Delibera n. 24034 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23034
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://webtrader.web-tradereurope.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. in corrispondenza dell'indirizzo https://webtrader.web-tradereurope.com è risultata attiva una piattaforma di investimento, disponibile in lingua italiana, che consente agli utenti di operare sul mercato forex nonché di negoziare azioni, contratti su indici, materie prime, criptovalute ed ETF;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading agli utenti è richiesta la registrazione alla piattaforma, mediante procedura disponibile in lingua italiana anche per gli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani in corrispondenza del medesimo dominio https://webtrader.web-tradereurope.com - e l'impiego di una provvista di denaro;
iii. quanto alla riconducibilità, non è stato possibile individuare la reale entità cui riferire le iniziative promosse sul sito https://webtrader.web-tradereurope.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://webtrader.web-tradereurope.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://webtrader.web-tradereurope.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto detto dominio è risultato disponibile in lingua italiana; in relazione alle iniziative promosse sul sito https://webtrader.web-tradereurope.com sono state riferite attività di contatto nei confronti di risparmiatori italiani nonché perdite patrimoniali subite dagli stessi; sul medesimo sito è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a limitare e/o escludere la registrazione da parte di utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito https://webtrader.web-tradereurope.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://webtrader.web-tradereurope.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
10 giugno 2026
IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca