Risposte alle domande più frequenti sul regime contributivo

Risposte alle domande più frequenti sul regime contributivo
1. Su quale Gazzetta Ufficiale è pubblicato il provvedimento inerente il Regime contributivo 2023?

1. Su quale Gazzetta Ufficiale è pubblicato il provvedimento inerente il Regime contributivo 2023?

Il provvedimento che definisce il regime contributivo per l'anno 2023 (delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022) è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 13 marzo 2023.

2. Quali sono le modalità ed i termini di versamento del contributo di vigilanza?

2. Quali sono le modalità ed i termini di versamento del contributo di vigilanza?

I termini del versamento del contributo, per l’anno 2023, sono indicati nella delibera n. 22624 dell’8 marzo 2023 che ha differito i termini riportati nella delibera n. 22554/2022. Le modalità di versamento del contributo di vigilanza sono indicati nella delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022. Di seguito si riporta un quadro riepilogativo - suddiviso per categorie di soggetti vigilati:

Soggetto tenuto al versamento del Contributo di vigilanza Modalità Termini
  • Borsa Italiana;
  • Monte Titoli;
  • Mts;
  • Cassa di Compensazione e Garanzia

Avviso di pagamento PagoPA spedito all'indirizzo dei contribuenti ed utilizzo dei diversi canali di pagamento indicati nella apposita sezione "modalità di pagamento".

Per i casi di mancata ricezione dell'avviso di pagamento:

stampa su locale dell'Avviso tramite rete Internet ovvero utilizzo del servizio di ristampa indicato nella apposita sezione "modalità di pagamento".

(Art. 4, commi 1, 2 delibera n. 22554/2022)

 

 

 

 

 

31 marzo 2023 (art. 1, delibera n. 22624/2023)

  • Organismo Consulenti Finanziari

Avviso di pagamento PagoPA spedito all'indirizzo dei contribuenti ed utilizzo dei diversi canali di pagamento indicati nella apposita sezione "modalità di pagamento".

Per i casi di mancata ricezione dell'avviso di pagamento:

stampa su locale dell'Avviso tramite rete Internet ovvero utilizzo del servizio di ristampa indicato nella apposita sezione "modalità di pagamento".

(Art. 4, commi 1, 2 delibera n. 22554/2022)

 

 

 

 

 

 

31 maggio 2023 (art. 3, lett. h, delibera n. 22554/2022)

Soggetti italiani:

  • SIM;
  • Società fiduciarie;
  • Imprese di investimento comunitarie ed extra comunitarie con succursale in Italia;
  • Banche Italiane, Banche comunitarie ed extra comunitarie con succursale in Italia, Poste Italiane;
  • Internalizzatori di regolamento;
  • SGR Italiane;
  • Società di gestione UE con succursale in Italia; Gefia UE con succursale in Italia;
  • Oicvm e Fia italiani;
  • Intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.;
  • Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;
  • Emittenti con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari aventi l'Italia come stato membro d'origine;
  • Emittenti italiani che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali;
  • Emittenti titoli diffusi;
  • Soggetti con documentazione di offerta/quotazione;
  • Gestori di sistemi multilaterali e di sistemi organizzati di negoziazione;
  • Internalizzatori sistematici;
  • Gestori di portali per la raccolta di capitali per le PMI;
  • Gestori di servizi di diffusione e meccanismi di stoccaggio;
  • Fornitori di servizi di comunicazione dati;
  • Soggetti tenuti alla pubblicazione della Dichiarazione non finanziaria;
  • Ideatori di PRIIPs;
  • Amministratori di benchmark;
  • Società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), i cedenti, i promotori ed i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell’art. 4-septies.2 comma 6 del d.lgs n. 58/1998.

Avviso di pagamento PagoPA spedito all'indirizzo dei contribuenti ed utilizzo dei diversi canali di pagamento indicati nella apposita sezione "modalità di pagamento".

Per i casi di mancata ricezione dell'avviso di pagamento:

stampa su locale dell'Avviso tramite rete Internet ovvero utilizzo del servizio di ristampa indicato nella apposita sezione "modalità di pagamento".

(Art. 4, commi 1, 2 delibera n. 22554/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 maggio 2023 (art. 1, delibera n. 22624/2023)

Soggetti esteri:

  • Società di Gestione UE;
  • Oicvm e FIA UE;
  • Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati;
  • Ideatori di PRIIPs;
  • Emittenti esteri che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali;
  • Soggetti con documentazione di offerta/quotazione esteri;
  • Imprese di investimento extra comunitarie senza succursale in Italia;
  • Banche extra comunitarie senza succursale in Italia;
  • Gestori di portali per la raccolta di capitali per le PMI;
  • Amministratori di benchmark.

Avviso di pagamento PagoPA spedito all'indirizzo dei contribuenti  e pagamento effettuato esclusivamente mediante utilizzo della carta di credito.

In alternativa pagamento effettuato mediante Bonifico bancario.

Per i casi di mancata ricezione dell'avviso di pagamento:

stampa su locale dell'Avviso tramite rete Internet ovvero utilizzo del servizio di ristampa indicato nella apposita sezione "modalità di pagamento".

(Art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 delibera n. 22554/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

15 maggio 2023 (art. 1, delibera n. 22624/2023)

  • Società di revisione e revisori legali

Avviso di pagamento PagoPA spedito all'indirizzo dei contribuenti ed utilizzo dei diversi canali di pagamento indicati nella apposita sezione "modalità di pagamento".

Per i casi di mancata ricezione dell'avviso di pagamento:

stampa su locale dell'Avviso tramite rete Internet ovvero utilizzo del servizio di ristampa indicato nella apposita sezione "modalità di pagamento".

(Art. 4, commi 1, 2 delibera n. 22554/2022)

Entro il 15 aprile 2023, qualora il bilancio chiuso nel 2022 sia stato approvato non più tardi del 30° giorno antecedente alla pubblicazione in G.U.R.I. del provvedimento (art. 1, delibera n. 22624/2023)[*]

ovvero,

entro il 30° giorno dall'approvazione del bilancio chiuso nel 2022 (art. 4, comma 8, delibera n. 22554/2022) ovvero

entro il 30 settembre 2023 per le persone fisiche revisori legali (art. 4, comma 8, delibera n. 22554/2022)

[*] la previsione si applica alle società di revisione che hanno data di chiusura del bilancio anteriore al 31 dicembre 2022.

  • Gestori di mercati regolamentati esteri (extra UE) richiedenti il riconoscimento in Italia

Bonifico bancario

(Art. 4, commi 3, 4 delibera n. 22554/2022)

Bonifico bancario allegato all'istanza di riconoscimento

In attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) dal  28 febbraio 2021 il pagamento del contributo di vigilanza  deve essere effettuato esclusivamente attraverso PagoPA.

Il sistema di pagamento tramite PagoPA è utilizzabile anche per la riscossione dei pagamenti dall'estero. Tuttavia tale modalità prevede che il pagamento sia effettuabile esclusivamente mediante utilizzo della carta di credito.

Pertanto i soli soggetti esteri possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario in tutti i casi in cui non sia possibile l'utilizzo della carta di credito per  procedere al pagamento tramite la piattaforma PagoPA.

L'Avviso di pagamento PagoPA viene spedito all'indirizzo di residenza o presso la sede legale dei soggetti vigilati italiani ed esteri quindici giorni antecedenti la scadenza.

Coloro che non ricevono l'Avviso di pagamento possono stamparne copia dal sito Banca Popolare di Sondrio (https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/consob).

ovvero utilizzare il servizio di ristampa indicato nella apposita sezione del Regime contributivo/contributi di vigilanza / "modalità di pagamento".

In caso di mancato ricevimento dell'avviso, di variazione dell'indirizzo o di eventuale smarrimento, potrà essere richiesta la ristampa del duplicato dell'avviso tramite il servizio di call center che risponde al numero verde 800 248464.

3. A che data di riferimento viene calcolato il contributo di vigilanza?

3. A che data di riferimento viene calcolato il contributo di vigilanza?

  • per le seguenti categorie di soggetti vigilati si prende a riferimento, per il calcolo del contributo, la situazione in essere alla data del 2 gennaio 2023: Imprese di investimento, Società di Gestione UE, Gestori di FIA UE, Intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., Banche extracomunitarie, Gestori collettivi, Emittenti italiani, esteri ed aventi l'Italia come stato membro d'origine con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani, Emittenti italiani ed  esteri che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali, Emittenti strumenti finanziari diffusi, Gestori di sistemi multilaterali e di sistemi organizzati di negoziazione, Internalizzatori sistematici, Gestori di portali per la raccolta di capitali per le PMI, Gestori di servizi di diffusione e meccanismi di stoccaggio, Fornitori di servizi di comunicazione dati, Amministratori di Benchmark;
  • per i soggetti che hanno concluso la relativa offerta di sottoscrizione e/o vendita il calcolo del contributo si basa sulle offerte di sottoscrizione e/o di vendita e/o di ammissione a quotazione concluse nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023 (delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022, art. 3 lett. m), punto m3); in particolare, si fa riferimento all'intero controvalore collocato (presso il pubblico retail e/o nei confronti degli investitori istituzionali) determinato tenendo conto del prezzo definitivo di offerta, al lordo delle commissioni, e del quantitativo effettivamente collocato, comprensivo (nel caso di offerta agli investitori istituzionali) delle azioni rivenienti dall'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe (delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022, art. 3 comma 2, punto i) e ii));
  • per gli offerenti che hanno concluso un'OPA il calcolo del contributo si basa sulle offerte al pubblico di acquisto concluse nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023 (delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022, art. 3 lett. m), punto m3); in particolare, si fa riferimento al controvalore dell'offerta, determinato tenuto conto dell'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli artt. 108 e 111 del d.lgs n. 58/1998 (delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022, art. 3 comma 2, punto iii));
  • per gli offerenti che hanno concluso un'OPSc il calcolo del contributo si basa sulle offerte al pubblico di scambio concluse nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023 (delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022, art. 3 lett. m), punto m3); in particolare, si fa riferimento al controvalore dell'operazione, determinato tenuto conto del valore dei titoli effettivamente acquisiti (delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022, art. 3 comma 2, punto iv);
  • per gli offerenti con procedimenti estinti prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023;
  • per gli offerenti che non hanno concluso la relativa offerta/vendita per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023;
  • per gli offerenti per i quali il calcolo del contributo si basa sulle offerte di sottoscrizione e/o di vendita di covered warrant, certificates, warrant per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023;
  • per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di quotazione, del documento di esenzione per l’ammissione alle negoziazioni o del supplemento per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023;
  • per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di registrazione (eventualmente universale) ai fini della notifica presso altra Autorità estera (ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 2017/1129) per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023;
  • per i soggetti che, in occasione di una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) hanno reso disponibile al pubblico un documento di esenzione ai sensi dell’art. 34-ter, commi 02, lett. a) e 03, e dell’art. 57, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 11971/1999, non sottoposto all’approvazione di cui all’art. 1, par. 6-bis, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129, sono sottoposti all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 97, 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998, per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023;
  • per le SIM, Banche Italiane, Banche comunitarie con succursale in Italia e le S.G.R. con sede legale in Italia il calcolo del contributo si basa sui ricavi da servizi di investimento al 31.12.2021;
  • per gli ideatori di Priips il calcolo del contributo si basa sul numero di KID acquisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022;
  • i soggetti tenuti alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria sono assoggettati al pagamento del contributo se hanno pubblicato la DNF nel corso del 2022;
  • le Società di intermediazione mobiliare e le Banche Italiane che hanno regolato internamente operazioni su titoli nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed 1° gennaio 2023 sono assoggettate al pagamento di un contributo;
  • per le società di revisione il contributo si applica ai corrispettivi:
    1. da attività di revisione legale: i) sul bilancio: degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI); ii) sui rendiconti dei fondi di diritto italiano gestiti da SGR e/o GEFIA UE ed extra-UE; iii) sul bilancio delle società di calcio professionistiche di serie A e B, nonché
    2. derivanti dal rilascio dell'attestazione sulla dichiarazione non finanziaria degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR)

    percepiti per le attività sopra indicate sugli incarichi svolti sui bilanci o sui rendiconti o sulle DNF chiusi nel corso del 2022;

  • per i revisori legali il contributo si applica ai corrispettivi risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2023 (delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022, art. 4 comma 8);
  • le società di revisione e revisori legali che, alla data del 2 gennaio 2023, non fossero eventualmente più iscritti al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010 e che abbiano svolto i sopra indicati incarichi rilasciando le relazioni / attestazioni, previste dalle relative disposizioni normative, sono comunque assoggettate a contribuzione.

Nei casi di fusione/incorporazione si applica l'articolo 2504-bis del c.c. ed il soggetto incorporante subentra nei diritti e negli obblighi delle società partecipanti alla fusione. Pertanto le obbligazioni relative al pagamento del contributo di vigilanza sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e negli obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione o cessione. La fusione o la cessione hanno efficacia dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Di conseguenza i dati dei ricavi da servizi di investimento alla data di riferimento del 31.12.2021 delle società che sono state oggetto di fusione/incorporazione dal 2.1.2022 all'1.1.2023 in altri intermediari autorizzati, concorrono insieme ai ricavi dell'incorporante a formare la base di computo del contributo.

Si specifica, infine, che sono tenute al pagamento le società iscritte nei relativi Albi alla data del 2 gennaio 2023 autorizzate alla medesima data alla prestazione dei servizi di investimento, per cui se le istanze di revoca dell'autorizzazione vengono presentate senza tener conto dei tempi istruttori necessari affinché possa intervenire la cancellazione prima del 2 gennaio, la società risulta regolarmente iscritta e tenuta al pagamento del contributo di vigilanza.

4. Quale è la misura del contributo di vigilanza?

4. Quale è la misura del contributo di vigilanza?

La determinazione della misura della contribuzione è indicata nella delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022.

Gli offerenti, per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti, devono compilare ed inviare, ai competenti uffici della Divisione Informazione Emittenti, la scheda di riepilogo degli elementi salienti dell'operazione riportata nell'allegato 1. Tale scheda viene anche allegata alla lettera di approvazione del prospetto.

Le società di revisione ed i revisori legali, per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti, devono preliminarmente compilare ed inviare, la specifica tabella per il calcolo della contribuzione, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, entro il 20 marzo 2023, qualora la data di pagamento sia il 15 aprile 2023 (art. 1, delibera n. 22624/2023) (la previsione si applica anche alle società di revisione che hanno data di chiusura del bilancio anteriore al 31 dicembre 2022), ovvero almeno 20 giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere b) e c) dell'art 4 comma 8 della delibera 22554/2022. Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformità.

5. Quali operazioni di offerta sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale?

5. Quali operazioni di offerta sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale?

A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali per le quali ricorrano le seguenti condizioni: i) fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; ii)  offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

6. Quali soggetti sono esentati dal pagamento della contribuzione annuale?

6. Quali soggetti sono esentati dal pagamento della contribuzione annuale?

A decorrere dal 2014, sono esentate dal pagamento le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento per il pagamento della contribuzione sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. Detta esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente è tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e.mail:  contributi@pec.consob.it.

7. Quali soggetti sono tenuti al versamento dei contributi nel caso di offerta di sottoscrizione e/o vendita anche finalizzata alla quotazione?

7. Quali soggetti sono tenuti al versamento dei contributi nel caso di offerta di sottoscrizione e/o vendita anche finalizzata alla quotazione (art. 3, comma 1, lett. m) della delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022)?

Il soggetto tenuto alla corresponsione del contributo di vigilanza è la Società emittente gli strumenti finanziari a cui si riferisce il prospetto di offerta/quotazione, il documento di esenzione, ovvero il supplemento, la quale può poi rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita (delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022, art. 3 comma 2).

8. I gestori collettivi dove possono trovare il dettaglio del contributo di vigilanza dovuto?

8. I gestori collettivi dove possono trovare il dettaglio del contributo di vigilanza dovuto?

I gestori collettivi tenuti al pagamento del contributo indicato all'art. 3 lett. g) della delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022 possono consultare un report contenente i contributi dovuti per l'anno 2023 per il servizio di gestione collettiva del risparmio, col dettaglio dei fondi soggetti a contribuzione nel sito internet della Consob.

Per i gestori collettivi italiani: https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/sgr-sicav4

Per i gestori collettivi esteri: https://www.consob.it/web/services-for-supervised-subjects/annual-fees

9. Cosa accade se non si rispetta il termine di pagamento del contributo di vigilanza?

9. Cosa accade se non si rispetta il termine di pagamento del contributo di vigilanza?

Il pagamento per ogni categoria di soggetto vigilato deve avvenire entro il termine tassativo riportato nella tabella di cui sopra. In caso di tardivo pagamento il versamento del contributo di vigilanza dovrà essere maggiorato degli interessi di mora nella misura legale (pari al 5,00% in ragione d'anno[1]) per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento (per il calcolo dei giorni si applica il metodo dell'anno civile).

Il mancato pagamento del contributo di vigilanza entro il termine stabilito comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito tramite l'inoltro di apposito sollecito di pagamento con indicazione di un termine ulteriore per procedere con la regolarizzazione della posizione contributiva.

Per i casi in cui permane l'omesso pagamento della contribuzione, viene attivata la procedura di riscossione coattiva tramite ruolo prevista dall''art. 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con addebito degli ulteriori costi previsti dalla normativa in materia. Con l'emissione del ruolo il recupero dei crediti è delegato all'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. per cui la regolarizzazione della posizione contributiva deve avvenire per il tramite dell'Agente della riscossione delegato utilizzando la cartella di pagamento.


[1] D.M. 13 dicembre 2022 “Modifica del saggio di interesse legale” del Ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022, n. 292.

10. A quale struttura occorre rivolgersi per richieste di chiarimenti e/o di informazioni in merito alla determinazione della contribuzione?

10. A quale struttura occorre rivolgersi per richieste di chiarimenti e/o di informazioni in merito alla determinazione della contribuzione?

Per chiarimenti o per la richiesta di dettagli in merito alle basi imponibili ed alla modalità di calcolo del contributo dovuto è possibile inviare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica: contributi@consob.it ovvero on line tramite il SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno - compilando l'apposito formpersone giuridiche / persone fisiche.

11. A quale struttura occorre rivolgersi per richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento del contributo di vigilanza?

11. A quale struttura occorre rivolgersi per richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento del contributo di vigilanza?

Per l'acquisizione degli avvisi di pagamento è attivo il numero verde 800 248464.

È possibile rivolgersi all'Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio per chiedere informazioni sulle modalità di versamento del contributo di vigilanza contattando la linea di help-desk dedicata 06/84.77.788 (attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00).

12. Cosa occorre fare nel caso di erroneo versamento del contributo?

12. Cosa occorre fare nel caso di erroneo versamento del contributo?

In caso di versamenti erronei di contributi (importi non dovuti, misura superiore a quella dovuta, doppi versamenti) è possibile presentare una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa, compilando ed inviando l'apposito modulo scaricabile dal sito Consob al seguente indirizzo: /web/area-operativa-interattiva/modulistica-per-richieste-varie

Allegato 1 - Segnalazione basi imponibili contributi di vigilanza

Allegato 1. Segnalazione basi imponibili contributi di vigilanza

 Allegato 1 formato Word per la compilazione

1

SOGGETTO CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE

 

2

DATI ANAGRAFICI

2.1

DENOMINAZIONE

 

2.2

CODICE FISCALE / CODICE REGISTRAZIONE SOCIETA' ESTERA / CODICE LEI

 

2.3

INDIRIZZO SEDE LEGALE

 

2.4

REFERENTE

 

2.5

INDIRIZZO PEC

 

2.6

CODICE CONSOB

 

3

DATI OPERAZIONE

3.1

DATA DI SEGNALAZIONE (GG/MM/AA)

 

3.2

QUOTATA (SI/NO)

 

3.3

ESTERA (SI/NO)

 

3.4

TIPO DI PROSPETTO

 

3.5

NULLA OSTA/PROTOCOLLO

 

3.6

CONTROVALORE EFFETTIVO COLLOCATO

 

3.7

TITOLO

 

3.8

DATA INIZIO PERIODO DI OFFERTA

 

3.9

DATA FINE PERIODO DI OFFERTA

 

3.10

DATA AVVIO NEGOZIAZIONI SUL MERCATO REGOLAMENTATO

 

3.11

OPERAZIONI IPO ESENTATE (SI/NO)

 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

1

SOGGETTO CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE

Le possibili opzioni sono:

EMITTENTE: società emittente i titoli oggetto di offerta / quotazione

OFFERENTE: soggetto che effettua la vendita del titolo (azione, obbligazione, etc.)

2

DATI ANAGRAFICI

2.1

DENOMINAZIONE

Denominazione legale della società.

2.2

CODICE FISCALE / CODICE REGISTRAZIONE SOCIETA' ESTERA / CODICE LEI

Codice fiscale del soggetto segnalante / altro codice di registrazione per le società estere (es. passaporto, codice LEI).

2.3

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via/città/CAP/Nazione.

2.4

REFERENTE

Nome, Cognome, numero di telefono, indirizzo email, eventuale Ufficio di appartenenza, del soggetto che effettua la segnalazione.

2.5

INDIRIZZO PEC

Eventuale indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che effettua la segnalazione.

2.6

CODICE CONSOB

Codice comunicato dalla Consob nello scambio di corrispondenza.

3

DATI OPERAZIONE

3.1

DATA DI SEGNALAZIONE

Data in cui in cui si effettua la segnalazione riportata nel formato "gg/mm/aaaa".

3.4

TIPO DI PROSPETTO

Le possibili opzioni sono:

  • OPS: prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione
  • OPV: prospetto di offerta pubblica di vendita
  • OPSV: prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione e vendita
  • OIS: offerta di sottoscrizione agli istituzionali
  • OIV: offerta di vendita agli istituzionali
  • OIVS: offerta di vendita e sottoscrizione agli istituzionali
  • Q: prospetto di quotazione (senza preventiva offerta)
  • PC: prospetto per la crescita ex art. 15 del Reg. UE 1129/2017
  • PS: prospetto emissioni secondarie ex art. 14 del Reg. UE 1129/2017
  • DRU: documento di registrazione universale ex art. 9 del Reg. UE 1129/2017
  • PR: prospetto UE della ripresa ex art. 14 bis del Reg. UE 1129/2017
  • DE: documento di esenzione

3.5

NULLA OSTA/PROTOCOLLO

Numero di protocollo della nota tramite la quale la Consob ha comunicato l'autorizzazione del prospetto.

In caso di prospetto tripartito, si richiede di indicare sia il numero di protocollo del Documento di Registrazione che il numero di protocollo della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.

3.6

CONTROVALORE EFFETTIVO COLLOCATO

Controvalore dell'offerta (al pubblico e/o agli investitori istituzionali) determinato con riferimento al prezzo definitivo di offerta, al lordo delle commissioni, e al quantitativo effettivamente collocato. Con riferimento all'offerta agli investitori istituzionali, il controvalore considerato è quello risultante a seguito dell'esercizio dell'opzione Greenshoe.

Al riguardo:

  • in caso di esito negativo dell'offerta, indicare un controvalore pari a zero;
  • in caso di offerte suddivise in periodi di offerte intermedie (c.d. "a rubinetto"), indicare la somma dei controvalori relativi ai diversi periodi di offerta intermedi;
  • qualora il prospetto si riferisca a diversi titoli (es. azioni, obbligazioni convertibili, corporate bond), indicare i controvalori per ogni tipologia di titolo;
  • qualora si tratti di un prospetto di un Emittente Bancario relativo a diversi titoli (es. azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili), indicare i controvalori dei soli titoli di capitale (es. azioni e obbligazioni convertibili).

3.7

TITOLO

Titolo oggetto di offerta / quotazione (Azioni, obbligazioni convertibili, corporate bond, etc.).

3.8

DATA INIZIO PERIODO DI OFFERTA

Data di inizio del periodo di offerta indicata nel formato "gg/mm/aaaa".

In caso di offerte suddivise in periodi di offerte intermedie (c.d. "a rubinetto") indicare la data di inizio del primo periodo di offerta.

3.9

DATA FINE PERIODO DI OFFERTA

Data di chiusura dell'intero periodo di offerta indicata nel formato "gg/mm/aaaa".

In caso di offerte suddivise in periodi di offerte intermedie (c.d. "a rubinetto"), indicare la data ultima di chiusura dell'offerta facendo riferimento all'intero periodo di offerta.

3.10

DATA AVVIO NEGOZIAZIONI SUL MERCATO REGOLAMENTATO

Data di inizio negoziazione sul mercato regolamentato indicata nel formato "gg/mm/aaaa" .

3.11

OPERAZIONI IPO ESENTATE

SI: in caso di operazioni di quotazione e offerta che presentano i requisiti di esenzione dal contributo di vigilanza previsto nella delibera Consob pubblicata e applicabile al periodo contributivo di riferimento

NO: in mancanza dei requisiti sopra indicati.

 

NOTE

La segnalazione dei dati in oggetto deve essere effettuata anche:

(i) in caso di esito negativo dell'operazione di offerta / quotazione,

(ii) qualora il Documento di Registrazione / Prospetto risulti scaduto (dodicesimo mese successivo all'approvazione del documento di offerta da parte della Consob) e la Società non abbia proceduto con l'operazione di offerta / quotazione.