Comunicazione comunicazione cg n. 0119727 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione n. 0119727 del 20-4-2018
Oggetto: Modalità di trasmissione a Consob delle dichiarazioni non finanziarie
Con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018, la Consob ha adottato il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (di seguito “Regolamento”). L'art. 3, comma 1 di tale Regolamento prevede che la Consob indichi sul proprio sito internet le modalità di trasmissione all'autorità delle Dichiarazioni non finanziarie (“DNF”) dei soggetti non quotati né diffusi, ovvero dell'avviso di avvenuto deposito delle stesse presso il registro delle imprese.
Con la presente comunicazione si intende fornire tali modalità di trasmissione e fornire alcune precisazioni anche in merito agli obblighi di trasmissione alla Consob delle dichiarazioni non finanziarie degli emittenti quotati e degli emittenti diffusi.
Soggetti non quotati né diffusi
I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento comunicano l'avvenuto deposito della DNF presso il registro delle imprese, ovvero trasmettono la stessa, sia nel caso in cui sia contenuta nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del D.Lgs. n. 136 del 2015, all'articolo 94 del D.Lgs. n. 209 del 2005, sia che costituisca una relazione distinta, da indirizzi PEC, utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica certificata: dnf@pec.consob.it. Gli allegati alla corrispondenza inviata tramite PEC non possono avere dimensioni superiori a circa 35-40 MiB (megabyte binari). Qualora tali allegati eccedano le suddette dimensioni, è possibile effettuare più invii separati .
Emittenti quotati
Per gli emittenti quotati, sia che la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia che costituisca una relazione distinta, le modalità di trasmissione alla Consob sono quelle indicate dall'art. 65-septies del Regolamento n. 11971 del 1999 (di seguito “Regolamento Emittenti”): le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob.
Al riguardo, si invitano gli emittenti, nel momento in cui effettuano lo stoccaggio, ad attribuire alle informazioni regolamentate rappresentate dalle dichiarazioni non finanziarie contenute in relazioni distinte il codice identificativo 3.1 previsto dall'Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (UE)n. 1437/2016: Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare. Per le dichiarazioni contenute nella relazione sulla gestione, che costituisce parte integrante della relazione annuale ex art. 154-ter del TUF, invece, resterà valido il codice identificativo 1.1. Relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali.
Emittenti diffusi
Per gli emittenti diffusi, sia che la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia che costituisca una relazione distinta, le modalità di pubblicazione della stessa sono indicate nell'art. 110 del Regolamento Emittenti (richiamato per la relazione distinta dall'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento), che prevede la messa a disposizione del pubblico sul proprio sito internet ovvero avvalendosi di un Sistema di Diffusione di Informazioni Regolamentate (SDIR), contestualmente al deposito presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c..
Anche per la trasmissione alla Consob della DNF contenuta in una relazione distinta, possono essere utilizzate le medesime modalità previste dall'art. 111-ter, ossia la trasmissione tramite il sistema di Teleraccolta.
Si invitano, pertanto, gli emittenti diffusi a trasmettere i relativi documenti secondo le modalità indicate nel Manuale Utente del Sistema Informativo di Teleraccolta pubblicato sul sito internet della Consob.
IL PRESIDENTE
Mario Nava