Risposte alle domande più frequenti sul regime contributivo

Risposte alle domande più frequenti sul regime contributivo
1. Su quale Gazzetta Ufficiale è pubblicato il provvedimento inerente il regime contributivo 2025?

Il provvedimento che definisce il regime contributivo per l'anno 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 24 gennaio 2025.

2. Quali sono le modalità ed i termini di versamento del contributo di vigilanza?

Le modalità di versamento del contributo di vigilanza sono indicati nella delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024. Di seguito si riporta un quadro riepilogativo - suddiviso per categorie di soggetti vigilati:

Soggetto tenuto al versamento del Contributo di vigilanza Modalità Termini
  • Borsa Italiana;
  • Monte Titoli;
  • Mts;
  • Cassa di Compensazione e Garanzia

Avviso di pagamento PagoPA spedito all'indirizzo dei contribuenti ed utilizzo dei diversi canali di pagamento indicati nella apposita sezione "modalità di pagamento".

Per i casi di mancata ricezione dell'avviso di pagamento:

stampa su locale dell'Avviso tramite rete Internet ovvero utilizzo del servizio di ristampa indicato nella apposita sezione "modalità di pagamento".

(Art. 4, commi 1, 2 delibera n. 23352/2024)

28 febbraio 2025

  • Organismo Consulenti Finanziari

Avviso di pagamento PagoPA spedito all'indirizzo dei contribuenti ed utilizzo dei diversi canali di pagamento indicati nella apposita sezione "modalità di pagamento".

Per i casi di mancata ricezione dell'avviso di pagamento:

stampa su locale dell'Avviso tramite rete Internet ovvero utilizzo del servizio di ristampa indicato nella apposita sezione "modalità di pagamento".

(Art. 4, commi 1, 2 delibera n. 23352/2024)

31 maggio 2025 

Soggetti italiani:

  • SIM;
  • Società fiduciarie;
  • Imprese di investimento comunitarie ed extra comunitarie con succursale in Italia;
  • Banche Italiane, Banche comunitarie ed extra comunitarie con succursale in Italia, Poste Italiane;
  • Internalizzatori di regolamento;
  • SGR Italiane;
  • Società di gestione UE con succursale in Italia; Gefia UE con succursale in Italia;
  • Oicvm e Fia italiani;
  • Intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.;
  • Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;
  • Emittenti con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari aventi l'Italia come stato membro d'origine;
  • Emittenti italiani che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali;
  • Soggetti con documentazione di offerta/quotazione concernente titoli di capitale;
  • Soggetti offerenti covered warrant e certificates
  • Gestori di sistemi multilaterali e di sistemi organizzati di negoziazione;
  • Internalizzatori sistematici;
  • Gestori di servizi di diffusione e meccanismi di stoccaggio;
  • Fornitori di servizi di comunicazione dati;
  • Soggetti tenuti alla pubblicazione della Dichiarazione non finanziaria;
  • Ideatori di PRIIPs;
  • Amministratori di benchmark;
  • Soggetti designati ai sensi dell’art. 7 par. 2 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) su cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g) del medesimo Regolamento;
  • Fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati, ai sensi dell’art. 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998.

Avviso di pagamento PagoPA spedito all'indirizzo dei contribuenti ed utilizzo dei diversi canali di pagamento indicati nella apposita sezione "modalità di pagamento".

Per i casi di mancata ricezione dell'avviso di pagamento:

stampa su locale dell'Avviso tramite rete Internet ovvero utilizzo del servizio di ristampa indicato nella apposita sezione "modalità di pagamento".

(Art. 4, commi 1, 2 delibera n. 23352/2024)

15 aprile 2025 

Soggetti esteri:

  • Società di Gestione UE;
  • Oicvm e FIA UE;
  • Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati;
  • Ideatori di PRIIPs;
  • Emittenti esteri che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali;
  • Soggetti con documentazione di offerta/quotazione esteri concernente titoli di capitale;
  • Soggetti offerenti covered warrant e certificates;
  • Imprese di investimento extra comunitarie senza succursale in Italia;
  • Banche extra comunitarie senza succursale in Italia;
  • Amministratori di benchmark.
  • Soggetti designati ai sensi dell’art. 7 par. 2 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) su cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g) del medesimo Regolamento;
  • Fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati, ai sensi dell’art. 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998.

Avviso di pagamento PagoPA spedito all'indirizzo dei contribuenti e pagamento effettuato esclusivamente mediante utilizzo della carta di credito.

In alternativa pagamento effettuato mediante Bonifico bancario.

Per i casi di mancata ricezione dell'avviso di pagamento:

stampa su locale dell'Avviso tramite rete Internet ovvero utilizzo del servizio di ristampa indicato nella apposita sezione "modalità di pagamento".

(Art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 delibera n. 23352/2024)

15 aprile 2025

  • Soggetti con documentazione di offerta/quotazione concernente titoli diversi dai titoli di capitale (esclusi covered warrant e certificates) per operazioni effettuate tra il 2 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025

Avviso di pagamento PagoPA generato tramite accesso allo specifico applicativo presente nell'area dedicata del sito internet della Consob (modalità di pagamento) (Art. 5, delibera n. 23352/2024)

  • Disposizione di pagamento relativa alla quota fissa allegata alla domanda di approvazione.
  • Disposizione di pagamento al momento della pubblicazione della condizione definitiva nel caso di offerta anche finalizzata alla quotazione, rivolta ad investitori istituzionali.
  • Disposizione di pagamento entro 20 gg. dalla conclusione dell'offerta nel caso di offerta pubblica anche finalizzata alla quotazione, rivolta ad investitori retail.
  • Società di revisione e revisori legali

Avviso di pagamento PagoPA spedito all'indirizzo dei contribuenti ed utilizzo dei diversi canali di pagamento indicati nella apposita sezione "modalità di pagamento".

Per i casi di mancata ricezione dell'avviso di pagamento:

stampa su locale dell'Avviso tramite rete Internet ovvero utilizzo del servizio di ristampa indicato nella apposita sezione "modalità di pagamento".

(Art. 4, commi 1, 2 delibera n. 23352/2024)

Entro il 15 marzo 2025, qualora il bilancio chiuso nel 2024 abbia data di chiusura antecedente al 31 dicembre 2024

ovvero,

entro il 30° giorno dall'approvazione del bilancio chiuso nel 2024

ovvero,

entro il 30 settembre 2025 per le persone fisiche revisori legali 

 

  • Gestori di mercati regolamentati esteri (extra UE) richiedenti il riconoscimento in Italia

Avviso di pagamento PagoPA generato tramite accesso allo specifico applicativo presente nell'area dedicata del sito internet Consob (modalità di pagamento)

(Art. 5, delibera n. 23352/2024)

Disposizione di pagamento allegata all'istanza di riconoscimento

In attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) dal 28 febbraio 2021 il pagamento del contributo di vigilanza  deve essere effettuato esclusivamente attraverso PagoPA.

Il sistema di pagamento tramite PagoPA è utilizzabile anche per la riscossione dei pagamenti dall'estero. Tuttavia tale modalità prevede che il pagamento sia effettuabile esclusivamente mediante utilizzo della carta di credito.

Pertanto i soli soggetti esteri possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario in tutti i casi in cui non sia possibile l'utilizzo della carta di credito per  procedere al pagamento tramite la piattaforma PagoPA.

L'Avviso di pagamento PagoPA viene spedito all'indirizzo di residenza o presso la sede legale dei soggetti vigilati italiani ed esteri quindici giorni antecedenti la scadenza.

Coloro che non ricevono l'Avviso di pagamento possono stamparne copia dal sito Banca Popolare di Sondrio (https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/consob).

ovvero utilizzare il servizio di ristampa indicato nella apposita sezione del Regime contributivo/contributi di vigilanza / "modalità di pagamento".

In caso di mancato ricevimento dell'avviso, di variazione dell'indirizzo o di eventuale smarrimento, potrà essere richiesta la ristampa del duplicato dell'avviso tramite il servizio di call center che risponde al numero verde 800 248464.

I soggetti con documentazione di offerta/quotazione concernente titoli diversi dai titoli di capitale (esclusi covered warrant e certificates) che dovranno pagare il contributo di vigilanza di cui all'art. 3 lett. m) punto m4), in sede di avvio e a conclusione delle operazioni, effettuate tra il 2 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, dovranno accedere allo specifico applicativo per la generazione dei Pago PA. Analogamente tale modalità sarà utilizzata anche per il versamento del contributo di vigilanza di cui all'art. 3 lett. u) dovuto dai gestori di mercati regolamenti esteri che richiedono il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, il cui pagamento è effettuato all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento.

3. A che data di riferimento viene calcolato il contributo di vigilanza?
  • per le seguenti categorie di soggetti vigilati si prende a riferimento, per il calcolo del contributo, la situazione in essere alla data del 2 gennaio 2025: Imprese di investimento, Società di Gestione UE, Gestori di FIA UE, Intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., Banche extracomunitarie, Gestori collettivi, Emittenti italiani, esteri ed aventi l'Italia come stato membro d'origine con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani, Emittenti italiani ed  esteri che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali, Gestori di sistemi multilaterali e di sistemi organizzati di negoziazione, Internalizzatori sistematici, Gestori di servizi di diffusione e meccanismi di stoccaggio, Fornitori di servizi di comunicazione dati, Amministratori di Benchmark; Fornitori di servizi di crowdfunding; Soggetti designati ai sensi dell’art. 7 par. 2 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR);
  • per i soggetti che hanno concluso la relativa offerta di sottoscrizione e/o vendita concernente titoli di capitale il calcolo del contributo si basa sulle offerte di sottoscrizione e/o di vendita e/o di ammissione a quotazione concluse nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, lett. m) punto m3)); in particolare, si fa riferimento all'intero controvalore collocato (presso il pubblico retail e/o nei confronti degli investitori istituzionali) determinato tenendo conto del prezzo definitivo di offerta, al lordo delle commissioni, e del quantitativo effettivamente collocato, comprensivo (nel caso di offerta agli investitori istituzionali) delle azioni rivenienti dall'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3 comma 2, punto iv) e vi));
  • per gli offerenti che hanno concluso un'OPA il calcolo del contributo si basa sulle offerte al pubblico di acquisto concluse nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, lett. m) punto m3)); in particolare, si fa riferimento al controvalore dell'offerta, determinato tenuto conto dell'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli artt. 108 e 111 del d.lgs n. 58/1998 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, comma 2, punto vii));
  • per gli offerenti che hanno concluso un'OPSc il calcolo del contributo si basa sulle offerte al pubblico di scambio concluse nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, lett. m) punto m3)); in particolare, si fa riferimento al controvalore dell'operazione, determinato tenuto conto del valore dei titoli effettivamente acquisiti (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, comma 2, punto viii));
  • per gli offerenti con procedimenti estinti prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, lett. m) punto m1));
  • per gli offerenti che non hanno concluso la relativa offerta/vendita per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, lett. m) punto m2));
  • per i soggetti che hanno presentato domanda di approvazione per il prospetto/prospetto di base/documento di registrazione/DRU/supplemento concernente titoli diversi dai titoli di capitale (esclusi covered warrant e certificates) si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2025 ed il 31 dicembre  2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, lett. m) punto m4)).
  • per gli offerenti per i quali il calcolo del contributo si basa sulle offerte di sottoscrizione e/o di vendita di covered warrant, certificates, warrant per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, lett. m) punto m5));
  • per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di quotazione, del documento di esenzione per l’ammissione alle negoziazioni o del supplemento per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, lett. m) punto m6));
  • per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di registrazione (eventualmente universale) per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, lett. m) punto m6));
  • per i soggetti che, in occasione di una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) hanno reso disponibile al pubblico un documento di esenzione ai sensi dell’art. 34-ter, commi 02, lett. a) e 03, e dell’art. 57, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 11971/1999, non sottoposto all’approvazione di cui all’art. 1, par. 6-bis, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129, sono sottoposti all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 97, 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998, per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento il periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, lett. m) punto m7));
  • per le SIM, Banche Italiane, Banche comunitarie con succursale in Italia e le S.G.R. con sede legale in Italia il calcolo del contributo si basa sui ricavi da servizi di investimento al 31.12.2023;
  • per gli ideatori di Priips il calcolo del contributo si basa sul numero di KID acquisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024;
  • i soggetti tenuti alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria sono assoggettati al pagamento del contributo se hanno pubblicato la DNF nel corso del 2024;
  • le Società di intermediazione mobiliare e le Banche Italiane che hanno regolato internamente operazioni su titoli nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 sono assoggettate al pagamento di un contributo;
  • per le società di revisione il contributo si applica:
    1. ai corrispettivi da attività di revisione legale: i) sul bilancio: degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI); ii) sui rendiconti dei fondi di diritto italiano gestiti da SGR e/o GEFIA UE ed extra-UE; iii) sul bilancio delle società di calcio professionistiche di serie A e B, nonché 
    2. ai corrispettivi derivanti dal rilascio dell'attestazione sulla dichiarazione non finanziaria degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR) percepiti per le attività sopra indicate sugli incarichi svolti sui nel bilancio di esercizio o sui rendiconti o sulle DNF chiuso nel corso del 2023;
      • per i revisori legali il contributo si applica ai corrispettivi risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2025 concernente i redditi 2024 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 4, comma 8);
      • Le società di revisione e revisori legali che, alla data del 2 gennaio 2025, non fossero eventualmente più iscritti al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010 e che abbiano svolto i sopra indicati incarichi (su bilanci, rendiconti e DNF chiusi nell'esercizio 2023) rilasciando le relazioni / attestazioni, previste dalle relative disposizioni normative, sono comunque assoggettati a contribuzione;

Nei casi di fusione/incorporazione si applica l'articolo 2504-bis del c.c. ed il soggetto incorporante subentra nei diritti e negli obblighi delle società partecipanti alla fusione. Pertanto le obbligazioni relative al pagamento del contributo di vigilanza sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e negli obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione o cessione. La fusione o la cessione hanno efficacia dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Di conseguenza i dati dei ricavi da servizi di investimento alla data di riferimento del 31.12.2023 delle società che sono state oggetto di fusione/incorporazione dal 2.1.2024 all'1.1.2025 in altri intermediari autorizzati, concorrono insieme ai ricavi dell'incorporante a formare la base di computo del contributo.

Si specifica, infine, che sono tenute al pagamento le società iscritte nei relativi Albi alla data del 2 gennaio 2025 autorizzate alla medesima data alla prestazione dei servizi di investimento, per cui se le istanze di revoca dell'autorizzazione vengono presentate senza tener conto dei tempi istruttori necessari affinché possa intervenire la cancellazione prima del 2 gennaio, la società risulta regolarmente iscritta e tenuta al pagamento del contributo di vigilanza.

4. Quale è la misura del contributo di vigilanza?

La determinazione della misura della contribuzione è indicata nella delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024.

Gli offerenti, per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti, relativamente alle operazioni concernente titoli di capitale, devono compilare ed inviare, ai competenti uffici della Divisione Vigilanza Emittenti, la scheda di riepilogo degli elementi salienti dell'operazione riportata nell'allegato 1.

Le società di revisione ed i revisori legali, per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti, devono preliminarmente compilare ed inviare, la specifica tabella per il calcolo della contribuzione, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, almeno 20 giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere a)b) e c) dell'art 4 comma 8 della delibera 23352/2024. Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformità.

5. Quali operazioni di offerta sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale?

A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali per le quali ricorrano le seguenti condizioni: i) fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; ii)  offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

6. Quali soggetti sono esentati dal pagamento della contribuzione annuale?

A decorrere dal 2014, sono esentate dal pagamento le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento per il pagamento della contribuzione sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. Detta esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente è tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e.mail:  contributi@pec.consob.it.

7. Quali soggetti sono tenuti al versamento dei contributi nel caso di offerta di sottoscrizione e/o vendita anche finalizzata alla quotazione?

Il soggetto tenuto alla corresponsione del contributo di vigilanza è la Società emittente gli strumenti finanziari a cui si riferisce il prospetto di offerta/quotazione, il documento di esenzione, ovvero il supplemento, la quale può poi rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 3, comma 2).

Il Prospetto informativo relativo a un’offerta pubblica di titoli di non-equity svolta nell’ambito di un’offerta pubblica di scambio, cui non si applica l’esenzione di cui all’art. 1, par. 4, lett. f), e par. 6-bis), del Regolamento (UE) 2017/1129 (in quanto esenzione relativa alla sola offerta di titoli di equity), rientra integralmente nella fattispecie contributiva di cui all’art. 3, lett. m), punto m4), della delibera n. 23352/2024, trattandosi di un’operazione di offerta di titoli di non-equity effettuata a valere su un Prospetto. Ciò anche se tale operazione è effettuata in regime di esenzione dalla pubblicazione del relativo documento di offerta di scambio previsto dalla disciplina di cui all’art. 102 del TUF, indipendentemente dal fatto che tale documento sia stato redatto dall’Emittente su base volontaria. La citata disposizione della delibera n. 23352/2024 trova applicazione anche qualora il Prospetto informativo riguardi un’offerta pubblica di titoli di non-equity svolta sia nell’ambito di un’offerta pubblica di scambio che al di fuori di essa.

8. I gestori collettivi dove possono trovare il dettaglio del contributo di vigilanza dovuto?

I gestori collettivi tenuti al pagamento del contributo indicato all'art. 3 lett. g) della delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024 possono consultare un report contenente i contributi dovuti per l'anno 2024 per il servizio di gestione collettiva del risparmio, col dettaglio dei fondi soggetti a contribuzione nel sito internet della Consob.

Per i gestori collettivi italiani: https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/sgr-sicav4

Per i gestori collettivi esteri: https://www.consob.it/web/services-for-supervised-subjects/annual-fees

9. Cosa accade se non si rispetta il termine di pagamento del contributo di vigilanza?

Il pagamento per ogni categoria di soggetto vigilato deve avvenire entro il termine tassativo riportato nella tabella di cui sopra. In caso di tardivo pagamento il versamento del contributo di vigilanza dovrà essere maggiorato degli interessi di mora nella misura legale (pari al 2% in ragione d'anno[1]) per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento (per il calcolo dei giorni si applica il metodo dell'anno civile).

Il mancato pagamento del contributo di vigilanza entro il termine stabilito comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito tramite l'inoltro di apposito sollecito di pagamento con indicazione di un termine ulteriore per procedere con la regolarizzazione della posizione contributiva.

Per i casi in cui permane l'omesso pagamento della contribuzione, viene attivata la procedura di riscossione coattiva tramite ruolo prevista dall''art. 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con addebito degli ulteriori costi previsti dalla normativa in materia. Con l'emissione del ruolo il recupero dei crediti è delegato all'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. per cui la regolarizzazione della posizione contributiva deve avvenire per il tramite dell'Agente della riscossione delegato utilizzando la cartella di pagamento.


[1] D.M. 10.11.2024 “Determinazione del saggio degli interessi legali” del Ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024, n. 294.

10. A quale struttura occorre rivolgersi per richieste di chiarimenti e/o di informazioni in merito alla determinazione della contribuzione?

Per chiarimenti o per la richiesta di dettagli in merito alle basi imponibili ed alla modalità di calcolo del contributo dovuto è possibile inviare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica: contributi@consob.it ovvero on line tramite il SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno - compilando l'apposito formpersone giuridiche / persone fisiche.

11. A quale struttura occorre rivolgersi per richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento del contributo di vigilanza?

Per l'acquisizione degli avvisi di pagamento è attivo il numero verde 800 248464.

È possibile rivolgersi all'alla Divisione Finanza e Amministrazione - Ufficio Contabilità e Bilancio per chiedere informazioni sulle modalità di versamento del contributo di vigilanza contattando la linea di help-desk dedicata 06/84.77.788 (attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00).

12. Cosa occorre fare nel caso di erroneo versamento del contributo?

In caso di versamenti erronei di contributi (importi non dovuti, misura superiore a quella dovuta, doppi versamenti) è possibile presentare una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa, compilando ed inviando l'apposito modulo scaricabile dal sito Consob al seguente indirizzo: /web/area-operativa-interattiva/modulistica-per-richieste-varie

Allegato 1 - Segnalazione basi imponibili contributi di vigilanza (operazioni concernenti titoli di capitale)

Allegato 1

Segnalazione basi imponibili contributi di vigilanza (operazioni concernenti titoli di capitale)[1]

 Allegato 1 formato Word per la compilazione

Data della segnalazione  
Dati anagrafi del soggetto segnalante
Denominazione legale della Sociale  
Codice fiscale o codice di registrazione società esterna  
Codice LEI  
Codice Consob  
Referente (Nome, Cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona che può essere contatta in ordine alla presente segnalazione)
Dati dell’operazione
Società quotata (SI/NO)  
Società esterna (SI/NO)  
Tipo di documento approvato dalla Consob (1) Vendi Nota [2]
Provvedimento della Consob (Numero di protocollo della nota tramite la quale la Consob ha comunicato l'approvazione del documento. In caso di prospetto tripartito, indicare sia il numero di protocollo del Documento di Registrazione che il numero di protocollo della Nota Informativa e della Nota di Sintesi)  
Controvalore effettivo collocato (offerta al pubblico e/o agli istituzionali) Vedi Nota [3]  
Titolo oggetto di offerta / ammissione alle negoziazioni (es. azioni, obbligazioni convertibili etc.)  
Data di inizio periodo di offerta (In caso di offerte suddivise in periodi di offerte intermedie, c.d. "a rubinetto", indicare la data di inizio del primo periodo di offerta)  
Data di fine periodo di offerta (In caso di offerte suddivise in periodi di offerte intermedie, c.d. "a rubinetto", indicare la data di chiusura dell’ultimo periodo di offerta)  
Data di avvio delle negoziazioni sul mercato regolamentato  
Operazioni di Initial Public Offering Esentate (SI/NO) (l’opzione SI trova applicazione solo in caso di operazioni di offerta e quotazione che presentano i requisiti di esenzione dal contributo di vigilanza previsto nella delibera Consob pubblicata e applicabile al periodo contributivo di riferimento)  
 
NOTE
Nota 1 La segnalazione dei dati imponibili deve essere effettuata anche: (i) in caso di esito negativo dell'operazione di offerta / ammissione alle negoziazioni, (ii) qualora il Documento di Registrazione / Prospetto risulti scaduto (dodicesimo mese successivo all'approvazione del documento da parte della Consob) e la Società non abbia proceduto con l'operazione di offerta / ammissione alle negoziazioni).
Nota 2 Le opzioni identificative delle tipologie di documento sono:
  • OPS: prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione
  • OPV: prospetto di offerta pubblica di vendita
  • OPSV: prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione e vendita
  • OIS: offerta di sottoscrizione ai soli istituzionali
  • OIV: offerta di vendita ai soli istituzionali
  • OIVS: offerta di vendita e sottoscrizione ai soli istituzionali
  • Q: prospetto di sola quotazione
  • PC: prospetto per la crescita ex art. 15 del Reg. UE 1129/2017 PS: prospetto emissioni secondarie ex art. 14 del Reg. UE 1129/2017 DRU: documento di registrazione universale ex art. 9 del Reg. UE 1129/2017
  • PR: prospetto UE della ripresa ex art. 14 bis del Reg. UE 1129/2017
  • DE: documento di esenzione
  • S: Supplemento
Nota 3 Il Controvalore dell'offerta (al pubblico e/o agli investitori istituzionali) deve essere determinato considerando il prezzo definitivo di offerta, al lordo delle commissioni, e al quantitativo effettivamente collocato. Con riferimento all'offerta agli investitori istituzionali, il controvalore considerato è quello risultante a seguito dell'esercizio dell'opzione Greenshoe. In relazione a quanto sopra, si rappresenta quanto segue:
  • in caso di esito negativo dell'offerta, indicare un controvalore pari a zero;
  • in caso di offerte suddivise in periodi di offerte intermedie (c.d. "a rubinetto"), indicare la somma dei controvalori relativi ai diversi periodi di offerta intermedi;
  • qualora il prospetto si riferisca a diverse tipologie di titoli, indicare i controvalori per ogni tipo di titolo.