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Bollettino


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Delibera n. 23710

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://brokerageai.org e relative pagine https://client.brokerageai.org e https://webtrader.brokerageai.org

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://brokerageai.org - risultato attivo, disponibile parzialmente in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni e su CFD relativi a indici, azioni, obbligazioni, ETF, cripto-attività e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://brokerageai.org - tramite procedura disponibile, tra l'altro, in corrispondenza del dominio https://it-more.culinaryjoy.sbs nonché della pagina https://client.brokerageai.org - e l'apertura di un account; in particolare, all'interno del sito https://brokerageai.org sono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Basic", "Standard" e "Premium";

iii. all'interno dell'area riservata del sito https://brokerageai.org, risultata disponibile in lingua italiana in corrispondenza del dominio https://client.brokerageai.org, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sul conto di trading nonché il

collegamento ad un'apposita piattaforma di trading disponibile in corrispondenza dell'ulteriore pagina https://webtrader.brokerageai.org, anch'essa consultabile in lingua italiana;

iv. quanto alla riconducibilità, nei "Terms & Conditions" del sito https://brokerageai.org è presente il riferimento alla "BrokerageAI" di cui è indicato unicamente l'indirizzo di posta elettronica support@brokerageai.org;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://brokerageai.org e relative pagine https://client.brokerageai.org e https://webtrader.brokerageai.org è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://brokerageai.org e relative pagine https://client.brokerageai.org e https://webtrader.brokerageai.org, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto l'operatività del sito https://brokerageai.org ha formato oggetto di attività promozionale condotta, anche mediante l'utilizzo di indebiti riferimenti a figure istituzionali italiane di pubblica notorietà, tramite il dominio internet https://it-more.culinaryjoy.sbs, risultato disponibile esclusivamente in lingua italiana. Inoltre, il sito https://brokerageai.org è risultato disponibile parzialmente in lingua italiana, le relative pagine https://client.brokerageai.org e https://webtrader.brokerageai.org sono risultate completamente disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito https://brokerageai.org e relative pagine https://client.brokerageai.org e https://webtrader.brokerageai.org non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://brokerageai.org e relative pagine https://client.brokerageai.org e https://webtrader.brokerageai.org consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

15 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona