Delibera n. 23519 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23519
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://newgrtdeals.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito https://newgrtdeals.com è emerso che:
i. nel sito, attivo, dai contenuti consultabili anche in lingua italiana attraverso un meccanismo di traduzione automatica integrato nel sito stesso e registrato in forma anonima, si legge che "Quantum Ai aiuta i trader di criptovalute con l'informatica quantistica e potenti funzionalità di trading per fare trading sui mercati" e che "gli utenti dovrebbero comprendere che impegnarsi nel trading di CFD […] comporta rischi finanziari";
ii. in particolare, nel sito https://newgrtdeals.com viene offerta agli utenti la possibilità di registrarsi e fare trading con soggetti terzi, attraverso i diversi link la cui presenza è evidenziata con l'espressione "Investi ora";
iii. attraverso la registrazione si accede alla pagina per l'apertura del conto disponibile all'indirizzo https://my.zeon-lim.com collegata al sito https://zeon-lim.com ove sono risultate, tra l'altro, presenti le funzionalità dedicate al deposito e al prelievo dei fondi e viene consentito al cliente di effettuare operazioni di acquisto/vendita aventi a oggetto strumenti finanziari;
iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://newgrtdeals.com non sono presenti informazioni in ordine all'identità del soggetto cui è riconducibile la descritta operatività e nel documento "Terms & Conditions" è unicamente riportato l'indirizzo e-mail support@fcrevenge.net.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://newgrtdeals.com è riconducibile alla promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento, attività disciplinata dagli artt. 32 del TUF e 125 del Regolamento Intermediari della Consob n. 20307/18 e riservata agli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del TUF alla prestazione del servizio di investimento di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF: al riguardo, tramite il predetto sito viene offerta agli utenti la possibilità previa registrazione di aprire presso piattaforme riconducibili a soggetti terzi un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://newgrtdeals.com è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detto dominio è risultato consultabile in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi agli stessi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che il sito internet https://newgrtdeals.com non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://newgrtdeals.com consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
9 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona