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Bollettino


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Delibera n. 23635

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://finbridgeinternational.com e la pagina https://webtrader.finbridgeinternational.trade

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://finbridgeinternational.com - risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare azioni, contratti su valute, materie prime, indici e criptovalute tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito https://finbridgeinternational.com tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un account su cui impiegare denaro: al riguardo, nel sito sono prospettate tre tipologie di conto ("Bronzo", "Argento" e "Oro") che differiscono tra loro per leva finanziaria consentita. Ad esito della registrazione si accede nell'area riservata, raggiungibile all'indirizzo url https://webtrader.finbridgeinternational.trade, dove è possibile, tra l'altro, depositare liquidità e accedere alla piattaforma di trading;

iii. quanto alla riconducibilità, nel sito https://finbridgeinternational.com sono presenti riferimenti generici alla "Finbridge International" e sono indicate le caselle di posta elettronica support@finbridgeint.net e support@finbridgeinter.com;

VISTA la delibera Consob n. 23618 del 5 giugno 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.finbridgeinter.com e la pagina https://webtrader.finbridgeinter.tech;

CONSIDERATO che il sito internet https://finbridgeinternational.com presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito www.finbridgeinter.com nonché analoghi contenuti e formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://finbridgeinternational.com e la pagina https://webtrader.finbridgeinternational.trade è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://finbridgeinternational.com e la pagina https://webtrader.finbridgeinternational.trade è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i detti domini internet sono risultati disponibili in lingua italiana, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento da parte di operatori della "Finbridge International" verso la clientela italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che non sono riusciti a rientrare in possesso delle somme versate sui succitati domini;

CONSIDERATO che il sito internet https://finbridgeinternational.com e la pagina https://webtrader.finbridgeinternational.trade non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://finbridgeinternational.com e la relativa pagina https://webtrader.finbridgeinternational.trade consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

16 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona