Consob Informa - Anno XXVI - N. 12 - 30 marzo 2020 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 6 nuovi siti web
Disposizioni di cui all’articolo 103, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18: Comunicazione Consob
Emergenza coronavirus: Consob proroga i termini per l’invio di talune comunicazioni periodiche dovute da intermediari e da gestori di portali
Emergenza coronavirus: Consob richiama l’attenzione sugli adempimenti dei gestori di portali on-line
Brexit - Consob richiama l’attenzione degli operatori sulle misure da adottare entro il 2020
"Public statement" Esma relativo alle implicazioni del Covid-19 sugli adempimentidi reporting delle società quotate
"Public statement" Esma concernente le implicazioni contabili dell’epidemia Covid-19 per il calcolo delle perdite attese su crediti ai sensi del principio contabile IFRS 9
Richiamo d’attenzione del Ceaob ai revisori in relazione all’impatto del Covid-19
L’Esma pubblica la suite di conformità del Regolamento ESEF
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.
L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del nuovo potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (art. 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- Dubai FXM Ltd (sito internet www.dubaifxm.co e URL dubaifxm.co);
- “DAX1001” (sito internet dax1001.com);
- Global Pegasus Ltd (sito internet www.fx4lux.com);
- “AirBit Club” (siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com).
Sale, così, a 180 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
* * *
La Commissione, inoltre, ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata da “AirBit Club” anche tramite i siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com (delibera n. 21309 del 25 marzo 2020).
L’articolo 103, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, reca una disciplina sulla sospensione dei termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni. La norma dispone che, per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio e quella del 15 aprile 2020.
Con riguardo agli atti amministrativi di competenza Consob regolati dalla legge nazionale, si formulano i seguenti chiarimenti sulla portata della sospensione introdotta da tale norma.
Procedimenti amministrativi
In base all’articolo 103, comma 1, del d.l. n.18/2020, ai fini del computo dei termini che regolano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Consob, compresi i procedimenti sanzionatori, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
La sospensione opera ex lege e i termini inizieranno a decorrere nuovamente dal 16 aprile 2020.
La sospensione dei termini opera anche con riguardo ai procedimenti amministrativi - pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge - caratterizzati da un termine di conclusione “significativo”, ovverosia il cui spirare senza l’adozione di un provvedimento espresso produce per legge l’effetto dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza del privato (in base all’articolo 103, comma 1, del d.l. n.18/2020 “Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”).
Anche in questo caso l’effetto previsto dalla norma è automatico e determina che:
- i termini “significativi” che hanno iniziato a decorrere prima del 23 febbraio 2020 ed in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge si arrestano e riprendono a decorrere il 16 aprile 2020;
- i termini “significativi” che iniziano a decorrere nel periodo 23 febbraio – 15 aprile 2020 prendono avvio ab origine il 16 aprile 2020.
Fermo restando quanto sopra, la Consob, in linea generale, si disporrà a svolgere la propria attività amministrativa secondo i termini ordinariamente stabiliti, nel rispetto delle garanzie procedimentali e fatti salvi i casi in cui la sua attività sia condizionata dall’apporto procedimentale di terzi soggetti, privati o pubblici, che potranno avvalersi della sospensione prevista dalla norma, anche senza darne comunicazione all’Istituto.
Provvedimenti cautelari ed urgenti
Esulano dall’ambito applicativo della sospensione prevista dall’articolo 103 del decreto-legge le misure di natura cautelare ed urgenziale di competenza dell’Istituto, posto che i relativi procedimenti non contemplano, sulla base della disciplina secondaria attuativa della legge n. 241 del 1990 (Reg. Consob n. 18388 del 2012), un termine di conclusione entro il quale l’autorità provvede all’adozione del provvedimento.
Obblighi di comunicazione alla Consob
La previsione contenuta nell’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020 non si applica ai termini direttamente previsti da norme di legge, di regolamento o da deliberazioni di carattere generale che stabiliscono obblighi di trasmissione di informazioni o documenti alla Consob. Tali disposizioni, poste a tutela dell’attività di vigilanza dell’Istituto, non danno vita a procedimenti amministrativi; conseguentemente, a tali obblighi dovrà darsi adempimento nei termini ordinari.
Tenuto conto della situazione emergenziale e delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione si riserva comunque di prorogare, in talune specifiche materie, i termini da essa previsti in regolamenti o in deliberazioni di carattere generale.
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza l’autorità terrà, in ogni caso, in adeguata considerazione l’attuale contesto emergenziale.
La Consob ha deciso (delibera n. 21314 del 25 marzo 2020) di concedere agli intermediari una proroga di 60 giorni per i termini relativi all'invio della relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e della relazione sulla struttura organizzativa previsto dalla delibera 17297/2010.
La decisione è stata presa alla luce dei provvedimenti di contenimento adottati dal Governo per far fronte all'emergenza da coronavirus. Le restrizioni in vigore per effetto dei citati provvedimenti potrebbero infatti precludere ai soggetti vigilati il tempestivo adempimento degli obblighi ivi previsti.
Analogamente la Consob ha prorogato (delibera n. 21315 del 25 marzo 2020) di 60 giorni anche i termini per l'invio da parte dei gestori di portali delle Comunicazioni previste dall'articolo 21, comma 3, del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line.
La Consob ha richiamato l'attenzione (Richiamo di attenzione n. 2/2020 del 25 marzo 2020) dei gestori di portali on-line a considerare con la dovuta diligenza le potenziali implicazioni che l’emergenza Covid-19 potrebbe determinare in termini di tutela degli investitori.
L’adozione di misure sempre più stringenti di contenimento della pandemia potrebbe, infatti, incidere su diversi aspetti dell’operatività dei portali (gestione degli ordini, presidi di controllo…).
In particolare, la Commissione rileva la necessità, soprattutto nelle aree più interessate dalla diffusione del virus, di: i) adottare le più adeguate misure al fine di assicurare la continuità delle attività svolte sul portale; ii) relativamente alle informazioni sulle singole offerte, pubblicare tempestivamente eventuali aggiornamenti forniti dall’offerente, anche concernenti fatti nuovi e significativi intervenuti successivamente alla pubblicazione dell’offerta, suscettibili di influenzare la decisione di investimento.
La Consob invita pertanto i gestori di portali a rappresentare le misure adottate al riguardo nell’ambito della relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.
Consob ha pubblicato tre Richiami di attenzione (n. 3/20, n. 4/20 e n. 5/20 del 26 marzo 2020) che specificano le misure che gli operatori devono adottare entro il 2020 a seguito della ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (Ue).
L’attenzione degli operatori britannici che prestano servizi di investimento in Italia è stata richiamata sulla necessità di adottare tutte le misure per assicurare la continuità operativa nel nostro Paese o per realizzare, se del caso, un’ordinata fuoriuscita dal mercato domestico. Gli operatori dovranno anche fornire alla clientela italiana informazioni aggiornate sulle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit, anche con riferimento alle specifiche implicazioni per i contratti derivati OTC in essere.
Il Richiamo (n. 3/20 del 26 marzo 2020) si è reso necessario dato che è superata la disciplina transitoria dettata dal decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 per il caso di no-deal Brexit. Le connesse Comunicazioni Consob così come le notifiche inviate dagli operatori alla Consob ai sensi del decreto, non sono, pertanto, più valide. Non sono più efficaci neanche i provvedimenti adottati dalla Consob nel 2019 per assicurare la continuità operativa delle sedi di negoziazione italiane e britanniche.
È iniziato, infatti, un nuovo “periodo di transizione”, che durerà fino al 31 dicembre 2020 (salvo un’eventuale proroga), in cui la normativa europea continuerà ad applicarsi come se il Regno Unito fosse ancora nell’Ue. Successivamente, ai soggetti britannici che opereranno in Italia si applicherà la disciplina prevista per i soggetti extra-Ue, così come ai soggetti italiani che opereranno nel Regno Unito.
Per le sedi di negoziazione è stata richiamata (Richiami n. 4/20 e n. 5/20 del 26 marzo 2020), analogamente, l’attenzione dei gestori delle sedi sul fatto che, qualora intendano operare al termine del periodo di transizione, dovranno presentare tempestivamente alla Consob apposita istanza in base al regime normativo ad essi applicabile. Inoltre, i gestori delle sedi che hanno già ottenuto dalla Consob nel 2019 (o che avevano comunque presentato istanza a tal fine) il nulla osta, l’autorizzazione o il riconoscimento in caso di no-deal scenario, sono stati invitati a comunicare il permanere o meno del loro interesse ad ottenere il provvedimento di estensione dell’operatività e a segnalare eventuali modifiche intervenute alle informazioni già comunicate in sede di prima istanza.
L’Esma ha pubblicato un Public Statement in merito agli impatti del Covid-19 sugli adempimenti che la Direttiva Transparency impone agli emittenti quotati su mercati regolamentati.
L’Esma richiede alle autorità nazionali il riconoscimento di un periodo di tolleranza in ragione delle difficoltà che potrebbero incontrare, a causa delle misure adottate dall’autorità governative per contenere la diffusione del Covid-19, (i) gli emittenti nel rispettare i termini fissati dalle normative nazionali di recepimento della Direttiva Transparency, nonché (ii) i revisori nel completare le proprie attività in maniera tempestiva.
In particolare, l’ESMA ha previsto che il termine fissato dalla Direttiva Transparency sia esteso:
- per le relazioni finanziarie annuali relative esercizi che chiudono al 31 dicembre 2019 o successivamente, ma prima del 1° aprile 2020, non oltre due mesi dopo la scadenza prevista dalla Direttiva Transparency ;
- per le relazioni finanziarie semestrali relative a un periodo di rendicontazione che termina il 31 dicembre 2019 o successivamente a tale data, ma prima del 1° aprile 2020, non oltre un mese dopo la scadenza fissata dalla Direttiva Transparency .
Dette indicazioni non trovano applicazione nei confronti di quei Paesi nei quali siano già state adottate dalle autorità locali modifiche legislative alla disciplina della Direttiva.
L’Esma sottolinea tuttavia, che la rendicontazione finanziaria costituisce un’importante fattore per le decisioni economiche degli utenti delle informazioni finanziarie, nonché per l’esercizio dei loro diritti di voto ovvero per esercitare la propria influenza sulle azioni di gestione, pertanto gli emittenti dovrebbero profondere il massimo sforzo per preparare le proprie relazioni finanziarie conformemente al framework di riferimento e pubblicarle entro il termine legislativo.
Tuttavia, laddove gli emittenti prevedano di non essere in grado di rispettare le scadenze stabilite dalle leggi nazionali di recepimento della Direttiva Transparency, è previsto che informino la competente autorità nazionale e, in coordinamento con la stessa, valutino se fornire informazioni al mercato delle ragioni di tale ritardo e, per quanto possibile, la data di pubblicazione stimata.
Per quanto riguarda le implicazioni in materia di revisione contabile dell’epidemia Covid-19, l’Esma richiama inoltre l’attenzione sul documento emesso dal Committee of European Auditing Oversight Bodies (Ceaob) il 25 marzo 2020.
L’Esma rammenta, altresì, agli emittenti che restano fermi gli obblighi di informativa di cui all’articolo 17 del Regolamento sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR”) e, pertanto, laddove non sussistano situazioni che consentono una divulgazione ritardata, gli emittenti devono comunicare al mercato senza indugio le informazioni privilegiate.
L’Esma ha pubblicato un Public Statement in merito alle implicazioni contabili dell’epidemia Covid-19 per il calcolo delle perdite attese su crediti ai sensi del principio contabile IFRS 9.
Il documento ha lo scopo di promuovere l’applicazione coerente degli International Financial Reporting Standards (IFRS) nell’Unione Europea (Ue) ed evitare divergenze sull’applicazione dell’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, nel contesto specifico dell’epidemia Covid-19. Esso affronta in particolare le implicazioni contabili delle misure adottate o proposte dai governi nazionali e dagli organi dell’UE per far fronte all’impatto economico sistemico negativo del Covid-19.
L’autorità dei mercati europea si è, tra l’altro, coordinata con l’Autorità Bancaria Europea (Eba) che contestualmente ha pubblicato una comunicazione sul quadro prudenziale alla luce delle misure Covid-19.
Il Public Statement assume particolare rilevanza per gli emittenti del settore bancario, tenuto conto degli effetti specifici che le misure pubbliche di sostegno alle imprese, decise dai governi per contrastare la grave crisi economica da Covid-19, avranno sulla valutazione delle perdite attese sui crediti oggetto di tali misure.
L’impatto più significativo da Covid-19 che è ragionevole attendersi nelle prossime rendicontazioni contabili 2020 delle banche italiane è riferibile all’aumento delle rettifiche di valore su crediti, a causa del deterioramento della qualità dei crediti conseguente al rallentamento dei consumi e delle attività produttive.
Il Public Statement fornisce alcune indicazioni agli emittenti, in particolar modo a quelli bancari, in merito ai seguenti aspetti del principio contabile IFRS 9: a) contabilizzazione delle modifiche alle condizioni dei prestiti risultanti dall’introduzione delle misure di sostegno; b) stima delle perdite attese su crediti; c) valutazione di un aumento significativo del rischio di credito (Significant Increase in Credit Risk o SICR); d) garanzie pubbliche sulle esposizioni; e) trasparenza dell’informativa di bilancio e delle relazioni sulla gestione.
In linea generale, l’Esma è dell’opinione che la natura principle-based dell’IFRS 9 assicuri una sufficiente flessibilità per riflettere fedelmente le circostanze specifiche degli effetti dell’epidemia Covid-19 e delle relative misure pubbliche.
L’Esma ricorda, infine, agli emittenti che sono tenuti a descrivere nelle loro relazioni sulla gestione i principali rischi e le incertezze che devono affrontare a causa dell’epidemia di Covid-19, e che, ai sensi della disciplina della Market Abuse Regulation, devono fornire al mercato senza indugio ogni informazione rilevante concernente l’impatto del Covid-19 sui loro fondamentali e la situazione finanziaria.
Il Committee of European Auditing Oversight Bodies (Ceoab), il Comitato europeo per il coordinamento della vigilanza dei revisori legali, al quale la Consob partecipa, ha pubblicato il 25 marzo 2020 un Richiamo di attenzione nel quale si evidenziano le aree che risultano particolarmente importanti per lo svolgimento dei lavori di revisione in relazione agli effetti della pandemia da Covid-19 (coronavirus).
In particolare, viene richiamata l’attenzione dei revisori, anche in relazione agli audit dei gruppi, sulla necessità di acquisire gli elementi probativi ai fini dell’espressione del proprio giudizio, sulle tematiche di continuità aziendale, sull’adeguata disclosure degli effetti connessi agli “eventi successivi”, sull’importanza del confronto con i responsabili dell’attività di governance delle società nonché sulla rappresentazione degli “aspetti chiave” nella relazione di revisione.
Il richiamo del Ceaob tiene anche conto dei criteri generali indicati dall’Esma nello Statement dell’11 marzo 2020 per quanto riguarda disclosure e financial reporting nonché nello Statement pubblicato il 25 marzo 2020 in merito agli effetti del Covid-19 nell’applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9.
L'Esma, autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato la “Suite di conformità Esef” necessaria a facilitare l’utilizzo del formato elettronico unico europeo (ESEF – European Single Electronic Format), obbligatorio per tutti gli emittenti sui mercati regolamentati dell’Unione europea nella preparazione delle relazioni finanziarie annuali dal 1° gennaio 2020. In particolare, il Regolamento ESEF richiede che, a partire dal 2020, tutti gli emittenti con titoli quotati in un mercato regolamentato dell’Unione europea preparino le loro relazioni finanziarie annuali in xHTML e le altre operazioni relative ai bilanci consolidati IFRS ivi contenuti utilizzando i tag XBRL e la tecnologia iXBRL.
La Suite ha carattere essenzialmente tecnico (è per sviluppatori di software XBRL) e consente di determinare se un software è in grado di rilevare e contrassegnare le violazioni ai requisiti ESEF contenuti in un deposito. Si basa sulle regole e sugli orientamenti stabiliti dal Regolamento ESEF e dal Manuale di segnalazione ESEF. Un file excel allegato alla Suite descrive le regole e le linee guida e i casi di test, insieme ai codici di errore previsti in caso di non conformità.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Best Rate Bonds / BAH Financiere Management Limited (www.thebestratebonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
- Berwick Asset Management (www.berwickassetmanagement.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
- Walker Bryan (www.walkerbryan.com) con sede dichiarata in Belgio;
- Trade With Lucas / James Frederick Lukas (tradewithlukastwl@gmail.com, finragroup@gmail.com);
- MTI24 (www.mti24.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
- Capitalcoin X (www.capitalcoinx.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
- Credit Finance Ltd / Credit Finance (Customerserviceloanshelpline@gmail.com; Loanlenderskltd@googlegroups.com; u.kloanteam85@gmail.com; sendpaymentproof@gmail.com; customerservicesukloansteam@gmail.com; thecustomerservieloanhelpline@gmail.com; headofficeloandepartment@gmail.com) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
- FX Goat (www.carterFS.com) con sedi dichiarate a Zurigo (Svizzera) e a Sofia (Bulgaria);
- Carter FS / Carter FS FinServices (www.carterFS.com) con sede a Zurigo (Svizzera). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 20857 del 20 marzo 2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 11/2019 del 25 marzo 2019) e poi segnalata anche dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 12/2019 del 1aprile 2019);
- Claims Consultants (cresolved@yandex.com);
- ING Investment Bank / ING Bank (www.ing-investmentbank.com) clone della società autorizzata Ing Bank NV (compliance.ldn@uk.ing.com);
- BlackRock Advisors (UK) Ltd (enquiries@br-ne.com, client@br-ne.com, enquiries@br-bo.com, client@br-bo.com, client@br-docs.com, legal@br-cli.com, legal@br-am.com, client@br-client.com) clone della scoietà autorizata BlackRock Advisors (Uk) Limited con sede a Londra (Uk);
- Town Loans (www.townsloans.co.uk) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizzata Town Loans Company Limited con sede a Liverpool (Uk);
- Silicon Valley Bank (www.svbukc.com) con sede dichiarata a Los Angeles (Ca – Usa) clone della società autorizzata Silicon Valley Bank (ehagan@svb.com) con sede a Londra (Uk);
- Strategic Investment Funds (www.horizon-asset.ltd) clone della società autorizzata Horizon Asset LLP con sede a Londra (Uk);
- Swiss Life Asset Group (www.swisslife-assetgroup.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Swiss Life (Liechtenstein) AG, con sede in Liechtenstein.
Segnalate dalla Fma:
- Tradofx Limited / ITQ Code LTD (www.tradofx.com);
- Goldberg Financial (www.goldberg.financial.com, www.de.goldberg.financial.com) con sede dichiarata a Bruxelles (Belgio);
- United LondonBrokers (united-lb.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
- Digital Exchange Limited / Securex Plus Solutions EOOD (www.dgxltd.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).
Segnalati dalla Fsma:
- www.mgclogic.com;
- www.mycoin-banking.com.
Segnalato dalla Cnmv:
- D. Antonio Orlando Barreto Santana.
Segnalate dalla Cssf:
- Golding Capital Partners GMBH (www.goldingcapitalpartners.com);
- Gaesco Gestion (www.gaesco-gestion.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
- PMS / PMS Gestion (www.pms-gestion.com) clone della società autorizzata Portfolio Management Solutions (PMS).
Segnalate dalla Finma:
- KlickDeals GmbH con sede dichiarata a Opfikon (Svizzera);
- CfdSwiss (www.cfdswiss.ch) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).
Segnalate dalla Sfc:
- Huatai Stock (www.huataistock.com) con sede dichiara ad Hong Kong;
- Share Founders (www.sharefounders.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
- Regency Limited (www.regencylimited.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
- www.tangeh.com sito internet non riconducibile alla società UBS Securities Hong Kong Limited, autorizzata dalla Sfc;
- www.sck-invest.com sito internet non riconducibile alla società SCK Securities Limited, autorizzata dalla Sfc;
- www.zczcjj.com sito internet non riconducibile alle società Zhongcai Asset Management Limited e Zhongcai Securities Limited, autorizzate dalla Sfc;
- 美港交易中心 (solo nome cinese).
- Chiarimenti sulla portata della sospensione introdotta dalle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Comunicazione n. 2/20 del 25 marzo 2020).
- Prorogati di 60 giorni i termini di invio stabiliti dalla delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati nei confronti della Consob, ove i medesimi scadano entro il 3 aprile 2020 (delibera n. 21314 del 25 marzo 2020).
- Prorogati di 60 giorni i termini previsti dal Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, per la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti alla Consob (delibera n. 21315 del marzo 2020).
- Richiamo d’attenzione ai gestori di portali on-line a considerare con la dovuta diligenza le potenziali implicazioni che l’emergenza Covid-19 potrebbe determinare in termini di tutela degli investitori (Richiamo di attenzione n. 2/2020 del 25 marzo 2020).
- Richiami di attenzione sulle misure che gli operatori devono adottare entro il 2020 a seguito della ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (Richiami di attenzione n. 3/20, n. 4/20 e n. 5/20 del 26 marzo 2020).
- Approvata la nota informativa relativa al programma di offerta al pubblico di certificati a capitale condizionatamente protetto e a capitale totalmente o parzialmente protetto, a capitale condizionatamente protetto e a capitale totalmente o parzialmente protetto, emessi da Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa (decisione del 25 marzo 2020).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Dubai FXM Ltd tramite i siti internet www.dubaifxm.co e URL dubaifxm.co (delibera n. 21310 del 25 marzo 2020);
- “DAX1001” tramite il sito sito internet dax1001.com (delibera n. 21311 del 25 marzo 2020);
- Global Pegasus Ltd tramite il sito internet www.fx4lux.com (delibera n. 21312 del 25 marzo 2020);