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Bollettino


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Delibera n. 23564

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://fusion4markets.cc e relativa pagina https://client.fusion4markets.cc

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://fusion4markets.cc – risultato attivo e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni, obbligazioni e CFD relativi a indici, azioni, e materie prime;

ii. nel sito https://fusion4markets.cc è offerta agli utenti la possibilità di aprire un account di trading - previa registrazione al predetto sito a partire dalla pagina https://client.fusion4markets.cc, risultata disponibile in lingua italiana - scegliendo tra i cinque menzionati e denominati, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Entry", "Standard", "Premium", "Gold" e "Vip";

iii. all'interno del sito https://fusion4markets.cc sono contenuti generici riferimenti a "Fusion4Markets" e alle caselle di posta elettronica support@fusion4markets.cc e info@fusion4markets.cc;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://fusion4markets.cc e relativa pagina https://client.fusion4markets.cc è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto la pagina https://client.fusion4markets.cc è risultata disponibile in lingua italiana e in merito all'operatività del sito https://fusion4markets.cc è stata riferita attività di contatto (cd. cold calling) con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite la piattaforma "Fusion4Markets";

CONSIDERATO che il sito internet https://fusion4markets.cc e relativa pagina https://client.fusion4markets.cc non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://fusion4markets.cc e relativa pagina https://client.fusion4markets.cc consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

21 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona