Consob Informa - Anno XXVI - N. 38 - 26 ottobre 2020 - AREA PUBBLICA
Aggregatore Risorse
Newsletter
Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 6 siti abusivi
Webinar 26 ottobre 2020, ore 10.00 - 12.00: "Regime volontario di reporting non finanziario - La call for evidence sullo stato di attuazione della disciplina e sulle prospettive di riforma"
Settimana mondiale dell'investitore (Wiw). Al via la quarta edizione - Conferenza stampa di presentazione, giovedì 29 ottobre ore 10.30
Webinar 5 novembre 2020, ore 15.00 - 17.30: "Finanza sostenibile, trasparenza ed educazione finanziaria per le imprese - L'educazione finanziaria a supporto della transizione verso un'economia sostenibile"
Opa Mzb Holding Spa su azioni Massimo Zanetti Beverage Group Spa: Consob approva il documento di offerta
Risposta a quesiti sulla conservazione della documentazione da parte dei consulenti finanziari
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:
- 4EX7 Ltd (sito internet www.4ex7.net);
- Hanabishi Partners Ltd (siti internet https://investactive.io, https://investactive.cc e relativa pagina https://status.investactive.cc);
- Elevate4x Ltd (sito internetwww.elevate4x.net)
- DBFX Limited (sito internet www.dbfxtrades.com);
- Golden Dawn (IT) (sito internet https://www.ctxholdings.com).
Sale, così, a 312 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
internetLa Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
* * *
Consob ha altresì vietato:
- ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58 del 1998 ("Tuf"), l'offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Mindcapital Oü tramite il sito internet https://mind.capital in violazione dell'art. 94 del medesimo Tuf (delibera n. 21547 del 21 ottobre 2020). L'offerta, con delibera n. 21456 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
- ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria posta in essere, in violazione dell'articolo 101, comma 2, del medesimo Tuf, dal Sig. Alberto Simoni anche tramite le pagine facebook "Alberto Simoni" (https://www.facebook.com/simonialberto1969) e "Alberto Simoni, imprenditore online" (https://www.facebook.com/AlbertoSimoniFanpageUfficiale) relativa all'offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria di Mindcapital Oü (delibera n. 21548 del 21 ottobre 2020). L'attività pubblicitaria, con delibera n. 21455 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
- ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l'offerta al pubblico di "Exw Coin" effettuata dalla Vivaexchange OÜ, già Exw Global Ag, anche tramite il sito www.exw-wallet.com in assenza di prospetto informativo (delibera n. 21545 del 21 ottobre 2020). L'offerta, con delibera n. 21458 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
- ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria della suddetta offerta, effettuata tramite il sito https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano/ relativa all'offerta al pubblico avente ad oggetto "Exw Coin"(delibera n. 21546 del 21 ottobre 2020). L'attività pubblicitaria, con delibera n. 21457 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
- ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto prodotti finanziari promossa dalla "Ganancias Deportivas" anche tramite il sito https://gananciasdeportivas.net. (delibera n. 21544 del 21 ottobre 2020). L'offerta, con delibera n. 21454 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni.
Oggi, lunedì 26 ottobre 2020, dalle 10.00 alle 12.00 si svolge un webinar organizzato dalla Consob dal titolo: "Regime volontario di reporting non finanziario - La Call for evidence sullo stato di attuazione della disciplina e sulle prospettive di riforma".
I lavori saranno aperti dalla professoressa Anna Genovese (Commissario Consob) e proseguiranno con gli interventi di Nadia Linciano (Divisione Studi Consob) e Mauro Bellofiore (Divisione Strategie Regolamentari Consob) i quali illustreranno i contenuti della Call for evidence sul regime volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (Dnf) pubblicata dalla Consob il 1° settembre 2020 e sulla quale è in corso una pubblica consultazione che si concluderà il prossimo 30 novembre.
La partecipazione al seminario, che prevede la possibilità di intervenire nel corso dello stesso ovvero di porre domande, sia anticipatamente allo svolgimento dell'incontro, sia durante attraverso l'utilizzo della chat, avverrà tramite la piattaforma GoToMeeting utilizzando i seguenti riferimenti: https://global.gotomeeting.com/join/457796357.
Al via dal 2 all'8 novembre prossimi la quarta edizione della Settimana mondiale dell'investitore (Wiw, World Investor Week), l'iniziativa di educazione finanziaria lanciata nel 2017 dalla Iosco, l'organizzazione mondiale delle autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari, e organizzata in Italia dalla Consob.
L'evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa giovedì prossimo, 29 ottobre.
Appuntamento sul web alle 10.30 tramite la piattaforma GotoMeeting.
Apre i lavori, la Professoressa Anna Genovese, Commissario Consob.
Teatro, giochi, narrazione, formazione: questi gli strumenti che saranno usati dalla Consob per promuovere l'educazione finanziaria in Italia attraverso una serie di iniziative mirate a raggiungere tutte le fasce della popolazione, dai bambini agli adulti.
La Consob promuove un evento di sensibilizzazione sui temi della finanza sostenibile e della trasparenza delle informazioni non finanziarie rivolto alle imprese, nell'ambito della Settimana mondiale dell'investitore e del Mese dell'educazione finanziaria.
Apre i lavori la Professoressa Anna Genovese (Commissario Consob). Dopo un'analisi del contesto europeo a cura di Malgorzata Feluch (European Commission) e Jean-Marie Andres (Eurofi), seguono alcuni interventi, dedicati al contesto nazionale, di Roberto Monducci (Istat), Guido Romano (Cerved) e Roberto Bianchini (Politecnico di Milano). Mauro Bellofiore e Nadia Linciano (Consob) presentano infine le prospettive di sviluppo del non-financial reporting e il ruolo dell'educazione finanziaria.
La partecipazione è libera, ma è gradita la registrazione online: http://www.consob.it/web/area-pubblica/iscrizione-seminari. L'evento si terrà in streaming sulla piattaforma Lifesize; il link di collegamento verrà inviato a coloro che si sono registrati in prossimità dell'evento.
Consob ha approvato il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. n. 58 del 1998 (Tuf), da Mzb Holding Spa su azioni emesse da Massimo Zanetti Beverage Group Spa (Mzbg) (delibera n. 21554 del 21 ottobre 2020).
L'obiettivo dichiarato dell'offerente è acquisire l'intero capitale sociale dell'emittente e conseguirne il delisting,
L'offerente, Mzb Holding Spa, è una società costituita il 15 settembre 2020, facente capo al sig. Massimo Zanetti, tramite la controllata M. Zanetti Industries Sa (MZ Industries). Massimo Zanetti detiene indirettamente, tramite MZ Industries e tramite l'offerente, la partecipazione di maggioranza nell'emittente e il controllo di diritto sull'emittente. L'offerente non ha svolto alcuna attività operativa significativa dalla sua data di costituzione, fatta eccezione per le attività propedeutiche alla promozione dell'offerta e quanto necessario per il suo finanziamento.
I soggetti qualificabili come persone che agiscono di concerto con l'offerente sono, ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, del Tuf: (i) MZ Industries, in quanto controlla direttamente l'offerente; e (ii) Massimo Zanetti, in quanto controlla indirettamente l'offerente e in quanto amministratore unico dell'offerente (le "persone che agiscono di concerto").
L'emittente, Massimo Zanetti Beverage Group Spa, opera nel settore della produzione e vendita di caffè tostato, ed è quotata – dal 2015 – sul Mercato telematico azionario (Mta) gestito da Borsa Italiana Spa, segmento Star. Alla data del documento, Mzbg è controllata di diritto, per il tramite di MZ Industries, da Massimo Zanetti. Non risultano ulteriori partecipazioni rilevanti comunicate ai sensi dell'articolo 120 del Tuf.
L'offerta ha ad oggetto massime 9.451.265 azioni dell'emittente, rappresentanti la totalità delle azioni ordinarie Mzbg in circolazione – dedotta la partecipazione complessiva (pari al 72,445% del capitale sociale di Mzbg) detenuta, tramite MZ Industries e l'offerente, dal sig. Massimo Zanetti – e pari a circa al 27,555%del relativo capitale sociale.
Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, inizia il 26 ottobre e termina il successivo 20 novembre 2020, con data di pagamento il 27 novembre 2020. L'eventuale riapertura dei termini avrà luogo nei giorni 30 novembre, 1, 2,3 e 4 dicembre 2020, con data di pagamento l'11 dicembre 2020.
L'offerente riconoscerà a ciascun aderente all'offerta un corrispettivo in contanti pari a 5,00 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta. L'esborso massimo calcolato sulla base del corrispettivo e del numero massimo delle azioni oggetto dell'offerta è pari a 47.256.325 euro.
L'offerta è soggetta alla "Condizione Mac" – definita come il mancato verificarsi, entro le ore 7:59 del giorno di Borsa aperta antecedente la data di pagamento del corrispettivo, di (a) eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'offerta e/o sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario sul gruppo Mzbg rispetto alla situazione risultante dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020, o (b) eventi o situazioni riguardanti il gruppo Mzbg non noti all'offerente e/o al mercato alla data di pubblicazione del documento di offerta e che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario per il gruppo Mzbg rispetto alla situazione risultante dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020.
La Condizione Mac comprende, tra gli altri, anche tutti gli eventi elencati alle lettere (a) e (b) di cui sopra che si verificheranno in conseguenza o in connessione con la diffusione della pandemia da Covid-19. L'offerente si riserva di rinunciare alla Condizione Mac, come specificato nel documento di offerta.
Nel caso in cui, all'esito dell'offerta, l'offerente e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale dell'emittente, l'offerente, coerentemente con la finalità dell'offerta, ha dichiarato di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, e sarà soggetto all'obbligo di acquistare le restanti azioni dagli azionisti dell'emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Tuf ("obbligo di acquisto 108, comma 2").
Il corrispettivo unitario per l'adempimento dell'obbligo di acquisto 108, comma 2 sarà determinato ai sensi dell'articolo 108, commi 3 o 4, del Tuf.
Nel caso in cui, l'offerente e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale dell'emittente, l'offerente ha dichiarato la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti azioni ai sensi dell'articolo 111 del Tuf (diritto di acquisto").
L'offerente, esercitando il diritto di acquisto, adempirà contestualmente anche per conto delle persone che agiscono di concerto, all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuf nei confronti degli azionisti dell'emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando corso ad un'unica procedura ("procedura congiunta").
Il corrispettivo unitario per l'adempimento dell'obbligo di acquisto 108, comma 1 e per l'esercizio del diritto di acquisto sarà determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Tuf.
Nel caso in cui il delisting non venisse raggiunto per effetto del superamento delle soglie di cui all'articolo 108 del Tuf, l'offerente intende comunque conseguirlo tramite la fusione per incorporazione dell'emittente nell'offerente o in altra società non quotata controllata, direttamente o indirettamente, dall'offerente.
Il comunicato di cui all'articolo 103, comma 3, Tuf e all'art. 39 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (Regolamento emittenti), comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti, è allegato al documento di offerta.
La Commissione ha risposto ad alcuni quesiti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 153, comma 1, lettera a), e 160 del Regolamento intermediari ("Ri"), recanti la disciplina degli obblighi concernenti la conservazione della documentazione da parte dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (comunicazione Consob n. 1058752/20 del 23 ottobre 2020). In particolare, è stato chiesto alla Consob di chiarire se le operatività di seguito indicate assolvano agli obblighi in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede prescritti dal vigente quadro normativo sopra richiamato:
i) i documenti prodotti in formato digitale sono conservati dall'intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera con modalità che consentano a quest'ultimo di accedere ad una copia semplice degli stessi attraverso un collegamento online;
ii) i documenti prodotti in formato cartaceo sono consegnati dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede all'intermediario per conto del quale opera, il quale attraverso la scansione produce una copia per immagine degli stessi su supporto informatico che inserisce nell'archivio detenuto per conto del consulente finanziario stesso ed al quale questi può accedere online;
iii) anche nell'ipotesi di cui al punto precedente nella quale i documenti siano prodotti in formato cartaceo e la loro copia informatica sia conservata dall'intermediario, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede comunica all'Organismo di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ("Ocf") il luogo dove conserva la documentazione cartacea.
A tal proposito, è stata richiamata la comunicazione della Consob n. 0015155/2016 del 22 febbraio 2016, relativa alla conservazione della documentazione nei casi di produzione della stessa in formato digitale.
Inoltre è stato chiesto se sia o meno in linea con l'articolo 160, comma 4, del Ri la possibilità di evitare l'utilizzo di un doppio luogo di conservazione, laddove l'intermediario si incarichi di trasformare in elettronici i documenti contrattuali cartacei dei propri consulenti, garantendo contestualmente i requisiti di riproduzione immutata e di agevole recupero.
In proposito, è stato segnalato che tale aspetto non trova risposta nella citata comunicazione Consob n. 0015155/2016, in quanto quest'ultima affronta esclusivamente la possibilità per un intermediario di procedere alla conservazione della documentazione contrattuale nativa digitale prodotta da un suo consulente finanziario.
E' stato inoltre evidenziato che:
1) qualora la predetta interpretazione dell'articolo 160, comma 4, del Ri trovasse positivo accoglimento, il consulente sarebbe sollevato dall'onere di conservare anche i documenti cartacei che, una volta trasformati in formato elettronico, si andrebbero ad aggiungere a quelli nativi digitali già conservati dall'intermediario per suo conto;
2) un ulteriore effetto di tale interpretazione sarebbe quello di permettere al consulente di comunicare, quale luogo di conservazione di tutta la documentazione contrattuale prodotta nell'ambito della propria attività, esclusivamente la sede dell'intermediario.
* * *
La Commissione ha chiarito che il sistema descritto nel quesito può ritenersi conforme alle disposizioni del Regolamento intermediari in materia di conservazione della documentazione in presenza delle condizioni di seguito indicate.
Con riferimento alle fattispecie di cui ai sopra esposti punti i) e ii), si rileva che - secondo quanto indicato nel quesito - i documenti conservati dall'intermediario (siano essi prodotti in formato digitale, ovvero cartacei e trasformati in digitali dall'intermediario) devono risultare accessibili al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede attraverso un collegamento online.
Al riguardo, si conferma che detto collegamento, nonché l'archivio informatico predisposto dall'intermediario devono soddisfare i requisiti dell'agevole recupero e della riproduzione immutata, previsti dall'articolo 160, comma 4, del Regolamento intermediari per i documenti "prodotti" in formato digitale e si ritiene che i medesimi requisiti devono sussistere anche nel caso di documenti prodotti in formato cartaceo e "trasformati" in documenti digitali dall'intermediario.
Peraltro, è stato evidenziato che, per garantire l'equiparabilità della valenza probatoria dei documenti nativi cartacei trasformati in digitali a quella dei documenti cartacei originali, l'intermediario è tenuto a rispettare le condizioni previste dall'articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005. Le predette condizioni rilevano sia nei rapporti tra privati, sia ai fini dell'espletamento, da parte dell'Ocf e della Consob, delle rispettive funzioni di vigilanza.
Ciò determina che, nel caso in esame, qualora l'intermediario non attui le predette condizioni di conformità del documento trasformato in digitale, permarrebbe in capo al consulente l'onere di conservazione della documentazione cartacea.
Con riferimento al sopra riportato punto iii), nel richiamare le precisazioni formulate nella menzionata comunicazione Consob n. 0015155/2016, si conferma la necessità che il consulente finanziario comunichi all'Ocf un luogo di conservazione della documentazione di sua pertinenza, dal quale possa avere accesso online con proprie credenziali agli archivi informatici dell'intermediario, anche nell'ipotesi in cui i documenti prodotti in formato cartaceo siano trasformati in digitali dall'intermediario e dal medesimo conservati. Tale informazione è necessaria per l'Ocf per gli eventuali accertamenti di natura ispettiva nei confronti del consulente finanziario, come previsto dall'articolo 31, comma 7, del Tuf.
In proposito, si rileva che non può essere comunicato, come luogo di conservazione, la sede dell'intermediario. Ciò in ragione del fatto che il consulente finanziario - per finalità di vigilanza - deve dichiarare un luogo dal quale accedere, per almeno 5 anni dalla formazione del documento stesso (cfr. articolo 160 Ri), alla documentazione digitale conservata dall'intermediario, a prescindere dalla circostanza che nel frattempo il consulente abbia eventualmente assunto l'incarico professionale per conto di altro intermediario.
Il luogo di conservazione che il consulente è tenuto a comunicare all'Ocf sarà comunque unico, ossia dovrà coincidere con il singolo luogo nel quale è possibile reperire "tutta" la documentazione relativa all'attività dello stesso in qualsiasi forma conservata.
Tale luogo deve, pertanto, coincidere con quello di conservazione della documentazione cartacea e dal quale il consulente ha altresì accesso on-line ai documenti digitali (nativi o successivamente trasformati tali) conservati dall'intermediario preponente attuale o dagli eventuali precedenti intermediari.
La circostanza che il luogo indicato dal consulente debba essere "unico" per tutta la documentazione in qualsiasi forma conservata risulta confermata dal tenore dell'articolo 153, comma 1, lettera a), del Regolamento intermediari, che si ritiene applicabile anche in relazione ai documenti prodotti in formato cartaceo e trasformati in documenti digitali dall'intermediario e da quest'ultimo conservati per conto del consulente.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Svezia (Finansinspektionen - Fi) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- UK Bonds Directory (www.ukbondsdirectory.com);
- Eirgon (www.eirgon.com);
- The Investment Checker (www.theinvestmentchecker.com);
- Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst (tel.: +44 (0)7311047758);
- Binvesting (https://binvesting.com);
- Uplevel Investments (https://fixedinterest.projects.webpages.one);
- Bariseau Capital Management (www.bariseaucm.co.uk), clone di società autorizzata;
- Norden Wealth Management (www.nordenwealth.co.uk), clone di società autorizzata;
- RTTFX (https://www.rttfx.com);
- Insta Lend (https://www.instalend.co.uk);
- Steep Financial Services Inc. (www.steepfinancialinc.com);
- Virgin Money (email: info@uk-virginmoney.com; compliance@uk-virginmoney.com; awareness@uk-virginmoney.com; compliance@uk-money.co.uk);
- Robert Werth Financial Solutions (https://robertwerth.com), clone di società autorizzata;
- Tenant Assist (www.tenantassist.co.uk);
- Starkmarkets.com / Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com);
- Trusted Mortgage Claims (www.trustedmortgageclaims.com);
- Inquot Investing Group (www.inquot.com);
- Aegon London (www.aegonlondon.com, www.aegonlimited.com), clone di società autorizzata;
- Infinity Loans / Chetwood Financial (www.infinityloans.uk), clone di società autorizzata;
- Moneycorp life and wealth investment Management (www.mlweu.com, www.mlwgroupeu.com), clone di società autorizzata;
- Independent Financial Securities (www.independantfinancialsec.com);
- Crown-Thompson Global Wealth Management LLC (www.crown-thompsonglobalwealthmanagementllc.com);
- Uplevel Investments (https://fixedinterest.projects.webpages.one);
- JMS Bonds / JMSchaar Bonds (www.jmsbonds.co.uk), clone di società autorizzata;
- Ambrosia Asset Management UK (www.ambrosia-amuk.com), clone di società autorizzata;
- Fundamental Index Emerging Equity Fund (www.fiemequityfund.com), clone di società autorizzata;
- Aviva Investment Solutions (www.avivaisuk.com, https://myinvestmentportal.ais-onlineservices.com), clone di società autorizzata;
- Natixis life and wealth investment Management (www.nlwuk.com), clone di società autorizzata);
- Allianz Private Investors (www.allianzpi.com, www.loginallianzpi-uk.com), clone di società autorizzata;
- Lyon Royal Equity Wealth Management (www.lyonroyalequity.co.uk), clone di società autorizzata;
- ZFX Club (http://zfxclub.com), clone di società autorizzata;
- Traderia / Pro Star Griffith Corporate Limited (www.traderia.co). Già segnalata dalla Cnmv (v."Consob Informa" n. 25/2019 dell'8 luglio 2019 e delibera Consob n. 20856 del 20 marzo 2019). Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 37/2019 del 28 ottobre 2019);
- ICS Claims (email: claims@icsclaims.co.uk), clone di società autorizzata;
- Capital Way Group / Capital Group (https://capitalway-group.com);
- Trade Center (www.tradecenter.fm);
- Atlas Global Recovery Solutions (https://atlasglobalrecoverysolutions.com).
Segnalate dalla Cnmv:
- https://coinepro.com;
- Monethera Group Oü (www.monethera.com);
- Richmondfx / Elit Property Vision Ltd (https://richmondfx.co);
- Vivaexchange O.U. (www.exw-wallet.com), già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020). Soggetto destinatario di delibera Consob n. 21458 del 23 luglio 2020). Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 29/2020 del 27 luglio 2020);
- Powermine (https://powermine.net);
- Adi International Business (Marbella) (https://adiinternacionalbusiness.ueniweb.com);
- Invest & Trade Co (www.itcolatam.com);
- Kleinman Enterprise Ltd (https:thecapitalstocks.com). Soggetto destinatario di delibera Consob n. 21385 del 27 maggio 2020). Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020).
Segnalata dalla Finma:
- ProFinanzen (www.profinanzen.com).
Segnalate dalla Knf:
- Tygrysia Maska sp. z o.o;
- BTCDuke sp. z o.o.;
- Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.;
- Equal Real Estate SA;
- Sekrata Sp. Z O.O.;
Segnalate dalla Cmvm:
- Kuvera Global (https://kuveraglobal.com, facebook: https://www.facebook.com/kuveraglobal). Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 36/2019 del 21 ottobre 2019) e dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 25/2019 dell'8 luglio 2019);
- INVCenter (https://www.invcenter);
- Cimovelpark (https://pt.cimovelpark.com);
- Global Pegasus Ltd (www.fx4lux.com);
- BCP Private (https://www.bcpprivate.com) clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Finansinspektionen - (Fi):
- Avex Capital (email: support@avexcapital.com);
- Fortuna Private Investments (www.fortunaprivate.com).
Segnalate dalla Cssf:
- Pimalo-Invest (www.pimalo-invest.com);
- Infinity Trust Management (https://itm-eu.com).
- Conservazione della documentazione da parte dei consulenti finanziari: risposta a quesito (comunicazione n. 1058752/20 del 23 ottobre 2020).
- Approvato il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. n. 58 del 1998, da Mzb Holding Spa su azioni emesse da Massimo Zanetti Beverage Group Spa (delibera n. 21554 del 21 ottobre 2020).
- Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- 4EX7 Ltd tramite il sito internet www.4ex7.net (delibera n. 21552 del 21 ottobre 2020);
- Hanabishi Partners Ltd tramite i siti internet https://investactive.io, https://investactive.cc e relativa pagina https://status.investactive.cc (delibera n. 21550 del 21 ottobre 2020);
- Elevate4x Ltd tramite il sito internetwww.elevate4x.net (delibera n. 21551 del 21 ottobre 2020);
- DBFX Limited tramite il sito internet www.dbfxtrades.com (delibera n. 21553 del 21 ottobre 2020);
- Golden Dawn (IT) tramite il sito internet https://www.ctxholdings.com (delibera n. 21549 del 21 ottobre 2020).