Consob Informa - Anno XXVI - N. 19 - 18 maggio 2020 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 5 siti abusivi e mette in guardia contro le iniziative relative all’utilizzo improprio dell’immagine di personaggi noti per promuovere investimenti di natura finanziaria
Save the Date: L’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario in diretta streaming martedì 16 giugno 2020 alle 11:00
Quote di genere: Consob modifica il Regolamento Emittenti. Confermato il criterio dell’arrotondamento per eccesso come regola generale e arrotondamento per difetto solo per i collegi formati da tre componenti. La nuova disciplina in vigore per sei mandati consecutivi dal 2020
Chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina del voto maggiorato
Approvate le modifiche al regolamento di Borsa Spa
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l'elenco delle società e dei siti:
- Uptos Ltd (sito internet www.uptos.com);
- Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (sito internet www.marketscfd.net);
- Zurichbanc Ltd (sito internet www.zurichbanc.co);
- Platinumpro Investment Ltd (sito internet https://platinumproinvestment.com);
- Bitcoin-Trader (sito internet https://bitcointrader.software).
Sale, così, a 204 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
* * *
Consob, inoltre, mette in guardia i risparmiatori, con un’apposita avvertenza, in merito alla pratica posta in essere da operatori finanziari abusivi che utilizzano impropriamente il nome e l’immagine di personaggi noti per indurre i risparmiatori, dietro promesse di facili guadagni, ad aderire a proposte di investimento.
In particolare, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, rivolgendosi ai risparmiatori prevalentemente attraverso siti internet e social media, associano impropriamente l’immagine di personaggi pubblici o dichiarazioni/interviste non veritiere di questi ultimi ai servizi abusivamente offerti/prestati. Lo scopo di tale pratica è di promuovere presso i risparmiatori servizi di investimento utilizzando l’immagine di personaggi noti, in vari settori, all’insaputa di questi ultimi.
L’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario si terrà martedì 16 giugno prossimo alle ore 11:00. Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso, l’intervento del Presidente, Professor Paolo Savona, sarà trasmesso in diretta streaming.
Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti (delibera n. 21359 del 13 maggio 2020) per adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 in materia di equilibrio tra generi negli organi sociali delle imprese quotate in Borsa.
La legge (n. 160 del 27 dicembre 2019) innalza da almeno un terzo (33%) ad almeno due quinti (40%) la quota di posti negli organi sociali di gestione e di controllo riservata al genere meno rappresentato e prolunga da tre a sei mandati consecutivi il periodo di validità della norma. Le modifiche regolamentari, adottate al termine di una consultazione con il mercato finanziario, confermano l’impostazione data dalla stessa Consob nella Comunicazione del 30 gennaio scorso (Comunicazione n. 1/2020 del 30 gennaio 2020), resasi necessaria con procedura d’urgenza per fornire chiarimenti interpretativi sull’applicazione della nuova disciplina in vista della imminente stagione di rinnovo degli organi sociali delle quotate.
Con la suddetta delibera Consob ribadisce che il criterio per il computo dei posti negli organi sociali da riservare al genere meno rappresentato è - come regola generale e in continuità rispetto alla disciplina previgente - quello dell’arrotondamento per eccesso. È previsto, invece, l’arrotondamento per difetto solo nel caso degli organi sociali formati da tre componenti, tenuto conto della impossibilità aritmetica di garantire l’equilibrio di genere in base all’arrotondamento per eccesso.
Al tempo stesso Consob ha chiarito attraverso le modifiche regolamentari che il rafforzamento dei presidi voluto dal Legislatore a tutela del genere meno rappresentato vale per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo degli organi sociali dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio, cioè dal primo gennaio 2020.
La relazione illustrativa e i contributi pervenuti in risposta alla consultazione sono disponibili all'indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse.
Consob, con Comunicazione n. 5/20 dell’8 maggio 2020, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina del voto maggiorato di cui all’articolo 127-quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Tuf”), introdotto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (“Decreto Competitività”), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
In particolare, la Comunicazione affronta il tema relativo all’ammissibilità della maggiorazione del diritto di voto in capo a un socio in considerazione di un periodo di detenzione, precedente alla quotazione dell’emittente, che ricomprenda anche il periodo in cui la società quotanda rivestiva la forma giuridica di Srl e non di Spa.
L’articolo 127-quinquies del Tuf, al comma 7,esprime un favor del legislatore per la quotazione in quanto consente alle società quotande di introdurre la maggiorazione del diritto di voto imputando, ai fini del computo del periodo continuativo di detenzione, anche il periodo pregresso, anteriore alla quotazione.
Consob chiarisce, in primo luogo, che non si riscontrano ostacoli a ritenere che il riferimento al “possesso anteriore” abbia una valenza generica e, pertanto, tale da ricomprendere ogni forma di partecipazione societaria, sia essa rappresentata da azioni o da quote; il riferimento della norma citata alle “azioni” appare infatti “necessitato”, dal momento che la regola è dettata, per l’appunto, per le società con azioni quotate, in relazione alle quali la maggiorazione produrrà i suoi effetti.
In secondo luogo, la suddetta lettura della disposizione è coerente con la ratio dell’istituto della maggiorazione da ravvisarsi, principalmente, nella volontà sia di incentivare la quotazione delle imprese italiane, a forte caratterizzazione familiare, sia di “premiare” il mantenimento di investimenti azionari a lungo termine, al fine di favorire la stabilità degli indirizzi gestionali.
Non sussistono ragioni per le quali il meccanismo premiale in esame debba operare solo in relazione alla partecipazione costituita da azioni e non anche da quote, tenuto conto, peraltro, che il possesso di queste comporta la rilevanza di elementi collegati alla “persona” del socio, proprio come accade nella disciplina della maggiorazione del voto.
Inoltre, l’istituto della trasformazione della forma giuridica di una società assicura la “continuità dei rapporti giuridici” e, dunque, è coerente con l’esigenza di continuità della partecipazione societaria posta alla base dell’istituto della maggiorazione del voto.
Pertanto, Consob chiarisce che in sede di applicazione delle vigenti norme in materia di voto maggiorato e, in particolare, del comma 7 dell’articolo 127-quinquies del Tuf, concernente le società quotande, l’eventuale pregresso periodo di detenzione di quote di capitale di Srl è computabile ai fini della maturazione del diritto di voto alla stregua del periodo di detenzione di azioni. Ciò a condizione che vi sia una continuità tra il pacchetto azionario oggetto di maggiorazione e il pacchetto detenuto, anche in forma di quote, nel periodo necessario ai fini della maturazione del diritto di maggiorazione.
La Commissione ha approvato le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa approvate dal Consiglio di amministrazione della società il 26 marzo scorso (delibera n. 21350 del 6 maggio 2020).
Le modifiche al Regolamento dei mercati e le connesse Istruzioni attengono alle seguenti tematiche:
- Mta - Introduzione di una disciplina per le azioni con prezzi ufficiali inferiori a 0,01 euro, c.d. penny stock;
- Mta e Miv - Modifica della soglia di capitalizzazione minima;
- Mta Star - Introduzione del riferimento al Regolamento Delegato (Ue) 2017/565 per le ricerche dello sponsor;
- Idem - Introduzione nel mercato Idem degli ordini Cpi (Client price improvement);
- Miv - Eliminazione del regime per le investment companies del Miv;
- Tutti i mercati gestiti - Disciplina del reverse merger.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Infinitrade (www.infinitrade.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
- isa-search.co (www.isa-search.co) con sede dichiarata a Londra;
- Stockmarket Insider / Fixed Rate Bonds (https://fixed-rate-bonds.co.uk; https://stockmarket-insider.uk, info@stockmarket-insider.co.uk);
- Kensington Bonds Group (https://kensingtonbondsgroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
- Nat International Funds (www.natinternationalfunds.com, www.natinternational-funds.com) clone della società autorizzata Natixis International Funds (Dublin) plc (www.im.natixis.com) con sede a Dublino;
- Debt Solutions / Debt Solutions (www.debt-solutions.org.uk);
- Stratis Finance / Stratis Financial (www.stratisfinancial.site);
- CentDesk / CentDesk Capital Limited (www.centdesk.com) con sede dichiarata a Londra;
- Dekocorp / Promotion Corp Solutions Limited (https://dekocorp.com) con sede dichiarata a Londra;
- Richfield Capital / Richfield Capital Limited (www.richfield-trading.com) con sede dichiarata a Belize City;
- Nimble Markets / Nimble Markets Ltd (www.nimblemarkets.com) con sede dichiarata a Londra;
- Allgreen Capital Ltd / Concept4x (https://concept4x.com) con sede dichiarata a Roseau Valley (Commonwealth of Dominica);
- Prime Bitcoin Miners (https://primebitcoinminers.com) con see dichiarata a Chandler (Arizona –Usa);
- Libra Markets (https://libramarkets.com) già segnalata dalla Fma (v. "Consob Informa" n. 22/2019);
- Jones Mutual / GreenRiver OU (https://jonesmutual.com) con sedi dichiarate in Estonia ed Irlanda;
- Cryptotraderoptions (https://cryptotraderoptions.com/en/) con sede dichiarata a Londra;
- Coinshield (www.coinshieldltd.com) con sede dichiarata a Newport (Uk);
- Apex Capital Associates (www.apexcapitalassoc.com) con sede dichiarata a New York;
- Brookfield Investment Funds Plc (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/) con sedi dihiarate a Dublino e Londra, clone delle società autorizzate Brookfield Investment Funds (Ucits) plc con sede a Dublino e Brookfield Public Securities Group (UK) Limited con sede a Londra;
- Integral Development Asset Management (www.integral-am.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Integral Development Asset Management con sede a Parigi;
- Global Wealth Investment (www.globalwealthinvestment.com), clone della società autorizzata Global Wealth Ltd con sede a West Glamorgan (Uk);
- Cfam Fx / Cfan Fx (www.cfamfx.com) clone della società autorizzata IS Prime Limited con sede a Londra;
- Atlas FMI (www.atlasfmi.com) clone della società autorizzata Atlas Financial Ltd (www.atlas-financial.co.uk) con sede a Sheffield (Uk);
- Class Wealth Management (www.classwealth.com) clone della società autorizzata Class con sede a Flirac (Francia);
- Black Panda Loans / Quick Lends (http://blackpandaloans.co.uk) clone della società autorizzata RU Media UK Limited con sede a Slough (Uk);
- Courtiers Investment Services Limited (email: julien.delattre@infoepargne.com), clone della società autorizzata Courtiers Investment Services Limited (www.courtiers.co.uk);
- Merrion Stockbrokers Ltd (www.merrionbrokerage.com, www.merrionbrokers.com, www.themerrionstockbrokers.com, www.themerrion-stockbrokers.com, www.themerrion-stockbrokers.co.uk) con sedi dichiarate a Dublino e a Londra, clone della società autorizzata Merrion Stockbrokers Ltd con sede a Dublino;
- Linton Capital UK (www.lintoncapital-uk.com) clone delle società autorizzate Linton Capital LLP con sede a Londra, M & G Securities Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra, M & G Financial Services Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra, M&G Investment Management Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra;
- Leeway Financial Services (www.leewayfinancialservices.com, www.leewayfinancialservices.co.uk) con sede a Stevenage, Hertfordshire (Uk) clone della società autorizzata Leeway Financial Services Ltd con sede a Ware, Hertfordshire (Uk);
- GFS Renewable Energy (www.gfsrenewableenergy.com; https://gfsrenewableenergybond.weebly.com) clone della società autorizzata GFS Renewable Energy Limited con sede a Londra.
Segnalate dalla Sfc:
- JSGI Global Holding Limited (www.jsgigholding.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
- Hangtung International Wealth (www.htcfhk.com) con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalate dalla Cnmv:
- Tim Bluesky Consulting Sl;
- Gwd Forestry Sl (www.gwdforestry.com);
- Bitcoin Storm (https://bitcoin-storm.com/es/);
- The Market Master (https://es.themarketmaster.live/);
- BTC-Billionaire (https://es.btc-billionaire.com/);
- Bitcoin Billion Club (http://bitcoin-billion-club.com/es/);
- Royal Banc (https://royalbanc.io/es/);
- Immediate Edge Bot (https://es.immediateedgebot.com/);
- Smart Trade and Investment Ltd (www.coin2fx.com/es/);
- Affort Projects S.A (https://247globaltrade.com);
- Tradeprofitoption (www.tradeprofitoption.com);
- Trademarket247 (www.trademarket247.com);
- Royalfxtrade Ltd (https://royalfxtrade.com);
- Quicktradeoption (www.quicktradeoption.com);
- Primexbt Trading Services Ltd / Prime Technologies Ltd (https://primexbt.com/es/);
- Pro Star Griffith Corporate Limited (https://news-traders.com/);
- Fx Limited (www.mciinvestments.com/es/);
- Get Into Forex (http://fxmanagedaccounts.com);
- https://reto.online;
- Real Market Broker / Pure M Global Limited (https://realmarketbroker.com);
- 24Ttrade-explore (www.24trade-explore.com);
- Pro Star Griffith Corporate Limited (https://news-traders.com).
Segnalate dalla Fma - Austria:
- AGMarkets / Absolute Global Markets / Lotens Partners LTD (https://agmarkets.io);
- Finanzen Kredit (www. finanzen-kredit.at).
Segnalata dalla Cssf:
- Terra-Finance Ltd con sede dichiarata in Lussemburgo. La società è stata oggetto di delibera n. 21290 del 4 marzo 2020 e successivamente la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. "Consob Informa" n. 9/2020).
Segnalata dalla Fma New Zealand:
- Karatbars International GmbH, Karatbit Foundation and associated companies (https://www.karatbars.com).
Segnalata dalla Amf Quebec:
- Xoxa Bank (https://xoxa-ca.com).
Segnalate dalla Cvm:
- Grupo Start Invest / Josileno Alves Balbino (https://grupo-start-invest.negocio.site);
- Iq Option Ltd (www.iqoption.com).
Segnalate dalla Finma:
- Geneva Capital Group (https://www.genevacapitalgroup.com);
- Dash-Trader (www.dash-trader.com) con sede dichiarata a Zurigo;
- Altesso (www.altesso.com) con sede dichiarata a Ginevra.
Segnalata dalla Osc:
- Pinnacle Capital (www.pinnacle.capital) con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalate dalla Cbi:
- Antonio Raphael t/a Blue Sky Investments;
- Stock Global (www.stockglobal.com) con sede dichiarata alle isole Marshall. Già segnalato dalla Fsma (v."Consob Informa" n. 38/2019);
- Fremont Capital Limited (Ireland) (www.capfremont.com).
Segnalate dalla Cmvm:
- Private Fund Management / Graceful Numbers Europe Limited (https://www.privatefund.management/);
- Joseph Oliver – Mediação de Seguros, Lda (https://www.josepholivermsl.com);
- Cemg Groupe (https://cemg-groupe.com) da non confondere con l’intermediario autorizzato Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A.
- il Regolamento Emittenti per adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 in materia di equilibrio tra generi negli organi sociali delle imprese quotate in Borsa (delibera n. 21359 del 13 maggio 2020).
- in merito all’applicazione della disciplina del voto maggiorato di cui all’articolo 127-quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Comunicazione n. 5/20 dell’8 maggio 2020).
- le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa approvate dal Consiglio di amministrazione della società il 26 marzo scorso (delibera n. 21350 del 6 maggio 2020).
- l’iscrizione di Activant Srl, con sede a Milano, nel registro dei gestori previsto dall’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 21349 del 6 maggio 2020).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Uptos Ltd tramite il sito internet www.uptos.com (delibera n. 21363 del 13 maggio 2020);
- Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd tramite il sito internet www.marketscfd.net (delibera n. 21362 del 13 maggio 2020);
- Zurichbanc Ltd tramite il sito internet www.zurichbanc.co (delibera n. 21364 del 13 maggio 2020);
- Platinumpro Investment Ltd tramite il sito internet https://platinumproinvestment.com (delibera n. 21361 del 13 maggio 2020);
- Bitcoin-Trader tramite il sito internet https://bitcointrader.software (delibera n. 21360 del 13 maggio 2020).
- Responsabile della Divisione Corporate Governance della Consob, sulla base delle previsioni dell’articolo 147-ter del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza - Tuf) e degli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento emittenti, ha determinato la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo della società Sesa Spa. Fatta salva l’eventuale minor quota prevista dallo statuto della società, la soglia è stata individuata al 2,5,5%. Il testo integrale della determinazione dirigenziale (n. 32 del 14 maggio 2020) è disponibile sul sito internet www.consob.it, corredata dalla tabella con l’indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della quota di partecipazione.