Delibera n. 22858 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Avverso la delibera la societa' ha proposto impugnazione in data 22 dicembre 2023
Delibera n. 22858
Accertamento della non conformità del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 e del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 della società Juventus Football Club S.p.a. - Richiesta di pubblicazione di informazioni supplementari, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 7 del d. lgs. n. 58/98
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTO l'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/98;
VISTO l'art. 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98;
VISTO il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, che disciplina l'adozione dei principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
CONSIDERATO che Juventus Football Club S.p.A. è un emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine;
CONSIDERATO, altresì, che in data 27 settembre 2021 Juventus Football Club S.p.A. ha pubblicato la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”);
CONSIDERATO che con la Delibera n. 22482 del 19 ottobre 2022 è stata accertata la non conformità ai principi contabili internazionali del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 ai sensi
dell'ex art. 154-ter, comma 7 del TUF.
CONSIDERATO, altresì, che in data 5 dicembre 2022 Juventus Football Club S.p.A. ha pubblicato la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1 del TUF;
CONSIDERATO che in data 28 ottobre 2022 è stata inviata una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 115 del TUF alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. (prot. 0490388/22) in merito agli elementi alla base del giudizio con rilievi presente nella prima relazione di revisione emessa da Deloitte il 17 ottobre 2022;
CONSIDERATO che in data 30 dicembre 2022 è stata inviata a Juventus Football Club S.p.A. una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 115 del TUF inerente alle situazioni economico-patrimoniali pro-forma pubblicate ai sensi dell'articolo 154-ter, comma 7, del TUF a valle della Delibera n. 22482 (prot. 0507294/22);
CONSIDERATO che in data 17 gennaio 2023 Juventus Football Club S.p.A. ha fornito le informazioni richieste ai sensi dell'art. 115 del TUF (prot. 0004934/23);
CONSIDERATO [...omissis...];
CONSIDERATO che in data 10 febbraio 2023 è stata inviata a Juventus Football Club S.p.A. una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 187-octies, comma 3, lettera a) del TUF ai fini di ulteriori approfondimenti riguardanti [...omissis...] (prot. 0014182/23);
CONSIDERATO che in data 22 febbraio 2023 Juventus Football Club S.p.A. ha fornito le informazioni richieste ai sensi dell'art. 187-octies, comma 3, lettera a) del TUF (prot. 0017034/23);
CONSIDERATO che nelle date del 27 febbraio e dell'8 maggio 2023 sono state inviate due richieste di informazioni ai sensi dell'art. 115 del TUF alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. (prot. 0018685/23 e prot. 0043897/23), rispettivamente in merito a [...omissis...];
CONSIDERATO, altresì, che in data 31 marzo 2023 Juventus Football Club S.p.A. ha pubblicato la relazione finanziaria consolidata semestrale annuale al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2 del TUF;
CONSIDERATO che nelle date del 7 e 15 novembre e del 16 marzo e del 17 maggio 2023 Deloitte & Touche S.p.A. ha fornito le informazioni richieste ai sensi dell'art. 115 del TUF (prot. 0492462/22, prot. 0494554/22, prot. 0023753/23, prot. 0047383/23);
CONSIDERATO che nelle date dell'8 maggio e del 6 luglio 2023 sono state inviate due richieste di informazioni ai sensi dell'art. 115 del TUF a Juventus Football Club S.p.A. finalizzate ad acquisire aggiornamenti in merito a [...omissis...] (prot. 0043898/23 e prot. 0062851/23);
CONSIDERATO che nelle date del 24 maggio e 10 luglio 2023 Juventus Football Club S.p.A. ha fornito le informazioni richieste ai sensi dell'art. 115 del TUF (prot. 0049693/23 e 0063949/23);
CONSIDERATO che con nota del 31 luglio 2023 è stata rappresentata a Juventus Football Club S.p.A. l'ipotesi di non conformità dei bilanci consolidato e d'esercizio al 30 giugno 2022 del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 alle norme che ne disciplinano la redazione, con particolare riferimento all'applicazione dei principi contabili (a) IAS 1 “Presentazione del bilancio” (b) IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”, (c) IAS 38 “Attività Immateriali” e (d) IAS 34 “Bilancio intermedio” (prot. 0071106/23, di seguito anche “Comunicazione 154-ter” o “Contestazioni”);
CONSIDERATO che in data 3 agosto 2023 la Società ha richiesto una proroga di novanta giorni del termine previsto per la presentazione delle proprie osservazioni, inizialmente fissato al 6 settembre 2023 (prot. 0072278/23);
CONSIDERATO che con nota del 7 agosto 2023 (prot. 0073281/23) Consob ha concesso un differimento del termine al 21 settembre 2023;
CONSIDERATO che in data 3 agosto 2023 l'Emittente ha richiesto l'accesso agli atti ai sensi dell'art 24 della Legge 241/1990 e che in data 8 agosto 2023 è stata resa disponibile la documentazione utilizzata nel procedimento;
CONSIDERATO che in data 6 ottobre 2023, mediante deposito presso il meccanismo di stoccaggio https://www.1info.it/PORTALE1INFO è stata resa nota l'approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2023, da parte del Consiglio di Amministrazione, e la convocazione per il 23 novembre 2023 dell'Assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2023;
CONSIDERATO che tramite i propri legali e consulenti si è svolta l'Audizione personale del 4 ottobre 2023, richiesta dalla Società nella nota del 21 settembre 2023;
CONSIDERATO che dall'esame della citata documentazione, dalle osservazioni fornite da Juventus Football Club S.p.A. in risposta alle citate ipotesi di non conformità;
è emerso quanto di seguito descritto.
1. RELAZIONI FINANZIARIE OGGETTO DI ACCERTAMENTO DI NON CONFORMITÀ
In data 16 gennaio 2023, Juventus Football Club S.p.A. (di seguito “Juventus”, la “Società”, l'“Emittente”) ha depositato presso il Registro delle imprese i bilanci consolidato e d'esercizio al 30 giugno 2022 (di seguito “bilancio consolidato e d'esercizio 2022”), corredati delle relazioni di revisione emesse in data 6 dicembre 2022 dalla società Deloitte & Touche S.p.A. che contengono un giudizio con rilievi in merito alle Manovre sui compensi del personale tesserato relative alle stagioni sportive 2019/20 e 2020/21 (di seguito anche “Manovre sui compensi” e disgiuntamente “Prima Manovra” e “Seconda Manovra”) e l'indicazione di una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con riferimento all'esistenza di una posizione debitoria nei confronti di un'altra società di calcio.
In data 31 marzo 2023 Juventus ha messo a disposizione del pubblico il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2023, corredato della relazione di revisione limitata emessa dalla società Deloitte & Touche S.p.A. in pari data, contenente un giudizio con rilievi con riferimento alle Manovre sui compensi del personale tesserato relativi alle stagioni sportive 2019/20 e 2020/21 e agli effetti di operazioni con altre società di calcio, nonché l'indicazione di una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con riferimento ai possibili effetti di ulteriori operazioni con altre squadre di calcio.
Con la Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023 è stata rappresentata a Juventus l'ipotesi di non conformità dei bilanci consolidato e d'esercizio al 30 giugno 2022 e ai principi contabili internazionali applicabili, con specifico riguardo alla non corretta applicazione dei principi contabili IAS 1, IAS 8.
Inoltre, le ipotesi di errore di seguito evidenziate comportano la violazione del principio relativo alla corretta rappresentazione della situazione aziendale (IAS 1), non garantendo il rispetto degli assunti fondamentali e delle caratteristiche qualitative delle informazioni.
Di conseguenza è stata rappresentata alla Società anche la non conformità del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 con riferimento alla non corretta applicazione dei principi contabili IAS 1 e IAS 8, IAS 34. In aggiunta a ciò, è stata rappresentata alla Società anche la non corretta applicazione dello IAS 38 con riferimento ad un'operazione di cessione e contemporaneo acquisto dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori conclusa con la medesima controparte (c.d. “operazione incrociata”) nel primo semestre dell'esercizio 2022/2023.
2. FATTI E CIRCOSTANZE OGGETTO DI ACCERTAMENTO
Con la Delibera n. 22482 del 19 ottobre 2022 (di seguito “Delibera n. 22482” o “Delibera 154-ter”) è stata accertata la non conformità ai principi contabili internazionali del bilancio d'esercizio al 31 giugno 2021.
Le carenze riscontrate hanno riguardato la valutazione delle seguenti poste di bilancio:
- “Diritti alle prestazioni sportive dei calciatori”;
- “Proventi da gestione diritti calciatori”;
- “Ammortamenti e svalutazione diritti calciatori”;
- “Personale Tesserato”;
- “Altre passività correnti e non correnti”.
Le criticità riscontrate hanno riguardano: (i) la modalità di applicazione del principio contabile IAS 38 “Attività Immateriali”, inidonea a riportate informazioni rilevanti e attendibili sulle operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse contemporaneamente, o quasi, con la medesima controparte (di seguito “operazioni incrociate”); (ii) la non corretta applicazione del principio contabile IAS 1 in merito alla mancata iscrizione della passività legata alla redistribuzione di tre ratei dei compensi della stagione 2019/2020 del personale tesserato e al criterio della contabilizzazione per competenza; (iii) la non corretta applicazione del principio contabile IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali” con riferimento alla mancata rilevazione di un accantonamento per la passività inerente agli accordi di loyalty bonus di settembre 2021 da riconoscere ad alcuni calciatori; (iv) la mancata applicazione del principio contabile IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” in relazione alla correzione degli errori attinenti al bilancio al 30 giugno 2020 relativi alla non corretta applicazione dello IAS 38 alle operazioni incrociate e alla mancata iscrizione nel bilancio precedente, ai sensi dello IAS 1, della passività legata alla redistribuzione di tre ratei dei compensi della stagione 2019/2020 del personale tesserato.
In data 16 gennaio 2023 Juventus ha depositato presso il Registro delle Imprese il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022.
Con riferimento ai bilanci consolidato e d'esercizio al 30 giugno 2022 le principali carenze e criticità emerse in esito all'attività di vigilanza svolta attengono alla valutazione delle seguenti poste:
- “Diritti alle prestazioni sportive dei calciatori”;
- “Ammortamenti e svalutazione diritti calciatori”;
- “Personale Tesserato”;
- “Altre passività correnti e non correnti”;
Le criticità riscontrate riguardano: (i) la mancata applicazione del principio contabile IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” in relazione alla correzione degli errori attinenti al bilancio al 30 giugno 2021 riscontrati con la Delibera n. 22482 e alla correzione della competenza economica di talune plusvalenze realizzate negli esercizi precedenti; (ii) la non corretta applicazione del principio contabile IAS 1 “Presentazione del bilancio” in relazione alla presentazione delle informazioni comparative dell'esercizio precedente.
Le criticità sopra riscontrate sembrano attestare, inoltre, la violazione del principio dell'attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'entità previsto dallo IAS 1.
* * *
Da ultimo, le carenze sopra elencate implicano che il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022, pubblicato dalla Società in data 31 marzo 2023, presenta criticità con riferimento a: (i) la non corretta applicazione dello IAS 38 ad una operazione incrociata; (ii) la mancata applicazione del principio contabile IAS 8 in relazione alla correzione degli errori attinenti ai bilanci degli esercizi precedenti; (iii) la non corretta applicazione dello IAS 34 e dello IAS 1 con riferimento al principio dell'attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'entità e alla presentazione delle informazioni comparative del semestre precedente.
3. PROFILI DI CRITICITÀ EMERSI NELL’AVVIO DI PROCEDIMENTO
Di seguito si rappresentano gli accertamenti effettuati e i profili di criticità emersi in merito al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 alla luce delle evidenze acquisite nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta.
Al riguardo si premette che i profili di criticità che hanno condotto all'apertura del procedimento 0071106/23 sono emersi a seguito dell'analisi: […omissis…], (ii) della documentazione acquisita dalla Società ai sensi dell'art. 115 del TUF nei mesi da gennaio a luglio 2023, (iii) della documentazione acquisita dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi dell'art. 115 del TUF a partire dal mese di novembre 2022.
Dall'insieme delle verifiche svolte nell'ambito dell'attività di vigilanza sono emerse conferme della non conformità con i principi contabili interazionali del bilancio al 30 giugno 2021 e del comparativo al 30 giugno 2020, oggetto della Delibera n. 22482 del 19 ottobre 2022.
Sono inoltre emersi nel corso del 2023 ulteriori criticità rispetto a quelle oggetto della citata Delibera riferite a rapporti di partnership con altre società di calcio relativi ad esercizi precedenti.
Tali profili di non conformità, che la Società non ha corretto ai sensi del principio contabile IAS 8, inficiano la correttezza contabile del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 e del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022.
3.1 Premessa
Già prima dell'inizio della Pandemia da Covid-19, la situazione economica della Società mostrava risultati reddituali negativi e perdite attese maggiori di quelle previste nella pianificazione aziendale. I dati di forecast del […omissis…] presentavano una perdita attesa al […omissis…] di circa […omissis…] milioni di euro, significativamente superiore a quella prevista nel piano a medio termine (Euro […omissis…] milioni) approvato dal C.d.A. pochi mesi prima, il […omissis…]. Tra le azioni previste per il contenimento delle perdite era inclusa la realizzazione di significative plusvalenze dalla cessione dei diritti all'utilizzo delle prestazioni sportive dei calciatori.
Le restrizioni imposte dalla pandemia Covid alla disputa delle gare hanno ulteriormente inciso sui risultati della Società, portando le previsioni di perdita dell'esercizio al […omissis…]a circa […omissis…] milioni nel mese di […omissis…].
In tale contesto, tra le altre, vengono poste in essere azioni volte a spostare all'esercizio successivo parte del costo del personale, oltre alla realizzazione di un importo significativo di plusvalenze.
Al 30 giugno 2020 Juventus ha chiuso l'esercizio con una perdita di Euro 89,7 milioni.
L'esercizio successivo è in parte impattato dal permanere di alcune restrizioni alla partecipazione del pubblico alle gare sportive che incide sui ricavi e dal permanere delle difficoltà economiche derivanti dal costo del personale e dal livello degli ammortamenti conseguenti agli investimenti effettuati nei precedenti esercizi.
Nuovamente la Società ha realizzato accordi con i calciatori della prima squadra volti a far slittare all'esercizio successivo parte del costo del personale e contenere il livello dei risultati negativi e della conseguente necessità di ricapitalizzazione, realizzata da ultimo nel dicembre 2021.
Le numerose evidenze […omissis…]consentono di ricostruire il contesto sopra delineato.
3.2 Operazioni incrociate
Con la citata Delibera n. 22482 è stato accertato, tra gli altri, un errore nel trattamento contabile operato dalla Società con riferimento alle operazioni incrociate realizzate dalla Società nel corso degli esercizi 2019/20 e 2020/21.
Tale errata contabilizzazione produce effetti sul Patrimonio Netto della Società e del Gruppo al 30 giugno 2022.
Nei bilanci al 30 giugno 2022, la Società non ha, tuttavia, effettuato alcuna correzione retroattiva degli errori evidenziati nella Delibera 154-ter ai sensi dello IAS 8, limitandosi a riportare gli effetti pro-forma, peraltro parziali, dei rilievi espressi nella Delibera n 22482.
Al riguardo nella Relazione finanziaria al 30 giugno 2022 la Società ha precisato che: “nella predisposizione dei Prospetti Pro-forma si è attenuta doverosamente, senza prestarvi acquiescenza, alle indicazioni dell'Autorità di vigilanza contenute nella Delibera 154-ter uniformandosi, dunque, al contenuto della stessa. (…) Juventus non condivide (i) né l'applicazione alla totalità delle c.d. operazioni incrociate di quanto previsto dallo IAS 38 paragrafi 45 e ss., ritenendo corretta la contabilizzazione secondo le previsioni dello IAS 38 paragrafi 25 e ss. e del paragrafo 113, (ii) né la conclusione per cui, in relazione alle Operazioni Incrociate sopra specificamente individuate, la contabilizzazione effettuata da Juventus sarebbe difforme alla contabilizzazione che si dovrebbe attuare ove, in ipotesi, si applicassero le previsioni di cui allo IAS 38 paragrafi 45 e ss. (…) per le principali operazioni “incrociate” poste in essere negli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 e 2021, la Società, anche mediante l'acquisizione di pareri tecnico-contabili, ha provveduto a:
- verificare la sussistenza del requisito della sostanza commerciale, (…);
- verificare la sussistenza del requisito dell'attendibilità del fair value, (…).
Le verifiche effettuale, corroborate dai pareri sopramenzionati, hanno confermato la correttezza del trattamento contabile adottato dalla Società”.
Nella Delibera n. 22482 è stato rappresentato che le suddette operazioni costituiscono, ai sensi dei principi contabili internazionali, scambi di attività rispetto alle quali è stato riscontrato il mancato rispetto di entrambi i presidi previsti dallo IAS 38 per l'iscrizione ai valori contrattuali dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori: “sostanza commerciale” e “attendibile misurazione del fair value”.
Ciò ha portato a concludere che, ai sensi dello IAS 38, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori acquistati non potevano essere iscritti al valore contrattuale, ma al valore contabile dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ceduti, inclusi eventuali componenti in denaro.
Al riguardo è opportuno ricordare che il test della sostanza commerciale (“commercial sustance test”) è stato introdotto nei principi contabili internazionali al fine di evitare che in un'operazione di scambio una società rilevi a conto economico una plusvalenza (gain) nei casi in cui l'operazione non è in grado di produrre effetti percepibili nella sua economia.
Il test della “attendibile misurazione del fair value” (“reliable measurement test”) è finalizzato a minimizzare il rischio che le società possano contabilizzare plusvalenze attribuendo valori “gonfiati” (inflated) alle attività scambiate.
Relativamente al trattamento contabile delle operazioni incrociate, nella Delibera n. 22482 è stato rappresentato che altre società calcistiche che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS - il Futebol Clube do Porto (“Porto”) e lo Sporting Clube de Portugal (“Sporting Lisbona”) - avevano applicato lo IAS 38.45.
Al riguardo, in data 29 marzo 2023, è stato pubblicato dall'ESMA il documento “27th Extract from the EECS's Database of Enforcement” (ESMA32-63-1465) nel quale sono riportate alcune decisioni adottate dalle Autorità Nazionali Competenti, nel lasso temporale 2020-2023. In particolare, la decisione “IV.Decision ref EECS/0123-04 – Exchange of non-monetary assets” afferisce al trattamento contabile di operazioni che presentano sostanziali analogie con le operazioni incrociate poste in essere da codesta Società ed oggetto di censura con la Delibera n. 22482.
Di seguito i principali rilievi mossi della Delibera n. 22482 sulla sostanza commerciale e sulla attendibile misurazione del fair value delle n. 15 operazioni incrociate realizzate dalla Juventus negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021[1] e le considerazioni sui “pareri tecnico contabili” a supporto dei bilanci al 30 giugno 2022 trasmessi dalla Società con riferimento al trattamento contabile delle operazioni incrociate adottato dalla Società.
3.2.1 Rilievi della Delibera n. 22482 del 19 ottobre 2022 sulla «Sostanza Commerciale»
Relativamente al requisito della sostanza commerciale (IAS 38.46), nella Delibera n. 22482 è stato evidenziato che “la documentazione fornita dalla Società riguardo la sostanza commerciale delle operazioni incrociate prende in considerazione unicamente i flussi finanziari in uscita legati ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori acquisti e di quelli ceduti in cambio e non i flussi finanziari netti, comprensivi ciò anche dei flussi in entrata, come richiesto dallo IAS 38.46. L'analisi svolta dalla Società risulta in re ipsa parziale, essendo difficile (se non impossibile) individuare i flussi in entrata derivanti dalla tipologia di asset in argomento, trattandosi di diritti all'utilizzo di prestazioni sportive di calciatori, tra l'altro, in molti casi non inclusi nei c.d. top player.”[2]
Il suddetto rilievo evidenziato in Delibera si basa sui paragrafi 46 sub (b) e 8 dello IAS 38.
In particolare, il paragrafo 46 sub (b) afferma che per aversi sostanza commerciale “il valore specifico dell'entità relativo alla porzione delle attività dell'entità interessata dall'operazione si “modifica a seguito dello scambio” e il paragrafo 8 definisce il “valore specifico dell'entità” come “il valore attuale dei flussi finanziari che l'entità prevede di derivare dall'uso continuativo di un'attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività”. Dal combinato disposto dei due paragrafi si evince che, il “valore specifico dell'entità”, dalle cui modifiche post operazione di scambio si deve desumere la sostanza commerciale dell'operazione stessa, deve essere calcolato utilizzando tutti i flussi generati dall'uso continuativo delle attività scambiate, sia in entrata che in uscita. Di conseguenza l'analisi sulla sostanza commerciale non può essere ridotta ai soli flussi in uscita, come fatto dalla Società nella memoria trasmessa a Consob nell'ambito della verifica ispettiva e del procedimento 154-ter.
Relativamente all'analisi svolta dalla Società sui soli flussi in uscita nella Delibera 154-ter sono stati, peraltro, evidenziati anche ulteriori rilievi sull'utilizzo nei calcoli dei premi massimi previsti nei contratti dei calciatori e delle retribuzioni dei calciatori ceduti a titolo temporaneo immediatamente dopo l'acquisto.
Sempre nella Delibera 154-ter è stato evidenziato il fatto che nell'analisi condotta dalla Società sui soli flussi in uscita, le operazioni incrociate “ad esclusione dell'operazione [...omissis...] , presentano tutte un differenziale negativo per Juventus nei flussi di cassa in uscita.
In altri termini la sostanza commerciale delle operazioni incrociate, che la Società giustifica tramite tale differenziale, dovrebbe risiedere nel fatto che Juventus, per i calciatori acquistati nell'ambito delle operazioni incrociate, spenderà di più di quanto avrebbe speso tenendo in rosa i calciatori ceduti.”.
Tenuto conto della differente durata contrattuale dei calciatori oggetto di confronto, per cui i flussi relativi ai calciatori ceduti sono paragonati con i flussi dei calciatori acquistati, si potrebbe ritenere che la Juventus abbia ritenuto di effettuare degli “investimenti” per mantenere la propria squadra, abbia in altri termini sostenuto dei costi di sostituzione per cui conseguire in tutte le operazioni importi netti negativi sia un'ovvia conseguenza.
Tuttavia, non sono state presentate evidenze a supporto di tale tesi, quali analisi tecnico/sportive volte a dimostrare che per ogni transazione sia stato valutato anche l'impatto “operativo” e di che tipologia di investimento si tratti.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, nella Delibera 154-ter, si è ritenuto che l'analisi condotta dalla Società, non consente di superare i due rilievi principali (assenza dei flussi in entrata e riduzione del valore) mossi con riferimento al requisito della sostanza commerciale relativamente a tutte le 15 operazioni incrociate.
3.2.2 Rilievi della Delibera n. 22482 del 19 ottobre 2022 sulla «Attendibile misurazione del fair value»
Relativamente al requisito dell'attendibilità del fair value (IAS 38.47), nella Delibera n. 22482, per tutte le suddette 15 operazioni incrociate, è stata evidenziata l'elevata soggettività dei valori contrattuali dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori coinvolti nelle operazioni incrociate che “rende quindi maggiormente necessarie, a supporto dell'affidabilità dei valori rappresentati in bilancio, le verifiche previste dallo IAS 38.47”.[3]
Come già precisato nella Comunicazione di apertura del procedimento 154-ter del 28 luglio 2022 e ribadito nella Delibera n. 22482[4], nelle valutazioni sull'attendibilità del fair value delle attività coinvolte in operazioni di scambio non si deve far riferimento ai concetti di carattere generale riguardanti il fair value o le stime di bilancio, ma all'apposita guidance fornita dallo IAS 38.47[5], che, come indicato in precedenza, è stata introdotta al fine di evitare che le società possano contabilizzare plusvalenze attribuendo valori “gonfiati” (inflated) alle attività scambiate.
Inoltre, rispetto al tema della soggettività dei valori contrattuali dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori coinvolti nelle operazioni incrociate si osserva che, nella Delibera n. 22482, tale tema è stato sollevato per evidenziare la significativa variabilità che contraddistingue detti valori ai sensi del sopracitato IAS 38.47 e non per affermare che le stime contabili non possono, in assoluto, presentare elementi di soggettività.
Peraltro, come precisato dagli stessi principi contabili, le stime di bilancio devono comunque essere descritte e spiegate in modo chiaro e accurato[6], elemento questo non ravvisabile nel processo di stima descritto dalla Società, né riscontrabile nella documentazione rinvenuta presso l'Emittente.
Al riguardo nella Delibera 154-ter è stato rilevato che “il processo di stima (o iter valutativo) adottato dalla Società, come descritto nella Comunicazione di avvio del procedimento, si limita, infatti, ad elencare una serie di criteri quantitativi e qualitativi seguiti dai responsabili dell'Area Sportiva, senza indicare il percorso che permette di tradurre tali criteri nel dato numerico riportato nei contratti, o in un preciso intervallo di valori attribuibili ai diritti alle prestazioni sportive di quel calciatore”.
Le risposte fornite dalla Società a Consob in merito alla modalità di determinazione dei Diritti alle prestazioni sportive dei calciatori e le evidenze acquisite nel corso della verifica ispettiva hanno mostrato che tali attività immateriali possono assumere valori significativamente diversi, in quanto la loro valutazione risente di un'elevata componente soggettiva.
Tale soggettività è presente sia nella modalità di determinazione dei Diritti alle prestazioni sportive dei calciatori descritta a Consob dalla Società, sia in una serie di evidenze emerse nel corso della verifica ispettiva.
La significativa variabilità che possono assumere i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, unita all'assenza di un processo di stima che consenta di tradurre la gamma di valori possibili dei diritti alle prestazioni sportive in un dato puntuale, costituisce il principale rilievo sul mancato rispetto del requisito dell'attendibilità del fair value ai sensi dello IAS 38.47.
Né una valutazione attendibile dei fair value può essere ravvisata nelle “schede ad hoc” dei calciatori predisposte all'interno dell'Area Sportiva fornite dalla Società, in quanto, come osservato nella Delibera n. 22482 tali schede “si limitano a riportare i dati anagrafici e fisici del calciatore, il suo ruolo e il giudizio (“da comprare, “in prospettiva”, “da rivedere”, “negativo”) attribuito dall'osservatore della Società al termine della partita osservata” e “non risultano pertanto idonee a consentire di risalire al valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori coinvolti nelle operazioni incrociate”.[7]
Per tutte le 15 operazioni incrociate si è pertanto concluso che “né il processo di stima (o iter valutativo), né le schede dei calciatori per come consegnate dalla Società possono costituire elementi in grado di supportare l'attendibilità del valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ai sensi del paragrafo IAS 38.47”[8].
3.2.3 Esame del parere tecnico contabile di [...omissis...] a supporto della sostanza commerciale e dell'attendibilità dei fair value delle operazioni incrociate
Nelle proprie valutazioni sulla correttezza del trattamento contabile delle operazioni incrociate la Società si è avvalsa dei pareri tecnico contabili a tale scopo predisposti da [...omissis...] e dal [...omissis...].
L'analisi dei suddetti pareri non ha portato all'emersione di elementi idonei a superare le censure sulla sostanza commerciale e sulla attendibile misurazione dei fair value delle operazioni incrociate.
Di seguito le principali considerazioni in merito ai due Rapporti predisposti da [...omissis...] in data 22 novembre 2022 e in data 13 gennaio 2022 (di seguito anche i “Rapporti […omissis…]”) su incarico del [...omissis...].
I Rapporti [...omissis...] contengono le analisi e le considerazioni svolte da [...omissis...] (il “Consulente”) sulla sostanza commerciale di ciascuna delle operazioni incrociate contabilizzata dall'Emittente nei bilanci 2019/20 e 2020/21 e sull'attendibilità dei valori contrattuali dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori coinvolti.
Relativamente alle analisi e considerazioni svolte da [...omissis...] nei suoi due pareri, con la Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023, è stato evidenziato alla Società che le stesse si basano sull'interpretazione non corretta della Delibera n. 22482 che ne condizionano negativamente le conclusioni.
Al riguardo è stato evidenziato che le analisi sulla sostanza commerciale di ciascuna delle 15 operazioni incrociate si basano sull'erroneo assunto che la Consob nella Delibera n. 22482 avrebbe condiviso l'approccio metodologico seguito dalla Società nel corso del Procedimento 154-ter basato sull'analisi dei soli flussi finanziari in uscita delle attività scambiate e non anche di quelli in entrata come richiesto dal principio contabile IAS 38.
In realtà, come riportato in precedenza, tale approccio metodologico non è stato condiviso nella Delibera n. 22482 e l'analisi svolta della società è stata considerata parziale e inidonea a garantire la sostanza commerciale delle n. 15 operazioni incrociate.
È stato, altresì, evidenziato che l'analisi svolta da [...omissis...] sulla sostanza commerciale delle n.15 operazioni incrociate si basa sull'ulteriore assunto secondo cui Consob avrebbe ridotto a n. 10 le operazioni incrociate contestate escludendo, tra le altre, l'operazione incrociata [...omissis...]in tal modo riconoscendone implicitamente la sostanza commerciale.
Il rapporto tra differenziale flussi e prezzi di cessione dei suddetti calciatori calcolato dalla Società (1,7%) è stato così confrontato da [...omissis...] con quello delle altre operazioni incrociate portando a giustificare la sostanza commerciale di ciascuna delle operazioni incrociate.
Tuttavia occorre evidenziare che nella Delibera n. 22482 sono stati formulati rilievi con riferimento alla sostanza commerciale e alla attendibile misurazione del fair value di tutte e 15 le operazioni incrociate e relativamente all'operazione [...omissis...] è stato riscontrato unicamente un errore di calcolo da parte della Società che rendeva il differenziale dell'operazione, seppur calcolato utilizzando i soli flussi in uscita, ancor meno significativo e quindi ancor più critico ai fini della verifica del requisito della sostanza commerciale previsto dallo IAS 38.46[9].
Di conseguenza, oltre all'inidoneità di un'analisi condotta sui soli flussi in uscita per giustificare la sostanza commerciale delle operazioni incrociate, non risulta corretto assumere il differenziale dell'operazione [...omissis...] quale termine di paragone per valutare la sostanza commerciale delle altre.
Quanto alle verifiche finalizzate a valutare l'attendibile misurazione del fair value delle operazioni incrociate che hanno visto coinvolti giovani calciatori, le stesse sono state svolte attraverso analisi condotte su transazioni comparabili, come richiesto dal [...omissis...].
Relativamente a tale approccio metodologico sono state evidenziate alla Società le seguenti criticità che rendono il confronto tra diverse transazioni poco significative condizionando in negativo le conclusioni del Consulente.
In primo luogo i confronti tra transazioni comparabili sono inficiati dal fatto che i prezzi contrattuali di ciascuna transazione: (i) risultano influenzati dalle peculiarità delle specifica trattativa che ha portato alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori[10], (ii) dipendono dalla durata residua del contratto di prestazione sportiva di ciascun calciatore[11]; (iii) hanno una validità temporale limitata e possono dipendere anche dal mercato in cui i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori sono negoziati[12].
Il confronto tra transazioni comparabili risulta, inoltre, inficiato anche dal fatto che i calciatori presentano una scarsa fungibilità avendo caratteristiche sportive e personali che li rendono distinti gli uni dagli altri.
Le comparazioni risentono poi dell'ampiezza del campione considerato e il campione esaminato da [...omissis...] ha considerato solo un numero ristretto di calciatori[13].
Da ultimo, nel campione di transazioni comparabili utilizzato da [...omissis...] sono comprese anche transazioni realizzate nell'ambito di operazioni di scambio, il che contribuisce a togliere significatività al confronto, in quanto dette transazioni potrebbero presentare criticità in termini di attendibilità dei valori contrattuali[14].
A conferma della scarsa significatività dei risultati di un'analisi basata su transazioni comparabili di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, per una delle operazioni incrociate che ha visto coinvolti giovani calciatori, si è proceduto ad individuare transazioni comparabili che conducono a risultati opposti a quelli delle operazioni selezionate dal Consulente e confutano le sue conclusioni sull'attendibilità dei valori contrattuali utilizzati da Juventus nei propri bilanci.
Un ulteriore criticità evidenziata alla Società nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023 ha riguardato quelle che nei Rapporti [...omissis...] vengono definite le “principali tre censure mosse da Consob” per le operazioni incrociate indicate alle pag. 87 e 88 della Delibera n. 22482. Anche in tal caso le analisi svolte dal Consulente si basano su un'interpretazione non corretta della Delibera n. 22482.
Relativamente alla c.d. prima “censura mossa da Consob”, ovvero i “significativi scostamenti dei prezzi di cessione rispetto al relativo «valore di mercato» riportato da Transfermarkt” è stato evidenziato che nella Delibera n. 22482, detti scostamenti non rappresentano una motivazione per cui le operazioni non possono essere contabilizzate ai valori contrattuali, ma unicamente una delle evidenze della variabilità che caratterizza i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, che nel caso dei giovani calciatori assume dimensioni rilevanti.”[15].
Nei Rapporti [...omissis...] il confronto tra i prezzi di cessione e le valutazioni di Transfermarkt al momento della cessione viene considerato, inoltre, poco significativo per la scarsa valenza informativa attribuita dal Consulente alle valutazioni di Transfermarkt, sia in assoluto, che soprattutto con riferimento ai giovani calciatori.
Relativamente ai valori riportati dal sito Transfermarkt nella Comunicazione è stato evidenziato che ad essi, come quelli riportati sugli altri siti specializzati, nella Delibera 154-ter, non è attribuita la qualifica di «valore di mercato», ma è stato, al contrario, precisato che “le valutazioni dei calciatori riportate nel suddetto sito, o in altri siti e database analoghi (Cies, Kpmg Football Benchmark) non rivestono carattere di prezzo quotato in un mercato attivo per attività equivalenti ai sensi dell'IFRS 13”)[16]. Le valutazioni riportate nel suddetto sito, come negli altri similari, quando disponibili, sono state, pertanto, considerate, nella Delibera 154-ter, unicamente, come possibili valori dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori e “dal loro confronto con i valori contrattuali dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori è comunque possibile riscontrare un'elevata variabilità della gamma di valori che tali diritti possono assumere.”[17]
Relativamente alla valenza informativa delle valutazioni riportate nel suddetto Transfermarkt è stato ricordato, che nella Delibera 154-ter, è riportata una presentazione predisposta dalla Società per l'azionista di riferimento Exor, in cui le valutazioni di Transfermarkt e di un altro sito analogo sono confrontate con i valori di bilancio dei diritti alle prestazioni sportive di tutti i calciatori di Juventus suddivisi in “First Team”, “On Loan” e “Youth”.
In aggiunta a ciò, è stato rappresentato alla Società che “una qualche rilevanza e riconoscibilità esterna” alle valutazioni presenti nel sito Transfermarkt è stata riconosciuta anche dai giudici sportivi che, tanto nella sentenza del 22 aprile 2022, che in quella di appello del 27 maggio 2022, hanno ricordato l'utilizzo dei valori di tale sito in “talune perizie” o il richiamo dello stesso in “alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti”[18].
Relativamente a quella che nei Rapporti [...omissis...] viene indicata come la “seconda censura” mossa da Consob” sull'attendibile misurazione del fair value, ovvero “che i calciatori acquistati da Juventus non siano stati impiegati nelle squadre della Società (prima squadra o squadre minori/giovanili), ma siano stati concessi in prestito temporaneo ad altra squadra”32, è stato evidenziato alla Società che l'analisi sulla carriera del calciatore successiva al trasferimento incrociato, riportata nella Delibera n.22842, è stata condotta principalmente con riferimento alla sostanza commerciale delle operazioni, come risulta dalla Delibera stessa[19].
Da ultimo con riferimento a quella che [...omissis...] definisce la “terza censura” sull'attendibile misurazione del fair value, ovvero la congruenza dei valori di acquisto/cessione “rispetto alle (brevi) carriere dei giocatori ovvero rispetto ai precedenti valori di acquisto ovvero ancora rispetto ai successivi valori di rivendita”, nella Comunicazione 154-ter 31 luglio 2023, è stato evidenziato che anch'essa deve essere letta nell'ottica dell'elevata variabilità che possono assumere i valori dei diritti alle prestazioni sportive. Le analisi effettuata nella Delibera n. 22482 sui precedenti valori di acquisto e/o sui successivi valori di rivendita dei diritti dei calciatori sono state svolte unicamente per verificare come i prezzi di acquisto e rivendita dei diritti dei calciatori si sono modificati nel tempo e per valutare la loro coerenza con i valori attribuiti ai diritti dei calciatori nell'ambito delle operazioni incrociate.
Prendendo a rifermento un esempio riportato nel Primo Rapporto [...omissis...] di due calciatori per i quali il Consulente ha affermato che nelle valutazioni dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori debba essere considerata anche la “componente legata all'aspettativa di maturazione e miglioramento del giocatore” si è osservato che la valutazione di tale componente risulta particolarmente difficile in quanto può portare a valutazioni che possono essere smentite in futuro. Per tale motivo, quando tale valutazione riguarda i diritti alle prestazioni sportive di giocatori coinvolti in operazioni incrociate, assume ancor più rilevanza il rispetto dei presidi indicati dallo IAS 38.45 e ss. con riferimento sia alla attendibile misurazione del fair value che alla sostanza commerciale.
Nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023 sono state analizzate in dettaglio anche le analisi svolte dal Consulente sulle n.5 operazioni ritenute dalla Società escluse da quelle contestate con la Delibera n. 22482. Per nessuna delle suddette operazioni sono emersi elementi tali da far ritenere superate le criticità rilevate nella Delibera n. 22482 sia con riferimento alle verifiche sulla sostanza commerciale.
Anche per queste operazioni le analisi del Consulente sono risultate, infatti, parziali in quanto condotte con riferimento ai soli flussi finanziari in uscita, che, come detto, non consentono di giustificare la sostanza commerciale di un'operazione di scambio.
Quanto alle verifiche sull'attendibilità dei fair value contrattuali attribuiti ai calciatori scambiati, per tre operazioni che hanno visto coinvolti giovani calciatori le analisi del Consulente si sono basate su transazioni comprabili e sulla confutazione delle asserite “principali tre censure mosse da Consob”. Al riguardo sono state evidenziate le criticità già espresse in precedenza su tali approcci metodologici.
Per le restanti due operazioni incrociate che hanno visto coinvolti giocatori affermati, le considerazioni del Consulente sulla attendibilità dei valori contrattuali attribuiti ai diritti alle prestazioni sportive sono state considerate non inerenti con i rilievi formulati nella Delibera n. 22482 e comunque inidonee a superarli, ma semmai a confermarli.
Le medesime limitazioni riscontrate nei Rapporti [...omissis...] sono presenti anche nel parere del [...omissis...], del 22 novembre 2022, che si fonda sulle risultanze dei suddetti Rapporti.
Le considerazioni sulla sostanza commerciale delle operazioni incrociate presenti nel parere si basano, infatti, anch'esse sull'analisi condotte da [...omissis...] sui soli flussi in uscita dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, così come le analisi sull'attendibilità dei fair value, risultano basate su transazioni comparabili.
3.2.4 Evidenze emerse dall'analisi della documentazione […omissis…]
Dall'esame della documentazione[…omissis…]sono emerse ulteriori evidenze […omissis…] ovvero che le operazioni di acquisizione e contemporanea cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori realizzate con la medesima controparte, sebbene realizzate attraverso contratti separati e distinti, risultavano nella sostanza operazioni di scambio in quanto tra loro collegate e poste in essere al fine di raggiungere un obiettivo commerciale complessivo.
[…omissis…]
3.2.5. Operazione [...omissis...] contabilizzata nella Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2022
Nel corso del primo semestre dell'esercizio 2021/2022 la Società ha realizzato una nuova operazione incrociata.
Nello specifico il [...omissis...] Juventus ha ceduto a [...omissis...] i diritti alle prestazioni sportive del calciatore [...omissis...] a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Nella medesima data Juventus ha acquistato da [...omissis...] i diritti alle prestazioni sportive del calciatore [...omissis...].
Tale operazione è stata rappresentata nel bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 ed ha comportato l'iscrizione di diritti alle prestazioni sportive per complessivi Euro […omissis…] milioni e la rilevazione di una plusvalenza pari a Euro […omissis…] milioni.
Ai fini della rilevazione nella Semestrale al 31 dicembre 2022 della suddetta operazione la Società ha riferito di aver applicato le linee guida operative che sono poi successivamente confluite nell'aggiornata procedura “Investimenti Area Sportiva” e di essersi basata sui “documenti tecnici interni” e su “analisi ad hoc fornite dai consulenti di [...omissis...] incaricati dalla Società”.
Gli approfondimenti svolti con riferimento alla suddetta operazione hanno mostrato che la stessa costituisce uno scambio di attività ai sensi del principio contabile IAS 38.45 e ss.
L'esame della documentazione trasmessa dalla Società a supporto della correttezza della rilevazione contabile delle due operazioni non ha consentito di verificare il rispetto dei due presidi previsti dal suddetto principio contabile: sostanza commerciale dell'operazione e misurazione attendibile del fair value dei diritti scambiati.
In particolare, i “documenti tecnici interni” si limitano a considerazioni di carattere tecnico sui calciatori da cui l'estensore deriva un intervallo di valori per i diritti alle prestazioni sportive di ciascuno, senza che venga descritto il processo di stima che ha portato a tali intervalli.
A supporto di tali intervalli vengono citate le transazioni comparabili presenti nelle analisi svolte da [...omissis...].
Tali analisi presentano le medesime limitazioni e criticità rappresentate in precedenza con riferimento a quelle presenti nei Rapporti di [...omissis...].
Peraltro, le transazioni comparabili citate nei documenti della Società non fanno riferimento ad operazioni con contropartita monetaria, ma ad operazioni incrociate, per le quali valgono le medesime considerazioni sull'attendibilità dei fair value contrattuali dell'operazione incrociata in esame.
Al riguardo sono state individuate altrettante transazioni comparabili che conducono a risultati opposti a quelli di [...omissis...].
Quanto all'analisi sulla sostanza commerciale dell'operazione svolta da [...omissis...] si è osservato che la stessa sconta la medesima criticità riscontrata con riferimento alle analisi svolte dal Consulente nei due Rapporti sulle operazioni incrociate contabilizzate nei bilanci 2019/20 e 2020/21.
Per le motivazioni sopra indicate la suddetta operazione incrociata si è rilevato che la stessa non soddisfa né il requisito della sostanza commerciale, né quello della misurazione attendibile del fair value, previsti dallo IAS 38 per gli scambi di attività.
3.3 Manovre sui Compensi del Personale Tesserato
Con la Delibera 154-ter era stata evidenziato un errore nel trattamento contabile operato dalla Società con riferimento alle due Manovre sui compensi del personale tesserato.
Nei bilanci al 30 giugno 2022, riapprovati dal C.d.A. il 2 dicembre 2022, successivamente alla Delibera 154-ter, la Società ha effettuato una rettifica alla modalità di contabilizzazione delle due manovre riconoscendo, per la prima volta, l'esistenza di un'obbligazione implicita nei confronti del personale tesserato con riferimento sia alla Prima che alla Seconda Manovra sui compensi.
Tuttavia, tale rettifica[20] non consente di superare i rilievi espressi nella Delibera 154-ter.
Al riguardo nella Relazione finanziaria al 30 giugno 2022 la Società ha rappresentato: “tenuto conto delle conclusioni raggiunte dai pareri legali e tecnico-contabili degli esperti indipendenti, confermate anche alla luce degli elementi emersi dopo la chiusura delle indagini preliminari, facendo in particolare applicazione dello IAS 19, ha:
- ritenuto di rivedere al rialzo la stima di probabilità di avveramento delle condizioni di permanenza in rosa per quei calciatori che nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 hanno rinunciato a parte dei propri compensi e con i quali sono stati successivamente concordati, con riferimento alla Prima Manovra, integrazioni salariali e, con riferimento alla Seconda Manovra, “loyalty bonus”;
- valutato di far decorrere pro-rata temporis secondo il c.d. “straight line approach” (che è uno tra gli approcci ammessi dai principi contabili), gli accantonamenti degli oneri per le integrazioni salariali della Prima Manovra e degli oneri per i “loyalty bonus” della Seconda Manovra a partire dalle date di partenza di una c.d. “constructive obligation” prudenzialmente identificate, con il supporto degli esperti indipendenti, nel mese di giugno 2020 per la Prima Manovra (mese della ripresa delle competizioni sportive) e nel mese di maggio 2021 per la Seconda Manovra (mese in cui sarebbero state siglate le bozze di scritture integrative;)..
Tale approccio comporta una differente ripartizione degli oneri in parola sugli esercizi chiusi al 30 giugno 2020, 2021 e 2022 rispetto a quanto esposto nei bilanci storici approvati della Società per gli esercizi in oggetto e, nello specifico, un aggravio negli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 e 2021 e un beneficio nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022 e nell'esercizio che chiuderà al 30 giugno 2023. Gli effetti di tale approccio, di converso, sono nulli sui conti economici complessivi, sui flussi di cassa e sull'indebitamento finanziario netto degli esercizi chiusi al 30 giugno 2020, 2021 e 2022.
(…) Si precisa che gli impatti delle summenzionate riesposizioni differiscono rispetto ai rilievi sollevati dalla Consob nella Delibera 154-ter e alle contestazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (…) in quanto, ad avviso delle stesse, le remunerazioni connesse alle c.d. “manovre stipendi” sarebbero da considerarsi relative a servizi già resi dai calciatori. Viceversa, la Società, sulla scorta dei pareri degli esperti indipendenti da essa acquisiti, resi alla luce dell'esame della documentazione rilevante relativa all'indagine della Procura, ritiene che tali remunerazioni siano relative a prestazioni future non ancora rese.”
Ai sensi del citato principio contabile internazionale IAS 19 “Benefici per i dipendenti”, la finalità dello stesso è quella di definire le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative relative ai benefici per i dipendenti (cfr. IAS 19.1).
Lo IAS 19 si applica a tutti i benefici per i dipendenti, inclusi quelli forniti: “a) nell'ambito di piani o altri accordi formalizzati che intercorrono tra l'entità e singoli dipendenti, gruppi di dipendenti o loro rappresentanti; […] o c) dalle consuetudini non formalizzate che danno origine a un'obbligazione implicita. Le consuetudini non formalizzate danno origine a un'obbligazione implicita quando l'entità non ha alternative realistiche al pagamento di benefici per i dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando un cambiamento delle consuetudini non formalizzate dell'entità danneggerebbe in modo inaccettabile i suoi rapporti con i dipendenti” (cfr. IAS 19.4).
Secondo lo IAS 19. 5 i benefici per i dipendenti comprendono:
“a) benefici a breve termine per i dipendenti, come quelli riportati di seguito, se si prevede che siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i relativi servizi: i) salari, stipendi e contributi per oneri sociali […] iii) compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; […]
d) benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro”.
In merito alla categoria dei benefici a breve termine, che ricomprende la voce “salari, stipendi e contributi per oneri sociali” nonché la voce “piani di incentivazione” lo IAS 19.11 stabilisce che “l'entità deve rilevare nel seguente modo l'ammontare non attualizzato dei benefici a breve termine che si prevede dovranno essere pagati al dipendente in cambio dell'attività lavorativa prestata dal dipendente durante un periodo amministrativo: a) come passività (accantonamento di costi) dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto. […] b) come costo […]”.
Con specifico riferimento ai piani di incentivazione, lo IAS 19.19 aggiunge che “l'entità deve rilevare il costo previsto relativo alla compartecipazione agli utili e ai pagamenti per incentivi come definiti dal paragrafo 11 quando, e solo quando:
a) essa ha un'obbligazione attuale, legale o implicita, a eseguire tali pagamenti come conseguenza di eventi passati; e
b) può essere effettuata una stima attendibile dell'obbligazione.
Esiste un'obbligazione attuale quando, e solo quando, l'entità non ha alternative realistiche all'effettuazione dei pagamenti”.
Con riferimento ai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, lo IAS 19.8 chiarisce che si tratta di benefici “erogati in cambio della cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente, quale risultato:
a) della decisione dell'entità di concludere il rapporto di lavoro con un dipendente prima della normale data di pensionamento; o
b) della decisione di un dipendente di accettare un'offerta di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro”[21].
Per quanto di seguito precisato, si confermano i rilievi sollevati nella Delibera 154-ter in quanto le remunerazioni connesse alle c.d. Manovre sui compensi sono da considerarsi relative a prestazioni già rese dai calciatori per le quali sono state pattuite, in varie forme, modalità di differimento del pagamento. Ciò contrariamente a quanto ritenuto dalla Società nella Relazione finanziaria al 30 giugno 2022, secondo cui tali remunerazioni sono relative a prestazioni future non ancora rese e contabilizzate “pro-rata temporis secondo il c.d. “straight line approach””.
3.3.1 Rilievi alla modalità di contabilizzazione delle Manovre sui compensi nei bilanci al 30 giugno 2021 riapprovati dalla Società successivamente alla Delibera n. 22482
La rappresentazione contabile delle due Manovre sui compensi nel bilancio consolidato e nel bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 approvati successivamente alla Delibera 154-ter non risulta conforme alle previsioni dello IAS 19 – Benefici ai dipendenti, alla luce dell'analisi della documentazione […omissis…].
In particolare, si osserva che i pareri redatti dal [...omissis...] in data 22 e 28 novembre 2022 a supporto delle valutazioni della Società fanno riferimento al principio contabile internazionale IAS 19 e al concetto di obbligazione implicita (di seguito anche “constructive obligation”) in capo alla Società con riferimento sia alla Prima sia alla Seconda Manovra, concetto richiamato nella Delibera 154-ter, in cui, peraltro, era presente il riferimento all'esistenza di una constructive obligation ai sensi del paragrafo 4 dello IAS 19[22] citato nella suddetta Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022.
Tuttavia, l'interpretazione della Società nei bilanci al 30 giugno 2022, non risulta pertinente al caso di specie, essendo basata sugli aspetti legali delle due Manovre e sul tenore letterale degli accordi depositati e pare non considerare gli accordi complessivamente raggiunti dalla Società con il personale nel corso delle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 e la modalità con la quale si è pervenuti agli stessi.
Al riguardo si evidenzia che i principi contabili internazionali richiedono che in bilancio vengano rappresentati fedelmente gli effetti delle operazioni realizzate da una società in un determinato esercizio, in conformità ai criteri di rilevazione esposti nel Conceptual Framework,[23] che richiede che venga rappresentata la sostanza dei fenomeni economici che interessano la società nel corso di quell'esercizio[24]. Nel caso di specie occorre quindi, come già indicato nella Delibera 154-ter, analizzare gli effetti che gli accordi complessivamente raggiunti con il personale tesserato hanno prodotto sui compensi delle stagioni 2019/2020 e 2020/2021.
Di seguito si rappresentano le criticità riscontrate nella rappresentazione contabile delle due manovre indicata nei Pareri del [...omissis...] e ripresa dalla Società nel bilancio al 30 giugno 2022.
a) Criticità nella rappresentazione contabile della Prima Manovra
La rappresentazione nel bilancio al 30 giugno 2022 della Prima Manovra esposta dal […omissis…], e ripresa dalla Società, tratta separatamente la “Rinuncia ai compensi” e l'“Integrazione ai compensi”, come due “accadimenti economici” disgiunti, in linea con il tenore letterale degli accordi depositati,[25] e non tiene conto della sostanza dell'accordo raggiunto dalla Società con il personale tesserato per come emerge dall'esame del materiale […omissis…].
Sulla base di tale approccio la Società ha riconosciuto l'esistenza di una constructive obligation, derivante dagli impegni assunti nei confronti del personale tesserato con gli accordi di integrazione di luglio 2020, e legata ai compensi per prestazioni future del personale tesserato che sono stati rilevati in bilancio pro-rata temporis secondo il c.d. straight line approach.
Le evidenze emerse dall'analisi della documentazione […omissis…]mostrano, al contrario, che gli accordi di rinuncia alle quattro mensilità della stagione 2019/2020 e quelli di integrazione del luglio 2020 non sono accadimenti disgiunti, ma parti di un unico e più ampio accordo che includeva anche il documento d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2020 da [...omissis...] e da [...omissis...]. Tale accordo prevedeva la rinuncia ad una mensilità dei compensi della Stagione 2019/2020 e il differimento del pagamento di tre mensilità dei compensi di tale stagione nelle due stagioni seguenti.
L'effetto dell'accordo complessivamente raggiunto nell'ambito della Prima Manovra sui compensi del personale tesserato della stagione 2019/2020 è stato, quindi, la rinuncia da parte del personale tesserato ad una sola mensilità di tali compensi, e non a quattro mensilità come nella rappresentazione contabile adottata dalla Società nel bilancio al 30 giugno 2022. Di conseguenza, le restanti mensilità sono compensi della stagione 2019/2020, comprese le tre mensilità che la Società si è impegnata a restituire (“redistribuire” nel documento d'intesa del 28 marzo) nelle stagioni successive. Ciò significa, in altri termini, che i calciatori hanno reso le loro prestazioni alla Società per tutta la stagione sportiva 2019/2020 tranne che per un mese in cui hanno rinunciato a percepire compensi.
La constructive obligation relativa alla restituzione delle tre mensilità riguarda pertanto compensi per prestazioni già rese e non per prestazioni future, che la Società avrebbe dovuto contabilizzare come passività e come costo nel bilancio al 30 giugno 2020, ai sensi dello IAS 19.11. La constructive obligation della Società, pertanto, non può essere ricondotta agli accordi di integrazione, ma è conseguenza del documento d'intesa del 28 marzo 2020 e non riguarda nella sostanza compensi per prestazioni future ancora da rendere.
[…omissis…]
b) Criticità nella rappresentazione contabile della Seconda Manovra
Anche nella Seconda Manovra la “Rinuncia ai compensi” è stata trattata dal [...omissis...], e quindi dalla Società nel bilancio al 30 giugno 2022, come un accadimento economico disgiunto dai “Loyalty bonus”.
Anche tale approccio, come quello della Prima Manovra, si basa su aspetti formali quali la sottoscrizione della rinuncia dei compensi da parte di 17 giocatori, la sottoscrizione dei loyalty bonus da parte di 11 calciatori e il tenore letterale dei loyalty bonus.[26]
Sulla base di tale approccio la Società ha riconosciuto l'esistenza di una constructive obligation, derivante dagli impegni assunti nei confronti del personale tesserato con i loyalty bonus, e legata ai compensi dovuti ai calciatori per la loro permanenza futura presso la Società, che sono stati rilevati in bilancio pro-rata temporis secondo il c.d. straight line approach.
Anche nel caso della Seconda Manovra si evidenziano le plurime evidenze di un accordo unitario presenti nella documentazione […omissis…]. Tali evidenze mostrano, al contrario di quanto sostenuto dalla Società, che la suddetta constructive obbligation dipendeva non tanto dagli accordi di loyalty bonus (che ne erano la rappresentazione formale), ma dalle side letter che erano parte integrante dell'accordo complessivamente raggiunto con i calciatori in ordine al differimento del pagamento incondizionato di parte dei compensi della Stagione 2020/2021 nella stagione o nelle stagioni successive.
L'accordo complessivo raggiunto nell'ambito della Seconda Manovra non ha, pertanto, prodotto alcun effetto sui compensi del Personale tesserato della stagione 2020/2021.
Di conseguenza, le mensilità del 2020/2021 sono compensi della relativa stagione, comprese quelle che la Società si è impegnata incondizionatamente a pagare nella o nelle stagioni successive. Ciò tenuto anche conto che, sebbene con alcuni limiti alla presenza del pubblico negli stadi, i calciatori hanno reso le loro prestazioni alla Società per tutta la stagione sportiva 2020/2021.
La constructive obligation assunta dalla Società riguarda, pertanto, compensi per prestazioni già rese, che la Società avrebbe dovuto contabilizzare nel bilancio al 30 giugno 2021 come costo e come passività ai sensi dello IAS 19.11.
[…omissis…]
c) Conclusioni sul trattamento contabile delle due Manovre sui compensi riportato nel bilancio al 30 giugno 2022
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui espresse si ritiene che la rappresentazione contabile effettuata dalla Società nel bilancio al 30 giugno 2022 non risulta conforme con le previsioni dei principi contabili internazionali.
Con riferimento alla Prima Manovra la Società avrebbe, infatti, dovuto correggere retroattivamente l'errore compiuto nell'esercizio al 30 giugno 2020, ai sensi dello IAS 8, imputando le tre mensilità dei compensi della stagione 2019/2020 come costo di competenza negli esercizi in cui tale stagione è stata disputata e rilevare una passività in relazione alle mensilità non liquidate al calciatore alla fine di ciascun esercizio.
Con riferimento alla Seconda Manovra la Società avrebbe dovuto correggere retroattivamente l'errore compiuto nell'esercizio al 30 giugno 2021, ai sensi dello IAS 8, imputando come costi di competenza di tale esercizio tutte le mensilità dei compensi dei calciatori della stagione 2020/2021 e rilevare una passività in relazione alle mensilità ancora da liquidare alla fine dell'esercizio.
Tenuto conto di tutto ciò che precede, sulla base della documentazione […omissis…], per ciascuna manovra alla data del 30 giugno l'obbligazione originaria nei confronti dei calciatori sembrerebbe ancora in essere e subordinare il pagamento delle integrazioni ad eventi futuri è stato, di fatto, lo strumento legale adottato dalla società per ottenere la dilazione sul pagamento degli stipendi dei calciatori.
Tutti i suddetti elementi indicherebbero che in ciascuna delle due Manovre su compensi del personale tesserato si sia configurato lo spostamento al futuro di costi di competenza dell'esercizio e il differimento del pagamento degli stipendi.
In conclusione, ricondurre gli accordi di integrazione di luglio 2020 e i loyalty bonus a piani di incentivazione ai sensi dello IAS 19.19 non tiene conto (i) del fatto che le integrazioni remuneravano prestazioni già rese, (ii) della volontà delle parti e (iii) della sostanza degli accordi tra Società e personale tesserato per come emerge dalla documentazione […omissis…]. Ai sensi del richiamato principio contabile, la Società avrebbe dovuto iscrivere il costo e la correlata passività di un importo pari alle integrazioni garantite per tutti i calciatori interessati dagli accordi di riduzione.
I bilanci consolidato e d'esercizio al 30 giugno 2022 risultano pertanto non conformi alle previsioni dello IAS 8 che richiede la correzione retroattiva degli errori commessi in esercizi precedenti. Anche in questo caso le errate contabilizzazioni dei suddetti accordi erano note alla Società che disponeva al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021 di tutte le informazioni sufficienti ad una corretta rappresentazione in bilancio degli accordi con i suddetti calciatori.
Pertanto, ai sensi del richiamato principio contabile, la Società avrebbe dovuto iscrivere il costo e la correlata passività di un importo pari alle integrazioni garantite per tutti i calciatori interessati dagli accordi di riduzione. Nel confermare i rilievi sollevati nella Delibera 154-ter, nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2022 sono state rappresentate alla Società le evidenze emerse dall'analisi della documentazione […omissis…] relativamente agli accordi con i calciatori che non risultavano, sulla base di quanto disponibile alla data dell'assunzione della Delibera 154-ter, aver sottoscritto accordi di integrazione in relazione ai compensi 2019/2020 ([...omissis...]) e ai compensi della stagione 2020/2021 ([...omissis...], [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...]).Sulla base di tali elementi informativi è possibile concludere che la Società al 30 giugno 2020 (nel caso della Prima Manovra sui Compensi) e al 30 giugno 2021 (nel caso della Seconda Manovra sui Compensi) aveva un'obbligazione attuale implicita (o constructive obligation) nei confronti anche di quei calciatori che non risultavano aver sottoscritto accordi di integrazione in relazione ai compensi 2019/2020 e ai compensi della stagione 2020/2021.
3.3.2 Compensi della stagione 2019/2020 del calciatore [...omissis...]
Nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2022 sono state rappresentate alla Società una serie di evidenze […omissis…] da cui emerge che la Società al 30 giugno 2020 aveva un'obbligazione attuale implicita (o constructive obligation) anche nei confronti del calciatore [...omissis...] legata la restituzione di tre delle quattro mensilità oggetto di rinuncia della Stagione 2019/2020 per le prestazioni da questi rese nel corso di tale stagione.
In particolare, [...omissis...].
3.3.3 Compensi della stagione 2019/2020*del calciatore [...omissis...]
Nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2022 sono state rappresentate alla Società una serie di evidenze [...omissis...] da cui emerge che la Società al 30 giugno 2021 aveva un'obbligazione attuale implicita (o constructive obligation) anche nei confronti del calciatore [...omissis...] legata la restituzione delle mensilità oggetto di rinuncia della Stagione 2020/2021 per le prestazioni da questi rese nel corso di tale stagione.
In particolare, [...omissis...].
3.3.4 Compensi della stagione 2019/2020*del calciatore [...omissis...]
Nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2022 sono state rappresentate alla Società una serie di evidenze [...omissis...] da cui emerge che la Società al 30 giugno 2021 aveva un'obbligazione attuale implicita (o constructive obligation) anche nei confronti del calciatore [...omissis...] legata la restituzione delle mensilità oggetto di rinuncia della Stagione 2020/2021 per le prestazioni da questi rese nel corso di tale stagione.
In particolare, [...omissis...].
3.3.5 Compensi della stagione 2019/2020*del calciatore [...omissis...]
Nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2022 sono state rappresentate alla Società una serie di evidenze [...omissis...] da cui emerge che la Società al 30 giugno 2021 aveva un'obbligazione attuale implicita (o constructive obligation) anche nei confronti del calciatore [...omissis...] legata la restituzione delle mensilità oggetto di rinuncia della Stagione 2020/2021 per le prestazioni da questi rese nel corso di tale stagione.
In particolare, [...omissis...].
3.3.6 Compensi della stagione 2019/2020*del calciatore [...omissis...]
Nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2022 sono state rappresentate alla Società una serie di evidenze [...omissis...] da cui emerge che la Società al 30 giugno 2021 aveva un'obbligazione attuale implicita (o constructive obligation) anche nei confronti del calciatore [...omissis...] legata la restituzione delle mensilità oggetto di rinuncia della Stagione 2020/2021 per le prestazioni da questi rese nel corso di tale stagione.
In particolare, [...omissis...].
3.3.7 Compensi della stagione 2019/2020*del calciatore [...omissis...]
Nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2022 sono state rappresentate alla Società una serie di evidenze [...omissis...] da cui emerge che la Società al 30 giugno 2021 aveva un'obbligazione attuale implicita (o constructive obligation) anche nei confronti del calciatore [...omissis…] legata la restituzione delle mensilità oggetto di rinuncia della Stagione 2020/2021 per le prestazioni da questi rese nel corso di tale stagione.
In particolare, [...omissis...].
3.3.8 Compensi della stagione 2019/2020*del calciatore [...omissis...]
Nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2022 sono state rappresentate alla Società una serie di evidenze emerse [...omissis...] da cui emerge [...omissis...].che la Società al 30 giugno 2021 aveva un'obbligazione attuale implicita (o constructive obligation) anche nei confronti del calciatore[...omissis...]legata la restituzione delle mensilità oggetto di rinuncia della Stagione 2020/2021 per le prestazioni da questi rese nel corso di tale stagione.
In particolare, [...omissis...].
3.4 Rapporti di Partnership con le altre società di calcio
Dall'analisi della documentazione […omissis…] sono emersi documenti relativi al periodo 2018-2020 consistenti in accordi/memorandum/intese con altre squadre di calcio non depositati presso la Lega che testimoniano l'esistenza di rapporti di partnership con talune società di calcio in ordine alle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
Alcuni di questi accordi/memorandum/intese documentano rapporti di natura debitoria nei confronti di altre società di calcio. Altre, prevalentemente relativi ad operazioni di calciomercato effettuate da Juventus negli esercizi precedenti, alcune delle quali avevano dato luogo alla rilevazione di plusvalenze, prevedono clausole aggiuntive rispetto a quelle stabilite nei contratti di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori quali opzioni o obblighi di riacquisto in capo a Juventus, o opzioni di rivendita concesse all'altra squadra contraente (di seguito “accordi di recompra”).
Sebbene relative ad operazioni realizzate negli esercizi passati, alcuni dei suddetti accordi di recompra risultano idonei a produrre effetti contabili sul bilancio al 30 giugno 2022 di Juventus e sul comparativo al 30 giugno 2021.
Si fa riferimento alle seguenti operazioni di cessione di diritti alle prestazioni sportive:
a) [...omissis...];
b) [...omissis...];
c) [...omissis...];
d) [...omissis...];
e) [...omissis...].
Per le citate operazioni l'Emittente ha rilevato plusvalenze per Euro [...omissis...] milioni nel bilancio al 30 giugno 2018 ([...omissis...]), per Euro [...omissis…] milioni nel bilancio al 30 giugno 2019 ([...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...]) e per Euro [...omissis…] milioni nel bilancio al 30 giugno 2020 ([...omissis...]).
In relazione a tali operazioni, dall'esame della documentazione […omissis…] sono emersi accordi di recompra tramite i quali, ai contratti di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori depositati in Lega, sono stati affiancati ulteriori accordi, non depositati, concernenti il riacquisto dei calciatori oggetto di trasferimento. In particolare, con gli accordi di recompra Juventus si riservava il diritto di riacquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore ceduto ([...omissis...] e [...omissis...]), oppure si impegnava a riacquistarne i diritti del calciatore ([...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...]) ceduto a determinate date future e a determinati importi.
3.4.1 Operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori in presenza di obblighi /diritti di riacquisto – Principi contabili applicabili
Nella contabilizzazione delle operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori in presenza di obblighi/diritti di riacquisto e più in particolare delle plusvalenze derivanti da tali operazioni occorre fare riferimento ai principi contabili IAS 38 - Attività immateriali e IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti.
In base allo IAS 38 la data in cui deve essere effettuata la dismissione di un'attività immateriale a seguito di un'operazione di cessione e rilevato l'utile o la perdita è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'attività conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” sulla determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare (IAS 38.114)[27].
Ai sensi dell'IFRS 15.33 il controllo di un'attività si acquisisce quando si ha la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne tutti i benefici rimanenti[28].
Il successivo paragrafo 34 dell'IFRS 15 prevede che nel valutare se il cliente ha acquisito il controllo di un'attività, una società deve tener conto anche di eventuali accordi che prevedono il riacquisto dell'attività conformemente a quanto indicato nella Guida Operativa del principio stesso.[29]
Al riguardo per il paragrafo B.64 della Guida Operativa dell'IFRS 15 (di seguito semplicemente “Guida Operativa”) un accordo di riacquisto è un contratto in base al quale una società vende un'attività e promette, o ha l'opzione di riacquistarla nell'ambito dello stesso contratto o di un altro.[30]
Gli accordi di riacquisto vengono distinti dal successivo paragrafo B.65 della Guida Operativa in tre categorie, ossia quelli in cui:
a) La società cedente ha l'obbligazione di riacquistare l'attività (forward);
b) La società cedente ha il diritto di riacquistare l'attività (opzione call);
c) La società cedente ha l'obbligazione di riacquistare l'attività su richiesta del cliente (opzione put).[31]
Ai sensi del paragrafo B.66 della Guida Operativa se una società cedente ha l'obbligazione o il diritto di riacquistare l'attività (forward o opzione call), il cliente non acquisisce il controllo dell'attività, perché, sebbene possa averne il possesso materiale, la sua capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti è limitata. In tal caso la società deve contabilizzare il contratto come a) un contratto di leasing o come un contratto di finanziamento a seconda che possa o debba riacquistare l'attività rispettivamente ad un prezzo inferiore o ad un prezzo superiore o pari a quello di vendita iniziale può riacquistare (IFRS 15.B66).[32]
Se una società cedente ha l'obbligazione di riacquistare l'attività su richiesta del cliente (opzione put) ad un prezzo inferiore al prezzo di vendita iniziale, la società cedente deve valutare all'inizio del contratto se il cliente ha un incentivo economico significativo ad esercitare il diritto.
Se il cliente ha un incentivo economico significativo ad esercitare il diritto, la società cedente deve contabilizzare l'accordo come leasing conformemente all'IFRS 16, a meno che il contratto non è parte di un'operazione di vendita e retrolocazione. In tal caso la società cedente deve continuare a rilevare l'attività e deve rilevare una passività finanziaria ai sensi dell'IFRS 9 per ogni corrispettivo ricevuto dal cliente (IFRS 15.B70)[33].
Se il cliente non ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto a un prezzo inferiore al prezzo di vendita iniziale dell'attività deve rilevare l'accordo come se si trattasse di una vendita con diritto di reso (IFRS 15.B71)[34].
Pertanto, prima della scadenza dell'opzione o dell'obbligo di riacquisto, ai sensi dei principi contabili IAS 38 e IFRS 15, il componente positivo di reddito relativo alla plusvalenza da dismissione dell'attività immateriale, in questo caso i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, non può essere iscritto a conto economico.
Tale impostazione contabile è stata indicata alle società di calcio dalla stessa F.I.G.C. con una serie di Comunicati Ufficiali diffusi a partire dal mese di aprile 2019.[35]
La stessa impostazione contabile è indicata da [...omissis...] .
3.4.2 Trattamento contabile operato dalla Società
Il tema della contabilizzazione degli accordi di recompra è stato affrontato dalla società nella Relazione Finanziaria semestrale al 31 dicembre 2022 (la “Semestrale 2022”).
Al riguardo la Società pur riconoscendo che ai sensi dell'IFRS 15 “in presenza di un diritto di opzione validamente formato nel contesto di un'operazione di cessione dei diritti alle prestazioni sportive di un calciatore, la squadra acquirente non ottiene il controllo dell'asset acquistato fino al momento della scadenza del relativo diritto di opzione”, ha tuttavia evidenziato che “che tutto il carteggio raccolto negli atti di indagine sopra richiamati, è privo dei requisiti di forma richiesti a pena di nullità e, fatto salvo un caso, non è mai presente la sottoscrizione dei calciatori menzionati come richiesto ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; i documenti, pertanto, non costituiscono “contratti” ai sensi del principio contabile IFRS 15, poiché gli stessi, ai sensi della disciplina statuale e sportiva applicabile, non risultano idonei a generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti. Una specifica analisi condotta con il supporto dei consulenti ha poi evidenziato che in nessun caso gli intenti espressi nei documenti rinvenuti nei nuovi atti d'indagine si sono concretizzati esattamente nei termini descritti all'interno dei documenti, differendone per importi e/o tempistica e/o modalità, e in alcuni casi non concretizzandosi affatto; con riferimento a quest'ultima casistica, si precisa che taluni documenti fanno riferimento a calciatori che non risultano mai essere stati tesserati per la Società.”
Di conseguenza la Società “non ha ritenuto sussistenti i presupposti in forza dei quali essa sarebbe tenuta a modificare, se del caso, la rilevazione e/o la competenza dei ricavi o dei costi eventualmente correlabili alle operazioni ivi ipotizzate”.
3.4.3 Criticità nella rappresentazione contabile della Società
Relativamente alle osservazioni della Società riportate nella Semestrale 2022, in particolare a quelle sulla “enforceability” dei diritti e delle obbligazioni del contratto ai sensi dell'IFRS 15 si evidenzia che una rappresentazione contabile che tenga conto unicamente della documentazione formalizzata non risulta idonea a fornire una rappresentazione fedele degli effetti dell'accordo complessivamente raggiunto dalle parti.
Al riguardo si rileva che il paragrafo 10 dell'IFRS 15, dopo aver precisato che per contratto si intende l'accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni la cui esigibilità è disciplinata dalla legge, specifica anche che il contratto può essere scritto, orale o derivare anche dalle pratiche commerciali abituali della società, la quale deve tenere conto di tali pratiche e delle procedure di conclusione dei contratti per determinare se e quando l'accordo con il cliente crea diritti e obbligazioni esigibili. [36]
Di rilievo è anche il tenore del paragrafo 24 dell'IFRS 15, secondo il quale le obbligazioni definite nel contratto possono non limitarsi a quanto esplicitamente previsto nello stesso, e includere anche promesse implicite nelle pratiche commerciali della società se queste creano una legittima aspettativa nella controparte al momento della conclusione del contratto.[37]
In proposito nelle Basis for Conclusions (“BC”) del principio contabile è precisato che:
(i) non è necessario che una promessa implicita in un contratto sia esigibile per legge (enforceable by law) affinché essa produca effetti contabili, in quanto se la controparte ha una valida aspettativa che essa sarà mantenuta, potrebbe considerarla come parte dell'accordo[38];
(ii) tutti i beni e i servizi promessi ad un cliente come risultato di un contratto originano, pertanto, obbligazioni in capo alla società in quanto hanno fatto parte delle negoziazioni.[39]
Quanto disposto dall'IFRS 15 esula, pertanto, dalle valutazioni rappresentate dalla Società inerenti alla nullità civilistica degli accordi di recompra o da quelle in merito all'idoneità del contenuto delle stesse ad essere oggetto di una tutela giuridica.
Per il principio contabile IFRS 15 va valutato se l'accordo disciplinato nelle recompra non depositate sia stato raggiunto e se da tale accordo emerga una aspettativa della controparte a che la promessa sia soddisfatta.
Al riguardo si evidenzia che, dall'esame della documentazione […omissis…], è emerso che i suddetti accordi di recompra hanno fatto parte delle negoziazioni […omissis…]. In tre casi gli accordi di recompra sono stati firmati prima degli accordi ufficiali depositati presso la Lega, o comunque nell'immediatezza degli stessi.[40] In un altro caso, gli accordi di recompra sono stati oggetto di continui aggiornamenti dovuti all'evoluzione della carriera sportiva del calciatore i cui diritti erano stati oggetto di cessione da parte di Juventus.[41]
In un ulteriore altro caso l'accordo di recompra si colloca in un più ampio accordo con la controparte, in cui il riacquisto del calciatore da parte della Juventus è conseguenza di una precedente acquisizione dei diritti di un altro calciatore da parte della stessa Juventus e dell'acquisto del calciatore in questione dall'altra società. Ciò a conferma dell'importanza che Juventus e l'altra società attribuivano agli impegni assunti.[42]
Tutti questi casi testimoniano come gli accordi di recompra abbiano fatto parte dell'accordo complessivamente raggiunto con la controparte per la cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, che pertanto non può essere ridotto all'accordo ufficialmente depositato, come fatto dalla Società nei propri bilanci.
L'analisi della sostanza di tali accordi richiede, pertanto, di considerare gli accordi di recompra come parte integrante degli accordi di cessione depositati e di tenerne conto ai fini della rappresentazione contabile in bilancio delle operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
Peraltro, il fatto che detti accordi di recompra facciano parte delle negoziazioni tra le parti trova conferma anche nella memoria trasmessa dalla Società il 23 maggio 2023. In tale memoria la Società, argomentando a proposito delle motivazioni per cui detti accordi di recompra siano stati sottoscritti con altre società di calcio, precisa che “detti documenti siano a carattere prettamente negoziale o “commerciale”, in linea con la prassi comune delle relazioni commerciali nei più disparati settori di business in virtù della quale gli operatori trovano vantaggioso documentare taluni intendimenti “negoziali” privi di efficacia vincolante (quali lettere di intenti nel settore M&A oppure le offerte non vincolanti nel settore degli appalti). In particolare, i sottoscrittori dei “memorandum”, in occasione del raggiungimento di accordi vincolanti e rispondenti i requisiti di cui alla normativa di settore (e, quindi, gli unici aventi valore legale), devono aver evidentemente voluto, in talune occasioni, “mettere” per iscritto” alcune possibili richieste di concessione e/o di intendimenti commerciali futuri; ciò pare essere comunque avvenuto nella (reciproca e piena) consapevolezza del carattere non vincolante dei documenti in parola, e, comunque, nella possibilità per ciascuno dei sottoscrittori di non tener fede alle concessioni, di natura esclusivamente commerciale / negoziale, oltre che senza conseguenze sotto il profilo giuridico, senza altre conseguenze tali da non rendere realistica tale operazione”. (sottolineatura aggiunta)
Dalle evidenze emerse nella documentazione […omissis…] viene, pertanto, confermato il fatto che la conclusione di accordi tramite side letter, a latere degli accordi formali depositati, costituiva certamente una pratica commerciale abituale della Società e come tale avrebbe dovuto comportare una valutazione, ai sensi dell'IFRS 15, in merito agli effetti contabili che gli accordi producevano.
Come riportato in precedenza, il paragrafo 24 dell'IFRS 15.24 richiede di considerare anche eventuali promesse e impegni, non inclusi nel contratto e quindi non rilevanti da un punto di vista civilistico, ma su cui la controparte ha comunque fondato le proprie aspettative. Tali promesse rappresentano una sorta di gentlemen agreement che le società hanno interesse a rispettare per non compromettere i propri rapporti commerciali, sebbene non siano giuridicamente vincolate a farlo.
Dall'analisi della documentazione [...omissis...], emerge, inoltre, che [...omissis...].
Al riguardo si osserva che il diritto di riacquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore [...omissis...] ribadito dalla Juventus nelle diverse versioni degli accordi di recompra con [...omissis...] (i c.d. memorandum) avrebbe impedito di registrare contabilmente la plusvalenza derivante dalla cessione del calciatore.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, emerge che gli accordi relativi alle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...] includono, nella sostanza, anche gli accordi di recompra non depositati presso la Lega, che pertanto devono trovare una loro rappresentazione contabile nei bilanci della Società ai sensi dell'IFRS 15.
3.4.4 Possibili rapporti di natura debitoria nei confronti di altre squadre di calcio – Evidenze emerse dalla documentazione[...omissis...]
Sebbene il quadro informativo presente nella documentazione [...omissis...], con riferimento ai c.d. rapporti di partnership con altre società di calcio, non possa essere definito completo, per l'aggiornamento continuo degli impegni sanciti negli accordi/memorandum/intese non depositati, sono emerse, tuttavia, evidenze della possibile presenza di rapporti debitori nei confronti di altre società di calcio.
Si tratta di rapporti debitori che derivano da accordi di recompra e memorandum che le parti non hanno perfezionato dal punto di vista formale, pur facendo affidamento sull'adempimento effettivo delle reciproche promesse in base a esperienze del passato, usi del settore, pratiche e convenienze commerciali.
Tali accordi, sebbene non potessero essere portati in giudizio in caso di inadempimento della controparte erano comunque considerati efficaci dalle parti per evitare di compromettere i rapporti commerciali e, a volte, venivano evasi mediate altre pattuizioni o con modalità diverse rispetto a quelle originarie come, ad esempio, tramite l'acquisto di calciatori, a testimonianza del carattere vincolante attribuito loro dalle parti.
Ad esempio, dall'analisi della documentazione [...omissis...] sono emerse evidenze [...omissis...].
Sempre dalla documentazione [...omissis...] sono emerse evidenze [...omissis...].
3.4.5 Conclusioni in merito al trattamento contabile degli accordi di recompra e delle posizioni debitorie nei confronti di altre società di calcio non riflesse in bilancio
Alla luce di quanto sopra rappresentato, i sopracitati accordi di recompra costituiscono parte integrante dell'accordo raggiunto con la controparte per la cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori coinvolti.
Tali accordi risultano, pertanto, idonei a generare effetti nei bilanci dell'Emittente, a partire dal bilancio chiuso al 30 giugno 2018.
In presenza di tali accordi di recompra, infatti, la Società non avrebbe potuto considerare, ai sensi dell'IFRS 15, perfezionata la vendita dei diritti alle prestazioni sportive dei suddetti calciatori alla data dei contratti di cessione depositati, non essendosi trasferito il controllo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore in capo all'altra società e pertanto non avrebbe potuto rilevare plusvalenze per Euro [...omissis…] milioni nel bilancio al 30 giugno 2018, per Euro [...omissis...] milioni nel bilancio al 30 giugno 2019 e per Euro [...omissis...] milioni nel bilancio al 30 giugno 2020.
Nelle proprie argomentazioni a supporto della corretta rappresentazione in bilancio delle operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...], la Società ha fatto riferimento ai requisiti formali ed agli aspetti legali di tali accordi, senza considerare la loro sostanza, che comprende anche gli accordi di recompra.
I principi contabili internazionali richiedono, al contrario, di rappresentare in bilancio la sostanza degli accordi di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei suddetti calciatori e una rappresentazione contabile basata su requisiti formali e aspetti legali dei contratti depositati e che escluda gli accordi di recompra, non risulta conforme alle previsioni dell'IFRS 15 e non consente di rappresentare la sostanza degli accordi di cessione dei suddetti calciatori e di presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico della società (IAS 1.15).
Considerando che gli effetti dei suddetti accordi di recompra si estendono anche ai bilanci successivi dell'Emittente, incluso il bilancio al 30 giugno 2022 e al suo comparativo al 30 giugno 2021, la Società avrebbe dovuto, pertanto, correggere, ai sensi dello IAS 8, l'errore derivante dall'errata contabilizzazione dei suddetti accordi di cessione nel suddetto bilancio al 30 giugno 2022.
Quanto agli altri accordi/memorandum/intese relative all'esistenza di rapporti debitori dell'Emittente nei confronti delle altre società di calcio si rileva che la documentazione analizzata, sebbene indicativa di un modus operandi da parte dell'Emittente, risulta incompleta e non consente di concludere in merito ad una successiva estinzione dei suddetti rapporti e quindi alla loro capacità di incidere nei bilanci dell'Emittente.
Del resto, come sottolineato dal Collegio Sindacale, la documentazione […omissis…] ha fatto emergere plurime carenze del sistema amministrativo contabile, tra cui l'indisponibilità presso la Società di documentazione potenzialmente rilevante per la predisposizione dei documenti di bilancio.[43]
Al riguardo la stessa Deloitte nella relazione di revisione limitata sulla Semestrale 2022 ha richiamato l'attenzione sul fatto che possano emergere ulteriori elementi informativi ad oggi non noti.
Di conseguenza si è richiesto alla Società di valutare, sulla base della documentazione interna a sua disposizione e delle informazioni a conoscenza dei suoi dirigenti, l'esistenza di rapporti debitori con altre società di calcio non risultanti dalla documentazione ufficiale, ma derivanti da accordi non depositati stipulati con le stesse.
4. OSSERVAZIONI DELL’EMITTENTE
VISTO che le sopra evidenziate criticità relative alla mancata correzione della rappresentazione contabile delle operazioni incrociate realizzate negli esercizi precedenti, e la modalità di contabilizzazione delle Manovre sui compensi delle stagioni 2019/2020 e 2020/2022 e i summenzionati profili di non conformità del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 sono stati rappresentati alla Società il 31 luglio 2023 con la comunicazione di avvio del procedimento di non conformità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98.
VISTE le osservazioni che con nota del 21 settembre 2023 e nell'Audizione del 4 ottobre 2023, successivamente integrate in data 16 ottobre 2023, la Società ha formulato in ordine ai rilievi descritti nella sopra citata comunicazione (di seguito anche “Osservazioni”).
Le Osservazioni della Società si articolano in cinque punti e sono riportate sinteticamente di seguito.
Esse attengono a: (i) i profili di regolarità del procedimento, (ii) profili di merito di carattere generale attinenti al principio della prevalenza della sostanza sulla forma; (iii) le operazioni incrociate, (iv) le Manovre sui compensi e (v) i rapporti di partnership con altre società di calcio.
4.1 I rilievi procedimentali formulati dalla Società
L'Emittente ha rappresentato diverse criticità relative al Procedimento. In particolare, le stesse sono relative ai seguenti aspetti.
[…omissis…]
4.2 Profili di merito di carattere generale attinenti al principio della prevalenza della sostanza sulla forma
4.2.1 Asserito travisamento del c.d. principio della prevalenza della sostanza sulla formanell'attività di vigilanza della Consob
Nelle proprie Osservazioni, la Società contesta una non corretta applicazione da parte della Consob del c.d. principio della prevalenza della sostanza sulla forma (abbreviato dalla Società in “PPSF”), con riferimento sia alle operazioni incrociate, sia alle Manovre sui compensi e sia ai rapporti di partnership con altre società di calcio.
Secondo la Società, l'utilizzo che la Consob fa del principio in parola è tecnicamente inappropriato per il fatto che “nel quadro degli IAS/IFRS non può esservi mai un caso in cui il «contenuto legale» di un fenomeno economico, correttamente ricostruito (che è cosa ben distinta dalla “forma” attribuita dalle parti a un determinato contratto, atto, etc.), possa divergere dalla «sostanza economica» di cui i bilanci devono dare, anzitutto una veritiera rappresentazione”.
A detta dell'Emittente, la ricostruzione della Consob delle tre fattispecie sopra indicate non ha tenuto conto del reale assetto dei diritti e obblighi delle parti e del dettato dei principi contabili internazionali, anche laddove essi disciplinino aspetti che travalichino le obbligazioni di fonte prettamente legale (il riferimento è all'approccio “sostanzialista” nella ricostruzione del contenuto delle “constructive obligations”).
Così facendo la Consob è giunta ad una “verità contabile” basata su riqualificazioni dei fenomeni economici effettuate su base soggettiva, e, in quanto del tutto avulse da una compiuta ricostruzione di diritti e obblighi delle parti, non verificabili. Come esempio di ciò l'Emittente afferma che la “Commissione ha argomentato che la “distinzione giuridica tra “permuta” e “compravendita con integrazione del prezzo in natura”” sarebbe “del tutto ininfluente” (Delibera, p. 74), in quanto entrambe le fattispecie sarebbero da considerarsi, ab auctoritate, come “Permute di attività” a fini contabili”.
4.2.2 Il PPSF nel quadro degli IAS/IFRS
La Società fornisce nelle proprie Osservazioni un inquadramento del PPSF nel “Conceptual Framework for Financial Reporting” (di seguito brevemente “Conceptual Framework”) dal quale deriva che lo stesso non rappresenta una regola o un principio cardine del sistema contabile, bensì un aspetto tra gli altri (rilevanza, completezza, neutralità, accuratezza), che contribuisce a rappresentare in termini utili (“useful”) gli eventi e i fatti che si intendono rappresentare in bilancio.
In altre parole, nel Conceptual Framework non si attribuisce una rilevanza funzionale autonoma al PPSF, ma piuttosto un ruolo complementare a quello di altri aspetti qualitativi dell'informazione, nell'ambito della più ampia esigenza di offrire informazioni utili al lettore del bilancio.
Il Conceptual Framework, a sua volta, fornisce una cornice generale nella quale sono esposti i concetti sottostanti alla preparazione e alla presentazione del bilancio e non costituisce un principio contabile; inoltre, nessun suo contenuto può superare i principi contabili IAS/IFRS[44].
Alla luce di tale natura e ruolo del Conceptual Framework, la Società afferma che i principi contabili IAS/IFRS già contengono un'idonea e completa declinazione ed un adeguato sviluppo dei concetti e dei contenuti in esso esposti.
La Società prosegue asserendo che la corretta applicazione dei principi contabili già da sola (salvo rare eccezioni) ottiene l'obiettivo di rispettare i caratteri qualitativi del bilancio, tra cui il PPSF e che, pertanto, la rilevazione di un'operazione aziendale in coerenza con le disposizioni di un principio contabile risolve il problema della rappresentazione veritiera e dunque del rispetto del PPSF.
Il redattore del bilancio è tenuto a rappresentare i fatti aziendali in ottemperanza ai disposti del principio contabile in quanto la corretta applicazione del principio consente una rappresentazione fedele e sostanziale del fatto aziendale.
Da quanto sopra, la Società deriva che la Consob ha utilizzato il PPSF per piegare la rappresentazione dei fatti […] alla propria interpretazione, così disapplicando arbitrariamente i principi contabili specificamente applicabili al caso di specie.
[…omissis…]
Le regole bilancistiche sono contenute unicamente nei principi contabili in ragione di quanto esposto nello IAS 1 e nello IAS 8. Secondo la Società da tutto ciò consegue che nella prospettiva della Corte d'Appello non è tramite il diretto ed esclusivo ricorso a PPSF che è possibile contestare la corretta applicazione dei principi contabili (“… rende arduo ipotizzare che la deroga all'applicazione dei principi contabili possa essere giustificata dal fatto che le regole in essi dettate non siano conformi al principio della prevalenza della sostanza sulla forma”).
* * *
Fatta questa premessa di carattere generale sul principio della PPSF la Società ha espresso le proprie considerazioni in merito alla non corretta applicazione del principio della PPSF in relazione ai tre gruppi di contestazioni: 1) Operazioni incrociate, 2) Manovre sui compensi e 3) Rapporti di Partnership con altre società di calcio
4.2.3 PPSF e Primo Gruppo di Contestazioni: le operazioni sono, nella sostanza e nella forma, operazioni separate e distinte
Con riguardo alle c.d. “operazioni incrociate”, nelle proprie Osservazioni la Società ribadisce innanzitutto che quanto sostenuto da Consob in ordine al fatto che, “nella sostanza”, i diritti alle prestazioni sportive di un calciatore sarebbero ceduti “in cambio” («in exchange for»: IAS 38, § 45) di altri diritti alle prestazioni sportive dell'“altro” calciatore è smentito sia dal tenore dei contratti in esame sia dall'analisi dei diritti nascenti dagli stessi: infatti, ove si seguisse il ragionamento svolto dalla Consob (i.e., le due prestazioni fossero sinallagmaticamente connesse tra loro), l'impossibilità di una avrebbe legittimato l'altro club a rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione, circostanza non rilevabile in alcuna delle operazioni contestate.
Da un punto di vista giuridico le operazioni incrociate non sono pertanto, a parere della Società, riqualificabili come permute, e ciò ha risvolti di natura contabile in quanto lo stesso Conceptual Framework (cfr. §§ 2.12 e 4.59-4.62) presuppone una ricostruzione giuridica dei fenomeni. [...omissis...].
Nel prosieguo delle Osservazioni, l'Emittente riporta i seguenti elementi a supporto della correttezza della scelta dell'impostazione di Juventus, a dispetto dell'isolato caso “portoghese” citato da Consob nella Comunicazione.
A. I Pareri degli esperti indipendenti acquisiti da Juventus ([...omissis...], [...omissis...]) e la prima opinion del [...omissis...], confermano da un punto di vista giuridico e contabile l'impraticabilità della riqualificazione delle c.d. “operazioni incrociate” come permute, elemento centrale nell'analisi contabile delle operazioni in parola.
B. La posizione di [...omissis...], secondo cui [...omissis...]
C. La posizione di [...omissis...], le cui osservazioni [...omissis...] evidenziano […omissis…]:
D. La posizione dell'attuale revisore Deloitte e, in particolare, l'assenza di rilievi in merito al trattamento contabile della Società. [...omissis...]
E. Le analisi di benchmark sui bilanci delle società comparabili svolte dalla Società – ulteriori rispetto a quelle riportate in allegato alle Deduzioni del 20 settembre 2022, a supporto del fatto che l'impostazione seguita da Juventus nella contabilizzazione delle c.d. “operazioni incrociate” potesse ragionevolmente considerarsi quella universalmente applicata nel settore – hanno fatto emergere operazioni di calcio mercato intercorse nel recente passato con la medesima controparte, in momenti ravvicinati nel tempo e, in taluni casi a valori similari, con riferimento alle quali il club risulta aver registrato una plusvalenza sul giocatore ceduto, adottando un comportamento contabile coerente con quanto effettuato da Juventus[45].
La Società segnala, inoltre, ulteriori operazioni incrociate di calciomercato intercorse, nel recente passato, tra club italiani sotto regime contabile IAS / IFRS[46] nonché ulteriori operazioni incrociate di calcio mercato finalizzate nel recente passato da club italiani non sotto il regime IAS / IFRS sulle quali una o entrambe le squadre hanno registrato una plusvalenza.
Da ultimo, nelle proprie Osservazioni, l'Emittente indica che, con riferimento a club calcistici non sotto il regime contabile IAS / IFRS, [...omissis...]: a parere della Società, tale circostanza [...omissis...] rappresenta un ulteriore elemento a conferma della adeguatezza a costituire valide transazioni comparabili – a quelle oggetto di contestazione da parte di Consob – di alcune transazioni identificate all'interno del Rapporto [...omissis...] che sono state a loro volta oggetto di censura[47].
F. Il Documento “27th Extract from the EECS's Database of Enforcement”, pubblicato dall'ESMA in data 29 marzo 2023, a parere della Società non assume rilevanza ai fini di valutare se le transazioni di compravendita perfezionate nell'ambito di operazioni incrociate siano ascrivili all'ambito di una unica unit of account o se esse, invece, costituiscano due transazioni tra loro autonome e separate, né aggiunge nulla rispetto a quanto già argomentato in precedenza, poiché la fattispecie illustrata nello stesso (riconducibile al caso di [...omissis...]), come esempio di contabilizzazione di “scambi” di diritti secondo l'approccio “della continuità dei valori”.
Al riguardo, nelle proprie Osservazioni, la Società rimarca [...omissis...] una differente prassi contabile consolidata, diffusa nella football industry, formata da molteplici casi in cui, in occasione di trasferimenti con la medesima controparte, sono state registrate plusvalenze.
Inoltre, la Società ritiene, diversamente da Consob, che non siano presenti “sostanziali analogie” tra le operazioni contestate realizzate da Juventus e quelle oggetto del Documento ESMA, quanto piuttosto rilevanti differenze tra le fattispecie, che non le rendono paragonabili, nonché aspetti non approfonditi nel Documento ESMA che impediscono di comprendere se il caso [...omissis...] e le operazioni che hanno interessato Juventus siano effettivamente accostabili in termini significativi.
Al riguardo – premesso che il caso ESMA nulla dice sul tema della sostanza commerciale focalizzandosi esclusivamente sul tema del fair value – la Società rileva quanto segue:
- nel caso ESMA, né il Regulator locale né la società interessata dal provvedimento hanno saputo identificare giocatori simili rispetto a quelli oggetto delle operazioni contestate che siano stati trasferiti a prezzi comparabili;
- il Regulator locale ritiene che i quattro contratti che hanno disciplinato i rispettivi trasferimenti debbano essere letti e interpretati come un unico negozio, senza che nel Documento ESMA siano descritte le caratteristiche di questi contratti, sicché, non è possibile comprendere se essi abbiano le clausole che, per contro, permettono di qualificare le operazioni realizzate dalla Società come separate e autonome compravendite;
- le operazioni più rilevanti, per importo unitario, contestate a Juventus riguardano top player e non calciatori provenienti dai vivai (“academy”) delle rispettive squadre e iscritti a zero nei bilanci dei team di provenienza, fattispecie a cui invece fa riferimento il Documento ESMA;
- uno degli aspetti che ha portato il Regulator del caso ESMA a richiedere di contabilizzare l'operazione in “continuità di valori” è il fatto che il prezzo complessivo dei giocatori ceduti da ciascuna delle due squadre è il medesimo (€/mln 15) e che tale prezzo è stato compensato tra le parti, mentre in molte delle operazioni contestate alla Società vi era un conguaglio e, per quanto concerne la Juventus, la compensazione dei pagamenti è obbligatoria almeno per quanto riguarda i rapporti con le squadre italiane;
- anche il Regulator locale che si è occupato del caso ritiene che le informazioni riportate sul sito Transfermarkt (ampiamente utilizzate dalla Consob) non siano evidenze significative del fair value dei calciatori.
4.2.4 PPSF e Secondo Gruppo di Contestazioni: l'irrilevanza del concetto di linked transactions
Nelle proprie Osservazioni, la Società ritiene che l'impostazione fatta propria dalla Consob – secondo cui la rappresentazione disgiunta della “Rinuncia ai compensi” e dell'“Integrazione ai compensi (Prima Manovra) ovvero dei “Loyalty bonus” (Seconda Manovra) non avrebbe consentito di riflettere la sostanza economica degli accordi stipulati dalla Società con i propri calciatori – non può trovare fondamento nella disciplina in materia di c.d. linked transactions.
Tale disciplina è prevista dai Principi Contabili (non solo) Internazionali affinché, ai fini di una corretta rappresentazione contabile della sostanza economica:
- più operazioni elementari (funzionalmente collegate) debbano essere rilevate contabilmente in modo unitario (le c.d. linked transactions); ovvero
- un'unica (complessa) operazione debba essere scomposta nelle sue componenti elementari.
Attualmente, il principale riferimento normativo in materia di linked transactions è il paragrafo 4.62 del Conceptual Framework.
Sul punto, nelle proprie Osservazioni la Società osserva che, da un punto di vista contabile, il tema non è tanto se gli accordi di rinuncia a parte degli stipendi fossero parte di un unico accordo che prevedeva anche l'integrazione dei medesimi stipendi, ma se le integrazioni concordate remuneravano prestazioni passate (già rese dai calciatori, che quindi alla data della stipula già vantavano un credito nei confronti della Società) o prestazioni future (da rendersi negli esercizi futuri, al fine di maturare il diritto all'integrazione salariale).
Al fine di concludere se le integrazioni degli stipendi remuneravano prestazioni passate o future a nulla rileva, sostiene la Società, la unitarietà (o meno) del complessivo accordo, essendo invece dirimente solo (e soltanto) il contenuto degli accordi di integrazione salariale in termini di diritti ed obblighi sostanzialmente assunti dalle parti, i quali non possono modificarsi in funzione di un'analisi (meramente contabile) circa l'unitarietà (o meno) del complessivo accordo raggiunto.
4.2.5 PPSF e Terzo Gruppo di Contestazioni
Il PPSF viene trattato nelle Osservazioni della Società anche con riguardo all'ultimo gruppo di contestazioni, ossia quello relativo ai rapporti con altre società di calcio.
Dopo un breve riepilogo delle contestazioni mosse dalla Consob, la Società riporta i paragrafi (112 e 114) dello IAS 38 che disciplinano il momento di rilevazione dell'utile o della perdita derivante dall'eliminazione contabile di un'attività immateriale dal bilancio.
Al riguardo, il paragrafo 114 rinvia alle disposizioni dell'IFRS 15 ai fini della determinazione della data di dismissione dell'attività immateriale (i.e., “[…] la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'attività conformemente all'IFRS 15 […]”) e, in particolare, al paragrafo 38 dell'IFRS 15 il quale prevede che, nel caso di obbligazioni di fare adempiute in un determinato momento (“at a point in time”) – quali quelle che emergono in occasione del trasferimento di diritti alle prestazioni sportive – per determinare il momento in cui il cliente acquisisce il controllo dell'attività promessa e in cui l'entità adempie l'obbligazione di fare, l'entità deve tener conto delle disposizioni relative al controllo di cui ai paragrafi 31-34 dello stesso IFRS 15.
Dopo aver delineato i principali contenuti dei paragrafi dal 31 al 34 dell'IFRS 15[48], la Società chiarisce che il paragrafo 38 dell'IFRS 15 richiede che, in aggiunta alle disposizioni dei suddetti paragrafi, nel determinare il momento in cui il cliente acquisisce il controllo dell'attività, devono essere presi in considerazione gli elementi indicativi del trasferimento del controllo, tra cui rientrano, tra l'altro, i seguenti:
a) l'entità ha il diritto attuale al pagamento per l'attività;
b) il cliente possiede il titolo di proprietà dell'attività;
c) l'entità ha trasferito il possesso materiale dell'attività;
d) al cliente spettano i rischi e i benefici significativi della proprietà dell'attività;
e) il cliente ha accettato l'attività.
Nel caso di specie la Società ritiene che ricorressero tutti i requisiti del trasferimento del controllo dalla Juventus ai club cessionari, tra cui l'insussistenza di restrizioni sostanziali in capo alle controparti che discendessero dai “promemoria” o “memorandum” in discussione, secondo i requisiti di cui ai paragrafi B64-B76 dell'IFRS 15, richiamati da IFRS 15.34.
Prosegue la Società che la Consob, non potendo ricorrere al concetto di obbligazione implicita, visto che il principio contabile è chiaro nel richiedere la coercibilità quale requisito del contratto (cfr. IFRS 15.10 e 15.12), richiama impropriamente il paragrafo BC87 delle Basis for Conclusions, che tuttavia non vale affatto a modificare i principi appena richiamati relativi ai “Repurchase agreements” di cui ai paragrafi B64-B76, ma riguarda il tema, ben distinto (come emerge dalla stessa rubrica di BC87 “Identifying the promised goods or services”), dell'identificazione dei beni o servizi trasferiti dall'entità medesima a un proprio cliente.
Il paragrafo BC87 riguarda, dunque, il profilo dell'identificazione di quali beni o servizi siano stati “promessi” e non il (ben distinto) profilo dei requisiti di “ricompra” del bene compravenduto.
In quest'ultimo caso, c'è un nuovo trasferimento (di senso inverso), e i principi contabili, così come nel “primo” trasferimento, richiedono espressamente la coercibilità o enforceability del patto di ricompra, senza spazio per un'applicazione “sostanzialista” del principio contabile IFRS 15, che peraltro, sostiene la Società, non condurrebbe nella specie a una rappresentazione fedele dei fatti di gestione poiché i calciatori di cui si discute, salvo una specifica ipotesi (i.e., [...omissis...]), non sono stati neppure mai “ricomprati” da Juventus (in altre parole, non ricorre neppure, in nessuna delle ipotesi, alcuno spontaneo adempimento di “contratti nulli”).
4.3 Primo Gruppo di contestazioni. Le “Operazioni Incrociate”
4.3.1 L'accounting policy operata, ai sensi dello IAS 38 paragrafi 25 e ss. e 113, è corretta
Dopo aver riportato le contestazioni della Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023, la Società, nelle proprie Osservazioni espone le motivazioni secondo cui ritiene corretto il trattamento contabile delle operazioni incrociate nei propri bilanci.
In primo luogo, la Società ribadisce la correttezza del trattamento contabile in base ai paragrafi 25 e ss. e 113 dello IAS 38 in quanto in linea con la prassi internazionale della “football industry”.
La Società ritiene, inoltre, errata l'impostazione della Consob secondo la quale le c.d. operazioni incrociate sarebbero da considerare “permute” di attività immateriali ai sensi dello IAS 38 paragrafi 45 e ss. sulla base delle considerazioni espresse in precedenza a proposito del PPSF.
4.3.2 Profili di criticità conseguenti all'errata scelta del principio contabile
La Società rimarca la coerenza del proprio operato sia con l'impostazione contabile seguita in passato, sia con quanto effettuato dalla football industry.
Al riguardo afferma che la Consob negli atti e nelle relazioni ispettive non ha prodotto altri elementi in senso contrario e rileva che:
1) le conclusioni della Consob, anziché favorire la comparabilità delle relazioni finanziarie degli emittenti condurrebbero secondo la quale le c.d. operazioni incrociate sarebbero da considerare “permute” di attività immateriali ai sensi dello IAS 38 paragrafi 45 e ss. (BC0.30 Conceptual Framework);[SA1]
2) la contestazione a un solo emittente, per la prima volta, di una possibile “non conformità” di relazioni finanziare passate rispetto alle norme che ne regolano la redazione si porrebbe in contrasto con le finalità delle regole di matrice europea in materia di controlli sull'informativa finanziaria (Orientamenti ESMA, par. 22-23)
3) l'esigenza di “prevenire l'eventuale sopravvalutazione dei valori di trasferimento” dei calciatori, indicata nella documentazione preparatoria all'adozione della Delibera n. 22482, dovrebbe essere perseguita attraverso:
a) opportune iniziative da parte dell'ESMA e/o delle autorità nazionali competenti (queste ultime anche avvalendosi degli strumenti di coordinamento in seno all'EESC), e/o
b) come anche indicato a livello di giustizia sportiva, interventi normativi ad hoc e non certo attraverso l'emanazione di una “nota correttiva” ai sensi dell'art. 154-ter, comma 7, TUF, “posto che un tale provvedimento (intrinsecamente afflittivo)” riguarderebbe relazioni finanziarie passate costantemente redatte adottando l'applicazione dei principi contabili oggi censurati, oltre che in aderenza all'uniforme quadro di riferimento della football industry.
4.3.3 Penalizzazione concorrenziale derivante dall'effetto anticoncorrenziale dello IAS 38 paragrafi 45 e ss.
Nelle proprie Osservazioni la Società sottolinea che i proventi da gestione diritti calciatori costituiscono una voce di ricavo ordinaria per tutti i club italiani ed internazionali e che la contabilizzazione degli stessi è sostanzialmente identica per tutti i paesi.
A riprova di ciò vengono citate dall'Emittente le normative italiane (FIGC), che quelle internazionali (UEFA) che impongono alle società di calcio di considerare tale voce di ricavo nella sua interezza per il calcolo dei differenti parametri di “financial fair play”.
Secondo la Società l'impostazione della Delibera n. 22482, ripresa anche nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023, secondo cui le operazioni incrociate devono essere considerate come permute, renderebbe, de facto, impossibile poter riconoscere i proventi da gestione dei diritti dei calciatori ogni qualvolta essi derivino da una operazione c.d. “incrociata”.
Ciò danneggerebbe in modo evidente la posizione concorrenziale di Juventus, che dovendo rispettare le normative FIGC e UEFA si troverebbe penalizzata in modo rilevante rispetto agli altri club, non potendo registrare plusvalenze attraverso il players trading sotto forma di operazioni incrociate.
A detta dell'Emittente il pregiudizio che ne deriverebbe non sarebbe tanto, o soltanto sull'informativa societaria e sul rapporto con gli stakeholders, ma piuttosto sull'essenza stessa del business del Gruppo.
In altri termini verrebbe influenzata la gestione in futuro delle attività aziendali del Gruppo in maniera distorsiva rispetto a quello che invece continuerebbe ad essere liberamente permesso ai propri competitor, italiani ed esteri.
L'applicazione dello IAS 38.45 e ss. precluderebbe, de facto, la contabilizzazione di anche solo una plusvalenza da “operazione incrociata” e la Società si trova, “de facto, sostanzialmente impossibilitata a “scambiare” giocatori con altre squadre (nazionali e internazionali) nonché a rilevare la relativa plusvalenza realizzata in ragione dell'alienazione dei diritti alle prestazioni sportive dei propri tesserati, così come farebbe (e fa) qualsiasi altro club italiano o internazionale, in quanto, a leggere la Comunicazione, non v'è neppure una “operazione incrociata”, tra le 16 esaminate, che abbia passato gli assai stringenti “test” imposti da codesta Consob (e ciò sebbene le pregresse operazioni incrociate effettuate da Juventus non fossero mai state oggetto di contestazione)”.
La Società conclude sottolineando che la Consob non solo non ha ritenuto non soddisfatti i requisiti di cui allo IAS 38.45 e ss. per le operazioni incrociate esaminate nella Delibera n. 22482, ma non li ha ritenuti soddisfatti neanche con riferimento all'operazione [...omissis...], che è stata assoggettata alle linee guida operative poi recepite nell'aggiornata procedura “Investimenti Area Sportiva” della Società ed è stata oggetto di approfondimento e analisi, nell'ambito delle attività di redazione della relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2022 mediante documenti tecnici interni (Area Sportiva) e analisi ad hoc fornite dai consulenti di [...omissis...] incaricati dalla Società.
4.3.4 A proposito del Rapporto [...omissis...] e del Rapporto integrativo [...omissis...]
Dopo essersi soffermata sulle ragioni che, in radice, escluderebbero la possibilità di considerare le c.d. “operazioni incrociate” quali unitarie permute di attività immateriali, la Società afferma che la contabilizzazione delle operazioni in discorso al fair value operata dall'Emittente sarebbe in ogni caso confermata dal fatto che (i) le operazioni di trasferimento considerate comunque presentano sostanza commerciale e (ii) il fair value delle attività rispettivamente ceduta e ricevuta è suscettibile di attendibile autonoma misurazione.
4.3.4.1 Il requisito della sostanza commerciale
Riguardo alla sostanza commerciale la Società afferma che la sussistenza del suddetto requisito emerge in modo inequivocabile sia dalle analisi svolte prima dell'adozione della Delibera n. 22482 sia da quelle riportate nei già citati Rapporti [...omissis...] predisposti dal Consulente successivamente all'adozione della stessa.
Flussi in entrata
La Società si sofferma quindi sulla criticità evidenziata nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023 a proposito dell'utilizzo nelle suddette analisi dei soli flussi in uscita e non anche dei flussi in entrata.
Secondo la Società la necessità di ricostruire specificatamente i flussi in entrata per poter valutare la sostanza commerciale è contraria alle previsioni dello IAS 38, laddove interpretate in chiave sistemica.
A detta della Società “l'unica ragionevole interpretazione sistematica dei passaggi delle lettere a e b del § 46 dello IAS 38, che permette di differenziarne la portata applicativa, è che essi si applicano a flussi configurati in termini diversi. E cioè che il punto b (delta valore attuale dei flussi) si applichi alla verifica del requisito della sostanza commerciale degli asset per i quali siano agevolmente individuabili, oltre ai flussi in uscita, anche flussi in entrata. Diversamente, il punto a (delta configurazione dei flussi) si applichi a quei casi in cui non sia possibile, come nel caso dei calciatori, quantificare specificamente e in termini oggettivi flussi in entrata derivanti dall'asset.”.
Ciò sarebbe supportato dal sistema IAS/IFRS ed in particolare dal principio contabile IAS 36 che richiede di aggregare in “cash generating unit” (CGU), ai fini dell'esecuzione del test di impairment, tutti quegli asset che non generano “flussi in entrata ampiamente indipendenti” da altre attività.
Inoltre, tale interpretazione troverebbe conferma anche lessicale nel wording del paragrafo par. 36 dello IAS 38 in quanto il punto a) fa riferimento agli asset singoli, mentre il punto b) fa riferimento a porzioni dell'entità.
Avendo Juventus applicato il punto a) del par. 46 dello IAS 38 – specificamente previsto dal principio per gli asset per cui è difficoltosa l'oggettiva ricostruzione dei flussi in entrata – nulla si può opinare sul fatto che l'analisi quantitativa proposta dalla Società abbia fatto riferimento ai soli flussi in uscita.
Secondo la Società tale impostazione trova conferma anche nei manuali delle società di revisione in particolare in quelli di [...omissis...] di cui vengono citati alcuni esempi.
Sulla significatività del differenziale dei flussi
La Società analizza quindi l'ulteriore criticità evidenziata nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023 a proposito delle analisi sulla sostanza commerciale svolte da [...omissis...]. Come detto in precedenza il Consulente, avendo considerato l'operazione [...omissis...] avente sostanza commerciale, in quanto espunta dal novero delle operazioni incrociate contestate nella Delibera n. 22482, ha utilizzato il differenziale dei flussi di tale operazione quale termine di paragone per le analisi della sostanza commerciale delle altre operazioni.
Al riguardo la Società, dopo aver rimandato a quanto indicato in precedenza a proposito di quella che definisce la “retromarcia”, effettuata dalla Consob nel reinserire tale operazione (ed altre quattro) tra le operazioni contestate, afferma che “anche senza necessità di “appoggiarsi” all'evidenza dell'1,7% dell'operazione [...omissis...], vi sono comunque tutti gli elementi per ritenere i differenziali percentuali calcolati con riguardo alle operazioni contestate significativi al fine del test della sostanza commerciale richiesto dallo IAS 38.”
In proposito la Società argomenta che “leggendo con attenzione il punto c del § 46 dello IAS 38 emerge che, secondo il principio, a dover essere significativa (rispetto ai fair value) è la variazione dell'intera “configurazione” dei flussi, la quale si combina di tre elementi: importo sì, ma anche tempistica e rischio. Pertanto, non è unicamente il differenziale nell'importo dei flussi (che è solo uno dei tre elementi costitutivi della loro “configurazione”) a concorrere alla valutazione di significatività o meno dei differenziali, ma lo sono anche la “tempistica” e il “rischio” dei flussi.
Di conseguenza, i differenziali percentuali calcolati sugli importi dei flussi (come ha fatto la Società con [...omissis...]) debbono essere logicamente “incrementati” con i differenziali riscontrabili nella tempistica e nel rischio dei flussi medesimi, ai fini del giudizio di significatività. Pertanto, anche un differenziale dei flussi percentualmente contenuto in termini di importo può comunque condurre a una valutazione di sussistenza di sostanza commerciale.”
La Società prosegue affermando che “in ciascuna operazione contestata alla Juventus, i flussi dei calciatori compravenduti – oltre a presentare i differenziali negli importi quantificati da [...omissis...] – hanno anche diversità rilevanti in termini di timing e rischio.”.
Come esempio del timing differente vengono prese le operazioni [...omissis...] e [...omissis...]: “per [...omissis...], erano previsti flussi in uscita per tre anni, mentre per [...omissis...] flussi per cinque. Per [...omissis...] flussi per quattro anni e per [...omissis...] flussi per cinque, e così via”. Le stesse operazioni vengono prese ad esempio anche con riferimento alla componente rischio dei flussi in uscita.
Per entrambe le operazioni, afferma la Società, “il peso della componente premiale rispetto al totale dei compensi è diversa per il calciatore ceduto e per il calciatore acquistato”.
Per quel che concerne i flussi in entrata, invece, il rischio viene individuato dalla Società nel fatto che “il calciatore possa esporsi ad eventi (ad esempio, infortuni, periodi di underperformance, ecc.) che possano ridurne la qualità delle prestazioni sportive o addirittura impedirle”.
Il tema della fungibilità
Partendo da una considerazione delle Basis For Conclusion del principio contabile IAS 16[49] la Società afferma che un'operazione ha sostanza commerciale quando “ha effetti sull'economia dell'entità, quando cioè essa subisce modifiche tra la situazione pre e post scambio.”
Al riguardo, basandosi su esempi estratti dal Manuale di […omissis…][50], la Società afferma che “la sostanza commerciale esiste di default, secondo i più autorevoli manuali, quando oggetto di “scambio” sono asset infungibili, cioè, diversi, per natura, gli uni dagli altri. Tale condizione (infungibilità/diversità) è certamente presente nel caso dei diritti all'utilizzo delle prestazioni sportive dei calciatori”.
Da ciò conclude che “se Juventus ha “scambiato”, con le rispettive controparti, “oggetti” diversi tra loro, come questa stessa Autorità ha affermato, le operazioni di scambio hanno, in base a quanto dicono i manuali sopra citati, sostanza commerciale”.
4.3.4.2 Il requisito dell'attendibile misurabilità del fair value
Prima di procedere a commentare puntualmente le censure formulate dalla Consob a valere sui Rapporti [...omissis...], la Società precisa nelle Osservazioni che le analisi su transazioni comparabili svolte da [...omissis...] sono state finalizzate a verificare “la presenza di criticità relativamente ai corrispettivi delle operazioni contestate, tramite lo svolgimento delle seguenti procedure:
- in primo luogo, identificazione di altre operazioni di compravendita di calciatori (di età similari a quelli di cui alle operazioni contestate) intercorse - tra altri club italiani ed esteri - nelle recenti stagioni di calcio mercato a valori in linea con quelli di cui alle operazioni contestate e
- successivamente, confronto tra le caratteristiche, in termini di carriera sportiva:
- dei giocatori coinvolti in dette operazioni e
- dei giocatori coinvolti nelle operazioni contestate.
Dette analisi hanno portato a concludere che, nel recente passato, sono state poste in essere da parte di altri club italiani ed esteri plurime operazioni aventi caratteristiche similari a quelle contestate alla Società e che, quindi, non siano ravvisabili particolari criticità relativamente ai corrispettivi pattuiti nell'ambito delle operazioni contestate.”.
Successivamente a tale precisazione la Società espone le motivazioni per cui non concorda con quelle che definisce le “censure” all'approccio metodologico seguito da [...omissis...] riportate nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023:
a) Il prezzo è influenzato dalle peculiarità della specifica trattativa che ha portato alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore.
Al riguardo la Società ritiene che “le peculiarità di ciascuna trattativa non influenzino il prezzo di compravendita di un calciatore in maniera significativa, e che risulti quindi rispettato il principio secondo cui la misurazione del fair value di un calciatore debba essere “ragionevolmente attendibile”. Il prezzo, piuttosto, è influenzato dalle caratteristiche tecniche e dalla carriera sportiva del calciatore, che rendono comparabili e quindi ragionevolmente attendibili le operazioni di mercato”.
Non viene condivisa dalla Società neanche la circostanza secondo cui le valutazioni attribuite ai calciatori potrebbero essere influenzate da accordi non ufficiali (le c.d. side letter) note solo ai dirigenti delle società interessate in quanto si tratta di un'ipotesi soggettiva e inconferente con le analisi di [...omissis...] in quanto detti accordi non sono suscettibili di generare diritti e obbligazioni tra le parti e non sono stati individuati dagli organi inquirenti accordi non ufficiali aventi ad oggetto i calciatori coinvolti nelle operazioni incrociate.
b) I prezzi pattuiti dipendono anche dalla durata residua del contratto di prestazione sportiva del calciatore con la squadra cedente.
Anche riguardo a tale “censura” la Società ritiene di non poter concordare con la Consob in quanto deve essere tenuta in considerazione anche la possibilità che un giocatore in scadenza di contratto possa voler rinnovare il proprio contratto con la squadra di provenienza.
c) I prezzi pattuiti hanno una validità temporale limitata e possono dipendere anche dal mercato in cui i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori sono negoziati.
Riguardo a tale “censura”, la Società argomenta che “benché in astratto possa anche essere condivisibile”, tale affermazione non risulta dimostrata in concreto in quanto “le transazioni identificate come comparabili all'interno delle analisi formulate da [...omissis...] sono state poste in essere sia in anni ravvicinati (le più risalenti nel tempo sono state poste in essere nel 2018) sia nell'ambito di mercati comparabili, periodo e ambito in relazione ai quali non risultano esservi state significative variazioni nei prezzi di mercato”.
d) Le operazioni vengono confrontate senza tener conto se si sono svolte nell'ambito di uno scambio o se sono avvenute a fronte di un corrispettivo unicamente monetario (con corrispettivo cash).
Riguardo tale “censura” la Società non concorda con le considerazioni espresse dalla Consob in quanto “si baserebbero sulla presunzione preconcetta secondo cui tutte le operazioni incrociate, di qualsivoglia campionato, stagione e squadra verrebbero sempre concluse a valori superiori a quelli di mercato”.
Secondo la Società andrebbe fatta un'analisi giuridica dei contratti per comprendere l'esistenza di un collegamento negoziale dei contratti, ovvero se siano contratti autonomi e separati, andrebbero valutati ulteriori elementi circostanziali.
e) I calciatori presentano una scarsa fungibilità
Riguardo tale censura la Società ritiene di poter concordare con la Consob, “pur tuttavia, tale circostanza non implica di per sé che il fair value di un calciatore non possa essere misurato in maniera attendibile, stante che, nell'ambito di operazioni di compravendita senza contropartita tecnica, ovvero con pagamento in denaro, il prezzo viene comunque concordato tra le parti per il tramite di soggetti qualificati delle rispettive aree tecnico/sportive”.
f) Le comparazioni risentono sempre dell'ampiezza del campione considerato
Relativamente a tale “censura” la Società afferma che la Consob non ha fornito alcuna indicazione relativamente alle caratteristiche che dovrebbe avere un campione per essere definito “significativo” a fini statistici nello specifico ambito delle operazioni in esame.
La Società analizza inoltre le considerazioni della Comunicazione 154-ter su quelle che nei Rapporti [...omissis...] vengono definite le “principali tre censure” mossa dalla Consob nella Delibera n. 22482 con riferimento ad alcune operazioni.
Riguardo alle considerazioni sulla “prima censura”, ovvero i “significativi scostamenti dei prezzi di cessione rispetto al relativo «valore di mercato» riportato da Transfermarkt”, la Società, riprendendo alcune affermazioni della Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023, sostiene che le valutazioni del suddetto sito “risultano puramente indicative anche a parere di codesta Autorità” e “non si comprende quale livello di significatività e quale valenza informativa possa rivestire il confronto, svolto nell'ambito della Delibera, tra i prezzi di cessione dei calciatori e i valori riportati da Transfermarkt, nemmeno se finalizzata ad accertare una variabilità nei prezzi dei calciatori, stante che il confronto avverrebbe rispetto ad un parametro di scarsa significatività”.
Secondo la Società “il concetto di “variabilità”, riferita al prezzo di un singolo calciatore, dovrebbe essere misurata rispetto ad una ipotetica distribuzione di valori riguardanti il singolo calciatore (prezzi che differenti operatori di mercato sarebbero disposti ad offrire per acquistare il calciatore)”.
La Società aggiunge anche di non condividere le affermazioni riportate nella Comunicazione 154-ter sul fatto che una certa valenza informativa delle valutazioni riportate su Transfermarkt sia ravvisabile nella presentazione dalla stessa predisposta per l'azionista di riferimento Exor, e nelle sentenze del 22 aprile e del 27 maggio 2022 della giustizia sportiva.
Inoltre, a detta della Società, le dichiarazioni di [...omissis...] circa la scarsa significatività delle valutazioni di Transfermarkt sui giovani calciatori non avvalorerebbero la tesi sulla variabilità del valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
La Società afferma infine di non ritenere corretto il confronto tra le valutazioni di Transfermarkt con i prezzi dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori oggetto delle operazioni incrociate in quanto le prime sono fatte da “soggetti non necessariamente/sufficientemente qualificati la cui numerosità, per ciascun calciatore, è direttamente proporzionale al suo percorso di carriera”, mentre i soggetti che stimano il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori all'interno di ogni club calcistico, come quelli di Juventus, sono “soggetti qualificati, che possono disporre anche di informazioni di natura tecnica” e che sono in grado di “prezzare in modo corretto i calciatori in un contesto di mercato”.
Riguardo alle considerazioni contenute nella Comunicazione 154-ter sulla c.d. “seconda censura”, ovvero “l'analisi sulla carriera dei calciatori successiva al trasferimento incrociato”, la Società, nelle proprie Osservazioni, premette che tale analisi è stata oggetto di discussione nella Delibera n. 22482 con riferimento sia alla misurazione attendibile del fair value, sia con riferimento alla sostanza commerciale, mentre nella Comunicazione 154-ter è stato riportato che detta analisi è stata condotta “principalmente con riferimento alla sostanza commerciale”.
Riguardo alla “condivisibile osservazione di codesta Autorità”, riportata nella Delibera n. 22482, secondo cui il confronto sui flussi in uscita in alcuni casi risultava inficiato dal fatto che la Società aveva immediatamente ceduto in prestito il calciatore acquistato, nelle Osservazioni, si argomenta che [...omissis...] ha superato tale rilievo, analizzando sia lo “scenario effettivo” che prevede il prestito, sia lo “scenario teorico” che ne ipotizza l'assenza.
Relativamente alle considerazioni contenute nella Comunicazione 154-ter sulla c.d. “terza censura”, ovvero “le analisi effettuate nella Delibera 154-ter sui precedenti valori di acquisto e/o sui successivi valori di rivendita dei diritti dei calciatori” la Società premette che “non debba destare stupore il fatto che i prezzi dei calciatori siano soggetti a variazioni, anche significative, per la normale dinamica dello sport professionistico, come peraltro è lecito attendersi una modifica del fair value per qualsiasi “attività”.
La Società si interroga, poi, su quali parametri e criteri la Consob possa aver valutato la coerenza delle variazioni dei corrispettivi nel tempo con i valori attribuiti ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori nell'ambito delle operazioni incrociate, atteso che non vi sono parametri per valutare detta coerenza.
Inoltre, a detta della Società, “le analisi contenute all'interno dei Rapporti [...omissis...] hanno dato conto dell'assenza di anomalie sotto il profilo dell'andamento dei prezzi dei calciatori raffrontati al relativo percorso di carriera, anche tenendo conto che, soprattutto nel caso di giovani calciatori, determinati step di carriera (esordio in prima squadra, performance sportive sopra o sotto le attese) possono impattare significativamente sulla componente aspettativa e conseguentemente sulla ampiezza della variazione di prezzo”.
La Società afferma poi che il processo di determinazione dei fair value dei calciatori “risulta di non agevole determinazione per un soggetto privo delle necessarie e specifiche competenze di settore” e che per tale motivo la Società già nelle Deduzioni del 20 settembre 2022 aveva evidenziato che “investe milioni di Euro nell'Area Sportiva proprio per poter “prezzare” in modo corretto i calciatori”.
In ragione di quanto sopra, la Società afferma che “fino a prova contraria, si conferma che il fair value è stato determinato in maniera attendibile e le oggettive difficoltà di determinazione dello stesso non possono inficiarne in astratto l'attendibilità”.
Successivamente afferma di non ritenere “condivisibili le considerazioni formulate circa la non confrontabilità di calciatori” aventi “ruoli diversi”, “acquistati nell'ambito di operazioni incrociate”, “con successive carriere diverse che ne hanno confermato i valori” e “con elevata variabilità di valori nel tempo”.
Viene anche contestata l'osservazione della Comunicazione 154-ter secondo cui sarebbe stato più pertinente il “raffronto dell'operazione [...omissis...]con quella che ha portato alla cessione di [...omissis...]a [...omissis...] per Euro [...omissis...] milioni” quando il calciatore aveva un'età di [...omissis...] anni più vicina a quella di [...omissis...] ([...omissis...] anni) e di [...omissis...] ([...omissis...] anni), in quanto “non appare irragionevole sostenere come le carriere dei giocatori [...omissis...] e [...omissis...] potessero giustificare una maggiore componente “aspettativa” rispetto a [...omissis...], il cui valore tecnico-sportivo è probabilmente risultato maggiormente evidente all'età di [...omissis...] anni ed all'epoca dell'operazione che è stata usata come transazione comparabile per l'operazione [...omissis...].
Tutto ciò premesso, si ribadisce ancora una volta come, a prescindere dai dati puramente statistici, la valutazione tecnico-sportiva, soprattutto sotto il profilo delle potenzialità di miglioramento per quanto concerne i giovani calciatori, riveste un'importanza significativa nell'ambito della formazione del prezzo dei calciatori, valutazione che non può che essere demandata a soggetti qualificati in grado di “prezzare in modo corretto i calciatori in un contesto di mercato”.
Relativamente alle transazioni comparabili, individuate nella Comunicazione 154-ter, con riferimento all'operazione [...omissis...] la Società non ritiene condivisibile l'approccio seguito dalla Consob di aver selezionato i giocatori sulla base dei ruoli. La Società sottolinea che tale approccio “non è stato adottato all'interno del Rapporto [...omissis...], che, per le motivazioni sopra esposte, non ha identificato transazioni comparabili per singolo calciatore bensì con riferimento all'operazione nel suo complesso.” Inoltre, secondo la Società, tale approccio sconta “la criticità di non aver tenuto in considerazione, ai fini di una ragionevole analisi di comparabilità, sia le squadre di provenienza dei calciatori da essa identificati come comparable sia, ed è ciò che rileva maggiormente, quelle di destinazione, il cui “ranking” costituisce parametro certamente indicativo delle potenzialità del calciatore acquistato (si presume infatti che, un calciatore acquistato da una squadra di basso ranking, a prescindere dal criterio del “senno del poi”, sia stato “scartato” dalle squadre di ranking più elevato, con obiettivi più ambiziosi e con maggiori disponibilità economiche per accaparrarsi i calciatori migliori)”.
La Società presenta delle analisi sulle cinque operazioni oggetto di specifici paragrafi della Comunicazione 154-ter, ovvero le operazioni [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...].
La Società, sulla base anche del parere del [...omissis...], affronta i rilievi formulati nella Comunicazione 154-ter con riferimento a quanto riportato sulla sostanza commerciale e sulla misurazione attendibile del fair value, ribadendo "il fatto che tanto lo IAS 38 (sistematicamente interpretato) quanto i manuali delle società di revisione ritengono, a tal fine, sufficiente approfondire i soli cash out”.
Da ultimo con riferimento alla sostanza commerciale la Società afferma che “non corrisponde al vero” l'affermazione della Comunicazione 154-ter secondo cui “a valle delle operazioni contestate, Juventus si sia trovata “nella medesima situazione antecedente lo scambio”” considerate a) le evidenze mostrate in precedenza sulla significatività del differenziale dei flussi degli asset oggetto dello scambio e b) dell'infungibilità, per natura, dei calciatori.
4.3.5 La contestazione (anche) dell'operazione «[...omissis...]»
La Società analizza quindi quelle che definisce le “censure” della Comunicazione 154-ter in merito all'operazione [...omissis...] realizzata nel primo semestre dell'esercizio 2022/2023.
Anche per questa operazione la Società, al pari di quanto fatto con le altre, ritiene non condivisibile la c.d. “censura” della Comunicazione 154-ter sugli scostamenti dei corrispettivi contrattuali rispetto ai valori del sito Transfermarkt “alla luce della più volte segnalata assenza di significatività del parametro Transfermarkt, soprattutto per i giocatori più giovani”.
La Società ritiene poi non condivisibile l'affermazione riportata nella Comunicazione 154-ter secondo cui per “le analisi di transazioni comparabili, che dovrebbero supportare i suddetti valori, si ribadiscono le criticità espresse in precedenza sull'applicazione di tale approccio valutativo ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori”, stante le finalità più volte evidenziate delle verifiche svolte da parte di [...omissis...]”.
Quanto alle considerazioni della Comunicazione 154-ter sul fatto che i confronti siano stati fatti da [...omissis...] prendendo a riferimento altre operazioni incrociate, finestre di calciomercato distanti temporalmente, calciatori di ruolo diverso e comunque contraddistinti da caratteristiche proprie e senza considerare le peculiarità della trattiva e su come esse hanno inciso sul prezzo finale, la Società ribadisce che tali le “censure” “non risultano condivisibili per i motivi sopra ampiamente esposti”.
La Società inoltre non concorda con la conclusione della Comunicazione 154-ter secondo cui l'analisi fatta da [...omissis...] sugli “elementi rilevanti al fine di qualificare un'operazione come critica” non consente di superare i rilievi della Delibera n. 22482, “stante le finalità più volte indicate dell'analisi per transazioni comparabili svolta da [...omissis...], ovvero l'identificazione di anomalie e incongruenze tra le carriere dei giocatori e i prezzi di cessione”.
La Società analizza poi i “comparable identificati da parte di codesta Autorità” ritenendoli “non condivisibili” per le seguenti ragioni:
- il calciatore [...omissis...] veniva da una realtà come [...omissis...] “non comparabile” alla Juventus ed è stato comunque ceduto ad un valore di cessione pari Euro [...omissis...] milioni, non distante da quello di [...omissis...] Euro [...omissis...] per cui “non si rilevano particolari criticità”.
- il calciatore [...omissis...] al momento della cessione aveva disputato [...omissis...] apparizioni in sere A e pertanto non è comparabile con [...omissis...] che, al momento della cessione ne aveva disputate [...omissis...]. La differenza tra i due prezzi di cessione “non deve destare stupore”
- la “differenza tra i due prezzi di cessione” di [...omissis...] e [...omissis...] “è coerente” in quanto [...omissis...] “viene acquistato da [...omissis...], club di ranking UEFA ben più modesto di Juventus e pertanto ad essa non confrontabile”.
- [...omissis...] “non è considerarsi confrontabile” con [...omissis...]in quanto “la squadra di destinazione è [...omissis...]neo retrocesso in [...omissis...]” e la “differenza tra i due prezzi di cessione non risulta incoerente”.
In aggiunta a tale analisi la Società rileva che da notizie di stampa:
- [...omissis...].
- [...omissis...].
4.4. Secondo Gruppo di contestazioni. Le “Manovre sui compensi del personale tesserato”
4.4.1 Alcuni chiarimenti o osservazioni di carattere generale, con riguardo alle Manovre
Nelle proprie Osservazioni Juventus chiarisce, preliminarmente, di non concordare con il rilievo contenuto nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023 secondo il quale il bilancio riesposto al 30 giugno 2022, approvato dal consiglio di amministrazione il 2 dicembre 2022 e dall'assemblea il 27 dicembre 2022, non avrebbe apportato rettifiche coerenti con i rilievi contenuti nel Delibera 154-ter.
Secondo la Società, la funzione normativamente tipica del procedimento 154-ter è quella di determinare un obbligo pubblicitario dell'emittente, e non quello di correggere un certo bilancio ovvero di adottare i successivi bilanci in ossequio alle “direttive” dell'autorità.
In secondo luogo, Juventus giudica impropria l'enfasi riposta da Consob sul riconoscimento per la prima volta, in sede di bilancio restated, dell'esistenza di un'obbligazione implicita nei confronti del personale tesserato con riferimento sia alla Prima che alla Seconda Manovra sui compensi. Al riguardo, la Società precisa che oggetto delle prudenzialmente ipotizzate c.d. obbligazioni implicite non è mai stata una presunta “promessa morale” di restituire tout court gli importi rinunciati, bensì “di sostituire (cioè novare) la (vecchia) obbligazione di pagamento delle mensilità rinunciate con una (nuova) obbligazione di, a seconda del caso, incrementare la remunerazione del calciatore per la stagione successiva ovvero di riconoscere dei premi di fedeltà per la stagione successiva”. L'oggetto di tali obbligazioni implicite sarebbero state dunque pattuizioni che remuneravano prestazioni future e non già passate.
In terzo luogo, l'Emittente indica che nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023, con riguardo alle Manovre sui compensi, Consob rileva criticità nelle rispettive rappresentazioni contabili nelle relazioni finanziarie oggetto del procedimento, muovendo dal principio contabile IAS 19. Al riguardo, Juventus sottolinea che nel “primo” procedimento 154-ter mentre la Società identificava proprio nello IAS 19 il principio contabile di riferimento, l'autorità, al contrario, muoveva piuttosto dal diverso principio contabile IAS 37.
4.4.2 A proposito delle asserite criticità nella rappresentazione della Prima Manovra
Considerazioni preliminari
La Società, dopo aver constatato come sia evidente che il punto di vista Consob e il punto di vista dell'Emittente circa la corretta contabilizzazione della c.d. Prima Manovra “confliggano funditus”, precisa che la riproposizione delle stesse contestazioni del primo procedimento appare preclusa poiché con riguardo alla totalità dei tesserati coinvolti (salvo il tesserato […omissis…]), il “nuovo” procedimento ex art. 154-ter non potrebbe che esitare nell'obbligo in capo a Juventus di pubblicare pro forma che essa ha già volontariamente pubblicato. Inoltre, richiama nuovamente il principio ne bis in idem ed il ritardo delle contestazioni.
Analisi
Con riferimento alle asserite criticità nella rappresentazione della Prima Manovra, la Società non condivide la posizione di Consob secondo la quale le remunerazioni connesse agli accordi di integrazione sarebbero da considerarsi relative a prestazioni già rese. Secondo l'Emittente, tale tesi dell'Autorità sarebbe apodittica, assertiva e contradditoria:
- sarebbe apodittica e assertiva in quanto omette di rammentare che il c.d. documento di intesa sottoscritto da [...omissis...] e [...omissis...] è esitato in rinunce stipendiali validamente stipulate in forma federale, nonché in sede protetta ai sensi dell'articolo 2113 cod. civ., con l'importante dato della contrattualizzazione, di nuovo, entro e non oltre l'esercizio, del comunicato stampa del marzo 2020, ove si affermava che le parti avrebbero negoziato in buona fede delle integrazioni stipendiali per la stagione successiva. Ne consegue che, entro e non oltre l'esercizio, constava in forma giuridicamente vincolante: 1) la rinuncia alle quattro mensilità con tanto di dichiarazione che nulla era dovuto per le prestazioni della stagione 19/20 e 2) l'obbligo di negoziare in buona fede un “recupero”, nella forma giuridicamente valida di integrazioni stipendiali per l'esercizio successivo. Successivamente, a giugno 2020, allorquando la ripresa del campionato (prima incerta) era divenuta cosa certa, le parti hanno scambiato bozze il cui oggettivo contenuto, poi puntualmente riflesso nelle scritture federali, non disciplinava affatto il pagamento differito di un debito, bensì un incremento dello stipendio per le prestazioni relative alla stagione successiva;
- sarebbe contraddittoria, poiché, per essere coerentemente sostenuta, occorrerebbe affermare che le rinunce alle quattro mensilità sarebbero state giuridicamente fittizie ovvero simulate e che sarebbe esistito un ulteriore valido accordo dissimulato disciplinante il mero differimento di un debito mai realmente rinunciato. Secondo la Società, è un dato di fatto che l'Autorità non ha mai sostenuto la tesi della natura fittizia/simulata delle rinunce unitamente alla tesi dell'esistenza di un valido accordo dissimulato circa il mero differimento del debito.
Pertanto, “se, allora, ci si muove nella totalmente diversa prospettiva della c.d. constructive obligation – quella adottata dalla Autorità –, allora, è necessario rilevare che […] quel che in termini non equivocabili risulta è che, dopo la generazione di un'aspettativa circa la negoziazione di un “recupero” (parziale) del beneficio economico rinunciato, le parti hanno negoziato e poi validamente stipulato degli accordi di integrazione stipendiale per le stagioni successive”. Per Juventus, l'unica sostanza che rileva è “quella che risulta da un piano ed oggettivo esame del contenuto preciso di ciò che le parti hanno negoziato (prima della chiusura dell'esercizio) e poi, puntualmente, “ufficializzato”, nelle forme federali (subito dopo la chiusura dell'esercizio)”.
In tale contesto, la Società riconosce che se non ci fossero state le rinunce, non ci sarebbero neanche state le integrazioni stipendiali, ma con quanto pattuito i calciatori non hanno concesso il differimento del pagamento degli stipendi bensì hanno rinunciato ad un credito pregresso ed hanno ottenuto l'impegno della Società ad un incremento della remunerazione per una prestazione futura a determinate condizioni. In questo modo il credito originario cessa di esistere nel mondo del diritto, e il suo recupero, regolamentato sotto forma di integrazione stipendiale viene legato alle vicende relative al nuovo rapporto contrattuale.
Da ultimo, la Società ravvisa che la realtà giuridica posta in essere dalle parti è caratterizzata da piena coincidenza di forma e sostanza in quanto le parti hanno (i) prima negoziato in termini giuridicamente non vincolanti (intesa programmatica del 28 marzo 2020), (ii) poi validamente stipulato con gli accordi individuali di rinuncia che contrattualizzavano l'obbligo di negoziare in buona fede gli incrementi stipendiali di cui al comunicato stampa del 28 marzo 2020 e (iii) infine contrattualizzato con gli accordi integrativi di luglio 2020 – con piena e totale coincidenza di forma e sostanza e con totale coerenza rispetto alla motivazione di “recuperare” (ma con altro titolo giuridico e con altra disciplina giuridica) parte del beneficio effettivamente perso – un accordo diretto a incrementare la remunerazione delle prestazioni sportive dovute per le successive stagioni sportive 20/21 e 21/22.
I pareri degli esperti giuridici e contabili di Juventus; il Parere [...omissis...]
A supporto delle proprie considerazioni, la Società riporta anche una breve sintesi dei pareri legali e tecnico-contabili di esperti indipendenti ([...omissis...] e [...omissis...]) richiesti durante e dopo il Primo Procedimento. Tali pareri, [...omissis...], confermano la correttezza del trattamento contabile posto in essere dalla Società in quanto gli accordi di integrazione rappresenterebbero la remunerazione aggiuntiva di prestazioni future che il personale tesserato si era impegnato a rendere.
Juventus cita anche il parere di [...omissis...].
Conclusioni in merito alla c.d. Prima Manovra
Con riferimento alla Prima Manovra, la Società non condivide la posizione di Consob secondo la quale le integrazioni accordate ai calciatori siano da considerarsi relative a prestazioni già rese.
La Società non ritiene che si possa affermare che gli accordi di rinuncia e i successivi accordi di integrazione siano stati trattati separatamente come due accadimenti economici disgiunti ma che, nella predisposizione dei propri bilanci, essa abbia correttamente considerato gli accordi complessivamente raggiunti con il proprio personale, non limitandosi agli aspetti meramente legali e al tenore letterale degli accordi depositati, considerando anche le interazioni e le discussioni occorse con i calciatori prima e dopo la stipula dei c.d. accordi di integrazione nonché le ragionevoli aspettative dei calciatori e, quindi, le obbligazioni implicite in tali accordi.
Alla luce di quanto precede, secondo Juventus, è pertanto legittimo attendersi che qualsiasi ragionevole aspettativa maturata dai calciatori prima della definizione degli accordi di integrazione sia stata successivamente adeguata alle intese raggiunte con la definizione dei medesimi accordi. Tali ragionevoli aspettative possono, sicuramente, andare oltre quanto strettamente disciplinato negli accordi vincolanti e rispondenti ai requisiti di cui alla normativa di settore (i.e. gli unici aventi valore legale) siglati dai calciatori ma non possono, evidentemente, essere in (totale) disaccordo con gli impegni e gli obblighi che i calciatori hanno assunto con gli stessi. Conseguentemente, con riferimento alla Prima Manovra:
- la rinuncia a parte dei compensi è stata correttamente rappresentata in bilancio semplicemente omettendo di rilevare il costo (venuto meno) relativo ai servizi (non resi) nel medesimo periodo in cui tali costi sarebbero stati rilevati se i servizi fossero stati resi;
- gli accordi di integrazione rappresentavano la remunerazione (aggiuntiva) di prestazioni future che il personale tesserato si era impegnato a rendere (sulla base del contratto in essere con la Società) nel corso delle stagioni 2020/2021 e 2021/2022;
- la rilevazione contabile del relativo costo in capo alla Società doveva avvenire pro-rata temporis nel periodo lungo il quale sarebbero state rese le prestazioni che l'integrazione si proponeva di remunerare;
- l'allocazione del costo lungo tale periodo poteva avvenire alternativamente sulla base del “sequence approach”, del “graded approach”, o dello “straight-line approach”, tutti riconosciuti ed ammessi dalla prassi professionale;
- la stima dell'integrazione (anche sotto forma di incentivo all'esodo) è stata effettuata dalla scrivente Società, per ogni singolo membro della Prima Squadra (eccetto […omissis…]) tenendo conto della probabilità di erogazione, per i 22 membri della Prima Squadra (rispetto ai 23 membri che avevano aderito alle rinunce) con i quali erano stati sottoscritti accordi per l'integrazione dei compensi futuri;
- la rilevazione contabile del costo delle integrazioni è stata effettuata con riferimento ai summenzionati 22 membri.
Al riguardo la Società tiene a precisare che il personale tesserato della Prima Squadra non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso integrativo nel caso non fossero state rese le prestazioni previste dal contratto con la Società (inadempimento, interruzione unilaterale del rapporto, morte, mancato consenso di Juventus al trasferimento). L'eventuale corresponsione dell'integrazione a titolo di incentivo all'esodo in caso di intervenuto trasferimento rappresenterebbe una semplice “acceleration” in capo al dipendente del diritto all'integrazione, come normalmente avviene in caso di c.d. good leavership.
Secondo Juventus, “gli accordi di integrazione rappresentano la remunerazione (aggiuntiva) di prestazioni che il personale tesserato si è impegnato a rendere in futuro ossia nel corso delle stagioni 2020/2021 e 2021/2022 sulla base del contratto in essere con la Società. Tali accordi, peraltro, prevedendo il rispetto di determinati obblighi da parte del calciatore (es. una adeguata condotta sportiva) nonché il verificarsi di determinate condizioni (es. l'essere in vita al momento dell'erogazione delle remunerazioni aggiuntive), esponevano, senza possibilità di esclusione, quest'ultimo al rischio di non percepire le summenzionate remunerazioni aggiuntive. A titolo di esempio, in caso di morte piuttosto che in caso di mancato rispetto del divieto di scommesse e/o di pratiche di doping, il calciatore (o, all'occorrenza, i suoi eredi) non avrebbe percepito alcuna somma”.
4.4.3 A proposito delle asserite criticità nella rappresentazione della Seconda Manovra
Con riferimento alla Seconda Manovra, la Società non condivide la posizione di Consob secondo la quale le remunerazioni connesse agli accordi di integrazione sarebbero da considerarsi relative a prestazioni già rese. Secondo l'Emittente, gli accordi di integrazione andrebbero a remunerare prestazioni che i calciatori dovevano ancora rendere. A supporto della propria tesi, la Società illustra una serie di considerazioni analoghe a quelle rappresentate con riferimento alla Prima Manovra, integrando con alcuni passaggi specifici.
In particolare, nelle Osservazioni la Società indica che Consob si sarebbe astenuta “dall'offrire anche un solo argomento per dimostrare questo punto decisivo: che ciò su cui le parti oggettivamente si intesero fosse la promessa di Juventus di rimborsare tout court nell'anno o negli anni seguenti le mensilità rinunciate”. Secondo la Società, Consob enfatizza che, tramite gli accordi di loyalty bonus e le c.d. side letter per l'incentivo all'esodo, i tesserati conseguivano la sostanziale certezza che avrebbero prima o poi conseguito lo stesso beneficio economico prima rinunciato.
Anche nel caso della Seconda Manovra, la Società riconosce che se non ci fossero state le rinunce, non ci sarebbero neanche state le integrazioni stipendiali, ma la rassicurazione ai tesserati in ordine al recupero delle mensilità è stata concessa secondo una disciplina giuridica formale e sostanziale da cui risulta che:
- il credito alle quattro mensilità era stato validamente e genuinamente rinunciato;
- il conseguimento del loyalty bonus veniva pattiziamente condizionato all'esserci di una relazione contrattuale per l'anno o per gli anni successivi.
A parere di Juventus, fra la disciplina giuridica di un presunto mero “differimento” del termine di un credito mai rinunciato e la disciplina giuridica programmata (e poi puntualmente realizzata in forme federali) nei termini anzidetti c'è una distanza significativa: nel primo caso, il credito resta in piedi ed è sempre cedibile inter vivos e mortis causa mentre nel secondo caso, al contrario, il credito per le mensilità rinunciate è estinto, mentre il diritto al loyalty bonus matura nel contesto del rapporto sinallagmatico relativo alla stagione o alle stagioni future.
Secondo Juventus “[…] o si ha l'ardire di sostenere che la «sostanza» degli accordi di loyalty bonus (prima negoziati, poi validamente stipulati) validamente dissimula un accordo di mero differimento del termine di un credito fittiziamente rinunciato (ardire cui, come visto, neanche codesta Consob perviene) oppure la conclusione è netta: la «sostanza» corrisponde perfettamente alla «forma» (di un tipo di contratto peraltro ben noto alla prassi sportiva) ed è quella di un accordo, ancillare rispetto ai contratti di prestazione sportiva 21/22 o anche 22/23, che prescrive l'erogazione di un bonus legato alla fedeltà a certe date future e successive alla chiusura del bilancio 20/21”.
La Società aggiunge anche che “[n]on si venga a dire che i calciatori non avrebbero rinunciato alle quattro mensilità senza avere la garanzia di un recupero incondizionato di quanto rinunciato. Ciò che conta non è la motivazione psicologica di un contratto o la sua percezione parimenti psicologica o soggettiva; ciò che conta è l'oggettiva identificazione di quanto regolamentato e pattuito.
I pareri degli esperti giuridici e contabili di Juventus; il Parere [...omissis...]
Anche con riferimento alla Seconda Manovra, la Società riporta una breve sintesi dei pareri legali e tecnico-contabili di esperti indipendenti ([...omissis...] e [...omissis...]) richiesti durante e dopo il Primo Procedimento. Tali pareri raggiungono la conclusione dell'assenza dell'obbligazione implicita al pagamento di parte delle somme rinunciate, ma che al contrario la Società aveva inteso assicurarsi l'adempimento, da parte dei calciatori, di ulteriori prestazioni (“fedeltà” alla squadra e good leavership) da rendersi nel futuro.
In particolare, [...omissis...]
Conclusioni in merito alla c.d. Seconda Manovra
Con riferimento alla Seconda Manovra, la Società non condivide la posizione di Consob secondo la quale le remunerazioni connesse ai c.d. loyalty bonus siano da considerarsi relative a prestazioni già rese. Infatti, con gli accordi raggiunti le parti abbiano inteso estinguere l'obbligazione originaria, costituita dalle mensilità di stipendio oggetto di rinuncia, con nuove obbligazioni differenti da quelle in vigore prima della novazione e soggette a condizioni e adempimenti che esponevano ciascuno dei tesserati al rischio di non percepire le somme pattuite.
Al riguardo la Società sottolinea che “le aspettative possono, sicuramente, andare oltre quanto strettamente disciplinato negli accordi vincolanti e rispondenti ai requisiti di cui alla normativa di settore (i.e. gli unici aventi valore legale) siglati dai calciatori ma non possono, evidentemente, essere in (totale) disaccordo con gli impegni e gli obblighi che i calciatori hanno assunto con gli stessi”.
Per supportare le proprie considerazioni, la Società riporta a titolo esemplificativo i casi dei calciatori [...omissis...] e [...omissis...], i quali non hanno percepito una parte o la totalità dei loyalty bonus non essendosi verificate le condizioni previste contrattualmente.
Concludendo la propria disamina sull'argomento, la Società richiama nuovamente il concetto per il quale gli accordi sottostanti i loyalty bonus, prevedendo il rispetto di determinati obblighi da parte del calciatore (ad es. una adeguata condotta sportiva) nonché il verificarsi di determinate condizioni (es. l'essere in vita al momento dell'erogazione delle remunerazioni aggiuntive), esponevano, senza possibilità di esclusione, quest'ultimo al rischio di non percepire i summenzionati bonus.
I n. 6 tesserati “residui”
Per i restanti 6 calciatori che non hanno formalizzato accordi di loyalty bonus, la Società non ritiene appropriata l'inclusione di rettifiche pro-forma al 30 giugno 2021 relative alle rinunce alle rilevanti mensilità di stipendio in quanto non risultava probabile che la stessa avrebbe dovuto corrispondere alcunché in futuro; [...omissis...].
4.4.4 Analisi di dettaglio delle n. 7 posizioni
La Società non condivide la posizione espressa nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023 secondo la quale Juventus, al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021, avrebbe avuto una obbligazione attuale implicita nei confronti di quei calciatori che non risultavano aver sottoscritto accordi di integrazione in relazione ai compensi 2019/2020 ([...omissis...]) e ai compensi della stagione 2020/2021 ([...omissis...], [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...]).
Con riferimento ai calciatori [...omissis...] e [...omissis...], la Società sottolinea che [...omissis...].
Con riferimento ai calciatori [...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...] la Società indica che [...omissis...].
Con riferimento al calciatore [...omissis...], la Società indica che [...omissis...].
Con riferimento al calciatore [...omissis...] la Società indica che [...omissis...].
Nell'ambito della trattazione riferita ai n.7 predetti calciatori, la Società precisa inoltre che:
- i casi dei calciatori [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...] dimostrano [...omissis...];
- i calciatori [...omissis...].
4.5 Terzo Gruppo di contestazioni. I “Rapporti di partnership con altre società di calcio”
4.5.1 A proposito delle asserite, ma inesistenti, “criticità nella rappresentazione contabile della società”
Con riferimento alle operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...] e, nello specifico, agli accordi di recompra redatti tra le parti e di cui al precedente paragrafo 3.4, la Società nelle proprie Osservazioni precisa, in via preliminare, che in fase di predisposizione dei propri bilanci, non ha “unicamente” tenuto conto degli accordi vincolanti e rispondenti ai requisiti di cui alla normativa di settore (i.e., gli unici aventi valore legale).
Al contrario, secondo quanto rappresentato dalla Società anche nella relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2022, al fine di fornire nei bilanci una rappresentazione fedele degli accordi complessivamente raggiunti tra le parti, è stata valutata la portata complessiva di tali accordi. La Società, anche con il supporto dei propri consulenti legali e contabili, ha concluso che gli accordi di recompra non sono suscettibili di generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti e, di conseguenza, non producono effetti contabili ai sensi del principio contabile IFRS 15.
Secondo la Società tali accordi sono “strumenti con i quali le parti, in occasione del raggiungimento di accordi vincolanti e rispondenti ai requisiti di cui alla normativa di settore (e, quindi, gli unici aventi valore legale), in talune occasioni, hanno “messo per iscritto” alcune possibili richieste di concessioni e/o di intendimenti commerciali futuri ma nella reciproca e piena consapevolezza del carattere non vincolante dei documenti in parola, e, conseguentemente, nella reciproca e piena consapevolezza della possibilità per ciascuno dei sottoscrittori di non tener fede a quanto previsto in tali documenti”.
Sul punto, la Società chiarisce che tali accordi (“promemoria” o “memorandum” nelle osservazioni della Società) non possono essere annoverati tra le proprie “pratiche commerciali”, ossia essere ritenuti una modalità operativa tale da poter assurgere allo status di “prassi” di Juventus, apparendo il ricorso a promemoria/memorandum del tutto marginale sotto un profilo statistico.
La Società ribadisce, quindi, che tali documenti possono al più risultare accostabili ai c.d. memorandum of understanding tramite i quali le parti, per sommi capi, esprimono una convergenza di interessi e stabiliscono una potenziale linea di azione, “senza tuttavia definire alcun vincolo contrattuale”. A riprova del carattere non vincolante tra le parti la Juventus evidenzia il caso della transazione relativa al calciatore [...omissis...], per il quale quanto stabilito nel relativo accordo di recompra è stato successivamente oggetto di revisione mediante scambi di e-mail tra le parti o che taluni accordi di recompra oggetto non sarebbero sottoscritti o recano le firme di soggetti che all'epoca dei fatti non rivestivano alcun ruolo all'interno della Società.
Ne consegue, sempre secondo la Società, che gli accordi di recompra sono “irrilevanti ed inesistenti sotto il profilo giuridico” e che, pertanto, “non potevano generare e non hanno generato nelle controparti l'aspettativa che quanto indicato negli stessi sarebbe stato posto necessariamente in essere. In altre parole, i contenuti dei Documenti non si configurano come “promesse implicite” ai sensi dell'IFRS 15”.
In aggiunta, la Società chiarisce che stante la notorietà nel settore di riferimento, i contenuti nei documenti in parola non si configurano come “promesse implicite” ai sensi dell'IFRS 15.
Nel prosieguo delle Osservazioni, la Società rileva che, per quanto d'interesse in questa sede, particolare attenzione deve essere posta nei confronti di eventuali accordi che prevedono il riacquisto dell'asset trasferito (i.e., il diritto alle prestazioni sportive del personale tesserato) (IFRS 15.34).
In esito alla disamina del suddetto principio contabile, la Società perviene alla conclusione che, “ai sensi dell'IFRS 15, anche accordi informali possono costituire un “contratto” (o una “modifica ad un contratto”) da riflettere in bilancio, ma a condizione che tali accordi prevedano diritti ed obblighi tutelati dalla legge, con la conseguenza che, in caso di inadempimento di una delle parti, possano essere attivate le tutele giudiziarie previste dall'ordinamento”. A supporto di tale posizione la Juventus ha fatto riferimento:
- al paragrafo B7 dell'IFRS 15 secondo il quale “la restrizione contrattuale della capacità dell'entità di destinare l'attività ad altro uso deve essere sostanziale, ossia tale da impedire che l'attività possa avere un uso alternativo per l'entità. La restrizione contrattuale è sostanziale se il cliente può far valere i suoi diritti sull'attività promessa nel caso in cui l'entità cerchi di destinare l'attività ad altro uso”;
- al paragrafo BC247 delle Basis for Conclusions dell'IFRS 15, secondo il quale, in caso di accordi di riacquisto di tipo “call”: “if the call option is nonsubstantive, that option should be ignored in assessing whether and when the customer obtains control of a good or service (to be consistent with the general requirement for any non- substantive term in a contract)”;
- ai paragrafi 10 e 12 dell'IFRS 15 relativi alle circostanze in cui si è in presenza di contratti rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel principio IFRS 15; e
- ai paragrafi 18 e 19 dell'IFRS relativi alle circostanze che determinano modifiche contrattuali.
La Società rileva inoltre che “[n]ell'esposizione del proprio processo valutativo, codesta Commissione […] richiama impropriamente il paragrafo BC87 delle Basis of Conclusions, che tuttavia non vale affatto a modificare i principi appena richiamati relativi ai “Repurchase agreements” di cui ai paragrafi B64-B76, ma riguarda il tema, ben distinto (come emerge dalla stessa rubrica di BC87 “Identifying the promised goods or services”) [sic], dell'identificazione dei beni o servizi trasferiti dall'entità medesima a un proprio cliente”.
In conclusione, secondo la Società, gli accordi di recompra connessi con le summenzionate operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive non sarebbero idonei a determinare diritti ed obblighi tutelati dalla legge e che, pertanto, “il diritto di riacquisto (in ipotesi) concordato dalla Società avrebbe rappresentato (da un punto di vista contabile):
- una mera contingent option, attivabile dalla Società ma non eseguibile senza la positiva manifestazione di volontà delle controparti interessate (soggetto terzi, al di fuori del controllo della Società) che avrebbe, pertanto, richiesto una apposita negoziazione con quest'ultime;
- un'opzione non “esigibile” e, quindi, non “sostanziale” nella prospettiva della disciplina dell'IFRS 15;
- conclusivamente, un'opzione non rilevante ai fini della rappresentazione contabile di accadimenti economici quali quelli qui in esame”.
La “natura prettamente “negoziale”/“commerciale” e non vincolante” degli accordi di recompra sarebbe comprovata, secondo le ricostruzioni formulate dalla Juventus, “a posteriori, dal fatto che, nella totalità delle operazioni in parola, le intenzioni espresse nei Documenti non si sono mai realizzate nei termini previsti. Nello specifico, con riferimento alle operazioni relative ai calciatori [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...], (i) le ipotesi negoziali di cui ai Documenti non sono mai state riversate negli appositi moduli previsti dalla normativa di settore ai fini della validità tra le parti, e (ii) le opzioni contenute nei relativi “promemoria”/“memorandum” non sono mai state esercitate da parte di Juventus. Con riferimento a [...omissis...], l'opzione è stata esercitata a condizioni economiche significativamente inferiori rispetto a quanto previsto dal promemoria sottostante”.
In ultimo, fermo restando quanto sopra esposto in merito alla portata e alla valenza degli accordi di recompra, la Società segnala che le approfondite analisi svolte sugli stessi hanno evidenziato che, anche laddove gli stessi fossero ipoteticamente validi ed efficaci, non necessariamente gli effetti contabili delle operazioni in oggetto sarebbero stati differenti rispetto a quanto finora rappresentato nei bilanci della Società[51].
4.5.2 Il contenuto dei c.d. “accordi di recompra”
Con riferimento specifico al contenuto dei c.d. “accordi di recompra” la Società rileva che:
- i documenti non assolvono agli applicabili vincoli di forma prescritti ad substantiam dal diritto sportivo e dal diritto civile italiano, con la conseguenza che lo stesso “accordo” debba intendersi nullo, se non addirittura inesistente, sotto il profilo giuridico;
- tranne che nel caso del calciatore [...omissis...], non mai è riscontrabile alcuna manifestazione di consenso da parte del calciatore, elemento ritenuto fondamentale ai fini della validità degli accordi. L'indisponibilità del consenso del calciatore introduce un fattore di incertezza che non può essere superato in alcun modo in via pratica;
- il nomen juris attribuito dalle parti al documento (ossia “promemoria”) è evocativo della voluta inidoneità degli accordi a determinare l'insorgenza di qualsivoglia obbligazione e/o diritto giuridicamente vincolanti in capo all'una o all'altra;
- la condotta delle parti successiva alla sottoscrizione dei documenti risulta non coerente alle previsioni ivi contenute, a conferma che trattasi di documento non vincolante, nemmeno in via di fatto.
Sotto il profilo contabile, secondo la Società valgono le considerazioni in ordine alla nozione di contratto rilevante ai sensi dell'IFRS 15. I promemoria non costituiscono dei “contratti” ai sensi del principio contabile IFRS 15, poiché lo stesso (i) ai sensi della disciplina statuale e sportiva applicabile non risulta idoneo a generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti per la carenza dei requisiti formali prescritti a pena di nullità dall'ordinamento sportivo e statuale, il che determina l'irrilevanza giuridica e, conseguentemente, contabile del documento, e (ii) è privo di “sostanziale” effettività, secondo la più ampia accezione di “enforceability” attesa l'inosservanza dei contenuti del Memorandum e rilevata l'assenza di alcuna esplicita manifestazione del consenso da parte del calciatore in parola.
Secondo la Società, infatti, l'IFRS 15 puntualizzerebbe come “per “contratto” debba intendersi l'accordo tra due o più parti generante diritti e obbligazioni esigibili tra le parti (“enforceable rights and obligations”), e che l'esigibilità (“enforceability”) dei diritti e delle obbligazioni nel contratto è disciplinata dalla legge (“is a matter of law”)”.
La Società aggiunge alcune precisazioni riguardanti il calciatore [...omissis...] e il calciatore [...omissis...], unico caso, quest'ultimo, in cui potrebbe essere riscontrato il consenso del calciatore.
Con riferimento ad [...omissis...] , la Società osserva che le uniche (due) sottoscrizioni riportate nel Promemoria [...omissis...] non recano indicazione del nominativo del soggetto apponente la firma, né del titolo in forza del quale il soggetto starebbe, asseritamente, impegnando la rispettiva società “di appartenenza”. Inoltre, il soggetto che avrebbe apposto la firma “per” Juventus dovrebbe identificarsi con un consulente esterno alla Società all'epoca dei fatti.
In aggiunta, Juventus sottolinea [...omissis...].
Sulla tale stessa linea si porrebbe, oltre che l'esperto contabile interpellato da Juventus, [...omissis...], anche l'esperto [...omissis...].
Con riferimento a [...omissis...], unico caso in cui potrebbe esser stato riscontrato il consenso del calciatore, la Società fa presente di non ritenere che il consenso stesso “possa desumersi implicitamente dal fatto che lo stesso abbia sottoscritto l'accordo originale; quasi che la concessione originale del consenso possa estendere i propri effetti a qualunque successiva modifica del programma negoziale, a guisa di una delega in bianco. In ogni caso, anche qualora s'intenda aderire alla non condivisibile tesi del consenso espresso mediante delega in bianco, non è possibile però ignorare che il Promemoria [...omissis...] sia sprovvisto di ogni crisma formale prescritto dalla disciplina applicabile, con le ben note conseguenze sotto il profilo giuridico”.
4.5.3 A proposito di asseriti “rapporti di natura debitoria” e delle asserite […omissis…]
In merito alle osservazioni contenute nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023, riferite a “rapporti di natura debitoria” e alle ulteriori […omissis…] la Società rappresenta che […omissis…].
Inoltre, la non ricorrenza di obbligazioni implicite sarebbe confermata (i) dall'impossibilità di riscontrare alcuna “prassi” relativa alla sottoscrizione di accordi non formalizzati da cui possa farsi derivare alcun affidamento della controparte sull'effettivo adempimento di Juventus, “anche rilevata la scarsissima incidenza, sotto il profilo statistico, di tali “accordi” a fronte delle centinaia di operazioni di calciomercato poste in essere da Juventus”; e (ii) dagli eventi successivi, tra cui il successivo comportamento del club, “che ha dimostrato la pacifica inesistenza di un profilo di cogenza anche solo “di fatto” dei “promemoria” di cui si discute”.
Al riguardo, Juventus rimanda altresì a quanto illustrato nella nota 57 alla relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2022 (pp. 76-79), così come agli “effetti contabili potenziali massimi sui risultati consolidati per i semestri chiusi al 31 dicembre 2022 e 2021 che si verificherebbero laddove, per ipotesi, le previsioni di cui ai documenti in oggetto fossero ritenute idonee a produrre effetti di natura legale e contabile” (p. 78), nonché agli effetti potenziali sul patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2022 e 31 dicembre 2022 (id., p. 79).
4.6 A proposito delle contestazioni relative allo IAS 1 “Presentazione del bilancio”
Con riguardo all'ipotesi di non conformità del bilancio d'esercizio e consolidato al 30 giugno 2022 e della relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2022 al principio contabile IAS 1 “Presentazione del bilancio” indicata nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023 la Società evidenzia che, per tutto quando illustrato nelle Osservazioni del 21 settembre 2023, ritiene che non ricorrano violazioni né sotto il profilo dell'indicazione dei dati comparativi riferiti all'esercizio al 30 giugno 2021, né quelle relative al principio della contabilizzazione per competenza. In aggiunta, i rilievi Consob sarebbero errati per un secondo ordine di ragioni, attinenti al complessivo corredo informativo fornito dall'Emittente al mercato, il quale è già composto dalle relazioni finanziarie oggetto del procedimento, dalle situazioni economico patrimoniali proforma e dalle altre informazioni richieste da Consob oppure pubblicate in via volontaria.
5. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DELL’EMITTENTE
CONSIDERATO che l'esame delle Osservazioni formulate da Juventus non consente di ritenere superate le criticità rilevate, sulla base di quanto di seguito riportato in ordine: (i) agli asseriti vizi del procedimento, (ii) alla rappresentazione contabile delle operazioni incrociate; (iii) alla modalità di contabilizzazione delle cosiddette manovre stipendi; (iv) alla competenza delle cessioni realizzate in presenza di accordi di partnership con altre società di calcio.
5.1 Profili preliminari: Rilievi relativi ad asseriti vizi del procedimento
[…omissis…]
5.2 Profili di merito a carattere generale relativi al principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Ad avviso della Società il PPSF rappresenterebbe la “leva che l'Autorità utilizza per sovvertire la realtà contrattuale degli eventi oggetto di esame e contestarne il relativo accounting”.
Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.
5.2.1 Il principio della prevalenza della sostanza sulla formanei principi contabili internazionali
La generale osservazione formulata dalla Società in ordine all'asserito utilizzo inappropriato da parte della Consob del c.d. principio della prevalenza della sostanza sulla forma (“PPSF”), con riferimento ai rilievi sollevati nella Comunicazione 154-ter (i.e., operazioni incrociate, Manovre sui compensi e rapporti di partnership con altre società di calcio), muove dal presupposto che nel quadro degli IAS/IFRS non può esservi mai un caso in cui il «contenuto legale» di un fenomeno economico possa divergere dalla «sostanza economica», purché detto contenuto sia correttamente ricostruito.
Al riguardo, giova sottolineare che, affinché il contenuto legale di un fenomeno economico possa essere correttamente ricostruito e, quindi, fedelmente rappresentato nelle rendicontazioni contabili, si debba tenere in debita considerazione il complessivo quadro informativo a disposizione del redattore di bilancio al momento della predisposizione delle medesime.
Un utilizzo parziale delle informazioni, limitato per di più ad un esame dei soli aspetti formali, non consente, infatti, di rilevare i fenomeni in modo coerente con l'interesse dei destinatari dell'informativa di bilancio, né di valutare correttamente il reale assetto dei diritti e obblighi delle parti, compromettendo a priori la possibilità di ottemperare al fondamentale principio dell'attendibile presentazione sancito dallo IAS 1.15, a mente del quale “I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria” (c.d. Conceptual Framework)”.
L'ultima formulazione del Conceptual Framework del 2018, richiamato dallo IAS 1.15 chiarisce che, nel caso in cui la sostanza di un fenomeno economico sia diversa dalla sua forma legale, una rappresentazione basata solo sulla forma giuridica non sarebbe idonea a rappresentare fedelmente quello stesso fenomeno economico[52].
In altri termini, nel quadro dei principi IAS/IFRS una rappresentazione attendibile della situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di una società si fonda su una rappresentazione della sostanza economica dei fatti di gestione. Ciò risulta ancora più evidente dalla lettura delle Basis for Conclusions (“BC”) del Conceptual Framework, con le quali l'International Accounting Standards Board (“IASB”) ha fornito un'interpretazione originaria dei requisiti del Conceptual Framework.
In particolare, il paragrafo BC2.32 chiarisce che una rappresentazione attendibile significa che l'informazione rappresenta la sostanza economica di un fenomeno piuttosto che la sua forma legale e che rappresentare una forma legale che differisce dalla sostanza economica di un fenomeno economico potrebbe non risultare in una rappresentazione attendibile[53].
Nello stesso Conceptual Framework è, altresì, previsto che il bilancio deve rappresentare fedelmente la sostanza dei diritti e degli obblighi che scaturiscono in capo ad una società da un contratto o da un gruppo di contratti (“Substance of contractual rights and contractual obligations”)[54].
Pertanto, nel caso in cui più contratti sono stipulati per ottenere un effetto commerciale unitario, per rendicontare la loro sostanza economica, è necessario trattare i diritti e gli obblighi derivanti dai rispettivi contratti come se si trattasse di un singolo contratto[55]. Tale previsione è stata inserita in modo esplicito nella versione del 2018 del Conceputal Framework al fine di garantire che fosse applicato nel modo più coerente possibile nei principi contabili internazionali[56].
Nelle proprie Osservazioni, inoltre, la Società ha affermato che la rilevazione di un'operazione aziendale in coerenza con le disposizioni di un principio contabile risolve il problema della rappresentazione veritiera e dunque del rispetto del PPSF.
Al riguardo si evidenzia infatti che le criticità evidenziate dalla Consob afferiscono alla non corretta applicazione di specifici principi contabili che disciplinano la contabilizzazione delle fattispecie oggetto in esame.
Il ricorso al PPSF e al Conceptual Framework, è effettuato al fine di includere nelle valutazioni sulla conformità dei bilanci in esame ai principi applicabili le informazioni complessivamente acquisite nel corso dell'attività di vigilanza. Ciò anche in ragione dell'esplicito richiamo al Conceptual Framework formulato dallo IAS 1.15 in tema di attendibilità delle informazioni finanziarie presentate.
[...omissis...]
La Consob, nel rilevare la non conformità di talune scelte contabili adottate dalla Società nella predisposizione delle proprie relazioni finanziarie alle norme che ne disciplinano la redazione, ha richiamato la Società ad una corretta applicazione dei principi contabili di riferimento – che fosse in linea anche con le finalità esposte nel Quadro concettuale – e non certo la deroga ai medesimi, ritenendo che la stessa fosse idonea ad ottenere una presentazione attendibile dei bilanci.
* * *
Si riportano nel prosieguo le considerazioni relative a quanto illustrato dalla Società in merito alla asserita non corretta applicazione del principio della PPSF ai tre gruppi di contestazioni: 1) Operazioni incrociate, 2) Manovre sui compensi e 3) Rapporti di Partnership con altre società di calcio.
5.2.2 PPSF e Primo Gruppo di Contestazioni
La Società nelle proprie Osservazioni ribadisce che le c.d. “operazioni incrociate”, contrariamente a quanto sostenuto da Consob, non sono riqualificabili come permute – con i conseguenti risvolti di natura contabile – fornendo dettagliate ricostruzioni giuridiche, non formulando specifiche considerazioni in merito alle evidenze […omissis…] sul collegamento esistente tra le operazioni poste in essere da Juventus.
Nella sostanza le operazioni incrociate rappresentano un'operazione di scambio ai sensi dello IAS 38.45, che detta la disciplina dell'acquisto di un'attività immateriale in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. Ciò anche tenuto conto che il paragrafo 4.62 del Conceptual Framework prevede la possibilità di raggruppare due o più contratti laddove siano posti in essere per raggiungere un unico obiettivo commerciale.
A supporto della scelta dell'impostazione adottata dalla Società, ed in particolare della impraticabilità della riqualificazione delle c.d. “operazioni incrociate” come permute quanto piuttosto come operazioni autonome di acquisto e cessione, nelle Osservazioni sono menzionati i pareri dei consulenti legali della Juventus ([...omissis...], [...omissis...]), la prima opinion del [...omissis...] e la posizione di [...omissis...], già disponibili all'epoca della Delibera n. 22482, nonché la posizione di [...omissis...], le cui osservazioni, come peraltro riconosciuto dalla stessa Società, sono in larghissima parte coincidenti con quelle svolte dalla Società con il supporto dei propri consulenti.
La distinzione del [...omissis...] tra «permute» e «compravendita con parziale datio in solutum», ai fini della rappresentazione fedele in bilancio della sostanza delle operazioni incrociate, non risulta dirimente, poiché ciò che assume rilievo è l'elemento fattuale che si sia di fronte a cessioni di calciatori a fronte di contropartite tecniche. Invero, il fatto stesso che il consulente si interroghi sulla distinzione tra permuta e compravendita con parziale integrazione del prezzo in natura, porta a confermare la rilevanza del suddetto elemento fattuale (i.e., cessione di calciatori a fronte di contropartite, in misura parziale o totale, di natura tecnica), disconoscendo evidentemente la circostanza che nel caso di specie ci si trovi di fronte a contratti distinti e separati.
D'altro canto, il trattamento contabile delle fattispecie evocate dalla Società (permuta o compravendita con integrazione del prezzo in natura) è contenuta in ogni caso nello IAS 38.45 e ss. Né potrebbe essere diversamente, considerato che l'effetto che si viene a creare per la Società dal punto di vista contabile è in ogni caso il medesimo, ovvero l'acquisizione di un'attività in cambio di un'altra attività immateriale con un trascurabile o senza corrispettivo monetario.
Ciò che, invece, ai fini dei principi contabili differenzia le diverse fattispecie delineate è il fatto che nel solo caso di corrispettivo costituito da disponibilità liquide o altre attività monetarie il costo delle attività immateriali può essere determinato attendibilmente (IAS 38.26). In tale contesto, le previsioni dei principi contabili di riferimento consentono la rilevazione in bilancio di plusvalenze di ammontare pari al corrispettivo monetario effettivamente ricevuto dalla Juventus, diversamente dal caso di operazioni incrociate in cui la rilevazione di plusvalenze è soggetta ai presidi previsti dallo IAS 38 per il trattamento contabile delle permute di attività per minimizzare il rischio che una qualsiasi entità possa contabilizzare plusvalenze attribuendo valori “gonfiati” alle attività oggetto di transazione.
La compensazione dei flussi finanziari sottolinea inoltre la circostanza, emersa dalle evidenze acquisite in sede ispettiva e confermata dal personale della Direzione Sportiva e dai rappresentanti della Società, che le due parti di dette operazioni vengono gestite contestualmente e pertanto la situazione nella quale possa andare a buon fine una gamba e non l'altra risulta assai remota.
[...omissis...]
La Società evidenzia inoltre la non perfetta coincidenza tra le due componenti contrattuali delle operazioni incrociate, in ragione del coinvolgimento di una terza parte, ossia il calciatore, che partecipa solo ad una delle due transazioni. Ciò non risulta determinante ai fini della qualifica delle operazioni medesime in quanto la conclusione delle due operazioni all'interno della stessa finestra di mercato, l'allineamento degli incassi e dei pagamenti, gli esborsi monetari assenti o ridotti, determinano gli effetti tipici della sostanza commerciale di una operazione di scambio.
Ciò in linea con i casi delle operazioni che hanno interessato le società oggetto della decisione pubblicata dall'ESMA lo scorso 29 marzo 2023[57].
Al riguardo non si ritiene possa assumere rilievo, il fatto che, a parere della Società, i casi portoghesi richiamati nella Delibera rimarrebbero due casi isolati e recenti di contabilizzazione di “scambi” senza emersione di plusvalenza.
Il Documento ESMA è stato pubblicato infatti ad esito del due process previsto dagli “Orientamenti relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria”[58], con l'obiettivo di favorire una coerente applicazione dei principi contabili internazionali in ambito europeo[59].
Il caso pubblicato dall'ESMA presenta sostanziali analogie con le numerose transazioni poste in essere dalla Società. Infatti, le caratteristiche che hanno indotto il Regulator locale a ritenere che i quattro contratti che hanno disciplinato i rispettivi trasferimenti debbano essere letti e interpretati come un unico negozio al fine di assicurare che il bilancio rifletta fedelmente la sostanza dei medesimi[60] ricorrono anche nelle transazioni poste in essere da Juventus.[61]
A ciò si aggiunga che, ancorché le operazioni più rilevanti dal punto di vista degli effetti contestate a Juventus riguardino top player, 13 delle 15 operazioni contestate alla Società hanno ad oggetto giovani calciatori, in analogia con il caso ESMA. Inoltre, come è emerso dalle evidenze raccolte, il processo valutativo adottato dalla Juventus non presenta peculiarità per i calciatori affermati rispetto ai calciatori emergenti, essendo in egual misura basato su elementi caratterizzati da notevole soggettività e sulla base di criteri prevalentemente di natura qualitativa.
Da ultimo, in relazione a [...omissis...].
5.2.3 PPSF e Secondo Gruppo di Contestazioni: l'irrilevanza del concetto di linked transactions
Nelle proprie Osservazioni, la Società ritiene che l'impostazione fatta propria dalla Consob – secondo cui la rappresentazione disgiunta della “Rinuncia ai compensi” e dell'“Integrazione ai compensi (Prima Manovra) ovvero dei “Loyalty bonus” (Seconda Manovra) non avrebbe consentito di riflettere la sostanza economica degli accordi stipulati dalla Società con i propri calciatori – non può trovare fondamento nella disciplina in materia di c.d. linked transactions, disciplinata attualmente dal paragrafo 4.62 del Conceptual Framework.
Osserva, pertanto, la Società che, da un punto di vista contabile, è dirimente capire se le integrazioni concordate, considerate in maniera separata, remuneravano prestazioni passate ovvero prestazioni future.
Sul punto, come sarà diffusamente argomentato nel prosieguo, si ribadisce che una corretta rappresentazione contabile di entrambe le “Manovre” – termine, si rammenta, coniato dalla stessa Società, che evoca un insieme di due o più operazioni intrinsecamente connesse – non può prescindere da un'analisi unitaria delle diverse componenti.
In altri termini, solo una lettura unitaria della “Rinuncia ai compensi” e dell'“Integrazione ai compensi (Prima Manovra) ovvero dei “Loyalty bonus” (Seconda Manovra), anche alla luce del complessivo set informativo a disposizione ([…omissis…]) consente la fedele rappresentazione contabile della sostanza economica degli accordi complessivamente stipulati dalla Società con i propri calciatori. Tale lettura unitaria mostra come, in entrambe le Manovre, la sostanza degli accordi raggiunti è la remunerazione di prestazioni già rese e non, come asserito dalla Società, prestazioni da rendersi in futuro.
5.2.4 PPSF e Terzo Gruppo di Contestazioni
In relazione alla tematica del PPSF, nelle Osservazioni la Società riporta che i principi contabili richiedono espressamente la coercibilità (enforceability) del patto di ricompra.
Al riguardo, come esposto in dettaglio nel prosieguo, si rileva che numerose evidenze documentali acquisite […omissis…] siano indicative della volontà negoziale delle parti, dimostrando che tali accordi, ancorché privi di forza di legge, erano effettivi e che, in ragione di svariati elementi (i.e., esperienze del passato, standing della Società e autorevolezza dei soggetti apicali coinvolti), creavano nelle controparti la legittima aspettativa che la Juventus avrebbe dato seguito agli accordi sottoscritti.
I rilievi sollevati con la Comunicazione 154-ter attengono pertanto alla non corretta applicazione dei requisiti previsti dall'IFRS 15 in materia di cessione del controllo di un'attività. Le modalità di contabilizzazione adottate dalla Società, fondate su una valutazione parziale del complessivo set informativo a disposizione, sono risultate in una rappresentazione non attendibile dei fatti di gestione.
5.3 Considerazioni sul Primo gruppo di contestazioni: Le operazioni incrociate
Nelle Osservazioni la Società ritiene non corretta la modalità di rappresentazione contabile delle operazioni di cessione e contemporanea acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse contemporaneamente con la medesima controparte (c.d. “operazioni incrociate”) come scambi di attività ai sensi dello IAS 38.45 e ss.
In primo luogo, la Società esclude in radice “la possibilità di considerare le c.d. “operazioni incrociate” quali unitarie permute di attività immateriali”, ritenendo le operazioni di cessione e contemporanea acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive come operazioni separate e distinte.
Rinviando a quanto riportato sul tema della PPSF (cfr. 5.2.2 “PPSF e Primo Gruppo di Contestazioni), in questa sede si evidenzia che, il paragrafo 15 dello IAS 1 richiede la rappresentazione fedele degli effetti delle suddette operazioni nei bilanci della Società, in conformità con le previsioni del Conceputal Framework che prevede, anzitutto, che debba essere identificata la sostanza dei diritti e degli obblighi di un contratto (par.4.59): laddove più contratti siano posti in essere al fine raggiungere un obiettivo commerciale unitario, lo stesso Conceptual Framework prevede la possibilità di raggruppare i medesimi al fine di rappresentarne la sostanza (par.4.62).
Al riguardo si evidenzia che i contratti di compravendita dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori oggetto delle operazioni incrociate sono conclusi contemporaneamente con l'obiettivo commerciale unitario di realizzare uno scambio dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori coinvolti, riducendo gli scambi monetari ai soli differenziali.
Ai fini di dei principi contabili internazionali, quindi, la rappresentazione fedele degli effetti dei suddetti contratti di compravendita richiede che gli stessi siano considerati unitariamente come un'unica operazione che ricade nella definizione dello IAS 38.45: “Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie”.
Sono quindi applicabili le previsioni sulla sostanza commerciale delle operazioni di scambio e sulla attendibile misurabilità dei fair value delle attività scambiate di cui, rispettivamente, ai paragrafi 46 e 47 dello stesso principio contabile.
Inoltre, il legame tra i contratti di cessione e acquisizione conclusi contemporaneamente con la medesima controparte si evince anche dalla documentazione acquisita […omissis…], di cui si riportano alcune delle evidenze ritenute più significative.
In proposito risulta rilevate […omissis…].
Parimenti significative del fatto che le operazioni di cessione e quelle di acquisizione fossero anche nei loro effetti sul bilancio risultano: (i) [...omissis...] e (ii) […omissis…].
Concetti questi ripetuti anche nelle […omissis…].
Il legame tra le operazioni di acquisto e cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse contemporaneamente con la medesima controparte si evince anche nel fatto che […omissis…].
Il carattere unitario delle operazioni incrociate è [...omissis...].
In alcuni casi il legame tra le operazioni, è stato formalizzato all'interno dei contratti stessi con l'apposizione delle c.d. “transfer conditions”, [...omissis...].
Al di là delle interpretazioni giuridiche delle suddette clausole fornite dalla Società, il legame tra le operazioni oltre ad essere evidente in [...omissis...] è stato riconosciuto anche dalla Corte di Appello Federale che in proposito all'operazione [...omissis...] ha scritto: “l'operazione, apparentemente costruita con contratti indipendenti, è in realtà un vero e proprio scambio” [62].
Rispetto a tali evidenze la Società non ha fornito chiarimenti nelle Osservazioni limitandosi a rilevare una asserita non utilizzabilità, ai sensi dell'art 270 c.p.p. delle intercettazioni telefoniche “in procedimenti diversi da quelli in cui sono originate le intercettazioni”.
Fatta questa premessa nel prosieguo vengono illustrate le motivazioni per cui non possono essere accolte le ragioni della Società “per le quali anche a voler operare la errata riqualificazione dei contratti di compravendita operata da codesta Consob, la correttezza della contabilizzazione delle operazioni in discorso al fair value, operata dall'Emittente, sarebbe in ogni caso confermata in ragione del ricorrere dei requisiti di cui al principio contabile invocato dall'Autorità (sostanza commerciale e attendibile misurabilità del fair value)”.
Si espongono di seguito le Considerazioni in merito a quelli che la Società definisce “profili di criticità del processo di valutazione adottato dall'Autorità, che emergono (con evidenza) dalla Comunicazione di avvio del Procedimento” e all'asserita “Penalizzazione concorrenziale derivante dall'effetto anticoncorrenziale dello IAS 38 paragrafi 45 e ss..”.
5.3.1 Considerazioni in merito alle analisi dei consulenti
Nella Comunicazione 154-ter sono stati evidenziati una serie di rilievi alle analisi effettuate dai consulenti della Società che non consentono di condividerne le conclusioni a supporto della sostanza commerciale delle operazioni incrociate e della misurazione attendibile dei fair value dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori oggetto di tali operazioni che giustificherebbero i valori rappresentati dalla Società nei bilanci 2020/21 e di conseguenza 2021/2022.
Prima di affrontare le osservazioni della Società riguardo tali rilievi, giova ricordare che il principio contabile IAS 38.45 prevede che un'attività acquistata in un'operazione incrociata sia iscritta al fair value a meno che non siano rispettati il requisito della sostanza commerciale o non sia attendibilmente determinabile il fair value. Il mancato rispetto di uno di questi requisiti fa sì che l'attività acquistata debba essere iscritta al valore contabile dell'attività ceduta.
Stante la mancata applicazione della Procedura Investimenti del 2014 e l'inquadramento di dette operazioni quali operazioni separate e distinte effettuato dalla Società, all'epoca delle transazioni in oggetto non risultano essere state formulate attente analisi sull'esistenza della sostanza commerciale delle operazioni o sulla attendibile determinazione dei fair value. Il contesto ricostruito tramite i plurimi elementi acquisiti evidenzia, al contrario, l'obiettivo di concludere le operazioni in parole in coerenza con gli obiettivi economici fissati in sede di pianificazione.
Le analisi dei consulenti della Società ([...omissis...] e [...omissis...]) presentate nel corso dell'attività istruttoria e a supporto delle Osservazioni mirano quindi a giustificare (a posteriori) la mancata correzione retroattiva della modalità di contabilizzazione delle operazioni incrociate nei bilanci al 30 giugno 2022 i cui effetti permangono, in parte, anche sui bilanci successivi.
Di seguito le motivazioni per cui le Osservazioni della Società non consentono di superare i rilievi della Comunicazione 154-ter sulle analisi di [...omissis...] sulla sostanza commerciale delle operazioni incrociate e sulla attendibile misurabilità dei fair value dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori coinvolti.
Considerazioni in merito alla Sostanza commerciale delle operazioni incrociate
Nelle Osservazioni la Società ritiene che le analisi svolte da [...omissis...] sulla sostanza commerciale di tutte le operazioni incrociate non siano da considerarsi parziali, come rilevato nella Comunicazione 154-ter, in quanto la sostanza commerciale di un'operazione incrociata può essere determinata utilizzando i soli flussi in uscita delle attività scambiate.
Secondo la Società “l'unica lettura del paragrafo 46 dello IAS 38 che dà un senso interpretativo ragionevole al doppio alternativo requisito della sostanza commerciale è che il punto a (configurazione dei flussi) sia applicabile agli asset oggetto di “permuta” per i quali, come avviene per i calciatori, ci sono oggettivi ostacoli a una puntuale ricostruzione dei flussi di cassa in entrata; il punto b (valore attuale dei flussi) si applichi invece quando questa limitazione non esiste, essendo in presenza di una “cash generating unit”, cioè di un ramo aziendale, che ha flussi in entrata e in uscita facilmente perimetrabili”.
In proposito la Società richiama il principio contabile IAS 36 che “richiede di aggregare in “cash generating unit” (CGU), ai fini dell'esecuzione del test di impairment tutti quegli asset che non generano “flussi in entrata ampiamente indipendenti” da altre attività; tutti quegli asset, cioè, per i quali è difficoltoso riconnettere direttamente e in via specifica la generazione di cash-in”.
Tale interpretazione della Società risulta soggettiva e non può essere condivisa in quanto non trova riscontro nella finalità del test della sostanza commerciale che, come più volte ricordato, è quella di evitare che una società rilevi a conto economico una plusvalenza (gain) se l'operazione di scambio non è in grado di produrre effetti percepibili nella sua economia. In assenza di informazioni sui flussi in entrata (cash in) prodotti dalle attività scambiate risulta, infatti, impossibile stabilire sulla base dei soli flussi in uscita (cash out) se l'operazione ha prodotto effetti nell'economia della società.
Anche il richiamo allo IAS 36 contenuto nelle Osservazioni non risulta avvalorare la tesi della Società, ma semmai smentirla.
Il suddetto principio contabile, infatti, prevede che il valore recuperabile di un'attività deve essere determinato attraverso i flussi di cassa in entrata e in uscita generati dalla stessa e, solo nell'ipotesi in cui l'attività non sia in grado di generare flussi di cassa largamente indipendenti da quelli delle altre attività, di individuare il più piccolo gruppo di attività che comprende l'attività e che genera flussi finanziari in entrata largamente indipendenti (“CGU”).
In altri termini lo IAS 36 non prevede di determinare il valore recuperabile delle attività che non sono in grado di generare flussi di cassa largamente indipendenti da quelli delle altre attività attraverso i soli flussi in uscita, ma ricorre al concetto di CGU.
Semmai l'interpretazione corretta del paragrafo 46 dello IAS 38, che emerge dal confronto con lo IAS 36, è quella di verificare eventuali differenze nella configurazione dei flussi delle attività scambiate (punto a) e solo nel caso in cui non sia possibile tale esercizio, in quanto risulta difficoltoso individuare flussi in entrata delle attività scambiate largamente indipendenti da quelli delle altre, verificare se il valore attuale del ramo d'azienda di cui fanno parte le attività scambiate si sia modificato per effetto dello scambio (punto b).
Tale interpretazione è perfettamente in linea con le finalità del test della sostanza commerciale, in quanto se la configurazione dei flussi (ossia rischio, tempistica e importi) delle distinte attività scambiate è diversa (punto a) è ovvio che anche il valore del ramo d'azienda di cui fanno parte le attività scambiate si è modificato (punto b) e l'operazione di scambio ha sostanza commerciale perché ha prodotto effetti percepibili sull'economia della società.
Se invece non è possibile confrontare la configurazione dei flussi (ossia rischio, tempistica e importi) delle attività scambiate (punto a), analogamente a quanto avviene nello IAS 36, l'unico modo per determinare se l'operazione di scambio ha prodotto effetti percepibili nell'economia della società ed ha quindi sostanza commerciale è quello di verificare se il ramo d'azienda di cui fanno parte le attività scambiate è variato in valore (punto b).
Peraltro, sul punto dell'interpretazione semantica dello IAS 38.46 e dell'applicazione analogica dello IAS 36, preme rilevare che il suddetto principio non lascia spazio alcuno all'interpretazione circa la portata del termine “flussi finanziari futuri” che fa riferimento sia ai flussi in entrata che in uscita dell'attività[63]. Quando invece nel principio si vuole fare esplicito riferimento solo ai cash in o solo ai cash out dell'attività vengono utilizzati rispettivamente i termini “flussi finanziari in entrata”[64] e “flussi finanziari in uscita”[65].
I due punti a) e b) non sono, pertanto, né sovrapposti, né ridonanti, ma alternativi.
Anche i tre esempi[66] estratti dal manuale della società di revisione […omissis…]citati dalla Società depongono in tale senso e non risultano supportare l'interpretazione semantica del paragrafo 46 dello IAS 38 offerta dalla Società.
L'esempio relativo allo scambio di licenze governative, contenuto nella […omissis…] del Manuale […omissis…][67], non risulta attinente al caso di specie dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. In tale esempio, infatti, è possibile individuare i flussi in entrata sia della licenza originaria che di quella nuova e la sostanza commerciale dell'operazione viene ravvisata nel fatto che, attraverso lo scambio, l'operatore di telefonia fissa che procede allo scambio della licenza in suo possesso con una nuova, eviterà non solo il pagamento di una penalità, ma anche la possibile revoca della precedente licenza.
Il secondo esempio citato dalla Società, quello dello scambio di una miniera con una linea ferroviaria vicino ad un'altra miniera di proprietà della stessa società, contenuto nella […omissis…][68], fa esplicitamente riferimento al punto b) dello IAS 38.46, quando le valutazioni sulla sostanza commerciale vengono fatte con riferimento al ramo d'azienda interessato dallo scambio.
In tale esempio, infatti, se da un lato è possibile identificare con chiarezza i cash in e i cash out della miniera, altrettanto non può dirsi per la ferrovia. Di conseguenza la sostanza commerciale può essere valutata solo confrontando il valore dell'intera società pre e post scambio. Il Manuale evidenzia che la realizzazione di significativi risparmi di costo (“considerable cost savings”) costituisce una modifica dei cash flow della società tale da giustificare la sostanza commerciale dello scambio.
Quest'ultima riflessione segna un'importate differenza degli esempi del Manuale di […omissis…] con le analisi effettuate, dalla Società prima e da [...omissis...] poi, sulla sostanza commerciale.
In entrambi gli esempi, la sostanza commerciale viene ricondotta ad un beneficio che deriva alla Società dallo scambio. Nel primo esempio tale beneficio deriva dal mancato pagamento della penalità e dal mancato ritiro della licenza governativa, nel secondo esempio da un risparmio nei costi di trasporto.
Tale circostanza rappresenta una sostanziale differenza con quanto è emerso dalle analisi, seppur parziali, di [...omissis...] e della Società.
Dalle suddette analisi, infatti, il differenziale della configurazione dei flussi di tutte le operazioni incrociate, ad eccezione dell'operazione [...omissis...], è sempre negativo per la Società. In altri termini, stando alle analisi di [...omissis...], tutte le operazioni incrociate, tranne una, si svolgerebbero in perdita per la Società.
Il terzo esempio citato nelle Osservazioni, quello relativo allo scambio di un progetto di ricerca e sviluppo con i diritti di commercializzazione di un prodotto brevettato, contenuto nella […omissis…][69], a differenza dei precedenti, si riferisce al punto a) dello IAS 36. Tale esempio risulta differente dal caso dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori in quanto la differenza nella configurazione (ossia tempistica, rischio e importi) è evidente ed insita nella natura degli asset scambiati. La sostanza commerciale di tale operazione di scambio può infatti essere ravvisata nel fatto che i diritti di commercializzazione del prodotto brevettato nell'immediato generano flussi in entrata e comportano flussi in uscita, mentre il progetto di ricerca e sviluppo comporta nell'immediato solo ingenti flussi in uscita con i flussi in entrata che saranno generati solo in futuro e avranno manifestazione incerta in quanto legati al buon esito delle attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di una situazione difficilmente verificabile nello scambio tra due calciatori per i quali non risultano determinabili specifici flussi apportati all'impresa.
Inoltre, affermare che l'unicità dei singoli calciatori, come riportato nelle Osservazioni, determina di per sé una diversa configurazione di flussi in termini di rischio, importi e tempistica equivarrebbe a dire che il valore la sostanza commerciale è sempre verificata e quindi il test non necessario, eliminando quindi uno dei presidi previsti dallo IAS 38 per evitare iscrizioni di asset a fair value “inflated.”
Nelle Osservazioni la Società afferma infatti che “al di là degli specifici approfondimenti svolti sui flussi” la sostanza commerciale deve essere ravvisata quando si è in presenza di “asset non identici” che hanno “caratteristiche intrinseche di unicità” come i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. A supporto di tale affermazione la Società cita nuovamente il manuale di […omissis…][70].
Anche in questo caso si rileva, tuttavia, che nel paragrafo del Manuale […omissis…], citato dalla Società viene affermato che se l'operazione di scambio riguarda attività non identiche è probabile che ci si un cambiamento nei flussi di cassa della Società. Se questo cambiamento è significativo l'operazione di scambio ha sostanza commerciale.
Nel manuale […omissis…] la sostanza commerciale di un'operazione di scambio di attività non identiche non viene considerata quindi automatica, come indicato dalla Società, ma probabile, tanto che nel prosieguo del paragrafo si richiede di verificare se la differenza nei flussi sia o meno significativa. In altri termini il fatto che le attività scambiate sono differenti costituisce sicuramente un indicatore che l'operazione di scambio può avere sostanza commerciale, ma la ricorrenza di tale requisito va comunque verificata.
Medesima conclusione è ravvisabile anche nel Manuale di un'altra società di revisione […omissis…] (“Manuale […omissis…]”) in cui viene citato come esempio lo scambio di due tipologie di beni infungibili, gli slot di atterraggio per le compagnie aeree e le testate giornalistiche per le compagnie editoriali. In relazione a tali casi non viene affatto data per automatica la sostanza commerciale di siffatte operazioni di scambio che coinvolgono le suddette tipologie di asset infungibili ed anzi viene ipotizzata un'operazione di scambio di tali attività infungibili priva di sostanza commerciale e realizzata unicamente per ottenere profitti apparenti.[71]
Considerazioni in merito all'attendibile misurabilità del fair value nelle operazioni incrociate aventi ad oggetto giovani calciatori
L'esistenza del requisito dell'attendibile misurabilità dei fair value dei giovani calciatori coinvolti nelle operazioni incrociate, è stata verificata dal consulente della Società, [...omissis...], attraverso analisi su transazioni comparabili.
Tali analisi hanno avuto come finalità quella di verificare la presenza di criticità relativamente ai corrispettivi delle operazioni contestate dalla Consob.
Relativamente a tale approccio metodologico, è opportuno precisare che tale tipologia di verifica non è prevista dal paragrafo 47 dello IAS 38 che richiede di verificare esclusivamente che (a) la gamma delle stime ragionevoli dei fair value delle attività scambiate non vari in modo significativo, o (b) nel caso in cui la gamma di valori stimati sia significativa, che le probabilità attribuite a ciascuna stima ai fini della determinazione del fair value sia ragionevole.
Depongono in tal senso sia il manuale della società di revisione […omissis…][72], che della società di revisione […omissis…][73].
Al netto di tale doverosa precisazione, si rileva preliminarmente che l'analisi su transazioni comparabili di [...omissis...], proprio per come è stata costruita, esclude a priori la possibilità di individuare transazioni comparabili concluse a prezzi inferiori a quelli delle operazioni incrociate. Le analisi su transazioni comparabili sono state svolte infatti identificando, in primo luogo, “altre operazioni di compravendita di calciatori (di età similari a quelli di cui alle operazioni contestate) intercorse - tra altri club italiani ed esteri - nelle recenti stagioni di calcio mercato a valori in linea con quelli di cui alle operazioni contestate” e successivamente, confrontando i calciatori coinvolti in dette con i giocatori coinvolti nelle operazioni incrociate in base alle loro “caratteristiche, in termini di carriera sportiva”.
Inoltre, un'analisi come quella di [...omissis...] che identifica le transazioni comparabili partendo dai prezzi di altre operazioni di compravendita in linea con quelli delle operazioni incrociate, sconta una serie di criticità legate ai prezzi dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
Nelle proprie Osservazioni la Società ha contestato ciascuna delle suddette criticità, arrivando a concludere che, oltre a basarsi su “un'impostazione assai soggettiva di codesta Autorità, … non risultano inficiare le conclusioni delle analisi svolte da [...omissis...]”.
Tuttavia, per i motivi che verranno descritti di seguito, le osservazioni della Società volte a confutare le suddette criticità non possono essere accolte.
Inoltre, si osserva che le considerazioni sottostanti tali criticità non si basano su considerazioni soggettive, ma risultano presenti in letteratura e condivise dalla giustizia sportiva e, in passato, anche dalla stessa Società.
Di seguito le suddette criticità legate ai prezzi dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
a) Il prezzo è influenzato dalle peculiarità della specifica trattativa che ha portato alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore.
Relativamente a tale criticità la Società ritiene che “le peculiarità di ciascuna trattativa non influenzino il prezzo di compravendita di un calciatore in maniera significativa, (…). Il prezzo, piuttosto, è influenzato dalle caratteristiche tecniche e dalla carriera sportiva del calciatore, che rendono comparabili e quindi ragionevolmente attendibili le operazioni di mercato”.
Tale osservazione della Società rappresenta un elemento di novità rispetto a quanto dalla stessa affermato nella memoria [...omissis...] ove viene affermato che i prezzi dei calciatori riflettono anche l'esistenza di fattori strettamente connessi alla dinamica delle negoziazioni [74].
Considerazioni analoghe sono presenti anche in un parere del [...omissis...] sulle valutazioni dei calciatori effettuate dalla Procura Federale, [...omissis...]. In tale parere, consegnato volontariamente dalla Società agli ispettori Consob, si afferma che sul prezzo di compravendita del diritti alle prestazioni sportive di un calciatore possono incidere fattori rilevanti quali clausole contrattuali particolari, come l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, o una richiesta specifica dell'allenatore, la volontà di effettuare un investimento in ottica futura, etc.[75].
Peraltro, il concetto che il prezzo dei diritti alle prestazioni sportive possa essere influenzato da aspetti specifici della trattativa non quantificabili è presente anche in letteratura[76].
Inoltre, una considerazione analoga è stata fatta in precedenza dalla Corte d'Appello Federale nella decisione del 27 maggio 2022 con riferimento alle transazioni comparabili individuate dalla Procura Federale nell'ambito del processo sportivo della primavera del 2022 che ha visto il proscioglimento della Juventus e delle altre società di calcio coinvolte. [77]
Da ultimo si aggiunge che la letteratura al riguardo suggerisce che i prezzi non dovrebbero essere estratti da un'unica fonte, come effettuato da [...omissis...], ma incrociando più fonti in quanto solo una minoranza dei prezzi delle transazioni sono divulgate dai club. Ciò consentirebbe di individuare situazioni in cui i prezzi sono influenzati da peculiarità della specifica trattativa quali clausole particolari quali bonus riconosciuti alla società cedente a seguito del raggiungimento di determinati risultati sportivi della società acquirente o del calciatore, oppure da percentuali su future rivendite dei calciatori, o ancora clausole rescissorie[78].
b) I prezzi pattuiti dipendono anche dalla durata residua del contratto di prestazione sportiva del calciatore con la squadra cedente.
Nelle Osservazioni la Società non concorda con questa criticità in quanto afferma che “deve essere tenuta in considerazione anche la possibilità che un giocatore in scadenza di contratto possa voler rinnovare il proprio contratto con la squadra di provenienza”.
Tale osservazione della Società non è da ritenersi condivisibile in quanto oggetto delle transazioni sono i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori che, in linea generale, con l'approssimarsi della scadenza del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e la società di calcio, perdono di valore a causa della riduzione del potere contrattuale di quest'ultima, per cui sovente si assiste a valutazioni più basse che prescindono dalle caratteristiche intrinseche del calciatore.
Medesima considerazione era stata, peraltro, sostenuta in passato dalla stessa Società in almeno due occasioni.
Una prima volta nell'ambito delle memorie trasmesse nel corso della verifica ispettiva Consob, in cui la Società aveva affermato che, approssimandosi la scadenza del contratto di prestazione sportiva, il Club proprietario dei diritti è disposto ad accettare di cedere il calciatore ad un valore più basso pur di non perderlo a zero[79].
Una seconda volta nell'ambito di una risposta ad una richiesta degli Uffici, in cui la Società aveva affermato che la “situazione contrattuale” è uno dei criteri comunemente seguiti ai fini della determinazione del valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori[80].
L'attuale posizione espressa dalla Società risulta inoltre in contrasto anche con quanto affermato in letteratura, dove la durata residua del contratto di prestazione sportiva che lega i calciatori ai club di appartenenza è considerata una delle variabili più importanti per spiegare il prezzo dei diritti alle prestazioni sportive di un calciatore[81].
Nel confrontare le transazioni sulla base dei prezzi, occorre pertanto considerare come questi siano stati influenzati dalla durata residua dei contratti di prestazione sportiva.
c) I prezzi pattuiti hanno una validità temporale limitata e possono dipendere anche dal mercato in cui i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori sono negoziati
Riguardo tale osservazione la Società afferma che, sebbene tale criticità possa essere anche condivisibile in astratto, “le transazioni identificate come comparabili all'interno delle analisi formulate da [...omissis...] sono state poste in essere sia in anni ravvicinati (le più risalenti nel tempo sono state poste in essere nel 2018) sia nell'ambito di mercati comparabili, periodo e ambito in relazione ai quali non risultano esservi state significative variazioni nei prezzi di mercato”.
Al riguardo si rileva che le analisi effettuate in letteratura mostrano che, contrariamente a quanto osservato dalla Società, i prezzi dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori variano da una stagione all'altra, per cui nel comparare le transazioni relative a stagioni distanti anche due o tre anni occorre considerare anche l'aspetto inflattivo[82] che può rendere meno significativo il confronto.
Peraltro, il fatto che i prezzi dei diritti alle prestazioni sportive hanno una validità temporale limitata era stato affermato anche dalla Corte di Appello Federale nel pronunciamento del 27 maggio 2022[83].
d) Le operazioni vengono confrontate senza tener conto se si sono svolte nell'ambito di uno scambio o se sono avvenute a fronte di un corrispettivo unicamente monetario (con corrispettivo cash)
La Società non concorda con tale criticità in quanto le considerazioni espresse dalla Consob “si baserebbero sulla presunzione preconcetta secondo cui tutte le operazioni incrociate, di qualsivoglia campionato, stagione e squadra verrebbero sempre concluse a valori superiori a quelli di mercato”.
Al riguardo si rileva che includere nelle transazioni comparabili operazioni incrociate rende il confronto poco significativo in quanto effettuato con prezzi la cui attendibilità ai fini IAS/IFRS andrebbe verificata. Lo IAS 38 prevede, infatti, che il prezzo di acquisto di un'attività immateriale è attendibile quando l'attività è acquistata separatamente a fronte di un corrispettivo monetario[84], mentre deve essere assoggettato a verifica (il rispetto dei requisiti di sostanza commerciale e attendibile misurazione del fair value) quando l'attività è acquistata in cambio di un'altra attività o di una combinazione di un'altra attività e di denaro[85].
In aggiunta alle suddette criticità delle analisi su transazioni comparabili legate ai prezzi di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, si rileva che i confronti risultano inficiati anche dal fatto che:
e) I calciatori presentano una scarsa fungibilità
Riguardo tale criticità la Società ritiene di poter concordare con la Consob sul fatto che “[i] calciatori risultano contraddistinti da caratteristiche proprie sia in termini sportivi (interpretazione del ruolo, propensione al gol, propensione agli infortuni, etc.) che personali (stile, leadership, capacità di adattamento, etc.) che li rendono distinti gli uni dagli altri, dei c.d. pezzi unici”.
La scarsa fungibilità dei calciatori rappresenta un'ulteriore criticità dell'analisi di [...omissis...], in quanto all'interno di transazioni similari in termini di prezzo, vengono individuati calciatori comparabili per “caratteristiche, in termini di carriera sportiva”, ma non per le loro “caratteristiche tecniche”, che come indicato dalla Società nelle osservazioni in risposta al precedente sub a) influenzano anch'esse, il prezzo dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
f) Le comparazioni risentono sempre dell'ampiezza del campione considerato
Relativamente a tale criticità la Società osserva che la Consob “non fornisce alcuna indicazione relativamente alle caratteristiche che dovrebbe avere un campione per essere definito “significativo” a fini statistici nello specifico ambito delle operazioni in esame.”
Rispetto a tale osservazione sulla significatività del campione si rappresenta che quello individuato nel lavoro di [...omissis...] non risulta essere “sufficientemente ampio” come richiesto nella Comunicazione 154-ter, in quanto a fronte di n. 9 operazioni incrociate per complessivi n. 21 giocatori sono stati individuati n.18 comparables.
Oltre alle transazioni comprabili le analisi di [...omissis...] finalizzate a riscontrare l'esistenza di criticità nei prezzi dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori si sono incentrate sulla carriera del calciatore successivamente al trasferimento quella che nel rapporto [...omissis...] viene definita la “seconda censura” della Consob) e sui precedenti valori di acquisto e/o sui successivi valori di rivendita dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori (quella che nel rapporto [...omissis...] viene definita la “terza censura” della Consob).
Entrambe le suddette analisi risultano inidonee a garantire l'attendibile misurabilità dei fair value, in quanto, al pari delle analisi su transazioni comparabili, non rientrano tra i due requisiti previsti dallo IAS 38.47.
Elementi di soggettività delle analisi su transazioni comparabili
Al fine di testare le analisi di [...omissis...] su transazioni comparabili, per le operazioni incrociate [...omissis...] e [...omissis...] è stata rappresentata nella Comunicazione 154 ter alla Società una controanalisi, effettuata partendo da calciatori aventi caratteristiche simili per ruolo, età e carriera sportiva, arrivando a risultati opposti a quelli della Società, individuando transazioni comparabili in cui i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori sono stati ceduti a prezzi inferiori a quelli delle operazioni incrociate.
Rispetto a tali controanalisi la Società ha formulato proprie obiezioni che, considerate nel loro insieme, fanno emergere tutte le limitazioni e gli elementi di soggettività insite nelle analisi di transazioni comparabili aventi ad oggetti i diritti alle prestazioni sportive di calciatori.
In particolare, le valutazioni circa le transazioni ritenute comparabili divergono in merito all'apprezzamento del ruolo del calciatore, dell'incidenza del ranking della squadra di destinazione e della carriera sportiva del calciatore (numero di partite giocate).
La Società afferma nelle Osservazioni che “non risultano esservi statistiche che confermino significative differenze di valore sulla base del ruolo, soprattutto tra ruoli dello stesso “reparto” e tra giovani calciatori, né codesta Autorità risulta aver prodotto alcuna analisi a supporto di tale affermazione”.
Relativamente a tale affermazione si rileva, tuttavia, che, in precedenti interlocuzioni con la Consob, la Società aveva indicato il “ruolo” quale una delle variabili comunemente seguite ai fini della determinazione del valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori[86].
Tale considerazione era stata, peraltro, ribadita, [...omissis...], da [...omissis...] con riferimento alla valutazione di giovani calciatori che veniva effettuata sulla base di una serie di componenti, tra cui il ruolo[87].
Il ruolo è inoltre una variabile ritenuta significativa anche in letteratura[88].
La Società ha inoltre rilevato che i calciatori, individuati nelle controanalisi non risultavano comparabili con il calciatore [...omissis...] in quanto “hanno avuto come squadre di destinazione compagini dallo standing ben più modesto” ([...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...]), della squadra di destinazione di [...omissis...] ([...omissis...])[89]. Tuttavia, analoghe considerazioni non risultano espresse dalla Società sui calciatori individuati nella controanalisi come comparable del calciatore [...omissis...] [90], anch'essi destinati a squadre militanti nei campionati giovanili.
Sempre con riferimento allo “standing della squadra di destinazione” la Società ha ritenuto il comparable indicato nella controanalisi ([...omissis...] acquistato dal [...omissis...] per Euro [...omissis...]), non confrontabile con il calciatore [...omissis...] acquistato dalla Juventus per Euro [...omissis...]. Il diverso “ranking UEFA” tra le due società “rende dunque coerente la differenza tra i due prezzi di cessione” pari a Euro [...omissis...] milioni.
Tuttavia, tale differenza di prezzo non pare sempre presente in operazioni incrociate realizzate dall'Emittente con squadre di ranking inferiore. Ad esempio, nell'operazione incrociata [...omissis...], nella quale la controparte della Juventus è stata [...omissis...], il differenziale di prezzo tra i due calciatori è stato di soli Euro [...omissis...] milioni.
In ordine alla rilevanza della “carriera sportiva”, in termini di gare disputate dal calciatore, la Società ha ritenuto non confrontabile il calciatore [...omissis...] con il comparable delle controanalisi [...omissis...], in quanto al momento delle cessioni il primo “aveva disputato un totale di [...omissis...] partite in [...omissis...] per oltre mille minuti”, mentre il secondo “non aveva giocato partite in [...omissis...] (ad eccezione di due comparse in campo con [...omissis...] per un totale di [...omissis...] minuti)”.
Al riguardo è possibile individuare una serie di esempi tra i comparable utilizzati nell'analisi di [...omissis...] relativi a calciatori che hanno giocato in Prime Squadre in Campionati di Primo Livello, differentemente dai calciatori oggetto delle operazioni incrociate realizzate dall'Emittente[91], [92].
Quanto sopra mostra le criticità e il livello di arbitrarietà insito nelle analisi svolte su transazioni comparabili di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
Ogni calciatore ha le sue caratteristiche e ogni operazione la sua storia, per cui alcuni comparazioni possono confermare un determinato valore attribuito ai diritti alle prestazioni sportive di un determinato calciatori, mentre altre lo possono smentire.
Ciò non solo inficia le conclusioni dei Rapporti di [...omissis...] sull'assenza di criticità dei valori dei diritti alle prestazioni sportive coinvolti nelle operazioni incrociate, ma ne conferma anche la significativa variabilità.
Considerazioni sugli scostamenti dei prezzi contrattuali rispetto alle valutazioni del sito Transfermarkt dei giovani calciatori
Nelle Osservazioni, la Società afferma, ripetutamente, che le valutazioni riportate nel sito Transfermarkt sono prive di significatività, soprattutto con riferimento ai giovani calciatori, e pertanto “lo scostamento tra il fair value contrattuale e le valutazioni del sito Transfermarkt non può essere assunto come “ulteriore evidenza dell'elevata variabilità dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori””.
A supporto di tale considerazione la Società cita un'analisi di [...omissis...] effettuata selezionando le “sole operazioni di compravendita di calciatori under 23 con valore Transfermarkt compreso nell'intervallo 0,05 mln - 2,5 mln (range di valori Transfermarkt in cui ricadono i giocatori under 23 ceduti da Juventus nell'ambito delle operazioni oggetto di analisi) che evidenziavano prezzi di cessione superiori ai valori riportati da Transfermarkt. In base a tale analisi [...omissis...] conclude che “scostamenti fra i corrispettivi di compravendita ed i valori riportati da Transfermarkt non siano affatto inusuali”.
Relativamente alle considerazioni della Società e di [...omissis...] si rileva che non è la presenza di uno scostamento rispetto al valore di Transfermarkt a rappresentare un'evidenza dell'elevata variabilità dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, ma la magnitudo di tale scostamento (il valore presente su Transfermarkt può essere pari anche a un decimo del valore contrattuale dell'operazione incrociata).
La significatività di detti scostamenti, contrariamente a quanto afferma la Società, costituisce un segnale di criticità nei prezzi particolarmente significativo.
La stessa analisi di [...omissis...] mostra, ad esempio, un numero ridotto di operazioni di compravendita di calciatori under 23 in cui gli scostamenti tra i prezzi di cessione e i valori riportati da Transfermarkt risultano superiori a quelli delle operazioni incrociate[93].
Analoghe riflessioni, peraltro, era state effettuate dai giudici della Corte d'Appello Federale nell'ambito del processo sportivo della primavera del 2022[94]: “La considerazione che, in media, in altre transazioni non si registrano scostamenti tanto rilevanti insieme al rilievo che, comunque, il sito Transfermarkt ha per gli addetti ai lavori (utilizzato in talune perizie o richiamato in alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti), sono indicatori tutti di – quantomeno – una possibile rilevante sovrastima, giacché nella “permuta” occorre “alzare lo sguardo” dalla congruità dei diritti scambiati all'impatto sui bilanci ed all'effettività del Patrimonio”. [95]
Inoltre, se come osservato dalla Società e da [...omissis...] le valutazioni di Transfermarkt non sono attendibili per i giovani calciatori, in quanto non considerano l'“aspettativa di maturazione e miglioramento” del calciatore, dalla magnitudo, sia in termini assoluti che relativi, dei suddetti scostamenti non può non rilevarsi che l'apprezzamento di tale componente incida in maniera estremamente significativa sulle valutazioni dei diritti alle prestazioni sportive dei giovani calciatori.
Sul punto nella Comunicazione 154-ter si è rilevato che tale circostanza rappresenta proprio un'evidenza dell'elevato grado di variabilità dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
Essendo demandato l'apprezzamento di tale “componente aspettativa” all'esperienza e all'intuito del soggetto chiamato a valutare il calciatore, è del tutto evidente, infatti, che, soprattutto nel caso di calciatori giovani, per i quali non esistono statistiche significative sul numero di partite giocate e sulle performance sportive, soggetti diversi possano arrivare a valutazioni anche significativamente diverse.
Peraltro, la componente aspettativa non è che una delle componenti soggettive che compongono l'iter di valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori descritto dalla Società e che attribuiscono variabilità ai valori dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
Tale variabilità dei valori non può essere negata semplicemente perché, come riportato nelle Osservazioni, “la valutazione tecnico-sportiva, soprattutto sotto il profilo delle potenzialità di miglioramento per quanto concerne i giovani calciatori, (…) non può che essere demandata a soggetti qualificati in grado di “prezzare in modo corretto i calciatori in un contesto di mercato”.
La suddetta affermazione non consente di superare le previsioni dello IAS 38.45 e ss. che richiede, esplicitamente, che sia verificata l'attendibilità dei fair value contrattuali nelle operazioni di scambio di attività, sia, più in generale, con le previsioni dell'IFRS 13 – Valutazione del fair value.
Le valutazioni effettuate dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori effettuate dai “soggetti qualificati” non possono neanche essere considerate rappresentative dei fair value di tali diritti ai sensi dell'IFRS 13[96], in quanto si basano, oltre che su elementi ed assunzioni che potrebbero essere adottate da altri operatori di mercato, anche e soprattutto su elementi specifici della Società, quali valori di carico dei diritti alle prestazioni sportive, infortuni, cambi di coach e/o assetto tattico, tempistiche per la composizione della Prima Squadra, etc.[97].
Ai fini dei principi contabili interazionali non può pertanto essere ritenuta corretta l'affermazione della Società secondo cui, “fino a prova contraria, si conferma che il fair value è stato determinato in maniera attendibile e le oggettive difficoltà di determinazione dello stesso non possono inficiarne in astratto l'attendibilità” in quanto la Società “investe milioni di Euro nell'Area Sportiva proprio per poter “prezzare” in modo corretto i calciatori” e le valutazioni sono demandate a “soggetti qualificati che peraltro possono anche disporre di informazioni di natura tecnica (non disponibili quindi ai contributori di Transfermarkt) e che sono quindi in grado di “prezzare in modo corretto i calciatori in un contesto di mercato”.
In conclusione, nelle operazioni incrociate la significativa variabilità nella gamma di valori
ragionevoli del fair value dei diritti alle prestazioni sportiva di cui al punto (a) dello IAS 38.47 è insita nel processo valutativo degli stessi, che come rappresentato dalla stessa Società, "risente di un elevato margine di ‘soggettività' nonché di dipendenza da elementi esogeni, essendo suddetta valutazione (…) ultima analisi affidata all'esperienza, e all'intuito, di chi – naturalmente supportato dalla struttura di riferimento al fine di compiere scelte informate – è chiamato a decidere se ‘cedere' o ‘acquistare' un calciatore.
Tale carattere soggettivo, unitamente alla presenza di elementi qualitativi ed elementi entity specific nelle determinazioni dei prezzi dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, fa sì che ad uno stesso calciatore possano essere attribuiti prezzi significativamente diversi da operatori diversi e rappresenta l'evidenza principale della variabilità dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
A ciò va aggiunta, nel caso di specie, anche l'assenza di un processo documentato di valutazione che consenta di ripercorrerne il processo logico che ha portato alla determinazione dei valori attributi ai diritti di uno specifico calciatore, partendo dai parametri qualitativi e quantitativi indicati dalla Società nelle sue risposte alla Consob.
Per cui, anche prescindendo dalla bontà degli input utilizzati, non è risultato possibile, tanto per i giovani calciatori quanto, come si vedrà di seguito, per i giocatori affermati, comprendere come detti input concorrono a definire il valore contrattuale che diviene pertanto arbitrario e variabile.
Considerazioni sull'attendibile misurabilità dei fair value nelle operazioni incrociate aventi ad oggetto calciatori affermati
Con riferimento all'attendibile misurabilità dei fair value dei calciatori affermati [...omissis...] e [...omissis...], coinvolti nelle operazioni incrociate rispettivamente con [...omissis...] e [...omissis...], valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza in merito alla significativa variabilità nella gamma di valori dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori che possono essere determinati in base al processo di valutazione indicato e adottato dalla Società (IAS 38.47, sub a).
Il suddetto iter valutativo, per come descritto dalla Società, risulta contraddistinto da componenti soggettive, elementi qualitativi ed elementi entity specific non quantificabili, che rendono la valutazione dei diritti del calciatore significativamente variabile e diversa da quella di un generico partecipante al mercato.
A ciò si aggiunga, che con riferimento ai suddetti calciatori, non è stata rinvenuta evidenza alcuna dell'applicazione del suddetto processo di valutazione.
In aggiunta a ciò, non può essere condivisa l'affermazione della Società secondo cui gli scostamenti dei prezzi di cessione dei suddetti calciatori rispetto alle valutazioni di Transfermarkt non sono significativi della variabilità dei valori di tali diritti possono assumere stante “l'assenza di significatività del parametro Transfermarkt (come pure dei parametri FBM (KPMG) e CIES)”.
In primo luogo, tale affermazione contraddice le più volte riportate e sottolineate dichiarazioni di [...omissis...][98] che se da un lato aveva sostenuto la scarsa significatività delle valutazioni attribuite ai giovani calciatori dalle suddette piattaforme, dall'altro aveva anche affermato che le stesse “sono attendibili, più o meno, per i calciatori esperti che hanno già fatto un percorso importante, di livello internazionale”.
In secondo luogo, con riferimento ai suddetti calciatori “affermati”, i confronti sono stati effettuati rispetto non solo a Transfermarkt, ma anche alle altre due piattaforme di valutazione dei calciatori (CIES e KPMG) al fine di stemperare eventuali criticità degli stessi. I confronti effettuati tra i prezzi di cessione dei suddetti calciatori e le valutazioni attribuite agli stessi dalle suddette piattaforme, riportate nel parere del [...omissis...], mostrano valutazioni che oscillano tra il 40% di [...omissis...] e il 114% di [...omissis...], e rappresentano un'indicazione della variabilità che possono assumere i valori dei diritti alle prestazioni sportive dei suddetti calciatori.
Con riferimento ai suddetti calciatori non può essere ritenuta conclusiva dell'attendibilità dei fair value neanche l'osservazione sull'assenza di incoerenze tra i valori attribuiti ai suddetti calciatori e i percorsi di carriera degli stessi e i track record di pregresse operazioni, in quanto la stessa esula dalle verifiche richieste dallo IAS 38.47. Peraltro, dall'osservazione di tali precedenti track record si assiste a valutazioni distanti nel tempo e significativamente variabili negli importi.
Da ultimo con riferimento all'operazione [...omissis...] occorre rilevare che non risulta esatta l'affermazione della Società secondo cui “nel parallelo procedimento sportivo, il valore di cessione del calciatore [...omissis...] praticato dal club è stato ritenuto dalla Procura della FIGC come assolutamente conforme a quello di mercato, con la conseguenza che tale operazione non è stata oggetto di contestazione”. Nella Decisione del 30 gennaio 2023 della Corte d'Appello Federale a Sezioni Unite viene, infatti, affermato che anche tale operazione andrebbe aggiunta “al novero delle operazioni dalle quali far derivare una sanzione ex art. 4, comma 1, CGS andrebbe poi aggiunta” anche la suddetta operazione in base alle prove sopraggiunte rispetto al precedente processo sportivo della primavera del 2022 “della natura puramente permutativa e della effettiva alterazione dei relativi valori”.[99]
5.3.2 Considerazioni in merito all'operazione incrociata [...omissis...] iscritta nel bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022
A differenza delle altre operazioni effettuate in precedenza, la suddetta operazione è stata oggetto di approfondimenti, nell'ambito dei lavori di redazione del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022, mediante documenti tecnici interni (Area Sportiva) ed analisi ad hoc fornite dai consulenti di [...omissis...] incaricati dalla società predisposti sulla base delle linee guida operative successivamente recepite nell'Aggiornata Procedura Investimenti Area Sportiva” della Società.
Riguardo tali documenti tecnici interni ed analisi hoc fornite da [...omissis...] si osserva quanto segue.
Le analisi ad hoc svolte da [...omissis...] sulla sostanza commerciale risultano parziali, in quanto scontano le medesime limitazioni (criticità) riscontrate con riferimento alle analisi sulla sostanza commerciale dei Rapporti [...omissis...], cui si rimanda per gli elementi di dettaglio.
Peraltro, da tali analisi risulta che, anche quest'operazione di scambio al pari della quasi totalità delle operazioni realizzate in precedenza, comporta per la Società in prospettiva “un maggior flusso di cassa in uscita” [...omissis...].
Tale circostanza, come rilevato anche in precedenza per le altre operazioni incrociate, differisce dagli esempi del Manuale […omissis…] citati dalla Società, in cui l'operazione di scambio comporta in via generale un beneficio per la società che lo realizza.
Alla luce anche di quanto rappresentato le analisi sui flussi di cassa in uscita dell'operazione [...omissis...] non consentono di determinare la sostanza commerciale dell'operazione.
Ai fini delle previsioni dello IAS 38.45 tale considerazione risulta di per sé sufficiente per l'iscrizione in bilancio dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore [...omissis...] al valore contabile dei diritti del calciatore [...omissis...] e che nessuna plusvalenza sia rilevata in bilancio.
In aggiunta a ciò, si rileva che quanto fornito dalla Società non risulta sufficiente a supportare l'attendibilità dei fair value contrattuali.
I c.d. “documenti tecnici interni (Area Sportiva)” riportano considerazioni in merito alle finalità tecniche dell'operazione, ma tuttavia non sufficienti a rispondere ai requisiti dello IAS 38.47.
Gli intervalli di valori indicati per ciascun calciatore nei suddetti documenti sono determinati, infatti, dal Responsabile dell'Area Sportiva in maniera soggettiva, risentono di caratteristiche entity specific, quali ad esempio le opportunità tecniche alternative, ed elementi qualitativi di difficile valutazione quali ad esempio le caratteristiche caratteriali del calciatore.
Inoltre, ad eccezione degli elementi descrittivi riportati nelle (“Strategy”, “Transfer's reasons” non sono indicati i parametri valutati utilizzati, né è descritto il processo che raccorda tali parametri al risultato finale. Non esiste un legame numerico/quantitativo tra “parametri" e risultati.
Pertanto, prescindendo dalla bontà e completezza degli input utilizzati, nei suddetti “documenti tecnici” relativi ai calciatori [...omissis...] e [...omissis...], non è risultato possibile comprendere come detti input concorrono a definire i suddetti intervalli di valori.
Quanto alle analisi di transazioni comparabili, individuate da [...omissis...] e riportate nei suddetti documenti interni, si ribadisce che le stesse non sono previste dallo IAS 38.47 quale elemento di verifica dell'attendibilità dei far value.
Quanto alla capacità delle suddette analisi di individuare eventuali criticità nei prezzi dei calciatori coinvolti nell'operazione incrociata permangono le limitazioni delle analisi su transazioni comparabili di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori individuate con riferimento alle operazioni degli esercizi precedenti, che non conducono a risultati univoci e concludenti.
Infatti, le operazioni individuate quali comparables sono anch'esse operazioni incrociate per cui, risulterebbe non fattibile, ai fini IAS/IFRS, concludere in merito all'attendibilità dei fair value di un'operazione di scambio sulla base di valori che andrebbero sottoposti anch'essi a verifiche di attendibile misurazione.
Tale considerazione non viene modificata dalla [...omissis...].
Alla luce di quanto rappresentato, anche con riferimento all'operazione incrociata [...omissis...], realizzata nel primo semestre dell'esercizio 2022/2023, le osservazioni della Società non consentono di superare le criticità rilevate nell'ambito della Comunicazione 154-ter.
Si rileva, pertanto, la non conformità della contabilizzazione della suddetta operazione nel bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 con le previsioni dello IAS 38.45 e ss. sulle operazioni di scambio di attività immateriali.
Conclusioni in merito al Primo gruppo di contestazioni: Le operazioni Incrociate
Le Osservazioni della Società non sono risultate sufficienti a supportare la rilevazione in bilancio delle operazioni incrociate come operazioni separate e distinte, registrate in base ai valori contrattualmente stabiliti.
Le operazioni di cessione e contemporanea acquisizione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori realizzate dalla Società con la medesima controparte, per importi analoghi e nella medesima finestra di calciomercato, sebbene realizzate attraverso contratti separati e distinti, riproducono nella sostanza gli effetti di un'operazione di scambio.
La Società ha evidenziato in più occasioni come non vi sia alcun collegamento negoziale tra i contratti sottostanti le operazioni incrociate dei calciatori, che risultano dal punto di vista giuridico indipendenti e autonomi. In ragione dell'assenza di un collegamento negoziale la Società conclude che tali contratti non possono essere qualificati come permute e pertanto non risulterebbero applicabili le regole previsti dallo IAS 38.45 e seguenti.
Tuttavia, occorre rilevare che l'assenza di un collegamento negoziale tra i contratti e la loro qualificazione giuridica non risulta, nel caso di specie, dirimente ai fini della loro rappresentazione contabile.
I principi contabili internazionali, al fine di garantire l'attendibilità dei bilanci, richiedono infatti la rappresentazione fedele degli effetti delle operazioni compiute da una società in conformità con i criteri di rilevazione contenuti nel Conceptual Framework (IAS 1.15).
Il Conceptual Framework prevede che, per essere utili, le informazioni finanziare riportate in bilancio devono rappresentare fedelmente la sostanza dei fenomeni che intendono rappresentare, che in caso di difformità prevale sulla sua forma giuridica (CF 2.12). In aggiunta, il paragrafo 4.62 del Conceptual Framework prevede la possibilità di raggruppare due o più contratti laddove siano posti in essere per raggiungere un unico obiettivo commerciale.
E nella sostanza le operazioni incrociate esaminate rappresentano un'operazione di scambio ai sensi del paragrafo IAS 38.45, tenuto conto che l'acquisto di un'attività immateriale avviene in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. In altre parole, si è di fronte ad acquisti di diritti all'utilizzo delle prestazioni di calciatori a fronte della vendita di diritti relativi all'utilizzo di altri calciatori, le c.d. contropartite tecniche.
Pertanto, alle suddette operazioni risulta applicabile il paragrafo 45 dello IAS 38 che disciplina le operazioni di scambio.
Tale principio prevede che in un'operazione di scambio di un'attività non monetaria con un'altra attività non monetaria, o con una combinazione di un'attività monetaria e un'attività non monetaria, una società rilevi l'operazione ai rispettivi fair value contrattuali se contemporaneamente l'operazione ha sostanza commerciale e i fair value sono misurabili attendibilmente.
In assenza di uno dei suddetti due requisiti o di entrambi le attività acquistate devono essere rilevate ai valori contabili della attività cedute. La registrazione dell'operazione ai valori contabili dell'attività ceduta non determina la rilevazione di plusvalenze.
In ordine alle verifiche richieste circa la sostanza commerciale delle operazioni, le analisi fornite dalla Società non consentono di concludere in maniera positiva in merito alla presenza del requisito della sostanza commerciale delle stesse previsto dal paragrafo 46 dello IAS 38.
In particolare, per le ragioni in precedenza illustrate (cfr. infra 5.3.1), non può essere condivisa l'interpretazione semantica del paragrafo 46 dello IAS 38 rappresentata dalla Società in base alla quale “il punto b) dello IAS 38.46 (delta valore attuale dei flussi) si applichi alla verifica del requisito della sostanza commerciale degli asset per i quali siano agevolmente individuabili, oltre ai flussi in uscita, anche flussi in entrata, e che, correlativamente, il punto a) dello IAS 38.46 (delta configurazione dei flussi) si potrà applicare a quei casi in cui non sia possibile, come nel caso dei calciatori, quantificare specificamente e in termini oggettivi flussi in entrata derivanti dall'asset.”.
La finalità del test della sostanza commerciale, come più volte ricordato, è quella di evitare che una società rilevi a conto economico una plusvalenza se l'operazione di scambio non è in grado di produrre effetti percepibili nella sua economia. In assenza di informazioni sui flussi in entrata prodotti dalle attività scambiate non risulta, infatti, immediato stabilire, sulla base dei soli flussi in uscita, se l'operazione ha prodotto in concreto effetti nell'economia della società e se questi, come richiesto dal principio, siano rilevanti rispetto al fair value dell'operazione.
Dalle analisi svolte dalla Società e dal suo Consulente per tutte le operazioni incrociate, tranne per una, emerge sempre un differenziale negativo, con un conseguente, prima facie, peggioramento della situazione della società. Tuttavia, occorre rilevare che le analisi effettuate risultano parziali in quanto alcuni elementi non possono essere inclusi in analisi quantitative senza introdurre eccessivi elementi di soggettività (es. trattamento delle differenze nella durata dei contratti scambiati, benefici sportivi attesi dalla sostituzione di un calciatore con potenziale o capacità di integrazione nella squadra diversi da quello ceduto, ecc).
Non può inoltre essere condivisa l'assunzione della Società per la quale la “sostanza commerciale esiste di default, secondo i più autorevoli manuali, quando oggetto di “scambio” sono asset infungibili, cioè, diversi, per natura, gli uni dagli altri” quali i calciatori. Al riguardo la dottrina citata riporta che nelle operazioni incrociate aventi ad oggetti asset infungibili la sostanza commerciale può essere ritenuta probabile, senza per questo presumerla sempre verificata. Il fine, infatti, del test previsto dal paragrafo 46 dello IAS 38 è infatti quello di evitare che vengano rilevati in bilancio profitti apparenti.
In merito alle verifiche richieste dal principio sull'attendibilità dei fair value, occorre rilevare che la Società, con il supporto dei propri consulenti, ha prodotto diverse analisi su transazioni comparabili, al fine di dimostrare l'assenza di criticità nei fair value contrattuali dei diritti alle prestazioni sportive dei giovani calciatori coinvolti nelle operazioni incrociate.
Tuttavia, tali analisi comparative presentano una serie di criticità che impediscono di considerare i risultati delle stesse univoci e significativi. Inoltre, dette analisi non rientrano tra quelle richieste in modo esplicito dal paragrafo 47 del principio IAS 38. Detto principio prevede che il fair value di un'attività immateriale è valutabile attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se un'entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value dell'attività ricevuta o dell'attività ceduta, allora il fair value dell'attività ceduta è utilizzato per misurare il costo, a meno che il fair value dell'attività ricevuta sia più chiaramente evidente.
Le analisi della Società sono state effettuate, infatti, selezionando dapprima operazioni di compravendita di giovani calciatori avvenute a prezzi in linea con i fair value contrattuali e successivamente individuando, all'interno di tali operazioni, calciatori aventi “caratteristiche sportive” simili a quelle di calciatori coinvolti nelle operazioni incrociate.
In tal modo è stata esclusa la possibilità che calciatori con “caratteristiche sportive” similari a quelle dei calciatori coinvolti nelle operazioni incrociate possano essere ceduti a prezzi inferiori.
Inoltre, i risultati della suddetta analisi risultano inficiati dal fatto che i prezzi delle transazioni comparabili (i) sono influenzati dalle peculiarità della specifica trattativa che ha portato alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore; (ii) dipendono dalla durata residua del contratto di prestazione sportiva di ciascun calciatore, (iii) hanno una validità temporale limitata e possono dipendere anche dal mercato in cui sono negoziati i diritti.
Taluni comparable sono risultati esser stati ceduti nell'ambito di altre operazioni incrociate, rendendo in questo modo il confronto poco significativo in quanto effettuato con prezzi la cui attendibilità ai fini IAS/IFRS andrebbe verificata.
A tali criticità si aggiunga, come evidenziato anche dalla Società, che i calciatori presentano una scarsa fungibilità, avendo caratteristiche personali e sportive, che rendono difficile individuare calciatori simili.
Nella Comunicazione 154-ter sono state riportate altre transazioni comparabili individuate dagli Uffici a fronte delle quali la Società ha ritenuto di sollevare osservazioni che, in definitiva, mostrano il carattere arbitrario e soggettivo insito in tale tipologia di analisi.
La Società ha inoltre evidenziato che scostamenti tra i prezzi dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori e i “valori di mercato” del sito Transfermakt siano frequenti e non possano essere indicativi della variabilità dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
Al riguardo si rappresenta che la variabilità dei valori dei diritti alle prestazioni sportive è rilevante per l'entità di detti scostamenti più che per l'esistenza o meno degli stessi.
Quanto ai calciatori affermati le analisi sono state condotte con riferimento anche alle valutazioni di altri siti specializzati quali CIES e FBM-KPMG al fine di stemperare le eventuali limitazioni presenti nelle valutazioni degli stessi, riscontrando significative oscillazioni nelle valutazioni.
Inoltre, è da evidenziare nel valore attribuito al diritto di utilizzo delle prestazioni di un calciatore, l'elevata componente soggettiva insita nella valutazione di quella che la Società definisce la “componente aspettativa” di miglioramento e maturazione del calciatore che porta a valutazioni significativamente differenti a seconda dell'esperienza e dell'intuito del soggetto chiamato a formulare la valutazione.
Peralto, la componente aspettativa, particolarmente significativa nel caso dei giovani calciatori, non è che una delle componenti soggettive che compongono il criterio di determinazione del prezzo dei calciatori descritto dalla Società, criterio che prevede anche la stima di altri parametri di tipo qualitativo (quali ad esempio il profilo caratteriale del calciatore, la sua nazionalità, etc.).
Inoltre, il prezzo dei diritti alle prestazioni sportive è influenzato anche da componenti entity specific della Società (come le tempistiche per la composizione della prima squadra, richieste dell'allenatore, etc.).
I fattori sopra descritti portano a concludere che ad uno stesso calciatore possano essere attribuiti prezzi diversi a seconda del soggetto che effettua la valutazione e delle specifiche circostanze. La Società stessa evidenzia di ricorrere ad una importante attività di scouting per individuare le risorse da impiegare nelle proprie squadre e quale sia il valore delle offerte da proporre per i relativi contratti di utilizzo.
In assenza, almeno per i periodi finanziari esaminati, di un processo documentato di valutazione che consenta ad un terzo di ripercorrere il processo logico che ha portato alla determinazione di uno specifico valore, le analisi svolte a posteriori dalla Società non risultano sufficienti a dimostrare l'attendibile misurabilità dei fair value richiesta dal paragrafo 47 dello IAS 38.
La Società avrebbe pertanto dovuto correggere retroattivamente la contabilizzazione delle operazioni incrociate nel bilancio al 30 giugno 2022 che, di conseguenza, non risulta conforme con le disposizioni del principio contabile IAS 8, attesa la mancata correzione dei dati comparativi e del bilancio al 30 giugno 2022 per le operazioni realizzate in detto esercizio.
Da ultimo poiché anche l'operazione incrociata [...omissis...] sconta le medesime criticità riscontrate con riferimento alle analisi sui flussi in uscita dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori scambiati e alle analisi su transazioni comparabili, si ritiene la contabilizzazione della suddetta operazione nel bilancio consolidato semestrale della Società al 31 dicembre 2022 non conforme alle previsioni del principio contabile IAS 38.
5.4 Secondo gruppo di contestazioni. Le manovre sui compensi del personale tesserato
Di seguito si rappresentano le considerazioni in merito alle Osservazioni dell'Emittente illustrate nella nota del 21 settembre 2023 e nell'Audizione del 4 ottobre 2023.
Preliminarmente si rileva che la Società, nel bilancio consolidato al 30 giugno 2022 approvato in data 2 dicembre 2022 ha ritenuto di rivedere la modalità di contabilizzazione delle
Manovre sui Compensi e, conseguentemente, di procedere con la riesposizione del bilancio consolidato. Nello specifico, la Società ha identificato un'obbligazione implicita nei confronti dei calciatori coinvolti nelle manovre (ad eccezione dei “tesserati residui”, ossia quei calciatori che alla data della Delibera 154-ter non risultavano fra i sottoscrittori di accordi di integrazione) ed ha fatto decorrere pro-rata temporis, secondo il c.d. “straight line approach”, gli accantonamenti degli oneri per le integrazioni salariali della Prima Manovra e degli oneri per i “loyalty bonus” della Seconda Manovra a partire dalle date di partenza della suddetta obbligazione implicita.
In applicazione dello “straight-line approach” così come declinato nel parere di [...omissis...] “in ordine alle corrette modalità di rilevazione delle Manovre Stipendi nel Bilancio di JFC predisposto in base ai Principi Contabili Internazionali”, l'inizio del periodo di rilevazione si colloca, a detta della Società secondo un approccio estremamente prudenziale, nel mese in cui gli accordi di integrazione erano sostanzialmente perfezionati, ossia giugno 2020 per la Prima Manovra e nel maggio 2021 per la Seconda Manovra. In merito alla misurazione del costo da iscrivere, la Società sostiene che essendo correlato a prestazioni ancora da rendere, esso non è preventivamente determinabile ma deve tenere in considerazione la probabilità di erogazione dell'integrazione, anche sotto forma di incentivo all'esodo. Pertanto la Società, in occasione della riapprovazione del bilancio al 30 giugno 2022, ha ritenuto di rivedere al rialzo la stima di probabilità di avveramento delle condizioni di permanenza dei tesserati ed ha modificato, conseguentemente, la ripartizione del costo degli stipendi sugli esercizi chiusi al 30 giugno 2020, al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2022.
Come verrà dettagliato nei successivi paragrafi, tale approccio non supera le criticità individuate nell'ambito delle Manovre sui compensi, in quanto si ritiene che gli accordi di integrazione andassero a remunerare prestazioni già rese dai tesserati. Essendo le prestazioni già state rese dai calciatori, la misurazione del relativo costo era oggettivamente e preventivamente determinabile dalla Società ai sensi del principio contabile IAS 19 (paragrafo 11) che richiede la rilevazione immediata dei compensi per prestazioni già rese. Ciò sia con riferimento ai calciatori firmatari delle integrazioni formalizzate successivamente alle rispettive date di chiusura degli esercizi, sia con riferimento ai calciatori che hanno trovato forme diverse di recupero degli importi oggetto di formale rinuncia. Infatti, si ritiene, sulla base degli elementi acquisiti successivamente alla Delibera 154-ter del 2022, che la Società avrebbe dovuto rilevare un'obbligazione implicita in relazione alle prestazioni già rese da parte anche da parte dei n.7 “tesserati residui”.
Inoltre, appare utile richiamare il contesto e le motivazioni che hanno spinto la Società a porre in essere le Manovre sui compensi, ma solo dopo aver sottolineato che è stata la stessa Società a definire per prima con il termine di “manovra” la combinazione degli accordi di riduzione e di integrazione dei compensi. Il termine “manovra” già di per sé indica un complesso o una serie di operazioni il cui studio e la cui analisi non può far a meno di un approccio unitario. Ciò anche in coerenza con quanto emerso dalla documentazione […omissis…]. Infatti una corretta rappresentazione contabile avrebbe dovuto considerare che la forma del contratto di riduzione non può prescindere da quella del contratto di integrazione salariale, e che il collegamento tra i due accordi è provato da plurime evidenze […omissis…] che fanno emergere fin da subito un'obbligazione implicita relativa a prestazioni già effettuate, approccio che la Società non considera ai fini del trattamento contabile delle Manovre sui compensi.
Si ribadisce, pertanto, che sulla base del set informativo a disposizione è possibile affermare che nel caso della Prima Manovra i calciatori concedevano (i) la riduzione di una mensilità della stagione 2019/2020 e (ii) il differimento del pagamento delle altre mensilità formalmente rinunciate mentre nel caso della Seconda Manovra i calciatori concedevano il differimento di tutte le mensilità della stagione 2020/2021 formalmente rinunciate solo a fronte dell'aspettativa che la Società provvedesse al pagamento delle mensilità dovute per le stagioni di tesseramento. Tali considerazioni avrebbero richiesto un trattamento contabile diverso da quello operato dalla Società, che avrebbe dovuto considerare, alla data del 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021, non solo l'obbligazione implicita che aveva assunto nei confronti di tutti i calciatori interessati dalle Manovre sui compensi ma anche la circostanza per la quale le integrazioni concesse avrebbero remunerato prestazioni già rese dai calciatori.
5.4.1 L'origine delle Manovre sui Compensi
Origine della Manovra sui compensi della stagione 2019/2020
Punto di partenza ai fini dell'inquadramento della Manovra sui compensi della stagione 2019/2020 è il verbale del Consiglio d'Amministrazione del 21 febbraio 2020[100].
Nella riunione il CdA della Società, [...omissis...].
Pertanto, prima della diffusione della pandemia da Covid-19 e dei connessi effetti sul business societario, veniva posto l'obiettivo di ridurre le perdite per Euro [...omissis...] tramite “azioni correttive” riguardanti plusvalenze e retribuzione del personale.
Successivamente, il comunicato ufficiale n. 179/A del 10 marzo 2020 la FIGC sospendeva sino al 3 aprile 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche. Da tale data la dirigenza della Società inizia numerose interlocuzioni interne aventi ad oggetto le modalità di intervento sulla retribuzione dei calciatori. Vengono analizzate e ipotizzate diverse soluzioni, che vanno dalla sospensione unilaterale del pagamento degli stipendi e, dunque, dallo scontro con i calciatori ad alternative volte alla ricerca dell'accordo con i tesserati.
In tale contesto, il 18 marzo 2020 [...omissis...].
Di rilievo, in questa fase che precede l'accordo tra [...omissis...] e [...omissis...], è anche [...omissis...].
Inoltre, in una [...omissis...] del 24 marzo 2020 [...omissis...].
In data 28 marzo 2020, tramite [...omissis...].
Ad esito delle suddette interlocuzioni, rappresentate sinteticamente, [...omissis...]e [...omissis...] firmano l'intesa del 28 marzo 2020 dal quale, si ribadisce, emerge un unico e sostanziale accordo tra Società e calciatori che consisteva in:
- la rinuncia dei calciatori ad una mensilità relativa alla stagione 2019/2020 ((i)“la prima squadra si riduce la propria retribuzione annuale della stagione sportiva 2019/2020 di un importo corrispondente ai ratei di marzo, aprile, maggio e giugno 2020”, (ii) “tre dei quattro ratei saranno redistribuiti” e (iii) “nel caso in cui un calciatore verrà trasferito, l'equivalente dei tre ratei sarà riconosciuto quale “incentivo all'esodo”) ;
- il differimento del pagamento di tre mensilità relative alla stagione 2019/2020, in relazione alle quali la Società ha dunque ottenuto una dilazione (“tre dei quattro ratei saranno redistribuiti sui contratti in essere, a partire dalla stagione sportiva 2020/2021”);
- la formalizzazione di quanto precede con la combinazione dei contratti di riduzione e dei contratti di integrazione dei compensi (“nelle prossime settimane società e calciatori perfezioneranno la formalizzazione dei singoli accordi contrattuali”).
Origine della Manovra sui compensi della stagione 2020/2021
Anche la Manovra sui compensi della stagione 2020/2021 nasce ai fini del contenimento delle perdite previste dalla Società per la stagione 2020/2021 nonché per beneficiare di un differimento sul pagamento di parte degli stipendi.
Una prima traccia della Seconda Manovra sui compensi risale al 20 settembre 2020 [...omissis...].
Pertanto, fin dall'origine anche la Seconda Manovra sui compensi non ha mai contemplato una riduzione tout court degli stipendi e sulle integrazioni concesse non sembra gravare alcuna aleatorità.
Nel caso della Seconda Manovra sui compensi si riscontra, inoltre, [...omissis...].
Tutto ciò che precede, oltre a fornire un quadro di insieme e un contesto di riferimento agli accordi tra Società e calciatori (riduzione di una mensilità e differimento nel caso della Prima Manovra, differimento nel caso della Seconda Manovra), è alla base della circostanza indicata nella Comunicazione 154-ter per la quale il contenuto degli accordi depositati è stato definito dai legali della Società al fine di ottenere una rappresentazione contabile funzionale agli obiettivi di bilancio della Società.
Per concludere in merito alle politiche di bilancio della Società, si riporta al riguardo [...omissis...].
5.4.2 Alcune criticità riscontrate nel corso dell'attività di vigilanza
[...omissis...]
Le richieste riguardanti Manovra sui compensi della stagione 2019/2020
[…omissis…]
Peraltro, la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., attualmente incaricata della revisione sui bilanci dell'Emittente, non condividendo il trattamento contabile adoperato dalla Società, nelle relazioni di revisione sul bilancio consolidato e sul bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 nonché nella relazione di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 31 dicembre 2022 ha incluso un rilievo in merito alle Manovre sui compensi del personale tesserato relative alle stagioni sportive 2019/20 e 2020/21[101].
Da quanto precede emerge dunque che la Società si era impegnata nei confronti di tutti i calciatori ben prima della fine dell'esercizio 2019/2020 e pertanto avrebbe dovuto riconoscere un debito di importo corrispondente alle n. 3 mensilità formalmente rinunciate.
[…omissis…]
Le richieste riguardanti Manovra sui compensi della stagione 2020/2021
[...omissis...]
Pertanto, Società e calciatori, non iniziavano a negoziare le integrazioni dopo le riduzioni [...omissis...] ma fin dall'inizio sapevano che l'accordo era relativo al differimento sul pagamento di alcune mensilità.
[...omissis...]
Da ultimo si citano anche [...omissis...].
[...omissis...] le considerazioni della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., attualmente incaricata della revisione sui bilanci dell'Emittente, che non condividendo il trattamento contabile adoperato dalla Società, nelle relazioni di revisione sul bilancio consolidato e sul bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 nonché nella relazione di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 31 dicembre 2022 ha incluso un rilievo in merito alle Manovre sui compensi del personale tesserato relative alle stagioni sportive 2019/20 e 2020/21[102].
Da quanto precede emerge dunque che la Società si era impegnata nei confronti di tutti i calciatori coinvolti nella manovra ben prima della fine dell'esercizio 2020/2021 e pertanto avrebbe dovuto riconoscere un debito di importo corrispondente alle mensilità formalmente rinunciate.
[...Omissis...]
Nel prosieguo si forniranno ulteriori dettagli in merito alla posizione di ciascun sopra citato calciatore.
5.4.3 Prestazioni da rendere vs prestazioni già rese
Secondo quanto rappresentato nelle Osservazioni del 21 settembre 2023 gli accordi tra Società e calciatori raggiunti nell'ambito delle manovre sui compensi configurano una novazione, in forza della quale i tesserati hanno rinunciato alle retribuzioni relative alle prestazioni già rese, e al contempo hanno accettato di subordinare le integrazioni salariali a eventi futuri. L'Emittente sottolinea che sarebbe documentale il fatto che alla data del 30 giugno dei due esercizi interessati l'obbligazione originaria non fosse ancora in essere e, pertanto, la manovra non costituisca “un semplice spostamento nel tempo dell'adempimento dovuto”.
Al riguardo si rileva tuttavia che alla data del 30 giugno di ciascun esercizio interessato dalla rispettiva manovra, [...omissis...] la Società si era impegnata al pagamento relativo all'obbligazione originaria, vale a dire quella che scaturiva dalle prestazioni già rese dai calciatori. [...Omissis...].
Che il contenuto degli accordi depositati è stato definito da [...omissis...].
Il fatto che gli accordi di integrazione avrebbero remunerato prestazioni da rendere anziché prestazioni passate è ritenuto dalla stessa Società come un aspetto decisivo per stabilire la correttezza del trattamento contabile utilizzato. Di seguito si provvede a riepilogare alcune evidenze che confermano che le integrazioni remunerassero prestazioni già rese. [...Omissis...]. Si fa riferimento, in particolare, a:
- [...omissis...];
- [...omissis...].
A tali evidenze possono aggiungersi quelle in cui [...omissis...].
Per esigenza di sintesi si riportano:
- [...omissis...];
- [...omissis...].
Di particolare rilievo sono inoltre [...omissis...].
Alla luce di tutto ciò che precede, essendo le prestazioni già state rese dai calciatori, la misurazione del relativo costo era oggettivamente e preventivamente determinabile dalla Società ai sensi del principio contabile IAS 19 (paragrafo 11) che richiede la rilevazione immediata dei compensi per prestazioni già rese.
5.4.4 Analisi di dettaglio delle n. 7 posizioni residue
[...omissis...]
5.4.5 Conclusioni in merito alle Manovre sui compensi
In conclusione, le evidenze […omissis…] dimostrerebbero che:
- la necessità della Società era quella di operare una immediata riduzione dei costi, rinviando al futuro oneri dovuti e di competenza dell'esercizio, nonché differire il pagamento degli stipendi. Obiettivi questi raggiunti combinando gli accordi di riduzione e subordinando formalmente le integrazioni ad eventi futuri;
- [...omissis...];
- [...omissis...].
In aggiunta, si ribadisce nuovamente [...omissis...].
[...omissis...].
Le evidenze emerse dall'analisi della documentazione […omissis…] mostrano, infatti, che gli accordi di rinuncia alle quattro mensilità della stagione 2019/2020 e quelli di integrazione del luglio 2020 non sono accadimenti disgiunti, ma parti di un unico e più ampio accordo che includeva anche il documento d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2020 da [...omissis...] e da [...omissis...]. Tale accordo prevedeva la rinuncia ad una mensilità dei compensi della Stagione 2019/2020 e il differimento del pagamento di tre mensilità dei compensi di tale stagione nelle due stagioni seguenti.
Inoltre le evidenze emerse dall'analisi della documentazione [...omissis...] mostrano che nel caso della Seconda Manovra sui compensi la construnctive obbligation dipendeva non tanto dagli accordi di loyalty bonus (che ne erano la rappresentazione formale), ma dalle side letter che erano parte integrante dell'accordo complessivamente raggiunto con i calciatori in ordine al differimento del pagamento incondizionato di parte dei compensi della Stagione 2020/2021 nella stagione o nelle stagioni successive. L'accordo complessivo raggiunto nell'ambito della Seconda Manovra non avrebbe, pertanto, dovuto produrre alcun effetto sui compensi del Personale tesserato della stagione 2020/2021 iscritti fra i costi della Società.
Si ribadisce, dunque, che non è possibile considerare i contratti di riduzione senza valutare, allo stesso tempo, gli accordi di integrazione e tutta la restante documentazione [...omissis...].
[...omissis...].
La construnctive obbligation nasce con la sottoscrizione di tutti gli accordi, considerati complessivamente, e di cui la side letter è l'espressione delle volontà delle parti di non rinunciare ma differire il pagamento dei compensi, già maturati, nelle stagioni successive.
[...omissis...].
Tale ricostruzione è stata inoltre condivisa da [...omissis...].
Pertanto, le mensilità della stagione 2019/2020 oggetto della construnctive obligation assunta dalla Società con il documento d'intesa del 28 marzo 2020, così come le mensilità della stagione 2020/2021 oggetto della construnctive obligation assunta con le side letter, sono compensi per prestazioni già rese e ai sensi dello IAS 19.11 e come tali devono essere imputati come passività e come costo nell'esercizio in cui la prestazione viene resa. Peraltro si è già avuto modo di dimostrare nei precedenti paragrafi come la Società si sia impegnata con i calciatori e abbia garantito la certezza dell'erogazione delle integrazioni. In altri termini, la Società si è impegnata a garantire il pagamento e ad estinguere il proprio debito nei confronti dei calciatori sia nel caso fossero rimasti sia nel caso di trasferimento ad altro club, circostanza “presidiata” dall'incentivo all'esodo previsto nelle side letter.
Al riguardo, nelle Osservazioni del 21 settembre 2023, la Società ha approfondito il tema dell'incentivo all'esodo, clausola che a detta della stessa Società sarebbe “inutile” mentre è stata ritenuta determinante da parte di Consob nell'ambito delle considerazioni contenute nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023. La Società argomenta che tale pattuizione non è stata “federalizzata” in quanto la disciplina del trasferimento di un tesserato, che postula il consenso della società cedente, della società cessionaria e del calciatore ceduto, la renderebbe una clausola ininfluente[103].
In proposito si ritiene che la circostanza di non aver riportato su moduli federali la clausola di incentivo all'esodo è confermativa dell'affidamento che gli stessi calciatori riponevano negli accordi con la Società così come definiti nell'ambito delle side letter. […omissis…], per i calciatori la side letter costituiva la garanzia che la Società avrebbe onorato gli impegni assunti in merito al differimento del pagamento degli stipendi. In altri termini, era la side letter a mantenere “in vigore” l'aspettativa del calciatore di essere ripagato e, conseguentemente, l'obbligazione implicita per la Società.
Nelle Osservazioni del 21 settembre 2023, la Società rimarca inoltre la circostanza per la quale l'assenza di un automatismo tra rinuncia e integrazioni sarebbe testimoniato dal fatto che se il calciatore fosse morto non avrebbe percepito le integrazioni. Tale aspetto, oltre a non considerare totalmente la realtà dei fatti (almeno per due calciatori, [...omissis...] e [...omissis...], nella side letter veniva garantito il pagamento degli importi rinunciati anche in caso di morte) si è sempre ritenuto improbabile e superato dalla sostanza dell'accordo tra Juventus e singoli calciatori che evidentemente giudicavano remote e non necessarie di menzione tutte quelle rare casistiche che la Società oggi richiama a supporto delle proprie considerazioni. Si ritiene infatti che non si possa affermare che la Società non fosse obbligata nei confronti dei calciatori alla restituzione delle somme rinunciate solo perché il calciatore poteva morire o avrebbe potuto non rispettare gli impegni di condotta sportiva. In tale ambito possono confortare le previsioni dello IAS 19 che soltanto in alcuni specifici casi richiede di tenere in considerazione la possibilità di morte del lavoratore e comunque solo ai fini di una stima ma mai come elemento dirimente per iscrivere o non iscrivere un costo. Peraltro, non sono note le valutazioni della Società in merito alla possibilità di morte e alla condotta sportiva dei tesserati nella contabilizzazione delle Manovre sui compensi sia prima che dopo l'utilizzo dello straight line approach.
[...omissis...]
* * *
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui espresse si ritiene che ben prima della fine dell'esercizio al 30 giugno 2020 (Prima Manovra) e dell'esercizio al 30 giugno 2021 (Seconda Manovra) la Società si era obbligata a rimborsare i tesserati dell'importo corrispondente alla rinuncia fatta, e le evidenze sopra richiamate non solo lo confermano ma dimostrano anche che la Società si è adoperata nel rispettare gli impegni presi.
La rappresentazione contabile fornita dalla Società nel bilancio al 30 giugno 2022 non risulta dunque conforme con le previsioni dei principi contabili internazionali.
Con riferimento alla Prima Manovra la Società avrebbe, infatti, dovuto correggere retroattivamente l'errore compiuto nell'esercizio al 30 giugno 2020, ai sensi dello IAS 8, imputando le tre mensilità dei compensi della stagione 2019/2020 come costo di competenza negli esercizi in cui tale stagione è stata disputata e rilevare una passività in relazione alle mensilità non liquidate al calciatore alla fine di ciascun esercizio.
Con riferimento alla Seconda Manovra la Società avrebbe dovuto correggere retroattivamente l'errore compiuto nell'esercizio al 30 giugno 2021, ai sensi dello IAS 8, imputando come costi di competenza di tale esercizio tutte le mensilità dei compensi dei calciatori della stagione 2020/2021 e rilevare una passività in relazione alle mensilità ancora da liquidare alla fine dell'esercizio.
5.5 Terzo gruppo di contestazioni. I rapporti di partnership
Nelle proprie Osservazioni la Società ha valutato come non corrette le valutazioni formulate dalla Consob nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023 con riferimento all'errata contabilizzazione delle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive indicate nel paragrafo 3.4.
Con riferimento a tali operazioni, come descritto nel paragrafo 3.4 “Rapporti di Partnership con le altre società di calcio”, […omissis…], sono emersi accordi di recompra tramite i quali, ai summenzionati contratti di cessione dei diritti alle prestazioni sportive, sono stati affiancati ulteriori accordi, non depositati in Lega, concernenti il riacquisto dei calciatori oggetto di trasferimento. In particolare, con gli accordi di recompra Juventus si riservava il diritto di riacquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore ceduto ([...omissis...] e [...omissis...]), oppure si impegnava a riacquistarne i diritti del calciatore ([...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...]) ceduto a determinate date future e a determinati importi.
Come indicato nella Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023, ad esito dell'attività di analisi svolta, si ritiene che sussistano molteplici elementi comprovanti la natura e la rilevanza contabile di tali accordi. Dalla lettura della corposa documentazione […omissis…]si evince l'esistenza di ulteriori accordi di recompra. Per tali documenti, non oggetto della Comunicazione 154-ter, gli elementi documentali acquisiti non sembrano essere idonei a ricostruirne la rilevanza da un punto di vista contabile. Tuttavia, essi indicano un modus operandi della Juventus. In proposito si richiama Relazione del Collegio Sindacale sensi dell'art. 156 del TUF e dell'art. 2429 del c.c.: secondo cui “[…]
[...omissis...].
sono emerse circostanze e condotte, con riferimento in particolare agli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, che trovano origine o che sono state comunque rese possibili da carenze procedurali tali da configurare, ad avviso del Collegio Sindacale, una carenza significativa del sistema di controllo interno riferito a detti esercizi. [...] dall'analisi effettuata dei documenti della Procura sono emerse plurime carenze sul sistema dei controlli interni ed in particolare sul sistema di controllo amministrativo -contabile, rilevando alcune evidenze non del tutto allineate alle aspettative di un ambiente di controllo che opera in modo efficace. L'indisponibilità presso la Società di documentazione potenzialmente rilevante per la predisposizione dei documenti di bilancio risulta un aspetto determinante per suggerire un potenziamento dei controlli di secondo livello, in particolare per la funzione “Compliance” e per la funzione “Rischi”, ed una conseguente valutazione dell'inserimento di tali funzioni in un nuovo assetto organizzativo della Società.” (enfasi aggiunta)
5.5.1 Considerazioni sulle osservazioni della Società
Si osserva innanzitutto che le osservazioni formulate dalla Società in merito ai rilievi sollevati con la Comunicazione 154-ter, sintetizzate nel paragrafo 4.5, sono incentrate principalmente sull'idoneità formale degli accordi recompra e sul fatto che essi non siano rilevanti ai fini dell'effettivo trasferimento dei diritti relativi alle prestazioni sportive. La Juventus […omissis…] rilevando soltanto che la condotta delle parti successiva alla sottoscrizione degli accordi di recompra risulterebbe non coerente alle previsioni in essi contenute.
Di seguito si forniscono le motivazioni per le quali le osservazioni formulate dalla Juventus non consentono di superare i rilievi di cui alla Comunicazione 154-ter del 31 luglio 2023.
Rilevanza ai fini dell'IFRS 15 degli accordi di recompra
Innanzitutto, si osserva che con riferimento ai principi contabili richiamati dalla Società a supporto delle proprie considerazioni, il paragrafo B7 dell'IFRS 15 è parte della guida applicativa concernente il trasferimento di beni e servizi nel corso del tempo e alla conseguente modalità di rilevazione dei ricavi di cui al paragrafo 35 dell'IFRS 15. È evidente, anche dal tenore letterale della relativa sezione del principio contabile, che le disposizioni del paragrafo B7 non hanno alcuna rilevanza per il caso di specie che, come diffusamente descritto nel paragrafo 3.4.1, attiene all'applicazione dei principi relativi alla cessione del controllo di un'attività, di cui al paragrafo 34 dell'IFRS 15.
Nel caso in esame ciò che rileva è se gli accordi di recompra sottoscritti con altre società abbiano le caratteristiche cui fa riferimento il principio IFRS 15 in materia di identificazione dei contratti e delle obbligazioni contrattuali. In particolare:
- il paragrafo 10 dell'IFRS 15 che, come richiamato anche dalla Società nelle proprie osservazioni, dopo aver precisato che per contratto si intende l'accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni la cui esigibilità è disciplinata dalla legge, specifica anche che il contratto può essere scritto, orale o derivare anche dalle pratiche commerciali abituali della società, la quale deve tenere conto di tali pratiche e delle procedure di conclusione dei contratti per determinare se e quando l'accordo con il cliente crea diritti e obbligazioni esigibili[104];
- il paragrafo 17 dell'IFRS 15, secondo cui due o più contratti conclusi contemporaneamente o quasi contemporaneamente con lo stesso cliente sono contabilizzarli come un unico contratto se, tra gli altri i beni o servizi promessi in ognuno dei contratti costituiscono un'unica obbligazione di fare[105];
- il paragrafo 24 dell'IFRS 15, secondo il quale, in tema di identificazione degli impegni assunti con i clienti, le obbligazioni definite nel contratto possono non limitarsi a quanto esplicitamente previsto nello stesso, e includere anche promesse implicite nelle pratiche commerciali della società se queste creano una legittima aspettativa nella controparte al momento della conclusione del contratto[106];
- e l'interpretazione originaria di tali disposizioni fornita dallo IASB nelle Basis for Conclusions dell'IFRS 15 nei paragrafi:
- BC 32, secondo il quale, da un punto di vista contabile, un'obbligazione contrattuale può insorgere come conseguenza di una valida aspettativa del cliente, anche se tale obbligazione non è immediatamente esigibile per legge (enforceable by law)[107];
- BC 87, secondo cui non è necessario che una promessa implicita in un contratto sia esigibile per legge (enforceable by law) affinché essa produca effetti contabili, in quanto se la controparte ha una valida aspettativa che essa sarà mantenuta, potrebbe considerarla come parte dell'accordo[108]; e
- BC 89, secondo il quale tutti i beni e i servizi promessi ad un cliente come risultato di un contratto determinano obbligazioni in capo alla società in quanto parte delle negoziazioni con i clienti[109].
Non si condividono dunque le osservazioni formulate dalla Società in merito all'errato richiamo formulato dalla Consob al paragrafo BC 87 dell'IFRS 15. Il paragrafo BC 87, come facilmente deducibile dal tenore letterale della relativa sezione (“Identifying the promised goods or services (paragraphs 24–25)” e non come parzialmente riportato a pagina 57 delle Osservazioni della Juventus ““Identifying the promised goods or services”), fornisce infatti l'interpretazione originaria dello IASB in materia di applicazione del paragrafo 24 dell'IFRS 15 attinente all'identificazione delle obbligazioni contrattuali. Come diffusamente descritto nel paragrafo 3.4, l'errata identificazione di tutte le obbligazioni contrattuali è alla base dei rilievi di cui alla Comunicazione 154-ter ed è risultata, a parere della Consob, in un'errata applicazione dei principi relativi al riacquisto di attività cedute, di cui ai paragrafi 34 e da B64 a B76 dell'IFRS 15.
In altri termini, ciò che rileva ai fini dei rilievi di cui alla Comunicazione 154-ter è l'errata identificazione delle obbligazioni contrattuali derivante dalla mancata considerazione da parte della Juventus degli accordi di recompra sottoscritti.
[…omissis…]
Il paragrafo 10 dell'IFRS 15 precisa che, ai fini della rilevazione dei ricavi di competenza, “un contratto può essere scritto, orale o derivare implicitamente dalle pratiche commerciali abituali” e che il redattore del bilancio “deve tener conto di tali pratiche e procedure per determinare se e quando l'accordo con il cliente crea diritti e obbligazioni esigibili”.
Non si condividono, pertanto, le conclusioni formulate dalla Juventus secondo cui gli accordi di recompra non determinerebbero effetti contabili in quanto non rispondenti ai requisiti formali di cui alla normativa di settore. Men che meno sembra rilevare ai fini contabili, per le medesime motivazioni, il nomen juris attribuito dalle parti al documento.
Il paragrafo 24 dell'IFRS 15 aggiunge che “il contratto con il cliente può anche includere promesse implicite nelle pratiche commerciali abituali dell'entità”. In altri termini, l'applicazione corretta dell'IFRS 15 richiede al redattore del bilancio di tener conto delle pratiche commerciali della società e di valutare se, sulla base delle past practice, un cliente possa ritenere che altri beni o servizi siano implicitamente parte del contratto. Come già detto, lo IASB ha ritenuto di precisare nel paragrafo BC32 delle Basis for Conclusions dell'IFRS 15 che un'obbligazione contrattuale può insorgere come conseguenza di una valida aspettativa del cliente, anche se tale obbligazione non è immediatamente esigibile per legge.
Non si condividono, pertanto, le conclusioni della Società secondo cui “sensi dell'IFRS 15, […] accordi informali possono costituire un “contratto” (o una “modifica ad un contratto”) da riflettere in bilancio, ma a condizione che tali accordi prevedano diritti ed obblighi tutelati dalla legge, con la conseguenza che, in caso di inadempimento di una delle parti, possano essere attivate le tutele giudiziarie previste dall'ordinamento” (sottolineatura aggiunta).
Al contrario, ai fini contabili, ciò che rileva è l'aspettativa da parte del cliente che la società adempierà alle obbligazioni assunte. Ciò risulta evidente dalla lettura del paragrafo 24 dell'IFRS 15 e delle relative Basis for Conclusions in precedenza riportate. […omissis…].
[…omissis…]
Evidenza di fatti concludenti
Numerose evidenze [...omissis...] sono rilevanti ai fini della determinazione della reale volontà negoziale delle parti e mostrano come la condotta delle parti successiva alla sottoscrizione degli accordi di recompra sia, nei fatti, coerente con le previsioni in essi contenute.
In particolare, [...omissis...] dimostrerebbe che tali accordi, ancorché privi di forza di legge, erano effettivi e che sussisteva la legittima aspettativa delle altre società di calcio coinvolte che la Juventus avrebbe dato seguito agli accordi sottoscritti. Legittima aspettativa che risulta fondata sulle esperienze del passato, sullo standing della Società e [...omissis...]. In proposito si richiamano [...omissis...].
Una diversa interpretazione risulterebbe, al contrario, priva di alcun fondamento razionale. Non si spiegherebbe infatti perché numerosi soggetti apicali della Società e i suoi consulenti legali risulterebbero coinvolti in un'intensa attività negoziale avente ad oggetto documenti che, secondo quanto indicato nelle osservazioni formulate dalla Società, erano solo funzionali a “[mettere] per iscritto” alcune possibili richieste di concessioni e/o di intendimenti commerciali futuri ma nella reciproca e piena consapevolezza del carattere non vincolante dei documenti in parola, e, conseguentemente, nella reciproca e piena consapevolezza della possibilità per ciascuno dei sottoscrittori di non tener fede a quanto previsto in tali documenti”.
Discorso a parte meritano le osservazioni della Società in merito alla asserita circostanza la condotta delle parti successiva alla sottoscrizione degli accordi di recompra risulterebbe non coerente alle previsioni in essi contenute.
Preliminarmente, si osserva che, come noto, le valutazioni di bilancio ad una certa data devono basarsi sui fatti e sulle circostanze note a tale data e che, fatto salvo per talune specifiche eccezioni non rilevanti per il caso in esame, accadimenti successivi non possono e non devono influenzare le valutazioni e le stime fatte dal redattore di bilancio. Di conseguenza, ai fini delle valutazioni del caso di specie, non è necessario che una delle controparti abbia effettivamente deciso di esercitare i diritti di cui agli accordi di recompra o lo abbia fatto secondo modalità e termini differenti rispetto a quanto inizialmente pattuito. Al contrario, ciò che rileva ai fini delle contestazioni di cui alla Comunicazione 154-ter è la volontà negoziale delle parti al momento della stipula degli accordi.
D'altronde non è raro che contratti (anche formali e legalmente validi) siano oggetto di revisione e di modificazioni successive. Ed è implicito nella natura stessa del diritto di opzione la facoltà (e non l'obbligo) di esercitare tale diritto.
Al riguardo, contrariamente a quanto rappresentato nelle proprie osservazioni dalla Società, si ritiene che numerose evidenze documentali […omissis…] siano indicative dell'iniziale volontà negoziale delle parti.
Ad esempio, con riferimento all'operazione di cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore [...omissis...] a [...omissis...], dall'esame della documentazione […omissis…] sono emerse evidenze fattuali comprovanti il fatto che le parti attribuivano valore vincolante agli accordi di recompra.
Si fa, tra gli altri, riferimento a [...omissis...]
Anche [...omissis...] è indicativa del fatto che l'accordo di recompra era parte integrante degli accordi complessivamente raggiunti con [...omissis...]. [...omissis...].
In proposito, è irrilevante l'osservazione formulata dalla Juventus circa il “carattere non vincolante tra le parti dei documenti in parola” in quanto “successivamente oggetto di revisione mediante scambi di e-mail”. Le evidenze acquisite, come detto, indicano che l'accordo di recompra era parte delle negoziazioni attinenti al calciatore [...omissis...] e che la volontà negoziale delle parti era quella di dargli seguito, secondo i termini e le modalità in esso indicati, così come effettivamente avvenuto per il contratto depositato in Lega. Circostanza che trova conferma [...omissis...].
[...omissis...]
Ciò dimostrerebbe, ancora una volta, l'effettività tra le parti dell'accordo di recompra. Circostanza questa confermata da [...omissis...]
Peraltro, ad analoghe conclusioni giunge la Società di revisione della Juventus con riferimento alla relazione semestrale al 31 dicembre 2022 che rileva che “la documentazione […] acquisita, inclusiva altresì del consenso del tesserato al riacquisto dei diritti alle sue prestazioni sportive, configurava a nostro giudizio la sussistenza dei diritti e delle obbligazioni esigibili ai sensi dell'IFRS 15 (c.d. “enforceability”) in presenza die quali, ai sensi del citato principio contabile, la […] plusvalenza non avrebbe dovuto essere contabilizzata”.
Osservazioni simili possono essere formulate con riferimento alle operazioni che hanno interessato la cessione del diritto alle prestazioni sportive degli altri calciatori citatati nella Comunicazione 154-ter.
In particolare, con riferimento alle operazioni attinenti ai calciatori [...omissis...] e [...omissis...] e concluse con la medesima controparte [...omissis...] dall'analisi della documentazione [...omissis...] si evince che entrambi siano stati oggetto di ulteriori contratti tra le parti. In particolare, si fa riferimento al documento del [...omissis...] con il quale le parti hanno concordato:
- la facoltà per [...omissis...] di trasferire il diritto alle prestazioni sportive dei due calciatori ad una data successiva per un importo di Euro [...omissis...] milioni;
- il pagamento di Euro [...omissis...] milioni da parte della Juventus tra il [...omissis...] e il [...omissis...]; e
- il pagamento di Euro [...omissis...] milioni al verificarsi delle condizioni previste nei documenti (i.e. avvenuto riscatto del giocatore [...omissis...] da parte di [...omissis...]).
La circostanza che [...omissis...] non abbia esercitato l'opzione put per la vendita del diritto alle prestazioni sportive non rileva ai fini della qualificazione contabile degli accordi. Ciò che rileva è la validità degli accordi alla data di stipula, che risulta comprovata da numerose evidenze documentali acquisite.
Si fa, ad esempio, riferimento alla circostanza che l'avvenuto riscatto delle prestazioni del calciatore [...omissis...] aveva determinato l'aspettativa nella controparte [...omissis...] di ricevere il pagamento di quanto stipulato nell'accordo di in parola.
Ciò trova conferma in [...omissis...].
L'effettività tra le parti del contratto di recompra risulta anche [...omissis...].
[...omissis...].
Tutto ciò dimostra che, alla data della stipula, gli accordi di recompra relativi ai calciatori [...omissis...] e [...omissis...] erano ritenuti vincolanti dalle parti e che non si trattava, come indicato da Juventus nelle proprie osservazioni, di semplici “intendimenti commerciali futuri […] nella reciproca e piena consapevolezza del carattere non vincolante dei documenti”.
Analoghe osservazioni valgono anche per accordi di recompra aventi ad oggetto il diritto di opzione in favore di Juventus al riacquisto dei diritti delle prestazioni sportive dei calciatori [...omissis...] (stipulato con controparte [...omissis...]) e [...omissis...] (controparte [...omissis...]).
In entrambi i casi si tratta di un diritto di opzione che, in quanto tale, attribuisce al titolare (Juventus) la facoltà e non l'obbligo di riacquistare i diritti ceduti. In altri termini, la circostanza quindi la Juventus abbia deciso di non esercitare le opzioni call in suo favore, non è rilevante ai fini del suo corretto trattamento contabile ai sensi dell'IFRS 15[110].
Nello specifico, con riferimento al calciatore [...omissis...], l'effettività tra le parti del contratto di recompra risulta evidente anche alla luce di [...omissis...].
5.5.2 Conclusioni in merito ai rapporti di partnership
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui espresse si ritengono non superati i rilievi evidenziati nella Comunicazione 154-ter con riferimento all'errata contabilizzazione negli esercizi precedenti delle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive
a) del calciatore [...omissis...] per un corrispettivo complessivo pari a Euro [...omissis...] milioni;
b) del calciatore [...omissis...] per un corrispettivo complessivo pari a Euro [...omissis...] milioni [...omissis...];
c) del calciatore [...omissis...] per un corrispettivo pari a Euro [...omissis...] milioni;
d) del calciatore [...omissis...] a [...omissis...] a fronte di un corrispettivo complessivo pari a Euro [...omissis...] milioni; e
e) del calciatore [...omissis...] a [...omissis...] a fronte di un corrispettivo pari a Euro [...omissis...] milioni.
In particolare, non si condividono le osservazioni della Società in merito alla irrilevanza degli accordi di recompra ai fini di un corretto trattamento contabile ai sensi dell'IFRS 15 perché privi dei requisiti di forma. [...omissis...].
[…omissis…].
Non si condividono, inoltre, le osservazioni della Società circa l'irrilevanza da un punto di vista contabile di tali accordi tenuto conto, “a posteriori, dal fatto che, nella totalità delle operazioni in parola, le intenzioni espresse nei Documenti non si sono mai realizzate nei termini previsti”.
E' evidente che le valutazioni di bilancio ad una certa data devono basarsi sui fatti e sulle circostanze note a tale data e possono (e non devono) basarsi sul senno del poi. Di conseguenza, ai fini delle valutazioni del caso di specie, non è necessario che una delle controparti abbia effettivamente deciso di esercitare i diritti di cui agli accordi di recompra o lo abbia fatto secondo modalità e termini differenti rispetto a quanto inizialmente pattuito. Al contrario, ciò che rileva ai fini delle contestazioni di cui alla Comunicazione 154-ter è la volontà negoziale delle parti al momento della stipula degli accordi.
La volontà negoziale risulta evidente dai numerosi elementi documentali [...omissis...]. Si richiamano, tra le tante, [...omissis...].
[...omissis...].
Le numerose evidenze acquisite […omissis…] mostrano un quadro coerente in cui gli accordi di recompra, lungi dall'essere considerati mere suggestioni di calciomercato, sono stati manutenuti, aggiornati, rettificati o eseguiti a seconda delle necessità nel tempo esistenti.
Sulla base delle motivazioni suesposte, si ritiene che l'incorretta applicazione dei principi contabili applicabili alle date di cessione abbia prodotto effetti materiali anche sul bilancio al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2022 e sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2022. In particolare, tali relazioni finanziarie non risultano conformi al principio contabile IAS 8 per la mancata correzione retroattiva di errori rilevanti di esercizi precedenti relativi al non corretto trattamento contabile ai sensi dell'IFRS 15. Tali effetti sono stati quantificati dalla Società (e comunicati nella relazione semestrale al 31 dicembre 2022) in forma tabellare in una specifica
nota (n.57) della relazione finanziaria semestrale.
5.6 Profili di non conformità in relazione al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021
Il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 dell'Emittente, rappresentato come comparativo nel bilancio d'esercizio al 30 gennaio 2022, non risulta, sulla base di quanto sopra indicato, redatto in conformità con lo IAS 38, paragrafo 45 e ss. per quanto attiene alla contabilizzazione delle operazioni incrociate e allo IAS 19, paragrafo 11 per quanto attiene ai compensi 2020/2021 del personale tesserato. Inoltre, il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 non risulta conforme al principio contabile IAS 8 per quanto attiene ai compensi 2019/2020 del personale tesserato, alla contabilizzazione delle operazioni incrociate realizzate nell'esercizio al 30 giugno 2020, nonché alla contabilizzazione delle cessioni, avvenute negli esercizi precedenti al 2020/2021, dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori.
Quanto al primo profilo, nel bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 la Società ha contabilizzato operazioni di cessione e acquisto dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, concluse contemporaneamente con la medesima controparte, come operazioni separate e distinte secondo le previsioni dei paragrafi 25 e seguenti e 113 dello IAS 38.
Alla luce delle evidenze e considerazioni rappresentate nei paragrafi 5.2.2 “PPSF e Primo Gruppo di Contestazioni” e 5.3 “Considerazioni sul Primo gruppo di contestazioni: Le operazioni incrociate”, le suddette operazioni di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori risultano realizzate al fine di raggiungere l'obiettivo commerciale unitario di scambio dei suddetti e devono essere contabilizzate secondo le previsioni dello IAS 38 paragrafo 45 e seguenti.
Al riguardo, le evidenze fornite dalla Società non risultano idonee a supportare la sostanza commerciale delle operazioni incrociate (IAS 38 paragrafo 46) e l'attendibile misurabilità dei fair value dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori coinvolti nelle stesse (IAS 38 paragrafo 47).
Si ritiene, pertanto, che l'iscrizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori al fair value concordato nell'ambito di scambi con contropartite tecniche sia non conforme alle regole fissate dallo IAS 38 e in particolare dal paragrafo 45 e che tali attività dovrebbero essere riconosciute al costo, misurato al valore contabile delle attività cedute in cambio.
Quanto al secondo profilo, alla luce di quanto rappresentato nel paragrafo 5.4 “Secondo gruppo di contestazioni. Le manovre sui compensi del personale tesserato” si riscontra, ai sensi del paragrafo 4 del principio contabile IAS 19, l'esistenza dei requisiti di un'obbligazione implicita al 30 giugno 2020 (Prima Manovra) e al 30 giugno 2021 (Seconda Manovra) in relazione agli impegni assunti dalla Società nei confronti di tutti i tesserati coinvolti nelle rispettive Manovre sui compensi, inclusi i “tesserati residui”. Le circostanze riscontrate inducono a ritenere che, ai sensi del paragrafo 11 del principio contabile IAS 19, la Società avrebbe dovuto iscrivere maggiori costi e una passività in relazione a tutti i tesserati coinvolti nella Manovra sui compensi 2020/2021. In aggiunta, l'Emittente avrebbe dovuto tener conto degli effetti della contabilizzazione secondo i richiamati paragrafi dello IAS 19 della Manovra sui compensi 2019/2020. Pertanto, il bilancio al 30 giugno 2021 non risulta conforme al principio contabile IAS 8 per la mancata correzione retroattiva di errori rilevanti di esercizi precedenti relativi agli effetti economici della Manovra sui compensi 2019/2020.
In merito al terzo profilo, alla luce di tutte le considerazioni espresse nel paragrafo 5.5 “Terzo gruppo di contestazioni. I rapporti di partnership” si ritengono non superati i rilievi evidenziati nella Comunicazione 154-ter con riferimento all'errata contabilizzazione delle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...]. In particolare, non si condividono le osservazioni della Società in merito alla irrilevanza degli accordi di recompra ai fini di un corretto trattamento contabile ai sensi dell'IFRS 15. La Società avrebbe dovuto tener conto della circostanza per la quale, prima della scadenza dell'opzione o dell'obbligo di riacquisto, ai sensi del richiamato principio contabile, non avrebbe potuto iscrivere a conto economico il componente positivo di reddito relativo alla plusvalenza da dismissione dell'attività immateriale, in questo caso i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. Pertanto, il bilancio al 30 giugno 2021 non risulta conforme al principio contabile IAS 8 per la mancata correzione retroattiva di errori rilevanti di esercizi precedenti relativi agli effetti economici dei rapporti di partnership.
In conclusione, il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021, rappresentato come comparativo nel bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022, risulta non conforme al Principio Contabile IAS 1 “Presentazione del bilancio”, al Principio Contabile IAS 38 “Attività immateriali”, al Principio Contabile IAS 19 “Benefici per i dipendenti” e al Principio Contabile IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”.
5.7 Profili di non conformità in relazione al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022
Sulla base di quanto sopra rilevato, il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 risulta non conforme ai seguenti principi:
- Principio Contabile IAS 1 “Presentazione del bilancio”,
- Principio Contabile IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”.
Con riferimento al bilancio al 30 giugno 2022, che contiene i dati comparativi relativi all'esercizio 2021, si rileva che il principio contabile IAS 1, tra l'altro, prevede che sia effettuata una contabilizzazione secondo il principio della competenza e il principio contabile IAS 8 richiede di rilevare la correzione retroattiva di errori rilevanti di esercizi precedenti.
Pertanto, alla luce delle suindicate criticità, si ritiene che il bilancio d'esercizio di Juventus FC S.p.A. al 30 giugno 2022, con riferimento ai dati comparativi relativi all'esercizio chiuso al 30 giugno 2021, non sia redatto in conformità ai principi contabili internazionali.
Nello specifico, si prevede al paragrafo 27 dello IAS 1 che “un'entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza” e al paragrafo 28 che “quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, un'entità rileva le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro sistematico”.
In aggiunta, il paragrafo 41 del principio IAS 8 stabilisce che “[…], errori rilevanti a volte non sono scoperti sino a un esercizio successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell'informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo” e il paragrafo 42 specifica che “l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue: a) determinando nuovamente gli importi comparativi per l'esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l'errore […]”.
Come indicato in precedenza, nel bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 la Società ha contabilizzato operazioni di cessione e acquisto dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse contemporaneamente con la medesima controparte come operazioni separate e distinte secondo le previsioni dello IAS 38 paragrafi 25 e seguenti e il paragrafo 113.
Le suddette operazioni, tuttavia, costituiscono ai sensi dei principi contabili internazionali scambi di attività rispetto alle quali è stato riscontrato il mancato rispetto di entrambi i presidi previsti dallo IAS 38 per l'iscrizione ai valori contrattuali dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori: “sostanza commerciale” e “attendibile misurazione del fair value”. Ciò porta a concludere che, ai sensi dello IAS 38, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori acquistati non potevano essere iscritti al fair value concordato nell'ambito degli scambi, ma al valore contabile dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ceduti.
Non avendo la Società effettuato alcuna variazione al trattamento contabile posto in essere, si rileva che il bilancio al 30 giugno 2022 non risulta conforme al principio contabile IAS 8 per la mancata correzione retroattiva di errori rilevanti di esercizi precedenti relativi agli effetti economici e patrimoniali delle operazioni incrociate.
Inoltre, alla luce di quanto rappresentato nel paragrafo 5.4 “Secondo gruppo di contestazioni. Le manovre sui compensi del personale tesserato”, si riscontra, ai sensi del paragrafo 4 del principio contabile IAS 19, l'esistenza dei requisiti di un'obbligazione implicita al 30 giugno 2020 (Prima Manovra) e al 30 giugno 2021 (Seconda Manovra) in relazione agli impegni assunti dalla Società nei confronti di tutti i tesserati coinvolti nelle rispettive Manovre sui compensi, inclusi i “tesserati residui”. Le circostanze riscontrate inducono, dunque, a ritenere che la Società avrebbe dovuto tener conto degli effetti sul bilancio al 30 giugno 2022 della contabilizzazione, secondo il paragrafo 11 del principio contabile IAS 19, della Manovra sui compensi 2019/2020 e della Manovra sui compensi 2020/2021.
Pertanto, il bilancio al 30 giugno 2022 non risulta conforme al principio contabile IAS 8 per la mancata correzione retroattiva di errori rilevanti di esercizi precedenti relativi agli effetti della Manovra sui compensi 2019/2020 e della Manovra sui compensi 2020/2021 sebbene, nel bilancio al 30 giugno 2022, approvato successivamente alla Delibera n. 22482, la Società abbia apportato una correzione al trattamento contabile delle manovre sui compensi adottato negli esercizi precedenti. Tale correzione, tuttavia, non è stata ritenuta conforme alle previsioni dei principi contabili internazionali.
Da ultimo, analogamente a quanto rappresentato con riferimento al 30 giugno 2021, la Società avrebbe dovuto tener conto della circostanza per la quale, prima della scadenza dell'opzione o dell'obbligo di riacquisto pendente su alcuni calciatori, ai sensi del principio contabile IFRS 15, non avrebbe potuto iscrivere a conto economico il componente positivo di reddito relativo alla plusvalenza da dismissione dell'attività immateriale, in questo caso i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. Pertanto, il bilancio al 30 giugno 2022 non risulta conforme al principio contabile IAS 8 per la mancata correzione retroattiva di errori rilevanti di esercizi precedenti relativi agli effetti economici dei rapporti di partnership.
Di conseguenza i fatti e le circostanze emersi nel corso dell'attività istruttoria attestano la violazione anche del principio relativo alla corretta rappresentazione della situazione aziendale non garantendo il rispetto degli assunti fondamentali e delle caratteristiche qualitative delle informazioni.
Si ritiene, infatti, che la rilevanza degli errori e la significatività delle carenze riscontrate, possano determinare, altresì, la non conformità delle rendicontazioni in oggetti ai requisiti di attendibilità, prudenza e completezza, sanciti dal principio IAS 1 “Presentazione del bilancio”.
Nelle Osservazioni del 21 settembre 2023 la Società ritiene che non ricorrano violazioni né sotto il profilo dell'indicazione dei dati comparativi riferiti all'esercizio al 30 giugno 2021, né quelle relative al principio della contabilizzazione per competenza. In aggiunta, secondo la Società i rilievi Consob sarebbero errati per un secondo ordine di ragioni, attinenti al complessivo corredo informativo fornito dall'Emittente al mercato, il quale è già composto dalle relazioni finanziarie oggetto del procedimento, dalle situazioni economico patrimoniali proforma e dalle altre informazioni richieste da Consob oppure pubblicate in via volontaria.
Al riguardo, si richiama il paragrafo 18 del principio contabile IAS 1 “Presentazione del Bilancio” per il quale “[u]n'entità non può rimediare all'applicazione di principi contabili non corretti né con l'illustrazione dei principi contabili adottati, né con note o documentazione esplicativa”.
5.8 Profili di non conformità in relazione al bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022
Il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 dell'Emittente, non risulta, sulla base di quanto sopra rappresentato, redatto in conformità con lo IAS 38, paragrafo 45 e ss. per quanto attiene alla contabilizzazione di un'operazione incrociata realizzata nel semestre. Inoltre, il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 non risulta conforme al principio contabile IAS 8 per quanto attiene ai compensi del personale tesserato delle stagioni delle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, alla contabilizzazione delle operazioni incrociate realizzate negli esercizi precedenti, nonché alla contabilizzazione delle cessioni, avvenute negli esercizi precedenti al 2020/2021, dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori.
Quanto al primo profilo, nel bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 la Società ha contabilizzato un'operazione di cessione e acquisto dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, conclusa contemporaneamente con la medesima controparte, come operazioni separate e distinte secondo le previsioni dei paragrafi 25 e seguenti e 113 dello IAS 38.
Alla luce delle evidenze e considerazioni rappresentate nei paragrafi 5.2.2 “PPSF e Primo Gruppo di Contestazioni” e 5.3 “Considerazioni sul Primo gruppo di contestazioni: Le operazioni incrociate”, la suddetta operazione di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori risulta realizzata al fine di raggiungere l'obiettivo commerciale unitario di scambio dei suddetti e deve essere contabilizzata secondo le previsioni dello IAS 38 paragrafo 45 e seguenti.
Al riguardo, le evidenze fornite dalla Società non risultano idonee a supportare la sostanza commerciale dell'operazione (IAS 38 paragrafo 46) e l'attendibile misurabilità dei fair value dei diritti alle prestazioni sportive dei suddetti calciatori (IAS 38 paragrafo 47).
Si ritiene, pertanto, che l'iscrizione al fair value concordato nello scambio dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore acquisito sia non conforme alle regole fissate dallo IAS 38 e in particolare dal paragrafo 45 e che gli stessi dovrebbero essere riconosciuti al costo, misurato al valore contabile dei diritti del calciatore ceduto in cambio.
Inoltre, non avendo la Società effettuato alcuna variazione al trattamento contabile posto in essere negli esercizi precedenti relativamente alle operazioni incrociate, alle manovre sui compensi delle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 e ai rapporti di partnership, il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 non risulta conforme al principio contabile IAS 8, paragrafi 41 e 42, che prevede la correzione retroattiva di errori rilevanti di esercizi precedenti.
Pertanto, il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 non risulta conforme ai principi contabili IAS 34 e IAS 1 con riferimento al principio dell'attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'entità e alla presentazione delle informazioni comparative del semestre precedente.
* * *
RITENUTO, pertanto, conclusivamente, che il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 di Juventus FC S.p.A. non è conforme ai seguenti principi contabili internazionali:
- Principio Contabile IAS 1 “Presentazione del bilancio”
- Principio Contabile IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”
e che il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 di Juventus FC S.p.A. non è conforme ai seguenti principi contabili internazionali:
- Principio Contabile IAS 1 “Presentazione del bilancio”
- Principio Contabile IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”
- Principio Contabile IAS 34 “Bilanci Intermedi”
- Principio Contabile IAS 38 “Attività immateriali”
VISTO che il principio contabile IAS 8 richiede che “l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta”;
RITENUTO, di conseguenza, che il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 di Juventus FC S.p.A. non è conforme al principio contabile internazionale IAS 1 “Presentazione del bilancio”;
RITENUTO, inoltre, che il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 di Juventus FC S.p.A. non è conforme ai principi contabili internazionali IAS 34 “Bilanci Intermedi” e al IAS 1 “Presentazione del bilancio”;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato, che le omissioni e/o gli errori riscontrati siano da considerarsi complessivamente “rilevanti” ai sensi dello IAS 1, paragrafo 7;
RITENUTO che sussiste l'esigenza che il mercato disponga di informazioni di natura contabile non viziate dalle difformità sopra riscontrate;
RITENUTO che, per ripristinare la correttezza delle informazioni rese al mercato, sia necessario che Juventus FC S.p.A. fornisca informazioni supplementari ai sensi dell'art. 154-ter, comma 7;
RITENUTO che, stante la rilevanza delle poste contabili interessate dalla correzione degli errori riscontrati, sia necessario fornire, in un'apposita situazione economico-patrimoniale pro-forma corredata dei dati comparativi, l'illustrazione degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto, incluse le informazioni finanziarie comparative del 2021 riportate nel bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 e nel bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2021, per le quali è stata fornita un'informativa errata;
CONSIDERATA la necessità che la dichiarazione di non conformità del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 e del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 alle regole che ne disciplinano la redazione e le informazioni supplementari individuate con la presente delibera siano rese note al mercato senza indugio;
D E L I B E R A:
È accertata la non conformità del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 e del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 alle norme che ne disciplinano la redazione, nei termini sopra evidenziati.
Al riguardo, si richiede di diffondere, senza indugio, secondo le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, un comunicato stampa che renda noto l'accertamento effettuato dalla Consob nella presente sede e riporti, altresì, i seguenti elementi di informazione:
- le carenze e criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 e del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 di cui sopra;
- i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo;
- l'illustrazione, in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma - corredata dei dati comparativi - degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell'esercizio e del semestre per i quali è stata fornita un'informativa errata.
Il citato comunicato stampa dovrà essere messo a disposizione del pubblico congiuntamente al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2023.
La dichiarazione di non conformità ai principi contabili internazionali e le informazioni supplementari sopra richiamate dovranno, inoltre, essere fornite negli altri documenti rivolti al mercato nei quali venga riportata la rendicontazione contabile relativa al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 e la rendicontazione semestrale al 31 dicembre 2022.
La presente delibera sarà comunicata a Juventus FC S.p.A. mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (www.consob.it) nonché nel bollettino della Consob.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione.
25 ottobre 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
[1] Di seguito l’elenco delle operazioni incrociate presenti nel bilancio al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021.
1) [...omissis...];
2) [...omissis...];
3) [...omissis...];
4) [...omissis...];
5) [...omissis...];
6) [...omissis...];
7) [...omissis...];
8) [...omissis...];
9) [...omissis...];
10) [...omissis...];
11) [...omissis...];
12) [...omissis...];
13) [...omissis...];
14) [...omissis...];
15) [...omissis...];
[2] Cfr. Delibera n. 22482, pag. 76.
[3] Cfr. Delibera n. 22482, pag. 79.
[4] Cfr. Comunicazione di apertura procedimento ex art. 154-ter del 28 luglio 2022, pag. 11 e Delibera 154-ter, pag. 12.
[5] Si veda […omissis…].
[6] Vedi Conceptual Framework, par. 2.19.
[7] Cfr. Delibera n. 22482, pag. 76.
[8] Cfr. Delibera n. 22482, pag. 79.
[9] Cfr. Delibera n. 22482, pag. 78.
[10] I prezzi pattuiti, oltre dalle caratteristiche tecniche dei calciatori (“età, caratteristiche di carriera pre e post compravendita”) sono, infatti, influenzati anche da elementi connessi allo svolgimento delle trattative (quali interesse delle parti alla negoziazione, forza contrattuale, volontà del calciatore, influenza degli agenti dei calciatori, etc.) che sono noti solo ai soggetti che hanno partecipato alla trattativa e non sono indicati nei siti quali Transfermarkt da cui il consulente ha tratto i corrispettivi contrattuali.
[11] Il valore contrattuale di acquisizione dei diritti del calciatore prescinde dal suo valore intrinseco e, a seconda della durata residua del contratto di prestazione sportiva, si può arrivare a valutazioni di pochi milioni o di decine di milioni di euro. Il confronto tra calciatori sulla base del prezzo di cessione dovrebbe considerare anche tale variabile.
[12] Le condizioni dei mercati in cui i diritti sono negoziati variano rapidamente nel tempo e nei mercati dei campionati in cui le disponibilità finanziarie dei club sono maggiori e sono frequenti valutazioni più elevate.
[13] Nel campione esaminato da […omissis…] sono state considerate le “sole operazioni di compravendita di calciatori under 23 con valore Transfermarkt compreso nell’intervallo 0,05 mln - 2,5 mln (range di valori Transfermarkt in cui ricadono i giocatori under 23 ceduti da Juventus nell’ambito delle operazioni oggetto di analisi) e che evidenziavano prezzi di cessione superiori ai valori riportati da Transfermarkt”. Dal campione sono stati pertanto esclusi i calciatori under 23 con valori di Transfermarkt pari a 0,05 mil o anche inferiori i cui diritti sono stati ceduti a titolo gratuito o per cifre poco significative tali da non esser riportate sul sito. In altri termini i calciatori coinvolti nelle operazioni incrociate vengono confrontati solo con calciatori considerati potenziali campioni, assumendo implicitamente che lo siano anche loro, senza considerare anche l’ipotesi contraria. La carriera di taluni calciatori coinvolti in operazioni incrociate dimostra il contrario.
[14] Come indicato dallo IAS 38, il prezzo di acquisto di un’attività immateriale è attendibile quando l’attività è acquistata separatamente a fronte di un corrispettivo monetario (IAS 38.26) mentre deve essere assoggettato a verifica (il rispetto dei requisiti di sostanza commerciale e attendibile misurazione del fair value) quando l’attività è acquistata in cambio di un’altra attività o di una combinazione di un’altra attività e di denaro (IAS 38.45).
[15] Cfr. Delibera, pag. 22: “Una seconda evidenza della soggettività e della variabilità che caratterizza i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori in un dato vengono fatte da fonti terze di valutazione come i siti internet specializzati”.
[16] Cfr. Delibera, pag. 22.
[17] Cfr. Delibera, pag. 22.
[18] Cfr. Decisione/0128/TFNSD-2021-2022, […omissis…] e Decisione/0089/CFA-2021-2022, […omissis…].
[19] Cfr. Delibera 154-ter, pag. 78: Anche senza bisogno di calcoli dettagliati risulta difficile immaginare cambiamenti significativi nei flussi della Società per effetto delle operazioni incrociate che hanno coinvolto calciatori non della Prima Squadra e che, come detto in precedenza sono acquistati per finalità di trading e vengono, pertanto, coinvolti in ripetute operazioni di cessione a titolo temporaneo”.
[20] Si fa riferimento a quanto illustrato nella nota 58 del bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e nella nota 57 del bilancio separato di pari data.
[21] Lo IAS 19.165 specifica poi che “Un'entità deve rilevare una passività e il costo relativo ai benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro nella data più immediata tra le seguenti: a) il momento in cui l'entità non può più ritirare l'offerta di tali benefici; e b) il momento in cui l'entità rileva i costi di una ristrutturazione che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 37 e implica il pagamento di benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro”.
[22] Cfr. Delibera 154-ter pag. 110 e pag. 115.
[23] Vedi IAS 1.15
[24] Vedi Conceptual Framework 2.12, 4.59 e 4.62.
[25] [...omissis...]
[26] [...omissis...]
* Errata corrige “stagione 2020/2021”
* Errata corrige “stagione 2020/2021”
* Errata corrige “stagione 2020/2021”
* Errata corrige “stagione 2020/2021”
* Errata corrige “stagione 2020/2021”
* Errata corrige “stagione 2020/2021”
[27] IAS 38.114: “La dismissione dell'attività immateriale può verificarsi in una serie di modi (per esempio tramite vendita, la stipula di un contratto di leasing finanziario o con una donazione). La data di dismissione dell'attività
immateriale è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'attività conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti sulla determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione mediante vendita e retro-locazione.”
[28] IFRS 15.33: “I beni e i servizi sono attività, anche se solo temporaneamente, quando sono ricevuti e utilizzati (come nel caso di numerosi servizi). Per controllo dell'attività si intende la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti. Il controllo include la capacità di impedire ad altre entità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne benefici. I benefici dell'attività sono i flussi finanziari potenziali (flussi in entrata o risparmi sui flussi in uscita) che possono essere ottenuti direttamente o indirettamente in vari modi, tra cui:
a) l'uso dell'attività per la produzione di beni o la prestazione di servizi (compresi i servizi pubblici);
b) l'uso dell'attività per aumentare il valore di altre attività;
c) l'uso dell'attività per estinguere passività o ridurre oneri;
d) la vendita o lo scambio dell'attività;
e) l'impegno dell'attività a garanzia di un prestito e
f) il possesso dell'attività.”
[29] IFRS 15.34: “Quando valuta se il cliente acquisisce il controllo dell'attività, l'entità deve tener conto di eventuali accordi che prevedono il riacquisto dell'attività (cfr. paragrafi B64-B76)”
[30] IFRS 15.B64: “L'accordo di riacquisto è un contratto in base al quale l'entità vende un'attività e promette anche, o ha l'opzione, di riacquistarla (nel quadro dello stesso contratto o di un altro). L'attività riacquistata può essere l'attività che è stata originariamente venduta al cliente, un'attività che è sostanzialmente la stessa o un'altra attività di cui l'attività originariamente venduta costituisce un componente”.
[31] IFRS 15.B65: “Di norma esistono tre forme di accordi di riacquisto, ossia quelle in cui:
a) l'entità ha l'obbligazione di riacquistare l'attività (forward);
b) l'entità ha il diritto di riacquistare l'attività (opzione call) e
c) l'entità ha l'obbligazione di riacquistare l'attività su richiesta del cliente (opzione put)”
[32] IFRS 15.B66: “Se l'entità ha l'obbligazione o il diritto di riacquistare l'attività (forward o opzione call), il cliente non acquisisce il controllo dell'attività, perché, sebbene possa averne il possesso materiale, la sua capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti è limitata. Di conseguenza, l'entità deve contabilizzare il contratto secondo una delle seguenti modalità:
a) come contratto di leasing, secondo quanto previsto dall'IFRS 16 Leasing, se l'entità può o deve riacquistare l'attività a un importo inferiore al prezzo di vendita iniziale, a meno che il contratto sia parte di un'operazione di vendita e retrolocazione. Se il contratto è parte di un'operazione di vendita e retrolocazione, l'entità deve continuare a rilevare l'attività e deve rilevare una passività finanziaria per ogni corrispettivo che riceve dal cliente. L'entità deve contabilizzare le passività finanziarie conformemente all'IFRS 9; o
b) come accordo di finanziamento, secondo quanto previsto dal paragrafo B68, se l'entità può o deve riacquistare l'attività a un importo pari o superiore al prezzo di vendita iniziale.”
[33] IFRS 15.B70: “Se l'entità ha l'obbligazione di riacquistare l'attività su richiesta del cliente (opzione put) a un prezzo inferiore al prezzo di vendita iniziale, all'inizio del contratto essa deve considerare se il cliente ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto. In conseguenza dell'esercizio del diritto, il cliente paga effettivamente un corrispettivo all'entità in cambio del diritto di utilizzare una determinata attività per un dato periodo di tempo. Pertanto, se il cliente ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto, l'entità deve contabilizzare l'accordo come leasing conformemente all'IFRS 16, a meno che il contratto sia parte di un'operazione di vendita e retrolocazione. Se il contratto è parte di un'operazione di vendita e retrolocazione, l'entità deve continuare a rilevare l'attività e deve rilevare una passività finanziaria per ogni corrispettivo che riceve dal cliente. L'entità deve contabilizzare le passività finanziarie conformemente all'IFRS 9”.
[34] IFRS 15.B71: “Per determinare se il cliente ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto, l'entità deve prendere in considerazione diversi fattori, tra cui il rapporto tra il prezzo di riacquisto e il valore di mercato atteso dell'attività alla data di riacquisto e il tempo rimanente fino alla scadenza del diritto. Per esempio, il fatto che secondo le previsioni il prezzo di riacquisto supererà in misura significativa il valore di mercato dell'attività potrebbe essere indicativo del fatto che il cliente ha un incentivo economico significativo a esercitare l'opzione put.”.
[35] Cit. Comunicato Ufficiale n. 98/A del 17 aprile 2019, Comunicato Ufficiale n. 155/A del 27 giugno 2019, Comunicato Ufficiale n. 8/A dell’8 luglio 2022.
[36] IFRS 15.10: “Per contratto si intende l'accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili. L'esigibilità dei diritti e delle obbligazioni nel contratto è disciplinata dalla legge. Il contratto può essere scritto, orale o derivare implicitamente dalle pratiche commerciali abituali dell'entità. Le pratiche e le procedure di conclusione dei contratti con i clienti variano da una giurisdizione all'altra, da un settore all'altro e da un'entità all'altra. Possono inoltre variare anche all'interno della stessa entità (per esempio in funzione della categoria di clienti o dalla natura dei beni o servizi promessi). L'entità deve tener conto di tali pratiche e procedure per determinare se e quando l'accordo con il cliente crea diritti e obbligazioni esigibili.” (sottolineatura aggiunta)
[37] IFRS 15.24: “Di norma il contratto con il cliente enuncia esplicitamente i beni o servizi che l'entità promette di trasferire al cliente. Tuttavia, le obbligazioni di fare definite nel contratto con il cliente possono non limitarsi ai beni o servizi esplicitamente enunciati nel contratto. Il motivo sta nel fatto che il contratto con il cliente può anche includere promesse implicite nelle pratiche commerciali abituali dell'entità, nelle politiche da essa pubblicate o in sue specifiche dichiarazioni, se al momento della conclusione del contratto tali promesse creano nel cliente la legittima aspettativa che l'entità trasferirà il bene o servizio al cliente.” (sottolineatura aggiunta)
[38] IFRS 15 BC.87: “Before an entity can identify its performance obligations in a contract with a customer, the entity would first need to identify all of the promised goods or services in that contract. The boards noted that in many cases, all of the promised goods or services in a contract might be identified explicitly in that contract. However, in other cases, promises to provide goods or services might be implied by the entity’s customary business practices. The boards decided that such implied promises should be considered when determining the entity’s performance obligations, if those practices create a valid expectation of the customer that the entity will transfer a good or service (for example, some when-and-if-available software upgrades). The boards also noted that the implied promises in the contract do not need to be enforceable by law. If the customer has a valid expectation, then the customer would view those promises as part of the negotiated exchange (ie goods or services that the customer expects to receive and for which it has paid). The boards noted that in the absence of these requirements developed by the boards, an entity might recognise all of the consideration in a contract as revenue even though the entity continues to have remaining (implicit) promises related to the contract with the customer.” (sottolineatura aggiunta)
[39] IFRS 15 BC 89: “The boards observed that when a customer contracts with an entity for a bundle of goods or services, it can be difficult and subjective for the entity to identify the main goods or services for which the customer has contracted. In addition, the outcome of that assessment could vary significantly depending on whether the entity performs the assessment from the perspective of its business model or from the perspective of the customer. Consequently, the boards decided that all goods or services promised to a customer as a result of a contract give rise to performance obligations because those promises were made as part of the negotiated exchange between the entity and its customer. Although the entity might consider those goods or services to be marketing incentives or incidental goods or services, they are goods or services for which the customer pays and to which the entity should allocate consideration for purposes of revenue recognition. However, the boards observed that in some cases, an entity might provide incentives to a customer that would not represent a performance obligation if those incentives are provided independently of the contract that they are designed to secure. (See paragraphs BC386–BC395 for additional discussion on marketing incentives and the accounting for customer options to acquire additional goods or services.)” (sottolineatura aggiunta)
[40] Al riguardo: (i) l’accordo depositato di cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del [...omissis...] è datato [...omissis...], mentre l’accordo di recompra con cui [...omissis...] concedeva a Juventus il diritto di opzione al riacquisto dei diritti del calciatore risulta firmata da[...omissis...]il [...omissis...]; (ii) l’accordo depositato di cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore [...omissis...] è del [...omissis...], mentre l’accordo di recompra concernente l’impegno irrevocabile da parte della Juventus ad esercitare il diritto di acquisto dei diritti del calciatore è stato consegnato a mano a [...omissis...] di [...omissis...], il [...omissis...], nel corso dell’Assemblea della Lega calcio di Serie A; (iii) il diritto di opzione, ufficialmente depositato, relativo all’acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore [...omissis...]è stato esercitato da [...omissis...] il [...omissis...], mentre la prima bozza dell’ l’accordo di recompra con cui il quest’ultima concedeva a Juventus il diritto di opzione al riacquisto dei diritti del calciatore è datata [...omissis...] e la side lette risulta firmata dalle due società è datata [...omissis...].
[41] L’accordo di recompra (memorandum) con cui Juventus si impegnava al riacquisto a titolo definitivo, e a semplice richiesta da parte di [...omissis...], dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore [...omissis...] è stata oggetto di aggiornamenti per tener conto dei vari trasferimenti a titolo temporaneo del calciatore prima a [...omissis...] (stagione 2018/2019) e poi a [...omissis...] (stagione 2019/2020)
[42] Secondo la ricostruzione fornita da [...omissis...] agli ispettori Consob l’accordo di recompra (memorandum) con cui Juventus si impegnava al riacquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore [...omissis...], a semplice richiesta di [...omissis...], è conseguenza dell’acquisto del suddetto calciatore da parte di quest’ultima, effettuato al fine di mitigare l’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore [...omissis...] di proprietà di [...omissis...] nel [...omissis...]da parte di Juventus. Cfr. Relazione Ispettiva del 14 aprile 2022, pag. 168 e ss.
[43] Cfr. Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli azionisti di Juventus Football Club S.p.A. ai sensi dell’art. 156 del TUF e dell’art. 2429 del c.c.: “Il Collegio Sindacale segnala che dall’esame della documentazione Consob e della documentazione notificata a conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Torino, pervenuta al Collegio Sindacale successivamente all’emissione della relazione integrativa del 21 ottobre u.s., sono emerse circostanze e condotte, con riferimento in particolare agli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, che trovano origine o che sono state comunque rese possibili da carenze procedurali tali da configurare, ad avviso del Collegio Sindacale, una carenza significativa del sistema di controllo interno riferito a detti esercizi. (...) dall’analisi effettuata dei documenti della Procura sono emerse plurime carenze sul sistema dei controlli interni ed in particolare sul sistema di controllo amministrativo -contabile, rilevando alcune evidenze non del tutto allineate alle aspettative di un ambiente di controllo che opera in modo efficace. L’indisponibilità presso la Società di documentazione potenzialmente rilevante per la predisposizione dei documenti di bilancio risulta un aspetto determinante per suggerire un potenziamento dei controlli di secondo livello, in particolare per la funzione “Compliance” e per la funzione “Rischi”, ed una conseguente valutazione dell’inserimento di tali funzioni in un nuovo assetto organizzativo della Società.” (enfasi aggiunta)
[44] “The Conceptual Framework is not a Standard. Nothing in the Conceptual Framework overrides any Standard or any requirement in a Standard.
[45] In particolare, si tratta delle seguenti operazioni:
- [...omissis...];
- [...omissis...];
- [...omissis...].
[46] In particolare, si tratta delle seguenti operazioni:
- [...omissis...];
- [...omissis...];
- [...omissis...].
[47] Il riferimento è, nello specifico, delle operazioni relative a [...omissis...]
[48] In particolare, come riportato nelle Osservazioni, dalla lettura dei paragrafi dal 31 al 34 dell’IFRS 15 emerge che, in accordo con le disposizioni del paragrafo 33:
- per controllo dell’attività si intende la capacità di decidere dell’uso dell’attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti;
- il controllo include la capacità di impedire ad altre entità di decidere dell’uso dell’attività e di trarne benefici;
- i benefici dell’attività sono i flussi finanziari potenziali (flussi in entrata o risparmi sui flussi in uscita) che possono essere ottenuti direttamente o indirettamente in vari modi, tra cui:
a) l’uso dell’attività per la produzione di beni o la prestazione di servizi (compresi i servizi pubblici);
b) l’uso dell’attività per aumentare il valore di altre attività;
c) l’uso dell’attività per estinguere passività o ridurre oneri;
d) la vendita o lo scambio dell’attività;
e) l’impegno dell’attività a garanzia di un prestito; e
f) il possesso dell’attività.
[49] IAS 16, BC21: “… a transaction that did not have commercial substance, ie the transaction did not have a discernible effect on an entity’s economics”.
[50] […omissis…].
[51] A solo titolo di esempio, in alcune circostanze (es. [...omissis...], [...omissis...]), i promemoria prevedevano per Juventus l’obbligo di riacquistare dalle controparti, a prezzi definiti, su richiesta di quest’ultime, i calciatori in precedenza ceduti da Juventus alle medesime controparti a prezzi superiori rispetto ai prezzi definiti per il riacquisto.
Ai sensi dell’IFRS 15 (para B70 e seguenti) la società che ha l’obbligo di riacquisto deve valutare se la controparte ha un significativo incentivo economico a esercitare il diritto. In caso negativo, l’operazione si configura come una “vendita con diritto di reso” (IFRS 15 para B72).
I casi in oggetto potrebbero al più rientrare in tale casistica (i.e. “vendita con diritto di reso”), in quanto si può escludere che l’acquirente abbia un incentivo economico a esercitare il diritto, come evidenziato, anche a posteriori, dal fatto che tali diritti non sono mai stati esercitati dalla controparte.
Di conseguenza, l’applicazione della guidance summenzionata ai promemoria in parola comporterebbe, similmente a quanto effettivamente avvenuto nei bilanci della Società, la rilevazione di una plusvalenza in fase di cessione pari alla differenza tra il valore concordato per la cessione e il valore di carico dei relativi diritti.
[52] Conceptual Framework 2.12: “Financial reports represent economic phenomena in words and numbers. To be useful, financial information must not only represent relevant phenomena, but it must also faithfully represent the substance of the phenomena that it purports to represent. In many circumstances, the substance of an economic phenomenon and its legal form are the same. If they are not the same, providing information only about the legal form would not faithfully represent the economic phenomenon”.
[53] Conceptual Framework BC2.32: “In the 2010 Conceptual Framework, substance over form was not considered a separate component of faithful representation because the Board concluded that it would be redundant. Faithful representation means that financial information represents the substance of an economic phenomenon rather than merely representing its legal form. Representing a legal form that differs from the economic substance of the underlying economic phenomenon could not result in a faithful representation”sottlineatura.
[54] Conceptual Framework 4.59: “The terms of a contract create rights and obligations for an entity that is a party to that contract. To represent those rights and obligations faithfully, financial statements report their substance (see paragraph 2.12). In some cases, the substance of the rights and obligations is clear from the legal form of the contract. In other cases, the terms of the contract or a group or series of contracts require analysis to identify the substance of the rights and obligations”. (sottolineatura aggiunta)
[55] Conceptual Framework 4.62: “A group or series of contracts may achieve or be designed to achieve an overall commercial effect. To report the substance of such contracts, it may be necessary to treat rights and obligations arising from that group or series of contracts as a single unit of account. For example, if the rights or obligations in one contract merely nullify all the rights or obligations in another contract entered into at the same time with the same counterparty, the combined effect is that the two contracts create no rights or obligations. Conversely, if a single contract creates two or more sets of rights or obligations that could have been created through two or more separate contracts, an entity may need to account for each set as if it arose from separate contracts in order to faithfully represent the rights and obligations (see paragraphs 4.48–4.55)”. (sottolineatura aggiunta)
[56] Conceptual Framework – BC 4.88: “Reporting the substance of contractual rights and obligations (paragraphs 4.59–4.62) As explained in paragraph 2.12, the 2018 Conceptual Framework explicitly states that, to provide a faithful representation of an economic phenomenon, an entity should report the substance of that phenomenon. The 2018 Conceptual Framework includes concepts for reporting the substance of contractual rights and contractual obligations. Those concepts drew on concepts developed by the Board in standard-setting projects. The Board decided that including the underlying concepts in the 2018 Conceptual Framework would help to ensure that these concepts are applied more consistently”. (sottolineatura aggiunta)
[57] Documento “27th Extract from the EECS’s Database of Enforcement”, pubblicato dall’ESMA il 29 marzo 2023.
[58] Orientamenti pubblicati dall’ESMA il 4 febbraio 2020. In particolare, l’Orientamento 17 (paragrafi 97-98) prevede che, “per promuovere un’applicazione uniforme degli IFRS, le autorità di vigilanza europee che fanno parte dell’ESMA dovrebbero decidere quali delle decisioni inserite nella banca dati possono essere pubblicate in forma anonima”, sulla base di appositi criteri indicati nel medesimo Orientamento (i.e., questioni contabili complesse; questioni che potrebbero tradursi in differenze nell’applicazione degli IFRS; questioni relativamente diffuse in un certo tipo di attività; questioni per la quali non vi è esperienza o le esperienze delle autorità di vigilanza non sono concordanti)
[59] “The publication of selected enforcement decisions informs market participants about which accounting treatments European enforcers may consider as complying with IFRS, i.e., whether the treatments considered are within the accepted range of those permitted by IFRS. Such publication, together with the rationale behind the decisions, contributes to a consistent application of IFRS in the EEA” (sottolineatura aggiunta).
[60] Il riferimento è alle seguenti caratteristiche: le operazioni poste in essere nelle medesime date e con le stesse controparti; stesso ammontare delle operazioni di acquisto e vendita; analoga scadenza delle posizioni debitorie e creditorie, assenza di pagamenti in denaro.
[61] Cfr. Delibera n. 22482 (pag. 9) in cui è riportato che “le singole operazioni di acquisizione e cessione sono state concluse in contemporanea e in modo coordinato con la controparte di turno, al fine di realizzare un’operazione in cui, le scadenze dei pagamenti delle tranches dei corrispettivi dei calciatori acquistati risultavano allineate a quelle dei calciatori ceduti e i pagamenti suscettibili di essere compensati. In questo modo, formalmente, Juventus e la sua controparte cedevano o acquistavano i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori di loro proprietà contro il corrispettivo monetario indicato contrattualmente, mentre nella sostanza, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori coinvolti venivano scambiati dalle due società senza esborsi monetari o con esborsi di denaro limitati ai differenziali di prezzo, realizzando in tal modo gli effetti di un’operazione di permuta”.
[62] Cfr. Decisione/0063/CFA-2022-2023 del 30 gennaio 2023: [...omissis...].
[63] IAS 36.39: “Le stime dei flussi finanziari futuri devono includere: a) le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività; b) le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall’uso continuativo dell’attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l’attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o ripartiti all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente; e c) i flussi finanziari netti, qualora esistano, che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile”. (sottolineatura aggiunta)
[64] IAS 36.67: “Il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato se: a) il valore d’uso dell’attività non è stimato essere prossimo al proprio fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione (ad esempio, quando non è possibile stimare che i flussi finanziari futuri derivanti dall’uso permanente dell’attività siano irrilevanti); e b) l’attività non genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività. In tali circostanze, il valore d’uso e, perciò, il valore recuperabile, possono essere determinati solo con riferimento all’unità generatrice di flussi finanziari dell’attività.” (sottolineatura aggiunta)
[65] IAS 36.42: “Le proiezioni di flussi finanziari in uscita includono quelli per la manutenzione ordinaria dell’attività e per le spese generali future che possono essere attribuibili direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e coerente, all’uso dell’attività”. (sottolineatura aggiunta)
[66] Ci si riferisce alla […omissis…], […omissis…] e […omissis…].
[67] Cfr. […omissis…]. Esempio relativo allo scambio di una licenza di telefonia fissa che prevedeva il raggiungimento di una certa copertura di popolazione, pena il pagamento di una sanzione e il ritiro della licenza, con una licenza di telefonia fissa e mobile che non prevede il raggiungimento di alcuna soglia di copertura.
[68] Cfr. […omissis…]. Esempio relativo allo scambio di una miniera con una linea ferroviaria vicino ad un’altra miniera di proprietà della stessa società.
[69] Cfr. […omissis…]. Esempio di scambio di un progetto di ricerca e sviluppo con i diritti di commercializzazione di un prodotto brevettato
[70] Cfr. […omissis…].
[71] Cfr. […omissis…].
[72] […omissis…]
[73] […omissis…]
[74] Memoria [...omissis...].
[75] Parere del [...omissis...].
[76] Cfr. [...omissis...].
[77] Decisione/0089/CFA-2021-2022: “Limiti all’uso di comparabili. Il riferimento al prezzo ai fini della determinazione del valore dei diritti, può tuttavia non essere corretto e condurre a risultati fuorvianti, in quanto il mercato di tali diritti si presenta imperfetto, essendo caratterizzato da: a) scarsa fungibilità, presentando ogni calciatore caratteristiche proprie tali da renderlo distinto e diverso da altri; b) occasionalità delle negoziazioni e limitata validità temporale dei prezzi; c) limitata trasparenza delle negoziazioni; d) forte dipendenza e influenza di fenomeni esterni nonché di fattori soggettivi connessi alle caratteristiche (interesse alla negoziazione e forza contrattuale) delle parti coinvolte nella transazione.”
[78] Cfr. […omissis…].
[79] Vedi Memoria Juventus del 6 settembre 2021 riportata nella nota precedente.
[80] Cfr. memoria del 25 febbraio 2021. In esito alla richiesta della Consob ex. art 115 TUF dell’11 febbraio 2021 di indicare “i criteri seguiti per la determinazione del valore di cessione e di acquisizione delle componenti fisse e variabili dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori […]” la Società ha rappresentato quanto segue: “Per la determinazione del valore di acquisizione e di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori oggetto della richiesta di informazioni, la Società ha seguito, come da prassi, l’ordinario iter valutativo e adottato i criteri comunemente applicati per il settore nell’ambito di un mercato trasferimenti caratterizzato dalla libera negoziazione fra terze parti indipendenti. Tali criteri, in linea generale, sono: (i) ruolo, (ii) età, (iii) nazionalità, (iv) caratteristiche fisiche, (v) profilo caratteriale, (vi) situazione contrattuale, (vii) carriere agonistica ed eventuale esperienza internazionale, (viii) prospettive di crescita, (ix) partecipazioni alle convocazioni della propria nazionale, e (x) ammontare della retribuzione richiesta; eventuali componenti variabili dei valori dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori vengono determinate in base al raggiungimento di taluni risultati sportivi individuali e/o di squadra. Infine, ai fini della valutazione delle operazioni di acquisizione e di cessione dei calciatori, l’Area Football considera sempre il contesto di mercato, le opportunità tecniche alternative, le tempistiche per la composizione della Prima Squadra, le modalità di pagamento/incasso Proposte, il valore di carico dei diritti in oggetto, nonché le richieste di controparte o dei calciatori stessi”.
[81] Cfr. […omissis…].
[82] Cfr. […omissis…].
[83] Cfr. Decisione/0089/CFA-2021-2022.
[84] IAS 38.26: “Inoltre, il costo di un’attività immateriale acquisita separatamente può di solito essere determinato
attendibilmente. Ciò è particolarmente vero nel caso in cui il corrispettivo dell’acquisto sia costituito da disponibilità liquide o altre attività monetarie”.
[85] IAS 38.45: “Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta né quello dell’attività ceduta sia misurabile attendibilmente.
[86] Si veda memoria Juventus del 25 febbraio 2021 richiamata in una precedente nota.
[87] Cfr. [...omissis...].
[88] Cfr. […omissis…].
[89] Nelle Osservazioni la Società ha evidenziato che “il calciatore [...omissis...] è stato acquistato per Euro […omissis…] mln da [...omissis...] militante nel campionato di prima divisione [...omissis...] da […omissis…] anni, che precedentemente all’acquisto di tale calciatore (intercorso nel [...omissis...]) aveva raggiunto obiettivi di tutto rispetto sia a livello nazionale che internazionale”, mentre i comprable della Comunicazione 154-ter erano stati acquistati da: (i) [...omissis...], società “neopromossa in […omissis…] dopo [...omissis...] anni di militanza in campionati minori”; (ii) [...omissis...] società “militante nel campionato di seconda divisione […omissis…]”; (iii) [...omissis...], “club assente da […omissis…] dalla stagione […omissis…] e, da tale stagione, militante in […omissis…]”.
[90] [...omissis...] è stato acquistato dalla formazione giovanile [...omissis...]. I comparable individuati nella controanalisi della Comunicazione 154-ter, [...omissis...] e [...omissis...] sono stati acquistati da squadre militanti nei campionati giovanili, rispettivamente il [...omissis...] e il [...omissis...], mentre i comparable individuati da [...omissis...], [...omissis...] e [...omissis...], sono stati acquistati da squadre professionistiche, rispettivamente [...omissis...] partecipante al Campionato di Primo livello [...omissis...] e [...omissis...], partecipante al campionato di primo livello [...omissis...]. Inoltre, [...omissis...] proveniva dalla formazione giovanile [...omissis...] come i comparable della controanalisi della Comunicazione 154-ter [...omissis...] e [...omissis...] che provenivano dalle squadri giovanili di [...omissis...] e di [...omissis...]. I comparable individuati da [...omissis...] [...omissis...] e [...omissis...] provenivano da squadre professionistiche, rispettivamente il [...omissis...] e [...omissis...], partecipanti ai campionati di Primo Livello [...omissis...] e [...omissis...]
[91] [...omissis...] e [...omissis...], che all’epoca dell’operazione incrociata non avevano disputato alcuna partita in un campionato di primo livello (ad eccezione di [...omissis...] comparse in campo di [...omissis...] con la Juventus per un totale di [...omissis...] minuti) sono stati confrontati con i calciatori [...omissis...], che, al momento dell’acquisto da parte di [...omissis...], aveva già disputato n. 85 partite con [...omissis...] nel campionato [...omissis...] di Primo Livello e nelle coppe europee per club, per oltre 7.000 minuti e con il calciatore [...omissis...] che, al momento dell’acquisto da parte del [...omissis...], aveva giocato n. 39 partite con il [...omissis...] nel campionato [...omissis...] di Primo Livello ([...omissis...]), per oltre 3.000 minuti. (fonte Transfermarkt)
[92] [...omissis...] e [...omissis...], che al momento dell’operazione incrociata avevano rispettivamente [...omissis...] e [...omissis...] anni e non avevano giocato alcuna partita in Prima Squadra in un campionato di Primo Livello, sono stati confrontati da [...omissis...] con il calciatore [...omissis...], al momento dell’acquisto di questo da parte di [...omissis...] per Euro [...omissis...] milioni, quando aveva [...omissis...] anni e aveva già disputato n.51 partite con [...omissis...] nel campionato [...omissis...] di primo livello e nelle competizioni europee per club. (fonte Transfermarkt).
[93] Nell’analisi di [...omissis...] sugli scostamenti tra i prezzi di cessione e i valori riportati da Transfermarkt: n. 8 operazioni presentano scostamenti superiori a quelli dell’operazione incrociata [...omissis...]; n.4 operazioni presentano scostamenti superiori all’operazione incrociata [...omissis...] n. 17 operazioni presentano scostamenti superiori a quelle dell’operazione [...omissis...]; n. 29 operazioni presentano scostamenti superiori a quelli del calciatore [...omissis...] nel caso dell’operazione incrociata [...omissis...] n. 45 operazioni presentano scostamenti superiori nel caso dell’operazione [...omissis...] e n. 5 operazioni presentano scostamenti superiori a quelle dell’operazione [...omissis...]
[94] Processo che ha visto coinvolte altre società italiane di calcio oltre alla Juventus.
[95] Cfr. Decisione/0089/CFA-2021-2022.
[96] IFRS 13.22: “Un’entità deve valutare il fair value di un’attività o passività adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo dell’attività o passività, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.” (sottolineatura aggiunta).
[97] Cfr. Delibera n. 22482, pag. 19.
[98] [...omissis...]
[99] Cfr. Decisione/0063/CFA-2022-2023, [...omissis...]
[100] Cfr. [...omissis...].
[101] Le citate relazioni sono state emesse rispettivamente in data 5 dicembre 2022 (sul bilancio d’esercizio e consolidato al 30 giugno 2022) e in data 31 marzo 2023 (sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 31 dicembre 2022).
[102] Le citate relazioni sono state emesse rispettivamente in data 5 dicembre 2022 (sul bilancio d’esercizio e consolidato al 30 giugno 2022) e in data 31 marzo 2023 (sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 31 dicembre 2022).
[103] La Società puntualizza infatti che è un dato di fatto che nessuno dei contratti di loyalty bonus stipulati in forma federale ha poi contenuto la pattuizione integrativa in parola. L’Emittente sostiene infatti che il calciatore, prima della maturazione dei bonus, di certo si opporrebbe al trasferimento, di conseguenza l’incentivo all’esodo viene concordato di volta in volta ai fini di “comprare” il consenso del tesserato mediante la corresponsione di un corrispettivo pre-pattuito.
[104] IFRS 15.10: “Per contratto si intende l'accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili. L'esigibilità dei diritti e delle obbligazioni nel contratto è disciplinata dalla legge. Il contratto può essere scritto, orale o derivare implicitamente dalle pratiche commerciali abituali dell'entità. Le pratiche e le procedure di conclusione dei contratti con i clienti variano da una giurisdizione all'altra, da un settore all'altro e da un'entità all'altra. Possono inoltre variare anche all'interno della stessa entità (per esempio in funzione della categoria di clienti o dalla natura dei beni o servizi promessi). L'entità deve tener conto di tali pratiche e procedure per determinare se e quando l'accordo con il cliente crea diritti e obbligazioni esigibili.” (sottolineatura aggiunta)
[105] IFRS 15.17: “L'entità deve raggruppare due o più contratti conclusi contemporaneamente o quasi contemporaneamente con lo stesso cliente (o con parti correlate del cliente) e contabilizzarli come un unico contratto, se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:
a) i contratti sono negoziati in blocco per un unico obiettivo commerciale;
b) l'importo del corrispettivo dovuto in forza di uno dei contratti dipende dal prezzo o dalle prestazioni di cui all'altro contratto o
c) i beni o servizi promessi nei contratti (o alcuni beni o servizi promessi in ognuno dei contratti) costituiscono un'unica obbligazione di fare, secondo quanto previsto dai paragrafi 22-30.”
[106] IFRS 15.24 “Di norma il contratto con il cliente enuncia esplicitamente i beni o servizi che l'entità promette di trasferire al cliente. Tuttavia, le obbligazioni di fare definite nel contratto con il cliente possono non limitarsi ai beni o servizi esplicitamente enunciati nel contratto. Il motivo sta nel fatto che il contratto con il cliente può anche includere promesse implicite nelle pratiche commerciali abituali dell'entità, nelle politiche da essa pubblicate o in sue specifiche dichiarazioni, se al momento della conclusione del contratto tali promesse creano nel cliente la legittima aspettativa che l'entità trasferirà il bene o servizio al cliente.” (sottolineatura aggiunta)
[107] IFRS 15.BC.32: “The definition of a contract emphasises that a contract exists when an agreement between two or more parties creates enforceable rights and obligations between those parties. The boards noted that the agreement does not need to be in writing to be a contract. Whether the agreed-upon terms are written, oral or evidenced otherwise (for example, by electronic assent), a contract exists if the agreement creates rights and obligations that are enforceable against the parties. Determining whether a contractual right or obligation is enforceable is a question to be considered within the context of the relevant legal framework (or equivalent framework) that exists to ensure that the parties’ rights and obligations are upheld. The boards observed that the factors that determine enforceability may differ between jurisdictions. Although there must be enforceable rights and obligations between parties for a contract to exist, the boards decided that the performance obligations within the contract could include promises that result in the customer having a valid expectation that the entity will transfer goods or services to the customer even though those promises are not enforceable (see paragraph BC87)”. (sottolineatura aggiunta)
[108] IFRS 15 BC.87: “Before an entity can identify its performance obligations in a contract with a customer, the entity would first need to identify all of the promised goods or services in that contract. The boards noted that in many cases, all of the promised goods or services in a contract might be identified explicitly in that contract. However, in other cases, promises to provide goods or services might be implied by the entity’s customary business practices. The boards decided that such implied promises should be considered when determining the entity’s performance obligations, if those practices create a valid expectation of the customer that the entity will transfer a good or service (for example, some when-and-if-available software upgrades). The boards also noted that the implied promises in the contract do not need to be enforceable by law. If the customer has a valid expectation, then the customer would view those promises as part of the negotiated exchange (ie goods or services that the customer expects to receive and for which it has paid). The boards noted that in the absence of these requirements developed by the boards, an entity might recognise all of the consideration in a contract as revenue even though the entity continues to have remaining (implicit) promises related to the contract with the customer.” (sottolineatura aggiunta)
[109] IFRS 15 BC 89: “The boards observed that when a customer contracts with an entity for a bundle of goods or services, it can be difficult and subjective for the entity to identify the main goods or services for which the customer has contracted. In addition, the outcome of that assessment could vary significantly depending on whether the entity performs the assessment from the perspective of its business model or from the perspective of the customer. Consequently, the boards decided that all goods or services promised to a customer as a result of a contract give rise to performance obligations because those promises were made as part of the negotiated exchange between the entity and its customer. Although the entity might consider those goods or services to be marketing incentives or incidental goods or services, they are goods or services for which the customer pays and to which the entity should allocate consideration for purposes of revenue recognition. However, the boards observed that in some cases, an entity might provide incentives to a customer that would not represent a performance obligation if those incentives are provided independently of the contract that they are designed to secure. (See paragraphs BC386–BC395 for additional discussion on marketing incentives and the accounting for customer options to acquire additional goods or services.)” (sottolineatura aggiunta)
[110] Con riguardo all’operazione relativa al calciatore [...omissis...] si rileva che il diritto a favore di Juventus di “pareggiare eventuali offerte vincolanti che […] dovessero pervenire" è ancora esercitabile da Juventus in quanto il calciatore è tuttora tesserato dalla società [...omissis...]