offerta fuori sede? Ovvero per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dipendenti la comunicazione deve essere riferita alle sole eventuali operazioni eseguite fuori sede? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Le segnalazioni relative ai dati sull'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dipendenti non si riferiscono solo alle operazioni eseguite fuori sede, ma a tutta l'operatività svolta e, pertanto, la segnalazione è dovuta anche qualora i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dipendenti del soggetto segnalante non svolgano attività di offerta fuori sede.

5.4 - La comunicazione ricomprende anche l'operatività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in relazione agli strumenti finanziari oggetto del servizio di mera ricezione e trasmissione ordini? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Le segnalazioni relative ai dati sull'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comprendono anche l'operatività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in relazione agli strumenti finanziari oggetto del servizio di mera ricezione e trasmissione ordini qualora, a fronte della stessa, siano previste delle provvigioni a favore dei promotori.

5.5 - Sono corrette le seguenti definizioni fornite nella "nota di raccordo" alla delibera Consob n. 17297 del 28/04/2010 relativa al Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di Assoreti? 1. Le categorie "OICR aperti di diritto italiano" e "OICR aperti di diritto estero" includono anche i fondi di fondi. 2. La categoria "OICR chiusi" ricomprende gli OICR chiusi mobiliari e gli OICR chiusi immobiliari. 3. La categoria "gestioni patrimoniali" ricomprende le GPF e le GPM. 4. I "prodotti assicurativi ramo III" ricomprendono le polizze unit linked e le polizze index linked. Ai "prodotti assicurativi ramo V" (operazioni di capitalizzazione) si applicano i medesimi criteri di valorizzazione dello stock e della raccolta lorda e netta previsti per i prodotti del ramo III. 5. I dati di raccolta lorda relativi ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato e certificates si riferiscono al collocamento sul mercato primario e all'intermediazione lorda sul mercato secondario; quelli di raccolta netta per i medesimi prodotti si riferiscono al collocamento sul mercato primario e alla raccolta netta sul mercato secondario. 6. I dati di raccolta lorda relativi ad obbligazioni strutturate e ad obbligazioni emesse dal Gruppo si riferiscono al collocamento sul mercato primario; quelli di stock per i medesimi prodotti si riferiscono a tutte le posizioni esistenti alla fine del semestre di riferimento. 7. I dati di stock e di raccolta lorda e netta dei "derivati" quotati sono determinati al prezzo di mercato. I medesimi dati dei "derivati" non quotati sono determinati con il criterio del fair value. 8. I dati relativi ai pronti contro termine sono classificati nella voce "Altro". [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Il raccordo tra le categorie di prodotti individuate nel Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di Assoreti e le categorie previste dalle comunicazioni inerenti all'All. n. II.10 della delibera Consob n. 17297/2010 è corretto ed in linea con quanto prescritto dalla delibera stessa così come sono corretti i criteri di valutazione individuati per le diverse categorie di prodotti nonché le definizioni e le categorie di prodotto associate ai dati flusso ed ai dati stock.

5.6 Sono corrette le seguenti modalità di calcolo relative agli strumenti finanziari derivati?

Derivati Regolamentati

In questa categoria rientrano futures ed opzioni quotati su mercati regolamentati, quali, ad esempio, IDEM, EUREX, CME, ecc.

Per ogni cliente che opera in derivati regolamentati occorre prevedere l'estrazione di tre indicatori:

1. Stock

E' pari alla somma delle valorizzazioni al prezzo di mercato di tutte le posizioni in essere a fine semestre, indipendentemente dalla data in cui tali posizioni sono state aperte.

Valore di stock = (Numero lotti in posizione) x (prezzo di mercato) x (moltiplicatore)

Dove:

  • Numero lotti in posizione: posizione aperta con riferimento alla fine del semestre;
  • Prezzo di mercato: ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile nel semestre;
  • Moltiplicatore: valore del moltiplicatore come ad esempio il valore del punto indice per i derivati su indice di borsa ed il numero di azioni sottostanti il singolo lotto per i derivati su azioni.

1.2 Raccolta lorda

E' pari alla somma (da intendersi in valore assoluto) di tutte le operazioni in acquisto e vendita, in apertura di posizione , eseguite nel semestre, valorizzate al prezzo di mercato.

Valore raccolta lorda = (Numero lotti) x (prezzo di mercato) x (moltiplicatore)

Dove:

  • Numero lotti: numero di lotti acquistati e venduti nel semestre di riferimento della segnalazione (la data di negoziazione cade nel semestre);
  • Prezzo di mercato: si chiede conferma se debba come tale intendersi l'ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile nel semestre o, in alternativa, il prezzo di conclusione dei contratti;
  • Moltiplicatore: valore del moltiplicatore come ad esempio il valore del punto indice per i derivati su indice di borsa ed il numero di azioni sottostanti il singolo lotto per i derivati su azioni.

1.3 Raccolta netta

E' dovuta la comunicazione del dato relativo alla raccolta netta dei derivati (sia regolamentati che OTC) diversi dai derivati cartolarizzati (warrant, covered warrant e certificates)? In caso affermativo, è corretta la seguente modalità di calcolo della raccolta netta?

[Raccolta netta - E' pari alla differenza tra i controvalori delle componenti in entrata (acquisti e vendite in apertura di posizioni e trasferimenti in entrata) e il controvalore delle componenti in uscita (acquisti e vendite in chiusura di posizioni, trasferimenti in uscita e il controvalore dei titoli giunti a scadenza).

Dove:

  • per "trasferimenti in entrata" si intendono i trasferimenti di posizioni lunghe o corte effettuate dai clienti verso l'intermediario segnalante;
  • per "trasferimenti in uscita" si intendono i trasferimenti di posizioni lunghe o corte effettuate dai clienti verso altro intermediario;
  • per "controvalore dei titoli giunti a scadenza" si applicano i seguenti criteri:

a) in caso di esercizio anticipato o a scadenza di un'opzione che prevede la consegna fisica del sottostante, ad es. opzioni ISOALFA, la raccolta netta:

i. viene decurtata dell'importo corrispondente all'ultimo prezzo di riferimento disponibile il giorno dell'esercizio;

ii. non viene decurtata se l'opzione viene abbandonata, poiché il valore da decurtare è pari a zero;

L'acquisto o vendita delle azioni sottostanti non vengono qui considerate perché già valorizzate nella categoria delle azioni;

b) in caso di liquidazione di opzioni cash settlement, la raccolta netta:

i. viene decurtata dell'importo corrispondente alla differenza tra prezzo di esercizio e prezzo di liquidazione;

ii. non viene decurtata se l'opzione viene abbandonata, poichè il valore da decurtare è pari a zero;

c) in caso di liquidazione di future la raccolta netta viene decurtata dell'importo corrispondente al prezzo di liquidazione.

Le operazioni a cavallo di semestre, ossia con apertura in un semestre e liquidazione e/o esercizio nel semestre successivo, verranno conteggiate nell'ambito della raccolta lorda nel semestre di apertura e nella raccolta netta nel semestre di chiusura.]

Derivati OTC

Per ogni cliente occorre prevedere l'estrazione di tre indicatori:

2. Stock

E' pari alla somma in valore assoluto del fair value di tutte le operazioni in essere a fine semestre, indipendentemente dalla data in cui tali posizioni sono state aperte.

2.1 Raccolta lorda

E' pari alla somma in valore assoluto del fair value di tutte le operazioni concluse nel semestre.

2.2 Raccolta netta

E' dovuta la comunicazione del dato relativo alla raccolta netta dei derivati (sia regolamentati che OTC) diversi dai derivati cartolarizzati (warrant, covered warrant e certificates). In caso affermativo, è corretta la seguente modalità di calcolo della raccolta netta?

[Raccolta netta - E' pari alla raccolta lorda meno le estinzioni effettuate nel semestre. Il valore delle operazioni estinte, cancellate parzialmente o totalmente, stipulate ed estinte nel corso dello stesso semestre è pari al mark to market utilizzato per la cancellazione. Tale valore potrebbe anche risultare negativo qualora la nuova operatività (raccolta lorda) abbia mark to market inferiore a quello decurtati dalla raccolta netta, trattandosi, per questi ultimi, di operatività pregressa anche di anni precedenti.

L'andamento del valore dello Stock di semestre in semestre risentirà invece dell'andamento dei valori di mercato oltre che dell'operatività.]

Certificates, Warrant e Covered Warrant

I dati concernenti gli strumenti finanziari "warrant" e "covered warrant"devono essere segnalati nella categoria "derivati" ovvero nella categoria "certificates"? Sono corretti i criteri di valorizzazione di seguito riportati?

Per ogni cliente occorre prevedere l'estrazione di tre indicatori:

3. Stock

E' pari alla somma delle valorizzazioni degli stock all'ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile nel semestre.

3.1 Raccolta lorda

E'corretto valorizzare tale dato in base a quanto previsto dal Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di Assoreti per i Certificates? In particolare, quali delle seguenti due definizioni è corretto utilizzare? 1) "E' pari alla somma del controvalore degli ordinativi di acquisto e di vendita effettuati nel semestre"; 2) "E' pari alla somma del controvalore degli ordinativi di acquisto effettuati nel semestre".

3.2 Raccolta netta

E'corretto valorizzare tale dato in base a quanto previsto dal Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di Assoreti per i Certificates? In particolare, quali delle seguenti due definizioni è corretto utilizzare? 1) "E' pari alla differenza tra i controvalori delle componenti in entrata (controvalore degli ordinativi di acquisto e dei trasferimenti in entrata da un altro operatore) e dei controvalori in uscita ( controvalore dei trasferimenti in uscita verso un altro operatore e il controvalore dei titoli giunti a scadenza)"; 2) "E' pari alla differenza tra i controvalori delle componenti in entrata (controvalore degli ordinativi di acquisto e dei trasferimenti in entrata da un altro operatore) e dei controvalori in uscita ( controvalore dei trasferimenti in uscita verso un altro operatore e il controvalore dei titoli giunti a scadenza e delle vendite." [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Per ogni categoria di strumento finanziario citata si fa presente, quanto segue: Derivati regolamentati: Valorizzazione del dato di Stock: l'impostazione fornita è corretta. Valorizzazione del dato di Raccolta Lorda: l'impostazione fornita è corretta. Si specifica che il prezzo da utilizzare ai fini della valorizzazione del dato di raccolta lorda è il prezzo di conclusione dei contratti. Valorizzazione del dato di Raccolta Netta: si specifica che la comunicazione del dato è dovuta. L'impostazione fornita per la sua determinazione è corretta. Derivati OTC: Valorizzazione del dato di Stock: l'impostazione fornita è corretta. Valorizzazione del dato di Raccolta Lorda: l'impostazione fornita è corretta. Valorizzazione del dato di Raccolta Netta: si specifica che la comunicazione del dato è dovuta. L'impostazione fornita per la sua determinazione è corretta. Certificates, warrant e covered warrant: Categorizzazione degli strumenti: i warrant e i covered warrant non devono essere inseriti nella categoria "Certificates", bensì devono essere ricompresi nella categoria "Derivati". Valorizzazione del dato di Stock: l'impostazione fornita è corretta. Valorizzazione del dato di Raccolta Lorda: il dato relativo alla raccolta lorda dovrà essere fornito in conformità a quanto indicato nel Manuale operativo di Assoreti.Valorizzazione del dato di Raccolta Netta: il dato relativo alla raccolta netta dovrà essere fornito in conformità a quanto indicato nel Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di Assoreti.

5.7 Le segnalazioni devono riferirsi solo ai promotori interni (dipendenti dell'SGR) o anche ai collaboratori esterni? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La segnalazione dovrà riguardare solo i promotori dipendenti ovvero in possesso di un contratto di mandato/agenzia.

5.8 Sono corrette le seguenti definizioni? 1) Raccolta lorda = importi sottoscritti sulle singole categorie di prodotti finanziari e servizi al netto delle commissioni di sottoscrizione; 2) Raccolta netta = somma algebrica degli importi sottoscritti (al netto delle commissioni di sottoscrizione) ed importi rimborsati. [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Confermemente a quanto risulta dal Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di ASSORETI le comunicazioni riguardanti i dati di raccolta lorda devono essere effettuate al lordo delle relative commissioni di sottoscrizione mentre quelle riguardanti i dati di raccolta netta devono essere effettuate al netto delle relative commissioni di uscita.

5.9 Per clienti in uscita, si intendono quelli che comunicano specificamente la revoca del Contratto di Collocamento ovvero anche coloro che hanno chiesto il rimborso, anche totale, dei prodotti finanziari senza la revoca del predetto contratto? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Per clienti in uscita si intendono solo quelli che hanno specificamente comunicato la revoca dal Contratto di Collocamento nel periodo oggetto della segnalazione. Non sono quindi "clienti in uscita" coloro che hanno chiesto il rimborso, anche totale, dei prodotti finanziari senza la revoca del predetto contratto.

5.10 La prima segnalazione deve essere costituita da un unico flusso di dati riguardante l'intero anno 2010 ovvero devono essere effettuati due differenti invii uno per il primo semestre ed uno per il secondo semestre? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La comunicazione deve essere effettuata tramite due differenti flussi informativi di cui il primo flusso ha ad oggetto il primo semestre 2010 mentre il secondo ha ad oggetto il secondo semestre 2010.

5.11 Gli importi devono essere segnalati per intero ovvero in migliaia di euro? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Gli importi in essa contenuti dovranno essere in euro con due cifre decimali senza separatore delle migliaia e utilizzando il punto come separatore decimale.

5.12 La segnalazione è dovuta nel caso in cui il soggetto obbligato alla segnalazione abbia un promotore finanziario dipendente che promuove esclusivamente il servizio di consulenza finanziaria? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La comunicazione non è dovuta. Qualora uno o più promotori dovessero effettuare il collocamento di uno degli strumenti finanziari previsti nelle categorie indicate nel predetto allegato la sopra citata comunicazione sarà dovuta secondo quanto previsto dalla predetta delibera.

5.13 La segnalazione è dovuta anche se: - nel corso del 2010 il soggetto obbligato alla segnalazione non aveva in essere accordi di collocamento/distribuzione di prodotti e servizi di terzi (stante la recente modifica della compagine sociale e quindi la fase di sostanziale start up); - i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in carico al soggetto obbligato sono tutti dipendenti e la loro remunerazione non è in alcun modo legata alla portafogliazione, né prevede regimi provvigionali nemmeno integrativi della remunerazione fissa contrattualmente prevista; - la clientela non è assegnata specificatamente ad un promotore piuttosto che ad un altro. [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La comunicazione non è dovuta. Qualora uno o più promotori dovessero effettuare il collocamento di uno dei prodotti finanziari previsti nelle categorie indicate nel predetto allegato la sopra citata comunicazione sarà dovuta secondo quanto previsto dalla predetta delibera.

5.14 La segnalazione deve riguardare: 1) esclusivamente i promotori (iscritti all'albo) che, indipendentemente dal rapporto con l'Intermediario, collocano effettivamente fuori sede, ovvero anche gli addetti alla clientela, iscritti all'Albo Promotori ma che non svolgono attività offerta fuori sede ovvero la svolgono solo occasionalmente; 2) anche i soggetti non in possesso della qualifica di promotore finanziario; 3) anche gli addetti con contratto di collaborazione che operano solo all'interno dei locali dell'Intermediario di riferimento?

Nella tabella denominata "consulenti finanziari agenti" devono essere riportate le masse relative agli agenti che, seppur promotori, collocano solo in filiale? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La comunicazione è dovuta esclusivamente per i soggetti che dispongono della qualifica di promotore finanziario, sono iscritti al relativo Albo e sono stati incaricati da un Intermediario allo svolgimento dell'offerta fuori sede e che in relazione a tale incarico abbiano percepito dall'Intermediario direttamente o indirettamente provvigioni, indipendentemente dal fatto che siano agenti o mandatari ovvero dipendenti. In particolare la predetta comunicazione dovrà fare riferimento sia all'operatività posta in essere fuori sede sia ai contratti conclusi all'interno delle dipendenze della banca con l'unica specificazione che per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dipendenti deve essere riportato il numero delle operazioni fuori sede effettivamente concluse nel corso del semestre oggetto della segnalazione.

5.15 La segnalazione deve riguardare anche i dati concernenti le provvigioni pagate ai promotori relative alle categorie di prodotti/strumenti finanziari diverse da quelle indicate nella delibera? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Le provvigioni pagate ai promotori e inerenti a categorie di prodotti diverse da quelle specificamente individuate nella delibera devono essere segnalate all'interno della categoria denominata "altro".

5.16 La segnalazione deve riguardare: 1) i fondi pensione sottoscritti dalla clientela ed emessi da una SGR? In caso affermativo in quale categoria di prodotti finanziari devono essere indicati?; 2) il saldo dei conti correnti in termini sia di raccolta lorda che di raccolta netta che di stock? In caso affermativo in quale categoria di prodotti finanziari deve essere indicato?; 3) con riferimento alla tabella concernente i dati aggregati, le provvigioni pagate dal cliente ovvero quelle percepite dalla Banca? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La segnalazione, nel caso in esame, deve seguire i seguenti criteri:

  • i fondi pensione sottoscritti dalla clientela non devono essere oggetto di segnalazione non rientrando tra i prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ramo III e V);
  • i saldi dei conti correnti non devono costituire oggetto della sopra citata comunicazione in quanto non rientrano nella categoria di prodotti finanziari così come indicato dall'art. 1 comma 1, lettera u) del TUF;
  • le provvigioni che costituiscono oggetto della predetta segnalazione sono tutte quelle percepite dalla classe di promotori di riferimento suddivise per le diverse categorie di prodotto evidenziate dall'allegato II.10.

5.17 Le operazioni di switch devono essere considerate come una singola operazione ovvero come due distinte operazioni? 2) Le operazioni di rimborso, rimborsi programmati e RID devono essere oggetto di segnalazione?; 3) I reclami ricevuti durante il periodo di riferimento della segnalazione ma relativi all'attività posta in essere da consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede il cui mandato di agenzia è stato revocato precedentemente al periodo oggetto di segnalazione devono essere oggetto di comunicazione? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La segnalazione, nel caso in esame, deve seguire i seguenti criteri:

  • le operazioni di switch devono essere indicate come singola operazione essendo il relativo rimborso e il successivo reinvestimento necessariamente collegati alla natura dell'operazione medesima, mentre non devono essere conteggiati i rimborsi programmati bensì si devono considerare, nel numero delle operazioni fuori sede, la stipula iniziale del contratto di rimborso programmato avvenuta fuori sede;
  • devono essere considerati i reclami pervenuti nel semestre oggetto di segnalazione e riferiti a promotori che nel medesimo semestre risultino titolari di contratto di mandato o di agenzia ovvero risultino dipendenti del soggetto segnalante.

5.18 La segnalazione è dovuta nei seguenti casi? 1) Nel caso in cui il promotore finanziario, con mandato, rivesta la carica di Amministratore del soggetto vigilato che gli ha conferito il mandato medesimo pur non avendo mai di fatto svolto attività di offerta fuori sede?; 2) Nel caso di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dipendenti per i quali l'Intermediario di riferimento non abbia formalizzato alcun incarico per l'attività di offerta fuori sede? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La segnalazione, nel caso in esame, deve seguire i seguenti criteri:

  • la segnalazione non è dovuta nel caso in cui il promotore finanziario (che nella fattispecie riveste la carica di Amministratore del soggetto vigilato che gli ha conferito l'incarico) non abbia svolto ovvero non svolga attività di offerta fuori sede e non percepisca dall'Intermediario direttamente o indirettamente provvigioni relative a tale attività;
  • la segnalazione relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dipendenti è dovuta qualora nell'iscrizione all'Albo vi sia l'indicazione di un intermediario di riferimento anche in assenza di operatività svolta fuori sede. A tal proposito si precisa che la segnalazione dovrà riguardare l'intera operatività svolta dai promotori, indipendentemente dal fatto che sia stata conclusa o meno presso le dipendenze del soggetto abilitato, con l'indicazione del "numero" delle operazioni che tra quelle segnalate siano state concluse fuori sede. 

5.19 Sono corretti i seguenti criteri di calcolo per un Intermediario che presti i seguenti servizi di investimento:

1) Gestione di portafogli (di seguito definito "gestione");

2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini (di seguito definiti congiuntamente "negoziazione");

3) Consulenza in materia di investimenti (di seguito definito "consulenza").

Raccolta lorda

Gestione: vengono considerati gli apporti sia di liquidità sia di strumenti finanziari.

Negoziazione: viene effettuata la somma in valore assoluto del controvalore degli acquisti, controvalore delle vendite e del controvalore delle operazioni sul capitale (esclusi incassi di cedole e dividendi) per tutte le tipologie di strumenti finanziari. La liquidita' per i servizi di Negoziazione non e' considerata in alcun modo: nel caso in cui un promotore acquisisca in un semestre uno o più clienti che apportano soltanto liquidità e che non effettuano alcuna operazione in strumenti finanziari, la segnalazione viene generata senza tenere conto di tali apporti, pur essendo stati acquisiti nuovi clienti.

Raccolta netta

Gestione: viene considerata la raccolta lorda al netto dei prelievi sia di liquidità sia di strumenti finanziari.

Negoziazione: viene effettuata la differenza tra (il controvalore degli acquisti + il controvalore degli apporti di strumenti finanziari + controvalore operazioni sul capitale) e (il controvalore delle vendite + il controvalore dei prelievi di strumenti finanziari + controvalore operazioni sul capitale + il controvalore dei rimborsi).

Stock

Gestione: il dato viene elaborato con riferimento alla valorizzazione dell'intero patrimonio, costituito sia da strumenti finanziari sia dalla liquidità.

Negoziazione: il dato viene elaborato soltanto con riferimento alla valorizzazione degli strumenti finanziari.

La liquidità viene trattata in modo differenziato, sulla base del servizio di investimento a cui si riferisce? Peraltro, con tale impostazione, nei servizi di Negoziazione i portafogli dei clienti costituiti unicamente da liquidità non vengono considerati.

Definizione classi

Le classi di appartenenza dei promotori sono elaborate sulla base del rapporto tra la raccolta lorda del singolo promotore rispetto al valore di riferimento (costituito dalla raccolta lorda individuale più elevata). La raccolta lorda, tuttavia, e' rappresentata in Gestione dagli apporti di patrimoni e in Negoziazione dai volumi intermediati: le classi quindi vengono determinate dalla somma dei patrimoni apportati in Gestione e dei controvalori scambiati nella Negoziazione.

Valorizzazione titoli obbligazionari

Sia in Gestione sia in Negoziazione i titoli obbligazionari sono valorizzati:

- al corso secco nei dati relativi alla raccolta lorda e netta (sia per gli apporti sia per le operazioni di compravendita)

- al corso tel quel (comprensivo di ratei e di scarti di emissione) nei dati di stock.

Obbligazioni strutturate

Il dato di raccolta lorda riferito al "di cui obbligazioni strutturate" e "di cui obbligazioni emesse dal Gruppo" fa riferimento soltanto al collocamento sul mercato primario e non anche all'intermediazione lorda sul mercato.

Provvigioni

Provvigioni di negoziazione: le provvigioni calcolate sulle commissioni di negoziazione vengono indicate nella categoria "Altre provvigioni". E' possibile indicare tali provvigioni su un'unica riga abbinata alla categoria "Altro", sia nella sezione riferita alle singole classi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sia nella sezione riferita ai dati aggregati relativi alla rete?

Nella sezione riferita alle classi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, nel dato "Provvigioni percepite dalla classe" viene indicato anche il dato relativo alle altre commissioni.

Giroconti interni

I giroconti interni (di liquidità e/o strumenti finanziari) tra portafogli appartenenti ad uno stesso promotore, vengono considerati nell'elaborare i dati di raccolta lorda/netta per la Gestione e i dati di raccolta netta per la Negoziazione.

Consulenza

I dati riferiti al servizio di consulenza vengono indicati nella categoria di prodotti e servizi denominata "Altro", indicando soltanto il numero dei clienti (a fine semestre, in entrata e in uscita) e le provvigioni. [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La segnalazione, nel caso in esame, deve seguire i seguenti criteri:

Raccolta lorda

Sono corretti i criteri forniti per il calcolo della raccolta lorda sia con riferimento al servizio di gestione che a quello di negoziazione. Per quanto riguarda l'apporto di liquidità nel servizio di negoziazione è corretto non considerarlo se il medesimo non viene impiegato per l'effettuazione di operazioni di investimento. Si precisa che gli eventuali clienti acquisiti dal promotore nel semestre di riferimento che abbiano conferito esclusivamente liquidità e che non abbiano effettuato alcuna operazione su strumenti finanziari devono comunque essere considerati nel computo della voce "clienti in entrata".

Raccolta netta

Sono corretti i criteri forniti per il calcolo della raccolta netta sia con riferimento al servizio di gestione che a quello di negoziazione.

Stock

Sono corretti i criteri forniti per il calcolo dello stock sia con riferimento al servizio di gestione che a quello di negoziazione.

Definizione classi

Allo stato attuale è corretto il criterio fornito per la determinazione delle classi.

Valorizzazione titoli obbligazionari

Il criterio fornito non è corretto. I titoli obbligazionari devono essere valorizzati nel seguente modo:

  • al corso secco nei dati di stock;
  • al corso tel quel (prezzo di conclusione del contratto comprensivo di ratei e scarti di emissione) nei dati relativi alla raccolta lorda e netta.

Obbligazioni strutturate

Si conferma che i dati relativi alla raccolta lorda sulle "obbligazioni strutturate" e sulle "obbligazioni emesse dal Gruppo" devono riferirsi al solo collocamento sul mercato primario così come individuato nella nota di raccordo alla delibera Consob n. 17297 inserita nel Manuale operativo di Assoreti.

Provvigioni

Nel merito si precisa quanto segue:

  • le provvigioni calcolate sulle commissioni di negoziazione sono da indicare nella categoria "Altre provvigioni";
  • le provvigioni di negoziazione sia riferite ai dati per classe di promotori sia riferite ai dati aggregati di rete possono essere inserite all'interno della categoria "altro" qualora non sia possibile associarle ad una delle categorie di prodotto finanziario indicate nell'allegato sopra citato;
  • eventuali altre provvigioni non esplicitate nella nota n. 3 del citato allegato II.10 devono comunque essere considerate nel computo della voce "Provvigioni percepite dalla classe".

Giroconti interni

I giroconti tra portafogli appartenenti ad uno stesso promotore devono essere considerati nell'elaborazione dei dati di raccolta lorda e netta per il servizio di gestione e di negoziazione.

Consulenza

I dati relativi al servizio di consulenza devono essere indicati nella categoria denominata "Altro" unitamente alle provvigioni collegate all'erogazione del servizio medesimo. Il numero di clienti in entrata e in uscita costituisce un dato da segnalare con riferimento all'intera operatività posta in essere dalla classe di promotori considerata.

5.20 E' corretto considerare gli ETF e gli ETC tra le azioni? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Gli ETF e gli ETC dovranno essere segnalati unitamente ai relativi dati di stock, raccolta e provvigioni all'interno della categoria denominata "Altro".

5.21 Chiarire le modalità di indicazione dei dati concernenti i fondi chiusi quotati e gli OICR detenuti in mera custodia sui quali vengono percepite solo provvigioni sottoscrizione/switch, di mantenimento e di uscita ovvero solo provvigioni di negoziazione. [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

I dati inerenti ai fondi chiusi quotati ed agli OICR detenuti in mera custodia devono confluire nella categoria corrispondente all'effettivo regime provvigionale applicato. In particolare, se per i medesimi prodotti sopra citati sono previste provvigioni di sottoscrizione/switch ovvero di mantenimento o di uscita gli stessi dovranno essere inseriti nelle rispettive categorie facenti parte del risparmio gestito. Nel caso in cui siano percepite esclusivamente provvigioni di negoziazione gli stessi dovranno essere inseriti nella categoria denominata "Azioni" relativa al risparmio amministrato.

5.22 Per le gestioni patrimoniali è corretto considerare come dato di stock il controvalore della gestione al termine del periodo di riferimento oggetto della segnalazione (cioè il dato del rendiconto) comprensivo di liquidità e posizioni in OICR, fondi speculativi, azioni, etc..? La liquidità detenuta su clientela amministrata deve essere oggetto di segnalazione? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Il dato di stock relativo alle gestioni patrimoniali dovrà essere comprensivo di tutte le posizioni detenute dalla gestione medesima su tutti gli strumenti finanziari sottostanti. Il dato relativo ai sottostanti non dovrà essere indicato nelle singole categorie previste al fine di evitarne la duplicazione. La liquidità detenuta su clientela amministrata non dovrà essere oggetto di specifica segnalazione.

6. Dati sull'operatività svolta nell'ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

6.1 - Qualora un prodotto finanziario assicurativo (a seconda della sua struttura) sia identificato da un codice principale e da uno o più codici secondari, è possibile indicare soltanto il primo, a condizione che vengano considerate tutte le provvigioni percepite relative anche agli eventuali codici secondari? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.m, I.2.DS.g, I.6.DS.f, I.7.DS.f, I.11.DS.f]

Nel caso prospettato, gli intermediari saranno tenuti ad indicare i codici che consentono di individuare lo specifico prodotto effettivamente sottoscritto dai clienti. Quindi, ove disponibili, andranno indicati i "codici secondari".

6.2 - Il campo "Codice fiscale dell'emittente" può essere lasciato in bianco, qualora l'emittente sia un'impresa non residente in Italia? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.m, I.2.DS.g, I.6.DS.f, I.7.DS.f, I.11.DS.f]

Nel caso in cui l'emittente sia un'impresa non residente in Italia e non sia comunque disponibile il codice fiscale di tale emittente, il campo "codice fiscale dell'emittente" può non essere compilato.

6.3 - Nel campo "Provvigioni percepite" si deve indicare l'aggregato comprendente sia le commissioni di sottoscrizione che quelle di gestione/mantenimento? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.m, I.2.DS.g, I.6.DS.f, I.7.DS.f, I.11.DS.f]

Nel campo "provvigioni percepite" andranno indicate in maniera aggregata, qualora esistenti, sia le commissioni di sottoscrizione che quelle di gestione/mantenimento.

7. Informazioni concernenti gli immobili e i diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio dell'OICR immobiliare

[Allegato II.24 - Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t; I.15.DS.p; I.16.DS.l; I.17.DS.e]

7.1 - A partire da quale data si applicano i chiarimenti di cui alla presente Sezione FAQ?

A partire dalla segnalazione del portafoglio dei fondi immobiliari relativa al secondo semestre 2018 (data di riferimento: 31 dicembre 2018).

7.2 - Nella segnalazione composizione portafoglio immobiliare (All. II.24), nel caso di delega della gestione del fondo, a chi spetta l'obbligo dell'invio dei dati nel semestre di riferimento, alla società delegante o delegata?

La segnalazione nel semestre di riferimento deve essere fatta da chi ha istituito il fondo, a prescindere dal fatto che abbia delegato la gestione a uno o più soggetti.

7.3 - Nel caso in cui una Società ceda a un altro gestore (SGR cessionaria) un fondo immobiliare, a quale Società spetta l'invio della segnalazione (All. II.24)?

Nel caso di gestione del fondo (differente dalla delega di gestione), la segnalazione deve essere effettuata dalla società che subentra nella gestione in quanto gestore alla fine del semestre di riferimento (il portafoglio immobiliare è segnalato sia nella Tav. 1 "Acquisti Apporti", sia nella Tav. 2 "Gestione"); mentre, la Società che cede la gestione del fondo segnala il portafoglio nella Tav. 3 "Cessioni" nel semestre in cui si è realizzato il subentro nella gestione.

7.4 - Con riferimento all'inserimento del codice ISIN al portatore identificativo del fondo immobiliare, nell'ipotesi in cui il fondo medesimo presenti due classi di quote con relativi codici ISIN, occorre dare indicazione dei due distinti codici identificativi?

No, deve essere inserito il codice ISIN della classe di quote più rappresentativa. Tale codice ISIN sarà preservato nelle segnalazioni successive.

7.5 - Nel caso un corpo immobiliare sia caratterizzato da porzioni chiaramente distinguibili per destinazioni d'uso diverse, è possibile separare il codice immobile su righi di segnalazione distinti?

Sì, è possibile ma non obbligatorio. Il segnalante può optare per una delle due seguenti alternative e la modalità scelta dovrà essere preservata (per continuità e coerenza) nelle segnalazioni a date di riferimento successive.

a) segnalare un unico codice immobile (es. "milano;piazzasanbabila;1;20121") indicando la destinazione d'uso prevalente (individuata secondo i criteri stabiliti dalla SGR, ad esempio quella cui è associato il più elevato valore, ovvero la superficie più ampia);

b) segnalare distinti "codice immobile" su distinti righi di segnalazione, ciascuno con la specifica destinazione d'uso (ricomprendendo, quindi, l'eventuale porzione residenziale nell'aggregato "comune;CAP").

7.6 - Nel caso in cui si proceda alla vendita come corpo unico di due unità immobiliari (nella fattispecie trattasi di un magazzino e spazio ufficio annesso) appartenenti a due distinte categorie catastali (logistica e uffici), è corretto rappresentare le due unità su due righe distinte, ovvero è sufficiente riportare le relative indicazioni su una sola riga dando specificazione nelle note che trattasi di due unità immobiliari?

E' necessario preservare continuità e coerenza in base alla scelta fatta ai sensi della FAQ 7.5.

7.7 - E' possibile ripetere all'interno di una segnalazione il medesimo codice immobile (associato a uno stesso codice ISIN al portatore)?

Sì, ma soltanto qualora sia diversa la destinazione d'uso. In generale la chiave di relazione per l'identificazione dell'immobile sarà costituita dall'unione dei tre campi informativi seguenti: "codice ISIN al portatore del fondo", "codice immobile" e "destinazione d'uso prevalente" (la tripletta). La menzionata tripletta consente di identificare in modo univoco un cespite immobiliare e non è duplicabile nell'ambito della medesima Tavola (nel semestre di riferimento). Si precisa che la chiave di relazione nella Tav. 1 "Acquisti/Apporti" e nella Tav. 3 "Cessioni" sarà costituita dalla menzionata tripletta abbinata alla "data di acquisto" e "data di cessione", rispettivamente.

7.8 - E' possibile modificare il codice immobile (chiave di relazione) in segnalazioni che si riferiscono a semestri diversi?  

No. Il codice immobile (la tripletta che costituisce la chiave di relazione) di ogni singolo immobile deve essere preservato identicamente uguale nel tempo e, quindi, la medesima chiave di relazione deve identificare il singolo immobile (in modo univoco) in tutti i semestri di riferimento. La chiave di relazione accompagna l'immobile durante la permanenza dello stesso nel portafoglio del fondo immobiliare (Tav. 2 "Gestione"), dalla data di acquisto (segnalata nella Tav. 1 "Acquisti/Apporti" nel semestre di acquisto/apporto) alla data di cessione (segnalata nella Tav. 3 "Cessioni" nel semestre di cessione).

7.9 - Quando, a seguito di un intervento di riqualificazione, un immobile cambia destinazione d'uso è possibile cambiare la chiave di relazione?

Sì, ma soltanto nel modo di seguito descritto (che si applica anche a corpi immobiliari che originano da destinazioni d'uso del tipo "SVILUPPO/AREE"). Quando un immobile cambia destinazione d'uso, nel semestre di riferimento esso deve essere segnalato nella Tav. 3 "Cessioni" (cessione fittizia) con la sua chiave di relazione, al "prezzo di cessione" fittizio pari a zero. Il medesimo immobile, sempre nel semestre di riferimento, deve essere segnalato nella Tav. 1 "Acquisti/Apporti" (operazione fittizia) con la nuova chiave di relazione al "prezzo di acquisto" fittizio zero. L'immobile, quindi, verrà segnalato anche nella Tav. 2 "Gestione" (con la nuova chiave di relazione) al "valore da rendiconto" effettivo (se al termine del semestre esso costituisce un asset di portafoglio). Specificare nel campo "Eventuali osservazioni/altro" la dicitura "transazione fittizia per cambio chiave".

7.10 - Nel caso di immobili con destinazione d'uso residenziale è ammessa la segnalazione con un codice immobile diversificato per CAP?

Sì, è possibile ma non è obbligatorio. Se la SGR decide di segnalare più aggregazioni residenziali che insistono sullo stesso comune, invece di una singola aggregazione "comune;CAP", è possibile utilizzare un CAP specifico rappresentativo di una zona della città. Una volta adottata questa seconda opzione, la stessa modalità di segnalazione deve essere mantenuta nel tempo (ossia in segnalazioni diverse). Esempi: "milano;20121", "milano;20123", "milano;20124".

Non sono consentite, invece, aggregazioni del tipo seguente: "milanoa;20100", "milanob;20100", e nemmeno del tipo: "milanoi;20121", "milanoii;20121", etc… (se aggregazioni residenziali su un'area di Milano).

E' altresì possibile segnalare gli aggregati per comune con una numerazione progressiva (da 0 a 9) dopo il CAP, ad esempio: "milano;20100;0", "milano;20100;1", "milano;20100;2", etc… fermo restando l'obbligo di preservare la coerenza del codice immobile nelle segnalazioni successive per segnalare il medesimo aggregato residenziale o la medesima area a sviluppo. Per i dettagli della numerazione progressiva delle aree a sviluppo si veda la FAQ 7.12.

7.11 - Nella compilazione delle tre tavole dell'All. II.24 è corretto differenziare in maniera adeguata la particolare tipologia dei fondi immobiliari c.d. a sviluppo, in particolare nella trascrizione dei dati riferiti al campo "Superficie commerciale lorda" e "Codice immobile"?

La segnalazione dei dati relativi al campo "Superficie commerciale lorda" nel caso di fondi immobiliari c.d. a sviluppo (terreni agricoli da sviluppare ovvero lotti sui quali insistono fabbricati da destinare alla demolizione) avverrà a SAL (Stato Avanzamento Lavori). In particolare:

  • nel caso di un terreno agricolo, la prima segnalazione sarà pari alla superficie del terreno (ad esempio 10.000 mq) e successivamente saranno a SAL (ad esempio il primo anno, 11.000 mq il secondo anno 12.000 mq e così via…). Nel caso di ritardi dell'avvio delle operazioni di sviluppo la segnalazione sarà pari 10.000 fino all'avvio dei lavori);
  • nel caso di immobili destinati alla demolizione - non avendo senso l'indicazione di una superficie da demolire - si segnalerà la superficie del terreno (ad esempio 10.000 mq) nel campo superficie commerciale lorda e immobile da demolire nel campo "osservazioni". Una volta demolito l'immobile e avviati i lavori le segnalazioni avverranno a SAL.

7.12 - E' possibile distinguere, e quindi segnalare su righi di segnalazione diversi, corpi o porzioni immobiliari (codici immobili diversi) che insistono sulla medesima area a sviluppo ma sono destinati ad avere un impiego (destinazione d'uso) diverso (diversa)?

Sì, è possibile ma non obbligatorio. Qualora ciò risponda all'esigenza di segnalare separatamente porzioni di una singola area a sviluppo che, allo stato attuale di avanzamento lavori, e seguendo la logica di valutazione degli esperti indipendenti, siano soggette a metodi e parametri valutativi differenti in relazione alla specifica destinazione d'uso futura.

Ad esempio, un'area in "milano;20100" a seguito dei lavori sta assumendo tre distinte destinazioni d'uso: "uffici", "commerciale" e "turistico/ricettivo". Al riguardo è quindi possibile, ad esempio, procedere come segue: "milano;20100;1",  laddove 1 significa "uffici", "milano;20100;5",  laddove 5 significa "commerciale", "milano;20100;7", laddove 7 significa "turistico/ricettivo". In tal senso andranno utilizzati i seguenti numeri progressivi a cui corrisponde una specifica (futura) destinazione d'uso:

0 altro (da specificare nel capo informativo "Eventuali osservazioni/altro").
1 uffici;
2 logistica;
3 residenziale
4 industriale
5 commerciale
6 residenze sanitario assistenziali
7 turistico/ricettivo
8 sviluppo/aree (se una porzione è ancora in fase iniziale di sviluppo)
9 infrastrutture

E' altresì possibile (ma non obbligatorio) utilizzare CAP specifici di un singolo comune. Restano fermi gli obblighi di cui alla FAQ 7.8 (coerenza della chiave di relazione), FAQ 7.9 (modifica della chiave di relazione) e FAQ 7.11 (variazione della superficie commerciale lorda).

7.13 - Come deve essere segnalato un immobile che viene suddiviso, successivamente alle segnalazioni a date di riferimento precedenti, in più porzioni avente registrazione catastale e destinazione d'uso distinta?

Dato che la chiave di relazione per identificare univocamente un immobile è composta dalla tripletta "Codice ISIN al portatore", "Codice Immobile" e "Destinazione d'uso prevalente" (FAQ 7.7), qualora un corpo immobiliare (già precedentemente segnalato) venga suddiviso in due o più parti catastali, tali devono/possono (cfr. FAQ 7.5) essere segnalate separatamente. Rimane fermo l'obbligo di cui alla FAQ 7.9 (modifica della chiave di relazione). Segue un esempio. Un unico complesso immobiliare (logistico: "milano;vialemarche;10;20121") viene riqualificato e convertito al fine di essere, poi, ceduto come esercizio alberghiero e come esercizio commerciale. Nella Tav. 3 "Cessioni" risulterà in cessione il polo logistico (a prezzo fittizio zero). Nella Tav. 1 "Acquisti/Apporti" compariranno gli acquisti (al prezzo fittizio zero) di due immobili "milano;vialemarche;10a;20121" con destinazione d'uso "TURISTICO/RICETTIVO" e  milano;vialemarche;10b;20121" con destinazione d'uso "COMMERCIALE" (specificare nel campo "Eventuali osservazioni/altro" la dicitura "transazione fittizia per cambio chiave"). Se questi due immobili distinti sono ancora in portafoglio al termine del semestre di riferimento, essi andranno segnalati (con la propria chiave di relazione) nella Tav. 2 "Gestione" con il "valore da rendiconto" effettivo. Se, invece, i due immobili sono ceduti (nel semestre di riferimento) immediatamente dopo la riconversione, essi andranno segnalati nel semestre di riferimento nella Tav. 3 "Cessioni" con il "prezzo di cessione" effettivo.

7.14 - Nel campo informativo "Quota di possesso", è possibile indicare il valore percentuale come un numero compreso tra 0 (zero) e 1 (uno)?  

No. Il valore inserito deve essere compreso tra 2 e 100, dove 100 indica 100%.

Più in generale, quando trattasi di campi informativi che richiedono un valore percentuale la segnalazione deve avvenire come se il simbolo percentuale (%) dovesse essere incluso (ma, il simbolo "%" non va digitato!). Il linguaggio xml (eXtensible Markup Language) riconosce il PUNTO (e non la virgola) come separatore tra la parte intera e quella decimale. Unico esempio di segnalazione corretta per indicare trentasette virgola cinque per cento è 37.5.

7.15 - Nella segnalazione composizione portafoglio immobiliare (All. II.24) devono essere segnalate anche le informazioni relative alle partecipazioni immobiliari di controllo?

No. La segnalazione riguarda gli immobili e i diritti immobiliari presenti nel fondo (direttamente o indirettamente) e non i dati relativi ai veicoli tramite i quali tali immobili e/o diritti sono detenuti (cfr. FAQ 7.16).

7.16 - Nel caso in cui la detenzione (acquisto e cessione) di un immobile sia indiretta attraverso veicolo societario, è corretto indicare in Tav. 2 "Gestione" la "quota di possesso" e il "valore da rendiconto" della partecipazione nel veicolo?

No. In ogni caso, la "quota di possesso" segnalata deve riferirsi al cespite immobiliare (così come il "valore da rendiconto"). Ad esempio (esempio 1), in caso di detenzione indiretta tramite veicolo, si detiene il 100% di un veicolo che ha nell'attivo il 100% di un immobile. In questo caso la quota di possesso dell'immobile è, ovviamente, 100%. Il "valore da rendiconto" da segnalare è il valore dell'immobile (non quello del veicolo!). Esempio 2: si detiene il 50% di un veicolo che possiede il 30% di un immobile. In questo caso la quota di possesso dell'immobile è il 15% e il "valore da rendiconto" da segnalare è il 15% del valore dell'intero corpo immobiliare.

7.17 - Nella Tav. 2 "Gestione" (All. II.24), quale informazione deve contenere il campo "superficie commerciale lorda totale"?

Tale campo deve contenere il valore indicato dall'esperto indipendente. La SGR che ha sottoposto a revisione critica le stime dell'esperto può, in alternativa, indicare i dati di superficie che emergono della propria rielaborazione critica, specificando la circostanza nelle "Eventuali osservazioni/Altro". In questo secondo caso, la misura della superficie commerciale lorda di un corpo immobiliare sarà mantenuta costantemente uguale nel tempo (in segnalazioni diverse) a meno di interventi di ristrutturazione/riqualificazione che incidano effettivamente sulla misura della variabile in parola.

7.18 - In caso di rielaborazione critica delle stime rese dall'esperto indipendente da parte della SGR, è possibile segnalare nella Tav. 2 (All. II.24) i metodi/parametri utilizzati dalla SGR?

No. I parametri valutativi segnalati devono essere quelli utilizzati dall'esperto indipendente. L'unica eccezione a questo principio è costituita dal campo informativo "superficie commerciale lorda" come previsto dalla precedente FAQ 7.17.

7.19 - Per i campi informativi che richiedono un importo espresso in valuta (ad esempio "prezzo di acquisto", "valore da rendiconto/relazione semestrale", "valutazione rilasciata da esperto indipendente") è possibile utilizzare l'approssimazione alle migliaia?

No. Tutti i campi informativi che richiedono un valore espresso in valuta (euro) devono essere segnalati per intero e senza approssimazioni. Il valore deve essere espresso in euro applicando, per gli immobili ubicati in Paesi extra EMU, il tasso di cambio della data di riferimento (ultimo giorno lavorativo del semestre di riferimento). In generale, due cifre decimali sono ammesse, è possibile approssimare all'intero più vicino.

7.20 - Qualora l'esperto indipendente fornisca una valutazione come range cosa deve essere indicato nella segnalazione?

In tal caso si deve inserire un valore puntuale calcolato come media degli estremi del range. Nella Tav. 3 "Cessioni", invece, è lasciata la possibilità di segnalare gli estremi del range di congruità.

7.21 – Nel caso di cessione/acquisto di più unità residenziali effettuate nello stesso comune è corretto l'inserimento di un solo record o è necessario effettuare la suddivisione delle operazioni di acquisto/vendita per data di cessione?

In generale, è necessario effettuare la suddivisione delle operazioni di acquisto/vendita per data di acquisto/cessione. Tuttavia, soltanto per la destinazione d'uso "RESIDENZIALE", per cui è prevista l'aggregazione "comune;CAP" (anche nella Tav. 2 "Gestione"), è lasciata la possibilità aggregare anche le operazioni di acquisto/vendita (di appartamenti) in date diverse in un unico rigo di segnalazione (la data di acquisto/cessione sarà quella di uno degli atti di rogito) con indicazione nelle "Osservazioni" del numero di appartamenti cui si riferisce il rigo di segnalazione. Comunque, anche nella Tav. 3 "Cessioni" resta fermo l'obbligo di coerenza, ossia di rispettare le aggregazioni "comune;CAP" utilizzate nella Tavola 2 "Gestione" delle segnalazioni precedenti (cfr. FAQ 7.10).

7.22 - Come deve essere segnalato il prezzo di acquisto/cessione di un cespite immobiliare detenuto indirettamente (tramite veicolo societario)? In particolare, deve essere indicato il valore della partecipazione?

No. Coerentemente con il principio indicato nelle FAQ 7.15 e FAQ 7.16, in caso di cessione della partecipazione nel veicolo o dell'immobile detenuto tramite veicolo, il prezzo deve, comunque, riferirsi all'immobile (valore del cespite immobiliare e non della partecipazione) e deve riflettere la quota dell'immobile posseduto. Nell'esempio 2 della FAQ 7.16, l'intero immobile ha un valore di Eur 1 mln, la cessione della quota effettivamente posseduta dell'immobile (15%) dovrà essere segnalata per un importo di Euro 150 000.00 rappresentando, infatti, il 50% (partecipazione posseduta nel veicolo) del valore iscritto (Euro 300 000) nell'attivo del veicolo.

7.23 - Per gli immobili con destinazione d'uso residenziale è necessario segnalare i dati anagrafici dell'esperto indipendente (anche se non sono richiesti i dettagli della valutazione)?  

Sì. Anche per gli immobili aventi destinazione d'uso residenziale è richiesta la segnalazione dei dati anagrafici dell'esperto indipendente.

7.24 - Un immobile acquistato nel semestre (t, t+6) deve essere segnalato sia in Tav. 1 "Acquisti/Apporti" sia in Tav. 2 "Gestione"?

Sì, se al termine del semestre di riferimento (t+6) l'immobile è un asset di portafoglio. Gli immobili acquistati/apportati devono confluire immediatamente, ossia contestualmente all'acquisto, nella Tavola 2 "Gestione". Mentre, se l'immobile è ceduto nel semestre di acquisto, esso deve avere rappresentazione nella Tav. 1 "Acquisti/Apporti" e nella Tav. 3 "Cessioni".

7.25 - Nel caso di immobili detenuti indirettamente tramite veicolo societario il canone (di locazione/affitto) complessivo maturato negli ultimi 12 mesi è quello percepito dal veicolo?

No. Deve essere segnalato il canone di locazione di competenza del fondo immobiliare. Nello specifico, la risposta alla domanda potrebbe essere "sì" se il veicolo è interamente partecipato dal fondo e detiene il 100% del cespite immobiliare (esempio 1 della FAQ 7.16) e non vi sono clausole contrattuali per cui il canone, o una parte di esso, possa essere trattenuto dal veicolo. Mentre, nell'esempio 2 della FAQ 7.16, è necessario segnalare il canone di locazione di competenza del fondo, ossia il 50% del canone percepito dal veicolo derivante dalla locazione della quota posseduta (30%).

7.26 - Se viene risposto "SI" al campo informativo "Metodo del confronto di mercato (sì/no)", è possibile valorizzare "SI" anche altri metodi di valutazione ("metodo del costo di ricostruzione", "metodo della trasformazione") e/o valorizzare campi di altri metodi di valutazione?

In generale ciò non sarebbe possibile, poiché i metodi di valutazione dovrebbero essere tra loro alternativi. Quindi, se il campo informativo "metodo del confronto di mercato" è valorizzato "SI", i campi informativi "metodo del costo di ricostruzione" e "metodo della trasformazione" dovrebbero essere valorizzati "NO". Inoltre, i campi che richiedono dettagli dei metodi di capitalizzazione del reddito e DCF (Discounted Cash Flow) dovrebbero essere rimossi dal tracciato xml. Tuttavia, nel caso più metodi di valutazione siano stati utilizzati dal medesimo esperto indipendente per giungere alla stima è possibile valorizzare i campi contestualmente (metodo misto o combinato, FAQ 7.36 e 7.37).

7.27 - Nel metodo della capitalizzazione del reddito è possibile indicare un tasso di capitalizzazione pari a zero?

No. Nel caso l'esperto indipendente non abbia utilizzato il metodo di capitalizzazione del reddito il campo informativo deve essere lasciato vuoto! Il valore minimo accettato per il tasso di capitalizzazione è 0.01.

7.28 - Come deve essere valorizzato il campo "Tasso di capitalizzazione" in presenza di più di un tasso di capitalizzazione?

In questo caso indicare il tasso di capitalizzazione medio ponderato che rende la sua applicazione equivalente a quella dei singoli tassi per tutto il periodo considerato.

7.29 - E' possibile lasciare vuoto il campo informativo "Numero anni" se si utilizza il metodo DCF e viene segnalato "il tasso di attualizzazione" ?

No. Nel metodo DCF i tre campi informativi ("Tasso di attualizzazione", "Numero Anni", e "Tasso di cap out") sono necessariamente collegati e la valorizzazione di uno dei campi implica la valorizzazione degli altri due campi. Se viene segnalato il metodo DCF è, altresì, obbligatorio indicare il tasso di cap out (solitamente maggiore di zero, si veda la FAQ 7.31). Il numero anni, espresso senza decimali, deve essere compreso tra 1 (uno) e 100 (cento). Il valore minimo accettato per il tasso di attualizzazione è 0.01 (zero virgola zero uno).

7.30 - Come è possibile segnalare il tasso di attualizzazione se un immobile è composto da due unità distinte per destinazione d'uso che vengono valutate con parametri differenti? Nello specifico un immobile è composto da uffici e da un'autorimessa che hanno valorizzazione commerciale separata.

Nel caso una singola riga di segnalazione comprenda più porzioni immobiliari distinte (per destinazione d'uso) di un singolo cespite, i singoli parametri, tra cui, ad esempio, il "tasso di attualizzazione", devono essere calcolati come medie ponderate, laddove i pesi riflettono il valore della porzione di immobile relativamente al valore totale dell'immobile.

7.31 - E' possibile inserire il valore zero nel campo informativo "tasso di cap out" quando si è scelto il metodo DCF?

In generale, no. L'indicazione del valore zero implicherebbe un valore nullo per l'immobile nell'anno immediatamente successivo alla fine del al periodo segnalato "numero anni".

E' possibile, quindi, scrivere zero se, e solo se, l'immobile ha (per il fondo) un valore nullo al termine del periodo di capitalizzazione, ad esempio perché scadrà un diritto di superficie e il fondo non vanterebbe più alcun diritto sull'immobile e/o sul terreno.

7.32 - Se nelle valutazioni degli esperti indipendenti non fossero indicati il Cap Out o/e Risk Out e possibile non compilare i relativi campi?

Il tasso di Risk Out non è mai richiesto. Il tasso di Cap Out (tasso di capitalizzazione di una rendita perpetua, normalmente pari al tasso di attualizzazione al netto delle commissioni di vendita e del tasso di Risk Out) deve essere inserito nel caso di utilizzo del metodo DCF.

7.33 - Se nel metodo DCF viene segnalato il campo informativo "2ndo tasso di attualizzazione (se diverso dal precedente)" è possibile lasciare vuoto il campo "Anno a partire dal quale trova applicazione il 2ndo tasso di attualizzazione"?

No. I due campi informativi ("2ndo tasso di attualizzazione (se diverso dal precedente)" e "Anno a partire dal quale trova applicazione il 2ndo tasso di attualizzazione") sono necessariamente collegati e la valorizzazione di uno dei due campi necessita la valorizzazione dell'altro. Inoltre, i due campi menzionati possono essere valorizzati soltanto se sono valorizzati i campi di cui alla FAQ 29. Si veda anche la successiva FAQ 7.34.

7.34 - Il campo "Anno a partire dal quale trova applicazione il 2ndo tasso di attualizzazione" (metodo DCF) può essere segnalato col numero di calendario dell'anno, es. 2019?

No. Tale campo informativo è un numero intero (positivo) strettamente inferiore al valore segnalato nel campo informativo del metodo DCF "Numero anni" il cui massimo valore consentito è 100 (cento). Per un esempio si rinvia alla successiva FAQ 7.35.

7.35 - Come deve essere segnalato un immobile valutato con il metodo DCF con due diversi tassi di attualizzazione?

Si riporta un esempio di valorizzazione con il metodo DCF nel caso in cui ci si aspetta che l'immobile generi flussi di cassa per i prossimi 10 ("Numero anni") anni. Per i primi tre anni si applica un tasso di attualizzazione del 9.00 per cento, poi, a partire dal quarto anno si applica un tasso di attualizzazione del 7.00 per cento. La segnalazione andrà fatta nel seguente modo:

  • "tasso di attualizzazione": 9.00 
  • "2ndo tasso di attualizzazione": 7.00 
  • "anno a partire dal quale trova applicazione il 2ndo tasso di attualizzazione": 4
  • "Numero anni": 10 
  • "tasso di cap out": 5.25. Questo è il saggio che opera una capitalizzazione del valore dell'immobile l'istante prima della cessione (rendita perpetua).

7.36 - E' possibile valorizzare contemporaneamente celle appartenenti a più di un metodo di valutazione se l'esperto indipendente ha utilizzato più metodi, cd. metodo misto o combinato?

Sì, è possibile. Nel caso sarebbe opportuno specificare ulteriori dettagli nel campo informativo "Eventuali osservazioni/altro", ad esempio inserendo la dicitura "metodo MISTO".

7.37 - Nel caso di più valutazioni da parte dell'esperto indipendente su uno stesso immobile quale metodo deve essere segnalato?

Come previsto nella footnote 8 della Tav. 2 dell'Allegato II.24, nel caso di valutazioni di uno stesso immobile da parte di più esperti indipendenti, si richiede di indicare i dettagli delle diverse valutazioni. Nella Tav. 2 "Gestione", la relazione tra codice immobile (chiave di relazione) ed esperto indipendente è, infatti, di tipo 1 a N.

7.38 - Nel caso in cui l'esperto indipendente abbia utilizzato un metodo di valutazione misto, senza prevedere un tasso di Cap Out in uscita, ma solo il metodo di trasformazione, come devono essere valorizzati i campi Cap Out e "Numero Anni"?

Nel caso in cui l'esperto indipendente abbia utilizzato un metodo di valutazione misto (DCF e metodo di trasformazione), si deve indicare SI nel campo metodo di trasformazione e indicare: a) nel campo tasso cap-out il rapporto tra il canone complessivo maturato negli ultimi 12 mesi e il valore di trasformazione; b) nel campo "numero di anni" il periodo al termine del quale si calcola il valore di trasformazione; c) nel campo "tasso di attualizzazione" il relativo tasso; d) nei campi "secondo tasso di attualizzazione" e "anno di applicazione del secondo tasso" eventuali valori relativi. Si rinvia alla FAQ 7.26, alla FAQ 7.29 e alla FAQ 7.33 per ulteriori dettagli.

7.39 - La data di cessione prevista dal Business Plan può essere semplicemente indicata come anno solare, es. 2019?

No. La data deve essere nel formato data gg/mm/aaaa (nel tracciato xml: aaaa-mm-gg) con la seguente interpretazione: l'immobile verrà ceduto nell'anno "aaaa" entro il giorno "gg" del mese "mm". Se il Business Plan viene modificato, nella prima segnalazione utile è necessario aggiornare il dato.

7.40 - E' possibile inserire i dettagli della valutazione per gli immobili con destinazione d'uso residenziale?

No. La footnote 9 della Tav. 2 "Gestione" precisa che per gli immobili residenziali non è richiesto di inserire i dettagli della valutazione. La porzione di codice xml relativa al metodo di valutazione deve essere rimossa dal tracciato.

7.41 - 7.41 - Se all'immobile non è acceso alcun finanziamento è necessario indicare un "importo iniziale del finanziamento" pari a zero?

E' necessario valorizzare zero sia l'importo iniziale che il debito residuo (indicando NO per la garanzia ipotecaria).

7.42 - Come deve essere compilata la Tav. 2 "Gestione" relativamente ai campi "importo iniziale del finanziamento" e "debito residuo alla data di riferimento" nel caso di finanziamento contrattualizzato ma non ancora interamente erogato, come, ad esempio, nelle operazioni di sviluppo?

Con riferimento alla fattispecie sopra descritta, si ritiene che nell'ipotesi di linee di credito messe a disposizione del fondo, debba essere comunicato il solo valore del finanziamento accordato e il debito residuo. Pertanto, nel caso di una linea di credito concessa pari a 100, con un finanziamento effettivamente erogato pari 60 e rimborsato per 40, nel campo "importo iniziale del finanziamento" deve essere registrato l'importo della linea di credito accordata (anche se utilizzata parzialmente) e quindi nell'esempio il valore pari a 100. Nel campo "debito residuo alla data di riferimento" andrà invece segnalato il valore 20 (ossia il debito residuo effettivo alla data di riferimento).

7.43 - Se più finanziamenti sono riferibili a un unico immobile è corretto considerare come importo iniziale quello complessivo?

Sì. La relazione tra codice immobile (chiave di relazione) e la sezione "finanziamenti ipotecari/leasing finanziari) è di tipo da 1 a 1. Pertanto, un unico importo iniziale e un solo debito residuo (somma degli importi ricevuti da più enti finanziatori) devono essere segnalati.

7.44 - Come deve essere segnalato il dato relativo al campo "Garanzia Ipotecaria" nel caso in cui la garanzia dovesse essere fornita per una pluralità di immobili?

E' necessario valorizzare "SI" per ciascun codice immobile (chiave di relazione) a cui la garanzia si riferisce.

7.45 - Quando una Società cede la gestione del fondo ad altro gestore, la Società cedente è tenuta a segnalare nella Tav. 3 "Cessioni" la vendita di tutti gli immobili che costituiscono il portafoglio del Fondo ceduto?

Sì. Nel semestre in cui avviene il passaggio della gestione del fondo la Società cedente deve segnalare tutti gli immobili del Fondo in Tav. 3 "Cessioni" specificando come "data cessione" la medesima data per tutti i cespiti (data in cui ha efficacia il passaggio di gestione del fondo).

7.46 - Per ogni singola operazione di vendita frazionata relativa al medesimo corpo immobiliare deve essere indicato il valore di congruità rilasciato dall'esperto indipendente oppure è necessario sommare i valori di congruità relativi alle vendite frazionate realizzate nel semestre di riferimento?

Il raggruppamento delle informazioni è fatto per chiave univoca (e data di cessione) quindi, se, ad esempio, si vendono due appartamenti dello stesso comune, nello stesso giorno, si inserisce una sola riga in cui si indica la somma dei valori di congruità dei due appartamenti.

7.47 - Per i campi che richiedono un importo espresso in valuta, quali ad esempio "prezzo di cessione", "range/valore di congruità rilasciato da esperto indipendente", è possibile utilizzare l'approssimazione alle migliaia?

No. Tutti i campi informativi che richiedono un valore espresso in valuta (euro) devono essere segnalati per intero e senza approssimazioni (cfr. FAQ 7.19).

7.48 - Il valore di cessione di un immobile deve essere rettificato qualora ex post sul prezzo della transazione già conclusa si applica uno sconto sul prezzo di cessione?

Sì. La rettifica deve essere eseguita (sulla segnalazione già inviata) qualora vi sia una differenza rispetto al prezzo della transazione (cessione) imputabile a uno sconto applicato al cessionario in modo posticipato sul prezzo contrattato in sede di compravendita (conguagli su prezzi di cessione accordati successivamente all'atto di compravendita) e su cui l'esperto aveva già espresso un giudizio. Analogamente, la rettifica va eseguita nella Tav. 1 "Acquisti/Apporti" se, successivamente alla transazione, al fondo viene riconosciuto uno sconto sul prezzo di acquisto.

7.49 - Come deve essere valorizzato il campo "Range/valore di congruità definito dall'esperto indipendente" nell'ipotesi di vendite frazionate, deve essere inserito il valore del giudizio di congruità relativo alle sole unità vendute o il valore del giudizio di congruità relativo all'intero listino?

Il campo deve essere valorizzato con il valore di congruità riguardante le sole unità cedute. Se si è alla presenza di vendite frazionate, sarà indicato, per ognuna di tali operazioni, il valore di congruità riguardante la singola porzione ceduta.

7.50 – Se è valorizzato il campo "valore di congruità definito dall'esperto indipendente" deve essere valorizzato anche il campo "Range di congruità"?

No. Nel tracciato xml deve essere specificato il "valore_congruità" o entrambe i campi "range_congruità_inizio" e "range_congruità_fine" (gli estremi del range non possono coincidere, in tal caso andrebbe valorizzato il "valore_congruità"). In questo caso, la porzione di codice xml non valorizzata deve essere eliminata dal tracciato xml. In ogni caso, deve essere valorizzato il "giudizio di congruità" che può assumere soltanto due valori "POSITIVO" o "NEGATIVO".

7.51 – Se è valorizzato il campo "Range di congruità" è necessario indicare il giudizio di congruità?

Sì. Il prezzo di cessione sarà compreso nel range di congruità e sarà indicato il giudizio POSITIVO. Un giudizio di congruità NEGATIVO implica che il prezzo di cessione non sia compreso all'interno degli estremi del range di congruità.

8. Informazioni concernenti i fondi chiusi mobiliari (private equity) - [ABROGATA]

...omissis...

9. OICR immobiliari (Allegato II.22)

9.1 - E' necessario scrivere la parola "Fondo" nel campo "Denominazione" fondo?

No. La parola "Fondo" non deve comparire nel campo "Denominazione". Il nome del fondo riporta, pertanto, tutte le parole nell'ordinata sequenza in cui compaiono nell'effettiva denominazione del fondo ("nome anagrafico") senza la dicitura iniziale "fondo". E' ammesso scrivere la parola "Fondo" (o "Fund") qualora si verifichino (entrambe!) le due seguenti condizioni: a) la parola "fondo" è presente nel nome anagrafico del Fondo, e b) la parola "Fondo" non sia la prima del campo "Denominazione fondo" (cfr. FAQ 9.2 e FAQ 9.3).

9.2 - E' necessario specificare la natura ovvero le caratteristiche intrinseche del "Fondo" utilizzando espressioni del tipo "FIA immobiliare chiuso riservato" nel campo "Denominazione"?

No. La "Denominazione" del fondo non deve contenere la dicitura "FIA immobiliare chiuso riservato" e/o espressioni similari (anche qualora presente nella denominazione anagrafica del fondo). Alcune di tali specificazioni, infatti, sono implicite, essendo la segnalazione dedicata agli OICR immobiliari chiusi; mentre, altre informazioni sono esse stesse oggetto di segnalazione, ad esempio "riservato (sì/no)".

9.3 - Nel caso il fondo abbia più classi o comparti, è possibile segnalare nel campo "denominazione fondo" l'abbreviazione delle parole "classe"/"comparto"?

No. Le parole "classe"/"comparto" non devono essere scritte nella "Denominazione" poiché sono previsti appositi campi informativi nella segnalazione in parola. Salvo modifiche alla denominazione del Fondo (da segnalare quale evento straordinario cfr. FAQ 9.4), la denominazione del fondo deve essere coerente, ossia preservata in modo identicamente uguale in segnalazioni (Allegato II.22) successive.

9.4 - Come viene segnalato l'eventuale cambio di denominazione del Fondo?

Il cambio di denominazione deve essere segnalato utilizzando il campo informativo "eventi straordinari" e specificando nella sezione "specificare se altro" la dicitura "cambio di denominazione". In tal caso, una nuova segnalazione (Allegato II.22) deve essere trasmessa con la nuova denominazione del fondo.

9.5 - Che informazione deve essere segnalata nel campo informativo "Esercizio opzione periodo di proroga (data di inizio e data di scadenza)"?

Le "Data di inizio proroga (gg/mm/aaaa)" indica il giorno da cui decorre l'estensione della vita del fondo; mentre, la "Data di scadenza proroga (gg/mm/aaaa)" è la data di termine della proroga, ossia la scadenza attesa del fondo. E' possibile segnalare l'attivazione di più periodi di proroga. La segnalazione di cui all'Allegato II.22 dovrà essere trasmessa ex novo ogniqualvolta l'evento proroga si manifesterà. La segnalazione accetta fino a un massimo di tre periodi di proroga; nel caso fosse attivato un numero di proroghe superiore, la segnalazione andrebbe fatta sfruttando il campo informativo "eventi straordinari", selezionando l'opzione "altro da specificare" e descrivendo l'evento con la dicitura "quarta proroga", "quinta proroga", ecc…. L'esercizio del periodo di proroga implica l'aggiornamento del campo informativo "data di scadenza effettiva".

9.6 - Come è possibile segnalare una seconda proroga? informazione deve essere segnalata nel campo informativo "Esercizio opzione periodo di proroga (data di inizio e data di scadenza)"?

Tale informazione deve essere segnalata nel campo informativo "esercizio opzione periodo di proroga" valorizzando la "Data di inizio seconda proroga (gg/mm/aaaa)" e la "Data di scadenza seconda proroga (gg/mm/aaaa)". L'esercizio del periodo di proroga implica l'aggiornamento del campo informativo "data di scadenza effettiva". Inoltre, le informazioni relative alla proroga precedente dovranno essere riportate nella segnalazione trasmessa per la proroga di riferimento.

9.7 - Che informazione deve essere segnalata nel campo "Esercizio opzione periodo di grazia (data di inizio e data di scadenza)"?

Le "Data di inizio (gg/mm/aaaa)") indica il giorno da cui decorre il cd. periodo di grazia; mentre, la "Data di scadenza (gg/mm/aaaa)" è la data di termine del cd. periodo di grazia, ossia la scadenza effettiva del fondo. L'attivazione del periodo di grazia implica l'aggiornamento del campo informativo "data di scadenza effettiva".

9.8 - Nel caso il fondo abbia attivato il cd. periodo di grazia, o abbia beneficiato della proroga come da Regolamento di gestione, è necessario inviare una nuova segnalazione indicando la nuova data di scadenza del fondo?

Sì. La "data di scadenza effettiva" del fondo deve riflettere la scadenza tenuto conto del cd. periodo proroga e/o di grazia.

9.9 - Nel caso sia stata deliberata la liquidazione (anticipata) del fondo, ovvero sia stata posticipata la scadenza attraverso modifiche regolamentari, è necessario inviare una nuova segnalazione indicando la nuova data di scadenza e la relativa circostanza?

Sì. La data di scadenza effettiva del fondo (della nuova segnalazione) segnalata nell'Allegato II.22 deve sempre riflettere la scadenza effettiva del fondo tenuto conto di qualsiasi circostanza sopravvenuta. La situazione deve essere sintetizzata nel campo informativo "Eventi straordinari". Tra le osservazioni è opportuno inserire sinteticamente la motivazione della liquidazione anticipata, ed eventuali richiami normativi.

9.10 - Se il fondo è in liquidazione, tale circostanza deve essere segnalata nell'Allegato II.22?

Sì. La circostanza che il fondo si trova in liquidazione deve chiaramente desumersi dalla segnalazione dell'Allegato II.22. Tale circostanza deve essere menzionata con la dicitura "in liquidazione dal (inserire data)" nelle osservazioni e nella "Denominazione" del fondo.

9.11 - E' necessario indicare la circostanza che il fondo è stato liquidato e che è stata data esecuzione al piano di riparto?

Sì. In tal caso la "data di scadenza" del fondo riflette la data effettiva di chiusura del fondo. Nelle osservazioni viene indicato che è stata data esecuzione al piano di riparto ("evento straordinario").

9.12 - Come è possibile segnalare il subentro nella gestione del fondo di un nuovo gestore?

Il cambio del gestore deve essere segnalato utilizzando il campo informativo "eventi straordinari" e indicando nella sezione "specificare se altro" la dicitura "cambio di gestione". In tal caso, inoltre, il gestore subentrante dovrà trasmettere una nuova segnalazione (Allegato II.22) con le informazioni del fondo in parola.

10. Informazioni concernenti la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi ed informazioni concernenti gli eventi straordinari ad essi relativi - [SOSTITUITA dalla FAQ n. 22]

...omissis...

11. Informazioni concernenti la composizione di portafoglio dei fondi chiusi mobiliari (private equity) - [ABROGATA]

...omissis...

12. Informazioni concernenti le deleghe gestionali

12.1 - Una banca o una SIM a cui viene affidata in delega la gestione, in tutto o in parte, di portafogli di investimento da parte di un altro intermediario è tenuta a comunicare tale circostanza alla Consob? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.g, I.2.DS.c,I.3.DS.c,I.4.DS.e, I.5.DS.e,I.6.DS.c, I.7.DS.c, I.10.DS.c, I.11.DS.c]

La risposta è negativa. Infatti, nel caso delle banche e delle SIM, l'obbligo di comunicazione relativo alle deleghe di gestione di portafogli ricade esclusivamente in capo agli intermediari deleganti e non anche nei confronti degli intermediari delegati.

12.2 - Nel caso in cui una delega di gestione sia stata revocata nel corso del trimestre o il controvalore dello stesso sia pari a zero, è necessario effettuare la segnalazione? In caso positivo, come deve essere segnalata la fattispecie? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.g, I.2.DS.c, I.3.DS.c, I.4.DS.e, I.5.DS.e, I.6.DS.c, I.7.DS.c, I.10.DS.c, I.11.DS.c, I.14.DS.f]

Non devono essere segnalati le deleghe di gestione la cui efficacia è terminata prima della data di riferimento della segnalazione.

12.3 - Che cosa si intende per "controvalore" nelle deleghe gestionali ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento, ai sensi del presente manuale operativo, alla segnalazione di tali informazioni? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.g, I.2.DS.c, I.3.DS.c, I.4.DS.e, I.5.DS.e, I.6.DS.c, I.7.DS.c, I.10.DS.c, I.11.DS.c, I.14.DS.f]

Nel caso di OICR, per controvalore si deve intendere il "patrimonio netto" di ogni singola classe di quote gestita.

13. Obblighi informativi di cui alla Sezione I.18 del Manuale allegato alla Delibera 17297

13.1 - Una società di gestione o una SICAV estera, che offra in Italia quote o azioni di OICR esteri armonizzati e/o non armonizzati, deve adempiere agli obblighi informativi di cui alla Sezione I.18 del Manuale allegato alla Delibera 17297, anche con riferimento a classi di quote o azioni non offerte in Italia? [Cod. Segnalaz.: I.18.DS.a]

No. Gli obblighi in questione valgono solo per gli OICR, compresi i comparti o le classi di quote o azioni degli stessi, che siano offerti in Italia, vale a dire con riferimento ai quali sia stata effettuata una apposita procedura di notificazione/autorizzazione (a seconda che l'OICR sia, rispettivamente, armonizzato o non armonizzato), funzionale all'offerta stessa.

13.2 - È necessario introdurre nell'elenco dei collocatori che le società di gestione e le SICAV estere devono trasmettere in base alla Sezione I.18 anche i sub-collocatori? [Cod. Segnalaz.: I.18.DS.a]

In linea con la finalità dell'informativa in discorso, che è quella di trasmettere all'Autorità di vigilanza i riferimenti di tutti i soggetti attraverso i quali i prodotti esteri sono distribuiti in Italia, le società di gestione e le SICAV estere devono includere nell'elenco dei collocatori anche i sub-collocatori.

13.3 - È necessario menzionare nell'elenco dei documenti e delle informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza di cui agli artt. 22 e 28 del Regolamento Emittenti anche il prospetto semplificato e/o il prospetto completo ove questi ultimi abbiano subito modificazioni nel semestre di riferimento, sebbene sia comunque previsto il deposito in CONSOB della versione aggiornata dei predetti documenti? [Cod. Segnalaz.: I.18.DP.a]

Sì. Le informazioni da fornire alla CONSOB ai sensi del punto I.18.DP.a del Manuale comprendono tutti i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato membro di origine, compresi, quindi, gli aggiornamenti dei prospetti informativi pubblicati in tale Stato nel semestre di riferimento. Pertanto, se, ad esempio, nel I semestre 2010 sono stati pubblicati nello Stato membro di origine con riguardo ad un OICR commercializzato anche in Italia: (i) la relazione semestrale dell'OICR; (ii) una versione aggiornata del relativo prospetto semplificato e (iii) un avviso sui giornali relativo ad una modifica regolamentare concernente l'OICR considerato, l'elenco in oggetto dovrà includere tutti i predetti documenti e informazioni.

13.4 - Quando una società estera commercializza in Italia le proprie quote o azioni, quali date occorre indicare, ai fini della compilazione dell'Allegato II.27, come date di "avvio collocamento" e "interruzione collocamento"? [Cod. Segnalaz.: I.18.DS.a]

Nella fattispecie in oggetto, occorre indicare come data di "avvio collocamento" la data di efficacia della convenzione con la quale la società di gestione estera ha conferito al collocatore il relativo incarico e, coerentemente, come data di "interruzione collocamento", la data di termine dell'efficacia della suddetta convenzione (qualsiasi siano le modalità di scioglimento della convenzione stessa, ad esempio, risoluzione, recesso, ecc...).

Per completezza si precisa che la data di "avvio collocamento" può essere posteriore alla data a partire dalla quale le quote o azioni dell'OICR considerato sono commercializzate in Italia, ma non anteriore alla medesima.

13.5 - L'allegato II.27 richiede di riportare l'elenco dei collocatori degli OICR esteri offerti in Italia, identificando questi ultimi tramite il relativo codice ISIN. Laddove siano offerte in Italia più classi di quote o azioni dello stesso OICR, ciascuna contrassegnata da un diverso codice ISIN, si richiede se vadano riportati distinti elenchi di collocatori per ciascuna delle classi offerte o se risulti sufficiente predisporre un unico elenco indistinto di tutti i collocatori che distribuiscono l'OICR in Italia. [Cod. Segnalaz.: I.18.DS.a]

L'informativa veicolata con l'allegato in esame è preordinata a fornire alla CONSOB l'elenco di tutti i collocatori che distribuiscono in Italia un determinato OICR estero. In tal senso, il codice ISIN richiesto nella seconda stringa dell'allegato è funzionale ad individuare in modo inequivocabile l'OICR/comparto di riferimento.
Per esigenze di semplificazione, laddove siano offerte in Italia più classi di quote o azioni dello stesso OICR/comparto, l'allegato in discorso va compilato indicando il codice ISIN di una sola classe, rappresentativa dell'OICR di riferimento, ed elencando tutti i collocatori che distribuiscono in Italia almeno una delle classi del predetto OICR/comparto.

Al fine di assicurare uniformità nella compilazione del predetto allegato, nel caso in esame il segnalante deve convenzionalmente indicare il solo codice ISIN della prima classe offerta in Italia; ove in sede di prima commercializzazione in Italia siano contestualmente offerte più classi, può riportarsi indifferentemente il codice ISIN di una qualsiasi di esse.

14. Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme

14.1 - Le relazioni infrannuali eventualmente predisposte dalla funzione di compliance al [solo] fine di fornire aggiornamenti agli organi competenti sulle attività dalla stessa [precedentemente] svolte devono essere inviate alla Consob e, in caso affermativo, quale deve essere il contenuto di tali relazioni infrannuali? [Cod. Segnalaz.: I.1.DP.l, I.2.DP.l, I.4.DP.b, I.5.DP.b, I.6.DP.b, I.7.DP.b, I.10.DP.b, I.11.DP.b, I.12.DP.l, I.14.DP.l, I.15.DP.g, I.16.DP.b]

Gli intermediari sono tenuti ad inviare, con cadenza annuale o infrannuale, le relazioni della funzione di compliance che, secondo un contenuto minimo prestabilito, danno conto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob, delle verifiche effettuate annualmente o infrannualmente dalla medesima funzione. In tale quadro, eventuali ulteriori report sottoposti dalla funzione di compliance agli organi competenti per soli fini operativi interni e/o per fornire aggiornamenti sull'attività dalla stessa svolta, qualora non assumano autonoma rilevanza ai sensi del citato art. 16, non devono avere un contenuto specifico e, soprattutto, non devono essere inviati all'Autorità di Vigilanza.

14.2 - Nel caso di un'impresa di investimento, di una banca comunitaria o di una società di gestione armonizzata con succursale in Italia in cui la funzione di controllo interno (Audit) sottopone annualmente agli organi aziendali della casa madre una relazione che raccoglie anche le indicazioni relative a eventuali carenze rilevate dalla funzione di conformità (Compliance), che pertanto non presenta alcuna relazione, la succursale italiana può inviare alla Consob unicamente lo stralcio della relazione predisposta dalla funzione Audit della casa madre con le informazioni relative alla succursale italiana? [Cod. Segnalaz.: I.4.DP.b, I.6.DP.b, I.16.DP.b]

Nel caso prospettato la funzione di Audit interno sottopone annualmente agli organi aziendali della casa madre una relazione che raccoglie anche le indicazioni relative a eventuali carenze rilevate dalla funzione di conformità. Assumendo che tale schema sia consentito dalle rispettive Autorità dei Paesi d'origine, cui spetta - nel quadro della MiFID - la responsabilità della regolamentazione e della vigilanza sui profili organizzativi, si ritiene possa essere inviato alla Consob lo stralcio della relazione della funzione di Audit in cui si dà conto anche delle verifiche di compliance svolte nel periodo sulle condotte in Italia dell'intermediario.

15. Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme / Relazione sull'attività di gestione del rischio / Relazione sull'attività di revisione interna

15.1 - È necessario inviare comunque per l'anno 2010 almeno una relazione della funzione di controllo di conformità alle norme (c.d. compliance), una relazione sull'attività di gestione del rischio e una relazione sull'attività di revisione interna? [Cod. Segnalaz.: I.1.DP.l, I.2.DP.l, I.4.DP.b, I.5.DP.b, I.6.DP.b, I.7.DP.b, I.10.DP.b, I.11.DP.b, I.12.DP.l, I.14.DP.l, I.15.DP.g, I.16.DP.b, I.1.DP.m, I.2.DP.m, I.5.DP.c, I.7.DP.c, I.10.DP.c, I.11.DP.c, I.12.DP.m, I.14.DP.m, I.15.DP.h, I.1.DP.n, I.2.DP.n, I.5.DP.d, I.7.DP.d, I.10.DP.d, I.11.DP.d, I.12.DP.n, I.14.DP.n, I.15.DP.i]

Posto che la Tabella allegata al Manuale degli obblighi informativi di cui alla Delibera 17297 non include gli obblighi di trasmissione delle relazioni in oggetto tra quelli per i quali è previsto uno specifico regime transitorio, gli obblighi in questione devono essere adempiuti qualora, dal 1° luglio 2010, vengano predisposte una o più delle relazioni in discorso. Pertanto, la trasmissione alla CONSOB di una o più delle suddette relazioni dipende dalla tempistica con la quale la Società ha stabilito che debbano essere predisposte le relazioni stesse.

16. Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche

16.1 - L'eventuale sostituzione in corso d'anno degli esponenti aziendali, stante l'invariata situazione relativa ai rimanenti contenuti della stessa, configura una "modifica rilevante" tale da comportare l'obbligo di un invio "ad evento" della relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche? [Cod. Segnalaz.: I.1.DE.g, I.2.DE.c, I.4.DE.a, I.5.DE.b, I.6.DE.a, I.7.DE.a, I.10.DE.a, I.11.DE.a, I.12.DE.d, I.16.DE.a]

Eventuali variazioni della situazione relativa ad esponenti aziendali (ivi inclusa quella riguardante i Direttori Generali ed altre figure apicali simili), fermi restando gli ulteriori obblighi di segnalazione previsti, non costituiscono di per sé una "modifica rilevante" tale da comportare l'obbligo di un invio ad evento della relazione in parola.

17. Informazioni concernenti i fondi speculativi (hedge funds) - [ABROGATA]

...omissis...

18. Dati concernenti la composizione complessiva del portafoglio nel caso di deleghe di gestioni ricevute da soggetti non tenuti, ai sensi del presente manuale operativo, alla segnalazione di tali dati - [ABROGATA]

...omissis...

19. Obblighi informativi delle Imprese di Assicurazione

19.1 - La relazione sui reclami ricevuti per iscritto nell'anno solare precedente con riferimento al collocamento di prodotti finanziario-assicurativi deve essere redatta anche se l'impresa di assicurazione non ha svolto vendita diretta ma solo per il tramite di banche e sim? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.h]

La risposta è negativa. Come precisato negli esiti della pubblica consultazione (pag. 97), le ragioni e i limiti della vigilanza Consob attengono ai casi della vendita diretta o per il tramite di banche e sim di prodotti finanziario-assicurativi. Per quanto concerne i reclami relativi all'attività di vendita diretta svolta dalle imprese di assicurazione, la suddivisione per canale distributivo va intesa nel senso di distinguere la vendita diretta svolta attraverso il canale on line, il canale telefonico, i dipendenti dell'impresa, i produttori assicurativi, ecc.

19.2 - La relazione sui reclami ricevuti per iscritto nell'anno solare precedente riguarda esclusivamente i reclami aventi ad oggetto la fase di collocamento dei prodotti assicurativi di ramo III e V venduti direttamente o tramite banche e sim? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.h]

La relazione riguarda soltanto i reclami aventi ad oggetto la fase di vendita effettuata direttamente dall'impresa di assicurazione. Se il reclamo riguarda la fase di esecuzione del contratto (ad esempio, ritardi nella liquidazione, insufficienza del relativo ammontare, interpretazione delle condizioni di polizza) non deve essere incluso nella relazione in oggetto. 

19.3 - La relazione sui reclami ricevuti per iscritto nell'anno solare precedente deve riguardare anche i reclami ricevuti dalla rete distributiva tradizionale (ad esempio dagli agenti)? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.h]

No, la suddivisione per canale distributivo riguarda soltanto i reclami derivanti dalla vendita diretta.

19.4 - In fase di prima applicazione (scadenza 31 marzo 2011) la relazione sui reclami deve riguardare soltanto i reclami ricevuti a partire dal 1° luglio 2010? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.h]

No, si richiede di inviare una relazione che abbia ad oggetto i reclami ricevuti nell'anno solare precedente, quindi in fase di prima applicazione la relazione verterà sui reclami ricevuti nel corso di tutto il 2010 (1° gennaio - 31 dicembre). 

19.5 - L'obbligo di comunicazione delle modifiche rilevanti che impattano sulle modalità di distribuzione dei prodotti finanziario-assicurativi si riferisce soltanto a cambiamenti organizzativi, procedurali e operativi oppure devono essere comunicati anche eventuali nuovi accordi di distribuzione tramite intermediari abilitati (che hanno come unica differenza un diverso distributore o diversi prodotti, pur lasciando inalterate le procedure di emissione e di collocamento dei prodotti stessi)? [Cod. Segnalaz.: I.13.DE.a]

Come indicato negli esiti della pubblica consultazione (pag. 22-23) per le altre categorie di soggetti vigilati, per "aspetti innovativi" delle strategie individuate deve intendersi qualsiasi cambiamento significativo conseguente alle scelte strategiche adottate o da adottare ai fini dello sviluppo dell'attività prestata (come ad esempio il ricorso a nuovi prodotti/servizi e/o canali/modalità di distribuzione aventi caratteristiche completamente diverse rispetto a quelli precedentemente impiegati). Nel caso delle imprese di assicurazione, l'ampliamento della rete di distribuzione realizzata attraverso nuovi accordi con banche e/o sim, ovvero l'ampliamento della gamma prodotti offerti veicolata tramite il menzionato canale di distribuzione costituisce un elemento idoneo ad incidere sullo sviluppo dell'attività. 

19.6 - In caso di modifiche rilevanti è necessario riformulare la relazione "in toto" oppure è possibile comunicare soltanto le novità rilevanti? [Cod. Segnalaz.: I.13.DE.a]

Sono ritenute corrette entrambe le modalità, fermo restando che in caso di invio delle sole novità deve essere agevole rinvenire i riferimenti alle parti modificate della versione precedente.

19.7 - La relazione sulle verifiche effettuate di cui al codice I.13.DP.g del "Manuale" deve comprendere le attività svolte da tutte le funzioni aziendali di controllo o soltanto quelle svolte dalla funzione di compliance? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.g]

Tenuto conto delle competenze alla stessa attribuite in materia, la Consob è interessata a conoscere le attività di verifica, e i relativi esiti, effettuate circa la conformità delle condotte alla disciplina di riferimento (momento distributivo diretto con il cliente). Ci si avvale al fine dello schema di cui all'allegato II.16, rappresentando in via unitaria tutte le attività di controllo inerenti all'indicata area, a prescindere dalle funzioni aziendali che le abbiano concretamente realizzate. 

19.8 - Essendo la delibera 17297 entrata in vigore il 1° luglio 2010 è corretto ritenere che, nel primo esercizio di applicazione (2011) ci si possa limitare alla presentazione del piano annuale delle verifiche programmate, fornendo quindi soltanto a partire dal 2012 la relazione annuale sulle verifiche effettuate in relazione al piano già trasmesso alla Consob l'anno precedente? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.g]

La risposta è negativa. Per il primo esercizio di applicazione si chiede di inviare la relazione sulle verifiche effettuate relativamente al 2010 pur non essendo stato trasmesso antecedentemente il corrispondente documento di pianificazione.

19.9 - È possibile ritenere che quanto richiesto dall'allegato II.16 debba essere inserito nella relazione predisposta dalla funzione di compliance ai sensi dell'art. 16 del regolamento congiunto Banca d'Italia Consob? I punti 2, 3 e 4 devono essere sviluppati anche se l'impresa assicuratrice non effettua vendita diretta e si avvale soltanto di intermediari abilitati? [Allegato II.16]

Lo schema di cui all'allegato II.16 rappresenta un punto di riferimento per i controlli di conformità e il conseguente reporting indirizzato alle Autorità di Vigilanza. È corretto ritenere che nella relazione predisposta dalla funzione di compliance si dia conto di quanto richiesto nell'allegato. Inoltre è corretto ritenere nulla la risposta relativa ai punti 2, 3 e 4 nel caso in cui l'impresa assicuratrice non effettua vendita diretta. 

19.10 - Per la relazione sui reclami (I.13.DP.h) e per quella sulle modalità di distribuzione (I.13.DP.f) non sono richieste le osservazioni/determinazioni degli organi aziendali. Ci si chiede se anche questi documenti vadano obbligatoriamente sottoposti alla valutazione degli organi aziendali, anche in assenza di una specifica previsione in merito.

Si ritiene che i documenti citati nel quesito in oggetto debbano essere comunque sottoposti agli organi aziendali o comunque fondarsi su documenti portati alla conoscenza o all'elaborazione degli organi aziendali. Ciò discende dal contenuto stesso delle informazioni da trasmettere all'Autorità di Vigilanza. Come indicato negli esiti della pubblica consultazione (pag. 28) per le altre categorie di soggetti vigilati, infatti, il contenuto, la valenza e la portata significativa e sintetica delle informazioni in argomento ne richiedono la rispondenza alle decisioni anche strategiche adottate dagli organi aziendali competenti. La relazione sulle modalità di distribuzione contiene elementi informativi che attengono alle principali scelte strategiche ed operative dell'impresa di assicurazione (nell'ambito del segmento di business in esame), che risultano definite nell'ambito del piano strategico elaborato dagli organi di vertice. Per quanto attiene alla relazione sui reclami, in analogia con quanto previsto per le altre categorie di soggetti vigilati, si ritiene che occorra consentirne la legale riconducibilità all'intermediario. 

19.11 - Quali sono gli adempimenti a carico di un'impresa che ha già cessato il collocamento di prodotti finanziario-assicurativi (ad esempio, nel 2008), ma che ovviamente ancora contabilizza i premi dei contratti a suo tempo collocati? È corretto ritenere che il bilancio d'esercizio e la documentazione correlata non debbano essere trasmessi? È corretto ritenere che la relazione sulle modalità di distribuzione dei prodotti finanziario-assicurativi debba essere inviata anno per anno con un contenuto negativo?

Qualora l'attività di vendita diretta sia stata effettuata in un periodo, quale quello indicato nell'esempio prospettato (2008), in cui l'attività in esame era già stata assoggettata alla vigilanza della Consob, si ritiene che gli adempimenti previsti dalla delibera 17297 a carico delle imprese di assicurazione vadano applicati integralmente. Pertanto, le imprese di assicurazione che non abbiano svolto attività di vendita diretta nel periodo corrente, ma continuino a percepire premi rivenienti dalla vendita diretta svolta negli anni antecedenti (dal 2006 in poi) saranno tenute all'invio del bilancio d'esercizio e dei dati concernenti l'operatività di cui all'all. II.14 del Manuale. È altresì corretto inviare la relazione sulle modalità di distribuzione specificando la circostanza che l'impresa non distribuisce prodotti finanziari assicurativi né direttamente né avvalendosi di banche e sim, come precisato negli esiti della pubblica consultazione (pag. 97).

20. Obblighi informativi relativi alle società di gestione che si avvalgono del c.d. "passaporto del gestore" previsto dalla Direttiva 2009/65/UE (c.d. UCITS IV)

20.1 - Nel caso di un fondo di diritto italiano istituito e gestito da una SGA, chi è tenuto a fare la segnalazione relativa al regolamento, al rendiconto e alla relazione semestrale del fondo?

La SGA

21. Obblighi informativi del gestore di strutture c.d. master-feeder

21.1 - Quali sono gli obblighi informativi del gestore dell'OICR feeder?

Il gestore dell'OICR feeder trasmette anche il rendiconto di gestione e la relazione semestrale dell'OICR master estero che non commercializza in Italia le proprie quote a soggetti diversi dall'OICR feeder (si rammenta, infatti, che per gli OICR master che commercializzano in Italia le proprie quote a soggetti diversi dall'OICR feeder, la comunicazione alla CONSOB degli aggiornamenti alla documentazione contabile si intende assolta mediante la loro messa a disposizione sul sito internet dell'offerente). Nel campo ‘note' della segnalazione viene specificato che si tratta di documentazione relativa al fondo master e la denominazione del relativo fondo feeder.

22. Segnalazione delle informazioni relative alla commercializzazione di OICR (Allegato II.19)

22.1 - Quale è l'ambito di applicazione e il perimetro di riferimento della segnalazione?

La segnalazione si riferisce agli importi effettivamente sottoscritti e rimborsati (nel trimestre solare di riferimento) originati da una relazione diretta tra la SGR/SICAV/SICAF e una controparte (cliente retail o professionale) che agisce per conto proprio. Ai fini della segnalazione, rilevano: i. la commercializzazione di OICR propri, ii. la commercializzazione di OICR di terzi e iii. la sottoscrizione in assenza di commercializzazione (ad esempio, reverse solicitation). Sono esclusi dal perimetro della segnalazione gli importi collocati/rimborsati attraverso l'intermediazione di un distributore terzo (ad esempio, tramite collocamento). Per gli OICR con finestra di collocamento o per gli OICR chiusi, il "ctv rimborsato" verrà segnalato nel trimestre solare di riferimento anche in caso la fase di commercializzazione non sia aperta.

22.2 - Qual è l'oggetto della segnalazione?

E' l'attività di commercializzazione diretta effettuata dalla SGR/SICAV/SICAF, non rilevando, invece, i rapporti con intermediari distributori (essendo questi ultimi ad instaurare la relazione con il cliente finale).

22.3 - Nell'ambito dell'attività di commercializzazione della SGR, le sottoscrizioni effettuate da un investitore istituzionale (es. banca, SGR, impresa di assicurazione) per conto dei propri clienti o dei portafogli gestiti sono da considerare ai fini segnaletici?

No. Il flusso segnaletico è riferito esclusivamente alle sottoscrizioni/rimborsi in conto proprio, ossia le movimentazioni che riguardano i rapporti tra la SGR/SICAV/SICAF e l'investitore finale.

22.4 - Formano oggetto di segnalazione le sottoscrizioni di quote di OICR aperti, diversi dagli ETF, avvenute a NAV, anche (o solo) su una qualsiasi piattaforma di scambio (mercato regolamentato, MTF ecc…, ad esempio ETFplus) per il tramite di intermediari abilitati?

Sì, l'indicazione del canale di distribuzione viene, in tal caso, segnalato "a distanza". Il controvalore da segnalare è al netto di eventuali commissioni (negoziazione, ecc…).

22.5 - Il controvalore delle compravendite di ETF e OICR chiusi sui circuiti Borse Valori rientrano nel perimetro segnaletico?

No. Non sono oggetto di segnalazione le compravendite di azioni di ETF sul mercato/MTF né acquisti/vendite di quote di OICR chiusi ammesse alle negoziazioni sui circuiti delle Borse Valori.

22.6 - Per compilare le segnalazioni è necessario inviare solo il file xml o sarà possibile anche una compilazione manuale?

E' possibile anche una compilazione manuale. La compilazione manuale on line è obbligatoria se nel trimestre di riferimento non si sono avute movimentazioni (sottoscrizioni e/o rimborsi). Il campo "Commercializzazione/sottoscrizione nel trimestre di riferimento" deve essere valorizzato "NO" [cfr. FAQ n. 22.7].

22.7 - E' necessario inviare la segnalazione se nel trimestre di riferimento non c'è stata alcuna attività di sottoscrizione/rimborso?

La segnalazione va inviata per ogni trimestre solare, anche qualora non vi siano stati sottoscrizioni/rimborsi. In tal caso, per ciascun trimestre di riferimento, è necessario segnalare "NO" nella maschera on-line del sistema TeleRaccolta (Dati Strutturati - Allegato II.19) [cfr. FAQ n. 22.6]. Tale informazione può essere resa esclusivamente nella segnalazione compila on-line (non è, pertanto, possibile segnalare l'assenza di commercializzazione mediante l'invio del file xml). Mentre, per "l'attività di raccolta in assenza di commercializzazione", fattispecie da segnalare, si rinvia alla FAQ n. 22.1. La segnalazione va inviata anche se nel trimestre solare di riferimento sono stati effettuati soltanto rimborsi.

22.8 - Nel campo "ctv sottoscritto" va indicato l'importo delle sottoscrizioni raccolte nel trimestre (anche se non versate/richiamate) o solo quelle versate effettivamente (a seguito di richiamo)?

Il "ctv sottoscritto" fa riferimento ai versamenti effettivi (indipendentemente dalle sottoscrizioni raccolte). L'ammontare sottoscritto non versato sarà segnalato nel trimestre in cui avviene il versamento ovvero è onorato, da parte dell'investitore, il richiamo degli impegni. Il controvalore è sempre segnalato in Euro al netto di eventuali commissioni applicate.

22.9 - Come deve essere valorizzato il campo "divisa"?

Il campo "divisa" è da esprimere mediante la codifica definita dalla Banca d'Italia per le segnalazioni statistiche di vigilanza degli OICR, di cui alla Circolare n. 154. Il valore "1" indica l'euro e il valore "2" indica le altre valute. Tuttavia, fermo restando quanto precede, l'importo da segnalare come "ctv sottoscritto" (o "ctv rimborsato") andrà sempre espresso in Euro; quindi, ad esempio, nel caso la divisa di sottoscrizione dell'operazione sia diversa dall'Euro, il "ctv sottoscritto" sarà il corrispettivo in Euro ottenuto applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio dell'operazione.

22.10 - Il campo informativo "Descrizione ISIN" cosa dovrebbe contenere?

La denominazione dell'OICR, nonché la specificazione di comparto (c.to) e classe (cl.).

22.11 - Nella segnalazione sono richieste informazioni di stock o di flusso?

Informazioni di flusso. In particolare, è richiesta la segnalazione della movimentazione del trimestre solare ossia, il numero di soggetti che hanno sottoscritto o sono stati rimborsati (nuovi clienti, o incremento di posizioni o decremento di posizioni già in essere). Lo switch è considerato un'operazione di rimborso (uscita da un OICR) e una contestuale operazione di sottoscrizione (ingresso in un OICR distinto).

22.12 - Cosa accade, a fini segnaletici, nel caso di fusione di OICR?

Se un OICR (ISIN 1) viene fuso e incorporato nell'OICR 2 (ISIN 2), la segnalazione sarà duplice: "ctv rimborsato" dell'OICR 1 e "ctv sottoscritto" dell'OICR 2. Le operazioni straordinarie vengono razionalizzate con brevi annotazioni (es. "fusione") nel campo libero "note" (della specifica partizione di segnalazione).

22.13 - Se nel trimestre sono state raccolte sottoscrizioni e effettuati rimborsi, il numero clienti da segnalare è quello complessivo?

Una partizione di segnalazione è dedicata al "ctv sottoscritto" e il numero clienti da segnalare è quello ad esso relativo (in questa partizione di segnalazione il "ctv rimborsato" deve essere zero). Una partizione di segnalazione sarà riservata al "ctv rimborsato" e il numero clienti da segnalare è quello riferibile ai rimborsi (in questa partizione di segnalazione il "ctv sottoscritto" deve essere zero).

22.14 - Nel campo "ctv rimborsato" va indicato anche l'importo dei rimborsi parziali pro-quota (trattandosi di FIA chiusi è raro che si rimborsino quote intere)?

Sì (spiegare nel campo note della specifica partizione che: "trattasi di rimborso parziale pro-quota").

22.15 - Come deve essere compilata la segnalazione?

Con riferimento a ogni singolo codice ISIN, l'utente deve predisporre una specifica partizione di segnalazione per ciascuna possibile combinazione delle informazioni da segnalare. L'informativa sul controvalore dovrà riflettere la realtà economica rappresentata dalla specifica combinazione delle variabili e dei diversi attributi informativi. Le informazioni relative al "ctv sottoscritto" sono incompatibili con le informazioni relative al "ctv rimborsato"; quindi, alle sottoscrizioni e ai rimborsi devono essere dedicate partizioni distinte di segnalazione. Ogni partizione di segnalazione in cui è valorizzato positivamente il "ctv sottoscritto" deve avere un "ctv rimborsato" pari a zero. Ogni partizione di segnalazione in cui è valorizzato positivamente il "ctv rimborsato" deve avere un "ctv sottoscritto" pari a zero.

22.16 - La segnalazione riguarda sottoscrizioni/rimborsi effettuati nel trimestre e quindi vanno segnalati solo gli OICR che hanno effettivamente raccolto o rimborsato? Oppure, trattandosi di una segnalazione periodica, si segnalano tutti gli OICR e per quelli che non hanno fatto nulla si inserisce zero ?

E' sufficiente trasmettere la porzione di segnalazione per la movimentazione degli OICR la cui attività commercializzazione è stata effettivamente svolta, anche in caso di cd. reverse solicitation (ammontare effettivamente versato, cfr. FAQ nn. 22.1 e 22.7). La segnalazione va inviata anche nel caso in cui nel trimestre solare di riferimento sono stati effettuati soltanto rimborsi. L'importo (ctv) da segnalare è al netto di eventuali commissioni applicate.

22.17 - Il numero clienti si riferisce al numero totale di Partecipanti al Fondo al termine del trimestre di riferimento?

No. Il numero di clienti è quello associato alle movimentazioni del trimestre solare di riferimento, ossia specificamente legato all'attività di sottoscrizione/rimborso del trimestre. Se nel trimestre di riferimento soltanto n. 5 nuovi clienti hanno sottoscritto Quote del Fondo, il numero clienti da segnalare è pari a n. 5. Il "ctv sottoscritto" fa riferimento all'ammontare complessivo sottoscritto riferibile congiuntamente ai n. 5 clienti in parola (cfr. FAQ nn. 22.11 e 22.15).

22.18 - Il campo "ctv sottoscritto" deve accogliere il numero delle quote sottoscritte moltiplicato per il NAV a cui sono state offerte le quote al momento della sottoscrizione?

Sì. L'importo da segnalare ("ctv sottoscritto"/"ctv rimbosato") è al netto delle eventuali commissioni.

22.19 - Se nel trimestre di riferimento un OICR è stato sottoscritto per un controvalore complessivo di Euro 7 mln, di cui Euro 4 mln riconducibili a clientela professionale, Euro 2 mln riconducibile a clientela retail e, infine, Euro 1 mln a clientela retail abbinando il servizio di consulenza. E' possibile segnalare soltanto la tipologia di clientela prevalente?

No. Le informazioni vanno rese per tipologia di clientela. E' quindi necessario compilare, per il codice ISIN interessato, una partizione di segnalazione per la clientela retail (ctv sottoscritto Euro 2 mln) indicando "NO" nel campo "servizio_consulenza", una partizione di segnalazione per la clientela retail (ctv sottoscritto Euro 1 mln) indicando "SI" nel campo "servizio_consulenza" e una partizione di segnalazione per la clientela istituzionale (ctv sottoscritto Euro 4 mln). Analogamente, ad esempio, la segnalazione deve essere partizionata per tipologia di canale distributivo (in sede, fuori sede, a distanza). La somma dei controvalori indicati in ciascuna partizione di segnalazione deve corrispondere al controvalore complessivo (Euro 7 mln) effettivamente movimentato nel trimestre (controparti che agiscono in conto proprio, FAQ nn. 22.1, 22.2 e 22.3).

22.20 - Ai fini segnaletici è corretto classificare gli investitori qualificati come investitori professionali?

Sì.

22.21 -  Cosa dovrebbe essere indicato nel campo "Servizio consulenza"?

Il campo "Servizio consulenza" è volto a precisare se l'attività di commercializzazione di OICR propri e/o di terzi (è esclusa la compilazione nell'ipotesi della sottoscrizione in assenza di commercializzazione) sia abbinata, o meno, alla prestazione del servizio di consulenza. Il campo deve  essere avvalorato indicando "SI" o "NO". In caso di "sottoscrizione in assenza di commercializzazione" il campo informativo "servizio_consulenza" non deve essere incluso nella specifica partizione del tracciato xml.

22.22 - Come dovrebbe essere valorizzato il canale distributivo nell'ipotesi di sottoscrizione in assenza di commercializzazione?

Il canale distributivo (campo "canale_distr") non deve essere segnalato nella specifica partizione di codice relativo alla "sottoscrizione in assenza di commercializzazione".

22.23 - In presenza di una SICAV estera autogestita che delega la gestione di un comparto alla SGR, se la SGR sta commercializzando lo stesso è corretto classificarlo ai fini segnaletici come "attività di commercializzazione di OICR propri"?

No, la SGR gestisce e commercializza OICR di terzi.

22.24 - Nel caso di una SICAV estera eterogestita il cui gestore è una SGR, se la SGR sta commercializzando lo stesso, è corretto avvalorare la segnalazione identificando tale attività come "attività di commercializzazione di OICR propri"?

Sì.