Delibera n. 23752 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23752
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://argusstockbrokers.com e la relativa pagina https://client.argusstockbrokers.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito https://argusstockbrokers.com – risultato attivo e disponibile in lingua italiana – viene prospettata agli utenti la possibilità di fare trading su azioni e contratti finanziari derivati collegati a indici e materie prime;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://argusstockbrokers.com – tramite procedura disponibile in lingua italiana in corrispondenza della pagina https://client.argusstockbrokers.com, collegata al sito https://argusstockbrokers.com e direttamente raggiungibile dalla homepage del medesimo sito https://argusstockbrokers.com – l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro;
iii. in particolare, sul sito https://argusstockbrokers.com sono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Iscrizione", "Standard", "Premio", "Oro" e "VIP";
iv. quanto alla riconducibilità, nel sito https://argusstockbrokers.com non sono presenti riferimenti ad una o più entità effettivamente esistenti cui poter riferire le iniziative promosse tramite il medesimo sito;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://argusstockbrokers.com e la relativa pagina https://client.argusstockbrokers.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://argusstockbrokers.com e la relativa pagina https://client.argusstockbrokers.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://argusstockbrokers.com è risultato disponibile in lingua italiana mediante un meccanismo di traduzione automatica incorporato nel medesimo sito; è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. cold calling) nei confronti di risparmiatori italiani; nel sito https://argusstockbrokers.com è presente l'indicazione di una utenza telefonica di contatto con prefisso nazionale italiano; sono state acquisite agli atti le copie di talune conversazioni intercorse, in lingua italiana, tramite sistemi di messaggistica istantanea e posta elettronica, tra operatori del sito https://argusstockbrokers.com e risparmiatori italiani; è pervenuto l'esposto di un risparmiatore italiano che ha riferito di essersi registrato al sito https://argusstockbrokers.com e di aver operato tramite la piattaforma di trading ivi disponibile lamentando l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito https://argusstockbrokers.com e la relativa pagina https://client.argusstockbrokers.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://argusstockbrokers.com e la relativa pagina https://client.argusstockbrokers.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
12 novembre 2025
p. IL PRESIDENTE
Maria Chiara Mosca