Delibera n. 23567 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 23567
Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://genevcapinvest.com e relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrade.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante il sito internet https://genevcapinvest.com - risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute, materie prime, azioni ed ETF tramite una piattaforma di trading;
- per l’effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito https://genevcapinvest.com tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall’Italia e l’apertura di un account su cui impiegare denaro. Ad esito della registrazione si accede nell’area riservata, raggiungibile all’indirizzo url https://webtrader.gencapwebtrade.com, dove è possibile, tra l’altro, depositare liquidità sul conto di trading e accedere alla piattaforma di trading;
- quanto alla riconducibilità, nel sito https://genevcapinvest.com sono presenti riferimenti generici alla “Geneve Capital Invest” e sono indicate le caselle di posta elettronica support@geneveinvestcapital.com e support@genevecapitalinvest.com;
VISTA la delibera Consob n. 23530 del 16 aprile 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell’art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://genevecapinvest.com e relative pagine https://webtrader.genevemarkets.com e https://webtrader.marketsgenevecapital.com;
CONSIDERATO che il sito internet https://genevcapinvest.com presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito https://genevecapinvest.com nonché analoghi contenuti e formato grafico;
CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito internet https://genevcapinvest.com e relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrade.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://genevcapinvest.com e relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrade.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i detti domini internet sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l’assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall’Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, è stata riferita attività di interazione tra operatori della “Geneve Capital Invest” e la clientela italiana e sono pervenuti esposti di soggetti italiani che hanno riferito di non riuscire a rientrare in possesso delle somme versate per effettuare operazioni di trading on line sui suddetti domini;
CONSIDERATO che il sito internet https://genevcapinvest.com e la relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrade.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;
RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://genevcapinvest.com e la relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrade.com consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona