Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 23577

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.pimmtf.vip, www.pimcmtf.vip, www.pimmtf.ai e www.pimmtf.ltd

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante i siti internet www.pimmtf.vip, www.pimcmtf.vip, www.pimmtf.ai e www.pimmtf.ltd - risultati attivi, consultabili anche in lingua italiana, registrati in forma anonima e aventi medesimi contenuti e formato grafico - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute, azioni, indici e materie prime tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sui predetti siti tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il trading: al riguardo, nei siti si prospettano due tipologie di conto ("Rasoio" e "Standard") che differiscono, tra l'altro, per le commissioni previste;

iii. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nei siti www.pimmtf.vip, www.pimcmtf.vip, www.pimmtf.ai e www.pimmtf.ltd si fa riferimento alla Pim Mtf Markets Limited con asserita sede in Colorado ed è indicata la casella e-mail pimmtf@gmail.com;

VISTA la delibera Consob n. 23488 del 26 marzo 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.pimmtf.com;

CONSIDERATO che i siti internet www.pimmtf.vip, www.pimcmtf.vip, www.pimmtf.ai e www.pimmtf.ltd presentano domini parzialmente sovrapponibili a quello del sito www.pimmtf.com nonché analoghi contenuti e formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet www.pimmtf.vip, www.pimcmtf.vip, www.pimmtf.ai e www.pimmtf.ltd è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet www.pimmtf.vip, www.pimcmtf.vip, www.pimmtf.ai e www.pimmtf.ltd è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti sono risultati disponibili in lingua italiana, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani da cui è emersa attività di contatto nei confronti di clientela italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi ai predetti siti dall'Italia, mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che i siti internet www.pimmtf.vip, www.pimcmtf.vip, www.pimmtf.ai e www.pimmtf.ltd non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.pimmtf.vip, www.pimcmtf.vip, www.pimmtf.ai e www.pimmtf.ltd consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

28 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona