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Bollettino


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Delibera n. 20330

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.capmb.com, www.capmbeu.com e www.capmbit.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che, dalle verifiche sui siti internet www.capmb.com, www.capmbeu.com e www.capmbit.com e è emerso che:

i. digitando il dominio www.capmb.com si viene automaticamente indirizzati al sito www.capmbeu.com, che risulta essere consultabile anche in lingua italiana;

ii. accedendo alla versione italiana del sito www.capmbeu.com si viene automaticamente indirizzati al sito www.capmbit.com che risulta essere redatto in italiano;

iii. il potenziale investitore, previa registrazione al sito www.capmbit.com tramite apposito form disponibile on-line ed apertura di un conto dove versare somme di denaro, può operare sul forex e CFD attraverso la piattaforma dedicata. In particolare, sul sito vengono offerte tre tipologie di conto, denominati "Mini", "Standard" e "Pro", distinti soprattutto per l'importo del deposito minimo e per benefits;

iv. a seguito della registrazione l'utente riceve alcune e-mail redatte in italiano e in forma standardizzata con le quali, tra l'altro, vengono fornite una serie di istruzioni per l'utilizzo della piattaforma stessa;

v. nella sezione "Contattaci" sono indicati due indirizzi di posta elettronica (support.it@capmb.com e compliance.it@capmb.com) ed un'utenza telefonica (+390256569869) specificamente dedicati agli utenti italiani;

vi. in calce a tutte le pagine dei siti www.capmbeu.com e www.capmbit.com è indicata la società "Joshua Partners Eood" con sede dichiarata in Bulgaria;

vii. nelle e-mail ricevute a seguito della registrazione ai siti sono indicate anche le società "Astra Financial Limited", con sede dichiarata nella Repubblica di Vanuatu, "Joshua Consulting Ltd" con sede dichiarata nel Regno Unito e "Joshua Development Limited" con sede dichiarata in Dominica;

viii. i siti internet www.capmb.com, www.capmbeu.com e www.capmbit.com ed i servizi ivi offerti sarebbero, pertanto, riconducibili alle società Joshua Partners Eood, Astra Financial Limited, Joshua Consulting Ltd e Joshua Development Limited.

RILEVATO altresì che, dalle informazioni disponibili, soggetti operanti a nome di "Capital Markets Banc" hanno contattato risparmiatori italiani telefonicamente al fine di convincerli ad aprire un conto e fare operazioni di trading su tali siti;

RILEVATO al riguardo che le società Joshua Partners Eood, Astra Financial Limited, Joshua Consulting Ltd e Joshua Development Limited adottano forme di contatto e di interazione, anche immediate, con la clientela italiana attraverso i predetti siti ivi fornendo indicazioni circa le modalità procedurali ed operative da seguire al fine di investire in strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite i siti www.capmb.com, www.capmbeu.com e www.capmbit.com è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto la versione italiana del sito risulta accessibile da tutti i predetti domini e l'accesso risulta privo di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione agli utenti italiani;

RILEVATO che l'attività svolta tramite i siti in oggetto è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art.1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RILEVATO che le società Joshua Partners Eood, Astra Financial Limited, Joshua Consulting Ltd e Joshua Development Limited non risultano autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tali società non risultano iscritte nell'Albo tenuto dalla Consob ex art. 20 del Tuf delle SIM e delle imprese di investimento;

RILEVATO che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite i siti www.capmb.com, www.capmbeu.com e www.capmbit.com, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

7 marzo 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese