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Bollettino


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Delibera n. 23427

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://trading42.co.com e la pagina https://panel.trading42.co.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

  1. mediante il sito internet https://trading42.co.com - risultato attivo, consultabile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su azioni, ETF e opzioni tramite una piattaforma di trading;
  2. per l’effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito all’indirizzo url https://panel.trading42.co.com tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall’Italia e l’apertura di un conto per il trading; a seguito della registrazione si accede all’area riservata in cui è presente una funzione dedicata al deposito di liquidità sul conto di trading;
  3. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nel sito sono presenti riferimenti alle società Trading42 Ltd e Trading42 Financial Llc la cui sede non è nota;

VISTA la delibera Consob n. 23092 del 24 aprile 2024 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell’art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://trading42.com e la pagina https://panel.trading42.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito https://trading42.com, il sito https://trading42.co.com ne replica i contenuti ed il formato grafico;

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito internet https://trading42.co.com e la pagina https://panel.trading42.co.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://trading42.co.com e la pagina https://panel.trading42.co.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il predetto sito è risultato disponibile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione, è stata rilevata l’assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione sul sito da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo sito dall’Italia/mediante indirizzi IP italiani, è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani e sono altresì pervenuti esposti di soggetti italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://trading42.co.com e la pagina https://panel.trading42.co.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://trading42.co.com e la pagina https://panel.trading42.co.com consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

12 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona