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Bollettino


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Delibera n. 23067

Adozione di sanzione amministrativa pecuniaria, ingiunzione di porre termine alla condotta e di non reiterarla e adozione di avvertimento pubblico nei confronti del dott. Riccardo Di Pasquale per violazioni dell'art. 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato («Regolamento MAR»);

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze dell'attività di indagine condotta dalla Divisione Mercati sulla negoziazione delle azioni della società Fenix Entertainment S.p.A. (in seguito, "Fenix" o "l'Emittente"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa italiana, effettuate dal dott. Riccardo Di Pasquale [nato a Roma il 29 luglio 1983 e ... omissis ...] nel periodo compreso tra il 1° giugno 2022 ed il 16 marzo 2023;

RILEVATO che il dott. Riccardo Di Pasquale all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Amministratore Delegato di Fenix e che, pertanto, in qualità di persona che svolgeva funzioni di direzione dell'Emittente ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, n. 25, lett. b), del Regolamento MAR, nonché in ossequio alle già citate disposizioni dell'art. 19 del Regolamento MAR, egli avrebbe dovuto comunicare le suddette operazioni sia alla Consob, sia all'Emittente ai fini della successiva comunicazione al pubblico, entro tre giorni lavorativi dal compimento dell'operazione di acquisto;

ACCERTATO che i suddetti adempimenti di notificazione alla Consob ed all'Emittente non sono stati posti in essere;

VISTA la nota del 25 luglio 2023, notificata a mezzo di servizio postale in data 4 agosto 2023, con la quale la Consob - Divisone Mercati - ha contestato al dott. Di Pasquale, ai sensi degli artt. 187-ter.1 e 187-septies del TUF, la violazione dell'art. 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento MAR in relazione alla tardiva comunicazione alla Consob nonché all'Emittente, ai fini della successiva comunicazione al pubblico, delle operazioni di compravendita delle azioni Fenix effettuate tra il 1° giugno 2022 e il 16 marzo 2023;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione il dott. Di Pasquale è stato reso edotto delle facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 21 agosto 2023, con la quale il dott. Di Pasquale, tramite i propri legali di fiducia, ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che a detta richiesta è stato dato positivo riscontro con nota del 19 settembre 2023, con la quale sono stati trasmessi i relativi documenti;

VISTA la nota del 20 settembre 2023, con la quale il dott. Di Pasquale ha formulato un'istanza di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Consob sul procedimento sanzionatorio; tale istanza è stata riscontrata positivamente con nota della medesima data;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dall'interessato con nota del 2 novembre 2023;

VISTA la Relazione per la Commissione del 22 gennaio 2024 («Relazione USA»), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata dal dott. Di Pasquale, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione e quantificazione di sanzioni amministrative pecuniarie e misure amministrative ritenute proporzionate al caso di specie;

VISTA la nota del 22 gennaio 2024, con la quale è stata tramessa alla parte copia della predetta Relazione USA;

VALUTATE le controdeduzioni scritte, presentate dal dott. Di Pasquale in data 21 febbraio 2024 in replica alla Relazione per la Commissione;

RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni dell'art. 19, commi 1 e 2, del Regolamento MAR, come oggetto di contestazione nei confronti del dott. Di Pasquale;

RILEVATO che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del Regolamento MAR da parte di chi esercita funzioni di direzione e ha operato in conto proprio sui titoli del medesimo emittente quotato, trovano applicazione i seguenti commi dell'art. 187-ter.1, del TUF:

"5. Se le violazioni […] sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. […]

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689";

RILEVATO che l'art. 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del Regolamento MAR, cui rinvia il comma 8 dell'art. 187-ter.1, del TUF citato, prevede le seguenti misure amministrative:

"a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio";

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, il quale prevede che "nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio proporzionato al caso di specie assumono rilievo le seguenti circostanze:

a) con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni, la condotta del dott. Di Pasquale non può ritenersi scarsamente offensiva degli interessi giuridici tutelati dalla disciplina in materia di internal dealing; difatti, le omissioni informative non sono state oggetto di una condotta occasionale ed isolata, ma si sono verificate per un periodo di tempo prolungato (giugno 2022 – marzo 2023) nel corso del quale è stata omessa la segnalazione di 31 operazioni di compravendita, il cui controvalore complessivo è pari a quasi 100.000 euro. Tali operazioni avrebbero costituito un elemento segnaletico non irrilevante per il mercato, anche in considerazione della situazione economica in cui versava l'Emittente.

D'altra parte, appare utile osservare che nell'arco temporale nel quale sono state poste in essere le violazioni il dott. Di Pasquale ha effettuato due comunicazioni ai sensi dell'articolo 19 del MAR, riferite all'esercizio dei diritti di opzione per la sottoscrizione della quota di competenza dell'aumento di capitale deliberato dal CdA dell'Emittente in data 10 giugno 2022 e, successivamente a tale periodo di tempo, ha ripreso a comunicare correttamente all'Emittente e al mercato le operazioni effettuate;

b) con riguardo al grado di responsabilità dell'autore della violazione, si ritiene che la stessa sia imputabile al dott. Di Pasquale quantomeno a titolo di colpa;

c) non appare possibile determinare con precisione dettagliata, sulla base degli atti, la capacità finanziaria complessiva del dott. Di Pasquale; risulta dalle difese che nel corso del 2022 egli ha percepito quale amministratore dell'Emittente un compenso totale pari ad euro 279.663, come riportato nella Relazione ex art. 123-ter del TUF;

d) quanto all'entità del vantaggio ottenuto attraverso le violazioni, esso non risulta stimabile nel caso di specie;

e) non risulta possibile determinare l'ammontare dei pregiudizi cagionati a terzi dalla violazione;

f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni; vale comunque la pena evidenziare che, in sede di memoria difensiva, il dott. Di Pasquale ha ammesso pacificamente i fatti;

g) non sussistono precedenti violazioni in materia finanziaria commesse dal dott. Di Pasquale;

g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

h) non si rinvengono potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) quanto alle misure adottate dal responsabile della violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi, premesso che la norma si riferisce a quelle imprese che si possono dotare di misure organizzative di prevenzione, non risultano misure adottate dal responsabile della violazione successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi;

RITENUTO che, facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 187-ter.1, comma 8, del TUF, sia proporzionato nel caso di specie un trattamento sanzionatorio combinato costituito dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria unitamente all'adozione di misure amministrative;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

È applicata nei confronti del dott. Riccardo Di Pasquale, nato a Roma il 29 luglio 1983 [...omissis...], una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 40.000, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

È ingiunto nei confronti del dott. Di Pasquale di porre termine all'infrazione contestata, comunicando all'Emittente e alla Consob nel termine di 3 giorni decorrenti dalla notifica della delibera le operazioni di compravendita di cui al presente procedimento, e di astenersi in futuro dal ripeterle.

È altresì adottata nei confronti del dott. Di Pasquale la misura amministrativa dell'avvertimento pubblico - di cui è disposta la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto nella sezione dedicata alle "Comunicazioni – Avvisi ai risparmiatori" – nella forma che segue:

"AVVERTIMENTO PUBBLICO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 30, PARAGRAFO 2, LETT. C, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 RELATIVO AGLI ABUSI DI MERCATO

E DELL'ART. 187-TER.1, COMMA 8, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 – DELIBERA CONSOB N. 23067 DEL 10 APRILE 2024. Si rende noto che il dott. Riccardo Di Pasquale, in qualità di Amministratore Delegato di Fenix Entertainment S.p.A. - società le cui azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa italiana - in violazione dell'art. 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ha omesso di notificare alla Consob ed alla medesima Fenix Entertainment S.p.A., ai fini della successiva comunicazione al pubblico, le operazioni di compravendita delle azioni da questa emesse, disposte nel corso di 29 giornate di negoziazioni all'interno del periodo ricompreso tra il 1° giugno 2022 ed il 16 marzo 2023".

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello allegato e precompilato, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 187-septies del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

10 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona