Delibera n. 21186 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21186
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.fin-fnr.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. mediante il sito www.fin-fnr.com, attivo e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a indici, valute, materie prime, criptovalute e su azioni;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta l'apertura di un conto ed il versamento di somme di denaro; in particolare, sono disponibili tre tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Base", "Premium" e "Vip";
iii. nei "Termini e condizioni" del sito si legge che "il contratto con il cliente è stipulato da e tra GoldTech Media Services OŰ, con sede operativa Roosikrantsi 2 – K255, 10119 Tallin, Estonia che è titolare del marchio Finaria-FX, e la persona e/o legale che ha richiesto l'apertura di un conto di trading presso la piattaforma di trading della Società". Nei medesimi "Termini e condizioni" viene precisato che, con il lemma la "società", deve intendersi la predetta GoldTech Media Services OŰ;
iv. il sito internet www.fin-fnr.com non è risultato riconducibile a Finance in Motion GmbH;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.finfnr. com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tale sito è consultabile in lingua italiana ed è stata riferita attività di contatto mediante sollecitazioni telefoniche non richieste (c.d. cold calling) nei confronti del pubblico italiano;
CONSIDERATO che la società Goldtech Media Services Oü, con sede in Estonia, menzionata nel sito internet, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf e che, contrariamente a quanto indicato nel sito internet www.fin-fnr.com, quest'ultimo non è riconducibile alla società Finance in Motion GmbH che risulta autorizzata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nonchè presente nell'elenco delle imprese di investimento tenuto da Consob ex art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.fin-fnr.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
11 dicembre 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona